Sentenza 16 settembre 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/09/1999, n. 9990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9990 |
| Data del deposito : | 16 settembre 1999 |
Testo completo
AULA A CORTE SUPRENES 1-16 SET. 1999 0 9 9 90 /9 9 UFFICAL Richiesta 24 OREIL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 1000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale In nome del popolo italiano alSA. INPS LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti L.
1.2.5 OTT. 1999 Sezione Lavoro IL CANCELLIERE Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N.5013/1996 -Presidente Dott. Francesco Sommella 24338 66 Bruno D'Angelo - Consigliere Cron. 66 Spanò Alberto 66 Rep. 66 Natale Capitanio 66 66 Pasquale Picone Rel. Ud. 20.5.1999 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunziato la seguente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale SENTENZA al Sig. GIANNAR sul ricorso proposto per diritti OTT. 1999 da IL CANCELLIERE CASA DI CURA VILLA SALUS di AN ES & C., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gavorrano, n. 12, sc. B, int. 4, presso l'avv.Mario Giannarini, rappresentata e difea dagli avv. Lucio Ricca e AN Andò in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente- 3636
contro
LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in ISTITUTO NAZIONALE PER persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Aldo Bartoli e Leonardo Lironcurti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n° 93 in data 7 aprile 1995 (R.G. 679/94 ). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.5.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi l'avv. Lucio Ricca;
ж udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo motivo. Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di Messina depositato in data 1° dicembre 1990, la Casa di cura Villa salus di AN ES & C. S.a.s. ha convenuto in giudizio l'Inps per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi anche per il periodo successivo al 28 marzo 1989 (sull'assunto che l'attività svolta dovesse essere qualificata industriale alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 2195 c.c.), e per l'accertamento della conservazione, nel contempo, dell'inquadramento ai fini contributivi nel settore commercio-terziario, per il periodo precedente e per quello successivo all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989. Ha precisato a tale riguardo la ricorrente che all'esito di un precedente giudizio, con sentenza passata in giudicato, le era stato riconosciuto il diritto agli sgravi 2 contributivi ai sensi della legge n. 1089/68, ma che l'Inps le aveva comunicato come, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, non potesse più usufruire degli sgravi stessi in quanto trasferita dal settore "industria" al settore "terziario" e che era altresì obbligata a calcolare i contributi previdenziali a partire dal 23 novembre 1974 nella misura dovuta dalle imprese industriali, tra le quali doveva essere inquadrata fino all'entrata in vigore della legge indicata. Con sentenza in data 30 marzo 1993, l'adito Pretore ha accertato il diritto della Casa di cura agli sgravi anche per il periodo successivo al 28 marzo 1989, nonché il diritto a mantenere l'inquadramento nel settore commercio ai fini contributivi. limitatamente alla statuizioneL'Inps ha proposto appello relativa all'inquadramento nel settore commercio ai fini contributivi. Il Tribunale di Messina ha accolto l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha dichiarato che alla Casa di cura non competeva l'inquadramento ai fini contributivi nel settore commercio (terziario) a far tempo dal 1° novembre 1974. Il Tribunale ha osservato che l'inquadramento ai fini contributivi, nel regime anteriore a quello dettato dall'art. 49 della l. n. 88 del 1989, era determinato dall'attività effettivamente svolta dell'impresa ai sensi degli art. 2082, 2195 e 2555 c.c. senz'altro di natura industriale nella specie -, in difetto di altri criteri legali specifici;
che nessun rilievo poteva attribuirsi all'inquadramento nel settore commercio nel periodo controverso, trattandosi di un mero atto ricognitivo che l'Inps aveva sempre la possibilità di rimettere in discussione se non conforme a legge;
