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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2840/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANELLO Parte_1 C.F._1 PIERANGELA e dell'avv. FRANCHETTI MARIA CECILIA ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIALE DON MINZONI 224 41125 MODENA presso il difensore avv. ROMANELLO PIERANGELA
ATTORE Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente allega di aver sottoscritto, in data 30 settembre 2022, con la società un contratto CP_1
pagina 2 di 5 avente ad oggetto l'acquisto di un impianto fotovoltaico e di un sistema di accumulo da installare presso la propria abitazione. Il prezzo complessivo veniva fissato in € 16.708,20. Il ricorrente, inoltre, allega di aver effettuato quattro bonifici per complessivi € 14.500,89 a favore della senza che, però, quest'ultima CP_1 provvedesse, nonostante vari solleciti, ad eseguire i lavori pattuiti e a consegnare la merce acquistata.
Di conseguenza, parte ricorrente richiedeva la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico, nonché il risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa dell'inadempimento posto in essere dalla resistente;
La resistente, pur se ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
In diritto, il ricorso è fondato.
Per dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. occorre innanzitutto accertare l'inadempimento di una delle parti e verificare poi che lo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1455 c.c., non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Inoltre, l'inadempimento dovrà essere imputabile alla negligenza del debitore (cfr., ex multis, Cass. n. 16291 del 19 novembre 2002) e definitivo.
Per quanto attiene alla nozione di definitività è necessario chiarire che esso non va confuso con l'impossibilità della prestazione. Infatti, ciò che rileva non è l'inadempimento che preclude al debitore la prestazione poiché la stessa non è oggettivamente attuabile, bensì quello che dà diritto al creditore di agire in risoluzione e di rifiutare l'adempimento tardivo, con la logica conseguenza che il parametro ermeneutico da utilizzare è quello che fa leva sul venir meno dell'interesse del creditore alla prestazione, essendo la stessa mancata entro il termine (non essenziale) e/o con le modalità dovute.
Quanto al presupposto, poc'anzi evocato, della non scarsa importanza dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse del creditore, si ritiene che l'interesse dell'altra parte debba essere visto in senso oggettivo, ossia come incidenza pagina 3 di 5 dell'inadempimento nell'economia del rapporto (cfr. Cass. n. 9800 del 26 luglio 2000). Più specificatamente, si afferma che l'importanza delle inadempienze di una delle parti – le quali vanno valutate non isolatamente ma nel loro complesso – debba essere intesa in relazione alla specifica attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale, quale risultante dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, in relazione alla funzione economico sociale del contratto e in relazione a particolari interessi dei contraenti stessi (cfr. Cass. n. 987 del 17 gennaio 2007).
In concreto, il ricorrente ha provato la fonte negoziale del proprio diritto potestativo alla risoluzione depositando il contratto sottoscritto con la resistente, allegando l'inadempimento di controparte.
L'inadempimento va ritenuto imputabile (in quanto determinato dalla negligenza dell'attuale resistente), definitivo (non essendo stata attuata la prestazione con le modalità dovute) e di non scarsa importanza per aver turbato in modo irreparabile l'equilibrio contrattuale.
Va perciò dichiarato risolto il contratto di vendita per grave inadempimento della convenuta, con condanna alla restituzione di quanto inutilmente versato.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, occorre rilevare che l'art. 1223 c.c. si riferisce al nesso di condizionamento che lega non la condotta all'evento, ma l'evento/inadempimento ai danni conseguenza, dei quali predica, a fini risarcitori, il necessario carattere di
“conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento.
In concreto, risulta provato che l'installazione di un impianto fotovoltaico domestico con accumulo avrebbe garantito all'utente domestico indipendenza dalla rete elettrica, con conseguente possibilità per quest'ultimo di risparmiare sui consumi di riscaldamento ed illuminazione domestica.
