Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 39/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv.ti MATTEUCCI MASSIMILIANO e DI Parte_1
TIZIO ANNALISA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. DI Controparte_1
TEODORO FRANCO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione. Appello avverso la sentenza n. 668/2024 del 20/11/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 12/06/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24/02/2025 già dipendente della Parte_1 [...]
dal 30/01/1994, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, Controparte_1
pronunciata il 20/11/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stato
22/12/2023.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: il procedimento di conciliazione di cui all'art. 7 l. n.
604/1966 precede l'adozione del licenziamento, essendo oggetto della comunicazione una mera manifestazione dell'intenzione datoriale di procedere al recesso, mentre solo il licenziamento intimato all'esito del tentativo di conciliazione ha valore risolutivo del rapporto di lavoro, a meno che nella comunicazione di avvio della procedura il datore di lavoro manifesti un'intenzione risolutiva del rapporto espressa ab origine e con effetto immediato;
nella fattispecie la aveva dichiarato, nella comunicazione di avvio della procedura di CP_1
Con conciliazione inviata all' competente il 20/12/2023, solo l'intenzione di procedere al licenziamento per g.m.o. del sicché non vi era elemento alcuno che potesse far Parte_1
ritenere che la comunicazione fosse di per sé idonea ad intimare il licenziamento;
il tentativo di conciliazione si era concluso con esito negativo in data 23/01/2024 e la aveva CP_1
intimato il licenziamento per g.m.o. al in data 19/03/2024; il lavoratore non aveva Parte_1
presentato impugnativa stragiudiziale nei confronti di tale licenziamento, avendo direttamente agito in giudizio mediante deposito di ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 07/06/2024, essendo irrilevante che egli, all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, avesse, con Con dichiarazione riportata a verbale della riunione del 23/01/2024 avanti l' , contestato il licenziamento ritenendolo illegittimo, con conseguente maturazione della decadenza ex art. 6
l. n. 604/1966.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione degli artt. 6 e 7 l. n. 604/1966 e degli artt. 1362 segg. c.c., poiché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza: Con esso appellante aveva impugnato stragiudizialmente il licenziamento avanti l' di Teramo il
23/01/2024, dichiarando a verbale di contestarlo in quanto illegittimo, e l'appellata non aveva dedotto nulla al riguardo, eccependo l'inesistenza dell'impugnativa solo in sede di note per l'udienza di discussione, tardivamente;
l'appellata aveva dichiarato, nella comunicazione di avvio della procedura di conciliazione ex art. 7 l. n. 604/1966, di essere: “oggi intenzionata a procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente”, ed a partire dal 22/12/2023, data di ricezione della comunicazione, esso appellante non era stato fatto rientrare al lavoro e non era stato retribuito, in sede di tentativo di conciliazione aveva prospettato solo soluzioni di carattere economico, ed aveva poi, il 19/03/2024, intimato il licenziamento con effetti dal 22/12/2023, data di ricezione della comunicazione di avvio del tentativo di conciliazione, e non dal 20/12/2023, data della comunicazione stessa, come previsto dalla legge, circostanza da cui emergeva che la datrice aveva inteso irrogare il licenziamento con effetto immediato già dal 22/12/2023, sicché alla successiva comunicazione di recesso del 27/03/2024 doveva attribuirsi valenza esclusivamente amministrativa, finalizzata all'invio della comunicazione di cessazione del rapporto.
L'appellante ha quindi riproposto i motivi di impugnazione nel merito del licenziamento irrogatogli (nullità per discriminatorietà e comunque illegittimità per insussistenza dell'addotto giustificato motivo) ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento del ricorso proposto in primo grado.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi, e riproponendo le deduzioni svolte nel merito in primo grado quanto all'insussistenza di discriminatorietà ed alla sussistenza dell'addotto g.m.o..
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, avendo l'impugnata sentenza fatto corretta applicazione alla fattispecie di causa della disciplina di legge che regola la materia e dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo.