che il terzo comma dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, secondo cui "restano validi gli inquadramenti già in atto" "nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti 3 emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797", sanciva semplicemente la non retroattività della nuova normativa, sicché continuava ad operare per la Casa di cura l'inquadramento che le spettava in precedenza, appunto come impresa industriale secondo la corretta applicazione della normativa previgente. Per la cassazione della sentenza ricorre la casa di cura Villa salus, con atto notificato il 5 aprile 1996, per due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione 1. Preliminarmente la Corte rileva che l'unica difesa svolta dal controricorrente consiste nell'affermata inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata notificata in data 26 aprile 1995 ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. La deduzione è destituita di fondamento, in quanto, se è indiscutibile che il termine breve di impugnazione, ex art. 325 e 326 c. p. c., in caso di notificazione della sentenza, decorre anche per il notificante (vedi, tra le tante, Cass. 15 aprile 1994, n. 3535), nella specie è proprio l'identificazione del notificante che non è resa possibile dai dati contenuti nell'atto notificato, risultando esclusivamente un timbro con la dicitura "notificato all'Inps a mani dell'impiegato..." (tanto da giustificare il sospetto, avanzato dalla parte ricorrente, che non della notificazione della sentenza si tratti, ma della comunicazione dell'avviso di deposito di questa, solo materialmente unito al corpo della sentenza). Deve, quindi, ritenersi la notificazione invalida ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, in applicazione del principio secondo il quale l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente 4 nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - deve essere attivato a cura del soggetto legittimato e che l'omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha eseguito l'attività suddetta può non rilevare ai fini della validità della notificazione solo quando, alla stregua dell'atto da notificare, risulti comunque certa – ciò che nella specie non è possibile - la parte ad istanza- della quale essa deve ritenersi effettuata (vedi, ex plurimis, Cass., sez. un., 6 settembre 1990, n. 9213; Cass. 13 marzo 1998, n. 2742).
2. Con il primo motivo di ricorso la Casa di cura denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 49 1. n. 88/1989 in relazione all'art. 11 delle preleggi, 고 dell'art. 33 t.u. n. 797/1966, degli art. 2097 e 2195 c. c., dell'art, 18 1. n. 1089/1968, nonché il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.). Deduce in particolare: che il tribunale aveva erroneamente addossato l'onere di provare la natura industriale, fatto costitutivo del credito azionato dall'Inps, al preteso debitore, stante l'ammissibilità di un inquadramento diverso, ai fini degli sgravi ed ai fini contributivi;
che, ai fini contributivi, non operavano i criteri di cui all'art. 2095 c.c. ma quelli di cui agli art. 33 e 34 t.u. sugli assegni familiari;
che al mutamento del precedente inquadramento operato dall'Inps non potevano attribuirsi effetti retroattivi;
che l'art. 49 1. 88/1989 vieta proprio il cambiamento degli inquadramenti precedenti.
3. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c., 110 e 323 c.p.c., nonché il vizio di motivazione insufficiente (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.), la ricorrente sostiene che l'appellante si era limitato a contestare la possibilità di un doppio inquadramento, ma non l'affermazione del Pretore in ordine al diritto all'inquadramento nel settore commercio ai fini contributivi.
4. La Corte giudica il ricorso privo di fondamento. 5 5. Il secondo motivo di ricorso da esaminare per primo per il suo carattere evidentemente pregiudiziale - si basa su di una prospettiva palesemente erronea, atteso che la questione dell'inammissibilità di un doppio inquadramento è stata sostenuta dall'appellante quale argomentazione giuridica a sostegno della richiesta di riforma della statuizione concernente il diritto della Casa di cura al pagamento dei contributi dovuti quale impresa commerciale.
6. Un discorso maggiormente articolato merita il primo motivo.
7. Per la parte in cui contesta l'accertamento in fatto della natura industriale dell'impresa secondo le regole comuni, va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha più volte incluso tra le imprese industriali le case di cura, facendo riferimento costante al disposto dell'art. 2195 c.c., il quale tra dette imprese include, appunto, quelle produttrici di beni e di servizi (cfr., ex plurimis, Cass. 23 novembre 1990, n. 11308;. 8 agosto 1990, n. 8036; 14 gennaio 1980, n. 303). Il Tribunale, quindi, correttamente si è limitato a rilevare che era stata la stessa Casa di cura a sostenere, sia pure ai soli fini del diritto agli sgravi--non più in discussione che, per il tipo di attività svolta, le competeva la qualificazione di - impresa industriale ai sensi dell'art. 2195 c.c.. 8. Ma, in realtà, l'effettivo contenuto delle censure è un altro e si incentra nella tesi che la qualificazione dell'impresa ai fini previdenziali deve operarsi in base alle norme di settore e non ai sensi della normativa del codice civile, ed è ciò che rende possibile il cd. "doppio inquadramento". La Corte osserva che, diversamente da quanto sostenuto dall'Inps nel corso del giudizio, in astratto l'ordinamento non escludeva, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, la possibilità del cosiddetto "doppio inquadramento" di un'impresa, ai fini degli sgravi contributivi e ai fini 6 dell'obbligazione contributiva. La legislazione sugli sgravi concreta una disciplina speciale, con finalità di politica economica e sociale di carattere contingente, i cui beneficiari sono di volta in volta individuati dal legislatore, con riguardo sia all'ambito territoriale degli interventi (Mezzogiorno o zone depresse del centro Nord) sia alle finalità perseguite (incentivazione di alcune attività produttive, promozione occupazionale, ecc.), con assunzione dell'onere relativo da parte dello Stato. Nella predetta legislazione, quindi, il generico riferimento alle aziende industriali, con utilizzazione della nozione di impresa desunta dall'art. 2195 c.c., prescinde dal meccanismo, eventualmente diverso, apprestato da altre leggi incentivanti o dal regime previdenziale di inquadramento (cfr. Corte costituzionale 26 ottobre 1990, n. 497). Ciò significa che, in astratto, per la diversità degli istituti e dei relativi rapporti, è giuridicamente possibile che la stessa azienda sia classificata nel settore industriale ai fini degli sgravi contributivi ed in settore diverso ai fini previdenziali ed assistenziali (cfr. Cass. 26 luglio 1991, n. 8367; Cass., sez. un., 18 maggio 1994, n. 4837). Nella fattispecie, però, dalla natura industriale dell'attività svolta dalla Casa di cura discende altresì la consistenza dell'obbligazione contributiva, non essendo configurabile un diverso inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali nel periodo anteriore all'entrata in vigore della 1. 88/1989. Infatti, a norma dell'art. 33 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), come sostituito dall'art. 6 della 1. 17 ottobre 1961, n. 1038, la misura degli assegni da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle annesse tabelle a seconda dell'attività svolta dalle aziende. Ciò significa che, se l'attività di un datore di lavoro non è specificamente prevista in una diversa tabella (come avviene, ad esempio, per le aziende esercenti 7 il credito, le assicurazioni, o i servizi tributari appaltati - tabella b -), l'inquadramento ai fini contributivi tra le aziende industriali o tra quelle commerciali (in senso stretto) deve avvenire, in difetto di qualsiasi specificazione della nozione agli effetti dell'inquadramento anzidetto, secondo i criteri generali dettati dall'art. 2195 c.c. Ne discende altresì che non è possibile attribuire effetti sostanzialmente costitutivi al cosiddetto "atto di inquadramento" operato dall'Inps della Casa di cura tra le aziende commerciali, per desumerne che, senza la rimozione del predetto atto nei modi di legge, l'Inps non sia abilitato a richiedere i contributi dovuti sulla base di un inquadramento diverso. La tesi della ricorrente sul punto risulta in contrasto con i principi di diritto univocamente affermati dalla giurisprudenza della Corte, che si riassumono nei E termini seguenti. L'atto con cui l'Inps (anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai sensi del quale la classificazione dei datori di lavoro disposta da tale ente ha effetti a tutti i fini previdenziali e assistenziali) modifica l'inquadramento di un datore di lavoro (nella specie dal settore del commercio a quello industriale), conseguentemente determinando una diversa consistenza dell'obbligazione contributiva, non ha natura provvedimentale e, conseguentemente, non è soggetto, in particolare, al limite dell'irretroattività degli atti amministrativi, né ai principi disciplinanti gli atti di annullamento di ufficio di precedenti determinazioni (tra cui, specificamente, quello che impone lo svolgimento di un procedimento amministrativo per la valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione o conservazione dell'atto, in comparazione con gli altri interessi implicati). Infatti, nella materia, l'istituto assicuratore deve 8 1 semplicemente adeguare il suo comportamento a quella che ritiene essere la consistenza dell'obbligazione contributiva ex lege, mediante atti vincolati e meramente ricognitivi (per i quali non è neppure previsto obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i soli "provvedimenti"), sicché, in caso di verifica giudiziale, oggetto del giudizio è il rapporto contributivo e non la legittimità degli atti adottati. Pertanto, i cosiddetti "atti di inquadramento", sul piano giuridico e fuori dall'ordinamento particolare dell'ente, concretano in realtà meri comportamenti materiali, dal momento che nessuna norma li prevede e li disciplina. Ne segue che il mutamento delle precedenti determinazioni assunte dall'ente in materia di inquadramento previdenziale non soggiace a particolari formalità e ben può esprimersi anche solo nella pretesa giudiziale al pagamento di somme maggiori di quelle ricevute (cfr. Cass. 13 giugno 1996, n. 5419; 20 aprile 1995, n. 4422;. 13 luglio 1995, n. 7683; 25 settembre 1995, n. 10148; vedi anche Cass., Sez. Un., 30 gennaio 1991, n. 897; Cass. 6 settembre 1991, n. 9395). Fondamento giuridico del descritto orientamento giurisprudenziale è il principio della legalità e tipicità degli atti amministrativi, in forza del quale non è configurabile potestà amministrativa in difetto di una specifica norma che attribuisca all'Inps il potere di determinare la consistenza dell'obbligazione contributiva, esprimendosi chiaramente la legge nel senso che esclusivo compito dell'Istituto è di interpretare e dare attuazione alle norme. Tale conclusione è confermata dal disposto dell'art. 34 del t.u. 797/1955, come sostituito dall'art. 7 della 1.1038/1961, che attribuisce, invece, al Ministro del lavoro la potestà di stabilire quale tabella debba essere applicata nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'art. 33 dello stesso testo unico, né tra gli 9 enti contemplati dagli art. 79-81 del medesimo testo normativo (della natura "provvedimentale" del decreto cosiddetto di "aggregazione" la giurisprudenza non ha mai dubitato: cfr. Cass., sez. un., 11 aprile 1990, n. 3070; 8 gennaio 1992, n. 103). La descritta situazione giuridica è mutata con l'entrata in vigore della 1. 9 marzo 1989, n. 88, il cui art. 49 prevede specificamente che "la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali e assistenziali", configurando in tal modo l'emanazione di un atto tipico destinato a produrre effetti non limitati all'ordinamento interno dell'Inps e alla determinazione dei suoi crediti, ma valido erga omnes nell'intero ordinamento previdenziale e assistenziale है (cfr. Cass., sez. un. 4837/94, cit. Invero, le sezioni unite della Corte, decidendo in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno ritenuto che anche ai sensi dell'art. 49 1. 88/89 l'Inps proceda agli inquadramenti con atti meramente ricognitivi di qualità normativamente predeterminate (Cass., sez. un., 20 gennaio 1992, n. 663; 11 novembre 1992, n. 12148; 16 novembre 1992, n. 12254), ma le predette decisioni sono state emanate prima dell'entrata in vigore della 1. 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"), la quale, al comma ottavo dell'art. 3, detta norme di natura sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice del disposto dell'art. 49 predetto. Prevede, infatti, che i "provvedimenti" adottati dall'Inps, di ufficio o su domanda degli interessati, di variazione della "classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali" producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato; quando si tratti di provvedimenti aventi efficacia generale per intere categorie di datori di lavoro, gli effetti si 10 producono dalla data fissata dall'Inps nel rispetto del principio della non retroattività; tali disposizioni, inoltre, si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato. Orbene, l'uso del termine "provvedimento", che nella più recente produzione normativa assume il significato tecnico preciso di atto in cui si esprime il potere autoritativo, in contrapposizione ai "meri" atti amministrativi di natura paritetica e ricognitiva (cfr. l'art. 3 della 1. 