Tuttavia, il danno non essendo stato provato nella sua materialità, per via delle numerose variabili da prendere in considerazione, va reietto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come in dispositivo, tenuto pagina 4 di 5 conto del valore della domanda e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1. dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto, in data 30 settembre 2022, tra e Parte_1 [...]
per grave inadempimento di quest'ultima; CP_1
2. Dichiara tenuta e CONDANNA la resistente alla restituzione della somma di € 14.500,89, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda fino all'effettiva restituzione;
3. Dichiara tenuta e CONDANNA a rimborsare CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 3.397,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Modena, 17 aprile 2025
Il Giudice (dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2840/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 17 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANELLO Parte_1 C.F._1 PIERANGELA e dell'avv. FRANCHETTI MARIA CECILIA ( Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in VIALE DON MINZONI 224 41125 MODENA presso il difensore avv. ROMANELLO PIERANGELA
ATTORE Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente allega di aver sottoscritto, in data 30 settembre 2022, con la società un contratto CP_1
pagina 2 di 5 avente ad oggetto l'acquisto di un impianto fotovoltaico e di un sistema di accumulo da installare presso la propria abitazione. Il prezzo complessivo veniva fissato in € 16.708,20. Il ricorrente, inoltre, allega di aver effettuato quattro bonifici per complessivi € 14.500,89 a favore della senza che, però, quest'ultima CP_1 provvedesse, nonostante vari solleciti, ad eseguire i lavori pattuiti e a consegnare la merce acquistata.
Di conseguenza, parte ricorrente richiedeva la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico, nonché il risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa dell'inadempimento posto in essere dalla resistente;
La resistente, pur se ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
In diritto, il ricorso è fondato.
Per dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. occorre innanzitutto accertare l'inadempimento di una delle parti e verificare poi che lo stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1455 c.c., non sia di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Inoltre, l'inadempimento dovrà essere imputabile alla negligenza del debitore (cfr., ex multis, Cass. n. 16291 del 19 novembre 2002) e definitivo.
Per quanto attiene alla nozione di definitività è necessario chiarire che esso non va confuso con l'impossibilità della prestazione. Infatti, ciò che rileva non è l'inadempimento che preclude al debitore la prestazione poiché la stessa non è oggettivamente attuabile, bensì quello che dà diritto al creditore di agire in risoluzione e di rifiutare l'adempimento tardivo, con la logica conseguenza che il parametro ermeneutico da utilizzare è quello che fa leva sul venir meno dell'interesse del creditore alla prestazione, essendo la stessa mancata entro il termine (non essenziale) e/o con le modalità dovute.
Quanto al presupposto, poc'anzi evocato, della non scarsa importanza dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse del creditore, si ritiene che l'interesse dell'altra parte debba essere visto in senso oggettivo, ossia come incidenza pagina 3 di 5 dell'inadempimento nell'economia del rapporto (cfr. Cass. n. 9800 del 26 luglio 2000). Più specificatamente, si afferma che l'importanza delle inadempienze di una delle parti – le quali vanno valutate non isolatamente ma nel loro complesso – debba essere intesa in relazione alla specifica attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale, quale risultante dalle clausole cui i contraenti hanno attribuito valore maggiore ed essenziale, in relazione alla funzione economico sociale del contratto e in relazione a particolari interessi dei contraenti stessi (cfr. Cass. n. 987 del 17 gennaio 2007).
In concreto, il ricorrente ha provato la fonte negoziale del proprio diritto potestativo alla risoluzione depositando il contratto sottoscritto con la resistente, allegando l'inadempimento di controparte.
L'inadempimento va ritenuto imputabile (in quanto determinato dalla negligenza dell'attuale resistente), definitivo (non essendo stata attuata la prestazione con le modalità dovute) e di non scarsa importanza per aver turbato in modo irreparabile l'equilibrio contrattuale.
Va perciò dichiarato risolto il contratto di vendita per grave inadempimento della convenuta, con condanna alla restituzione di quanto inutilmente versato.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno, occorre rilevare che l'art. 1223 c.c. si riferisce al nesso di condizionamento che lega non la condotta all'evento, ma l'evento/inadempimento ai danni conseguenza, dei quali predica, a fini risarcitori, il necessario carattere di
“conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento.
In concreto, risulta provato che l'installazione di un impianto fotovoltaico domestico con accumulo avrebbe garantito all'utente domestico indipendenza dalla rete elettrica, con conseguente possibilità per quest'ultimo di risparmiare sui consumi di riscaldamento ed illuminazione domestica.
Tuttavia, il danno non essendo stato provato nella sua materialità, per via delle numerose variabili da prendere in considerazione, va reietto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come in dispositivo, tenuto pagina 4 di 5 conto del valore della domanda e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1. dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto, in data 30 settembre 2022, tra e Parte_1 [...]
per grave inadempimento di quest'ultima; CP_1
2. Dichiara tenuta e CONDANNA la resistente alla restituzione della somma di € 14.500,89, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda fino all'effettiva restituzione;
3. Dichiara tenuta e CONDANNA a rimborsare CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 3.397,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Modena, 17 aprile 2025
Il Giudice (dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5