Difatti, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la comunicazione effettuata alla , ai sensi dell'art. 7 l. n. 604/1966, come Parte_2
novellato dall'art. 1 c. 40 l. n. 92/2012, inviata per conoscenza al lavoratore, non costituisce atto di recesso, perché contiene solo la manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di procedere al licenziamento, con l'indicazione dei motivi, essendo finalizzata all'espletamento della procedura conciliativa, in esito alla quale il recesso non è la soluzione obbligata, ed anzi qualora l'attivazione della procedura sia successiva alla formale comunicazione del recesso, il datore di lavoro incorre in una violazione procedurale rilevante ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 18 c. 6 l. n. 300/1970 (cfr. Cass. Sez. L. n. 21676 del 05/09/2018 rv.
650251 – 01, 8660 del 28/03/2019 rv. 653213 – 01 e 15118/2021 del 04/11/2020-
31/05/2021).
Pertanto, è possibile attribuire alla comunicazione di avvio della procedura valore di intimazione immediata di recesso solo qualora la volontà datoriale di recedere sia chiaramente espressa dall'inizio e ciò sia univocamente evincibile dallo stesso contenuto letterale della comunicazione e dalla complessivo atteggiamento delle parti (cfr., al riguardo, Cass. Sez. L.
n. 9639/2022 del 03/02/2022-24/03/2022).
Infine, qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la comunicazione di licenziamento può anche essere formulata nel verbale di chiusura della procedura, che ha attestato il fallimento del tentativo, ed in tal caso essa integra il requisito della forma scritta, purché siano osservate le ulteriori prescrizioni in tema di licenziamento, sicché, in tale ipotesi, non è necessario che la comunicazione scritta dello stesso intervenga successivamente, in contesto distinto dal verbale redatto in sede d'incontro davanti alla commissione di conciliazione (cfr. Cass. Sez. L. n. 10734 del 22/04/2024 rv. 670998 - 01).
Nella fattispecie, correttamente l'impugnata sentenza ha escluso la sussistenza di elementi da cui potersi evincere che la datrice di lavoro appellata abbia manifestato volontà di licenziare l'appellante già con la comunicazione di avvio della procedura ex art. 7 l. n. 604/1966 inviata il 20/12/2023, in atti (doc. 15 ricorrente primo grado).
In primo luogo, nella comunicazione l'appellata ha meramente dichiarato di essere intenzionata a procedere al licenziamento per g.m.o. dell'appellante, indicando i motivi per cui il licenziamento si rendeva necessario, con ciò limitandosi all'esposizione dei contenuti che la comunicazione, ex art. 7 cit., deve necessariamente avere, in quanto la norma in esame prevede appunto, al c. 2, che il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è del tutto irrilevante sia che l'appellata abbia dichiarato di essere intenzionata: “oggi” (cioè alla data stessa della comunicazione) a procedere al licenziamento, per l'evidente ragione che se un soggetto, per disposto di legge, deve redigere una formale comunicazione con cui dichiara un'intenzione, non può che dichiararla con riferimento al momento in cui effettua la comunicazione;
e sia che l'appellata abbia indicato i motivi del licenziamento, poiché tale indicazione, costituente obbligo di legge, consiste nell'enunciazione dei requisiti minimi che consentono al lavoratore e all'ITL deputato ad esperire la conciliazione di comprendere, in linea di massima, le ragioni della scelta espulsiva, e quindi non può di per sé ritenersi integrante una specificazione dei motivi del licenziamento agli effetti di cui all'art. 2 l. n. 604/1966.