7 agosto 1990, n. 241) e, soprattutto, l'esplicito richiamo del principio di irretroattività degli atti amministrativi, nonché l'attribuzione all'Inps del potere discrezionale di fissare la data di efficacia degli atti generali di inquadramento, comprovano che la legge considera di natura costitutiva la "classificazione" dei datori di lavoro operata dall'Inps ai sensi dell'art. 49 della 1. 88/1989. D'altra parte, è indiscusso che natura provvedimentale (e perciò costitutiva degli effetti giuridici) possano avere anche atti vincolati alla sussistenza di presupposti normativamente predeterminati (cfr., tra le numerose decisioni, Cass., sez. un., 5 dicembre 1990, n. 11675; 9 agosto 1991, n. 8697; 13 aprile 1994, n. 3483). Il complesso delle considerazioni da ultimo svolte è rilevante ai fini della decisione perché conduce ad escludere che la norma di cui al comma ottavo dell'art. 3 1. 335/1995, in considerazione della sua lettera e della sua ratio, abbia inteso riferirsi anche ai cosiddetti inquadramenti effettuati ai sensi dell'art. 33 t.u. 797/1955. Come ampiamente dimostrato, infatti, nel quadro normativo anteriore all'art. 49 1. 88/1989, l'ordinamento non richiedeva l'emanazione di formali atti amministrativi da parte dell'Inps, né il cosiddetto "inquadramento" operato dal detto ente rappresentava una "classificazione" ai fini previdenziali, limitandosi le norme a collegare l'ammontare dei contributi all'effettiva attività svolta 11 dall'impresa. D'altra parte, non sarebbe rispondente al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. attribuire alla norma una così ampia portata retroattiva, tale da determinare il mutamento della natura giuridica di meri atti- spesso neppure formalmente individuabili in provvedimenti, con tutti gli effetti che la legge collega a tale qualificazione, in primo luogo quello dell'inoppugnabilità. Pertanto, la norma di cui al terzo periodo del comma ottavo dell'art. 3 1. 335/1995 - che dichiara applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo periodo dello stesso comma alle controversie in corso non regola le fattispecie che, come quella in - oggetto, concernono rapporti contributivi ai quali non è applicabile l'art. 49 della 1. 88/1989 (la giurisprudenza della corte, è sul punto, consolidata: Cass. n. 5419/1006, cit.; 2 luglio 1997, n. 5928: 10 ottobre 1997, n. 9826; 3 marzo 1998, n. 2319; 22 luglio 1998, n, 7182; 9 marzo 1999, n. 2017, la quale ultima esclude l'applicabilità della norma anche ai provvedimenti di variazione che siano comunque anteriori all'entrata in vigore della legge 335/95). In conclusione, l'inquadramento della Casa di cura nella categoria delle imprese industriali, ex tunc e con effetti perduranti pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - e sino al 31 dicembre 1996, giusta quanto disposto dall'art. 1, comma 234, nonché in termini testuali identici, dall'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica (la prima norma, peraltro, è stata abrogata dall'art. 10, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 1996, aggiunto in sede di legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30) - è imposto, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 49 1. 88/89 e del disposto del comma 3 dello stesso articolo (cfr. Cass., sez. un., n. 4837/1994, cit.), dall'applicazione dell'art. 2195 12 c.c. E non, invece, per l'avvenuto riconoscimento della Casa di cura come impresa industriale ai fini dei già riconosciuti sgravi. Si osserva, infine, che non hanno fondamento i sospetti di illegittimità costituzionale della normativa interpretata nei sensi precisati, poiché i gravi inconvenienti pratici e gli effetti irragionevoli, se vi sono, vanno imputati all'erroneo avvenuto inquadramento di fatto, per lungo tempo, delle case di cura nel settore delle imprese commerciali, non alle disposizioni di legge che avrebbero dovuto essere correttamente applicate. In ordine al regolamento delle spese, considerato anche il contenuto delle difese svolte dall'Inps nel controricorso, sussistono giusti motivi per compensarle interamente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 20 maggio 1999. Il Presidente Il Consigliere estensore т. Пі ши Schille i IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Sib Depositats in Cancelleria u v ura SET 1999 ogal, ISC BORATORE V CANCELLERIA TO N IO T O E N 13