Articolo 3 della Legge 26 maggio 2000, n. 165
Articolo 2
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6 luglio 2000
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 1999, in lire 500 milioni per l'anno 2000 ed in lire 512 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 luglio 2000
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