In secondo luogo, non è emersa alcuna condotta datoriale, durante lo svolgimento della procedura di conciliazione o in epoca prossima, da cui potersi evincere una volontà di recesso compiutamente e definitivamente manifestata già alla data della comunicazione, avendo al contrario le parti, come correttamente evidenziato nell'impugnata sentenza, chiesto un rinvio Con dell'incontro fissato dall' competente al fine di addivenire ad una conciliazione (cfr. la comunicazione di recesso del 19/03/2024, prodotta da entrambe le parti, in cui si dà atto di ciò), ed avendo l'appellata, al successivo incontro, formulato proposta di pagamento della somma di €. 11.500,00 in via conciliativa, ciò che integra, con evidenza, proposta di risoluzione consensuale del rapporto con corresponsione al lavoratore di incentivo all'esodo, risoluzione che costituisce esito positivo del tentativo di conciliazione espressamente prevista dall'art. 7 c. 7 l. n. 604/1966, ed è pertanto semmai indice di effettiva sussistenza di volontà conciliativa tesa alla ricerca di soluzioni alternative al licenziamento.
Né, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, è emerso che a far data dalla ricezione della comunicazione di avvio ella procedura egli non sia rientrato al lavoro per volontà datoriale, avendo al contrario goduto di ferie, ciò che costituisce, semmai, indice di perdurante sussistenza del rapporto di lavoro, sicché il mero omesso pagamento della retribuzione, anche qualora sussistente, costituirebbe di per sé, in mancanza di ulteriori elementi significativi, mero inadempimento della datrice.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il fatto che l'appellata abbia intimato il licenziamento con effetti dal 22/12/2023, data di ricezione da parte del lavoratore della comunicazione di avvio del tentativo di conciliazione, costituisce esatta applicazione del combinato disposto degli artt. 1 c. 41 l. n. 92/2012 (in base al quale il recesso produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento di conciliazione è stato avviato) e 7 c.
1 l. n. 604/1966 (nella parte in cui prevede che la comunicazione di avvio della procedura deve essere trasmessa per conoscenza al lavoratore), poiché, essendo pacifico che il licenziamento abbia natura recettizia, gli effetti di esso non potrebbero essere anteriori alla conoscenza da parte del lavoratore dell'instaurazione della preliminare procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 cit..
Nemmeno, in base ai principi di diritto sopra richiamati, potrebbe ritenersi che l'odierna appellata abbia irrogato il licenziamento all'appellante contestualmente all'esito negativo del tentativo di conciliazione, poiché, come si rileva dal relativo verbale di incontro del
23/01/2024 in atti (cfr. doc. 17 ricorrente primo grado), in esso l'appellata si è limitata ad avanzare proposta conciliativa, non accettata dall'appellante, ed all'esito la commissione di conciliazione, preso atto dell'impossibilità di pervenire a soluzione conciliativa, ha attestato l'esito negativo della procedura, sicché è evidente che in tale sede l'appellata non ha espresso alcuna volontà risolutoria del rapporto di lavoro per cui è causa.
Correttamente, perciò, l'impugnata sentenza ha ritenuto che il rapporto di lavoro tra le parti sia cessato solo per effetto della successiva comunicazione del 19/03/2024, già citata. Altrettanto correttamente, di conseguenza, l'impugnata sentenza ha ritenuto che la dichiarazione dell'appellante di contestazione del licenziamento, resa nel corso del procedimento di conciliazione e riportata nel citato verbale di incontro del 23/01/2024, fosse del tutto inidonea a costituire valida impugnazione stragiudiziale del recesso, appunto in quanto antecedente ad esso.
Non risultando che l'odierno appellante abbia impugnato il recesso irrogatogli il 19/03/2024 nei modi e nel termine di cui all'art. 6 l. n. 604/1966, correttamente l'impugnata sentenza ha ritenuto maturata la decadenza ivi prevista, ed ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'odierno appellante, essendo pacifico che la decadenza precluda l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e, conseguentemente, non solo la reintegrazione nel posto di lavoro ma anche ogni tipo di tutela risarcitoria (cfr. Cass. Sez. L. 9827 del 14/04/2021 rv.
661009 - 01).
L'appello va perciò rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 668/2024 in data 20/11/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 12/06/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -