Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2002, n. 14613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14613 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA R.G. n° 24657/2000 Cron. 34055 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO14 6 1 3 Rep. 3805 RTE PREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UN TE C ILI Ud. 17.1.2002 0.2 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrat Dott. Michele CANTILLO sidente -Presidente di sezione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 66 Vincenzo CARBONE UFFICIO COPIE Giuseppe IA -> 26 Richiesta copia studio dal Sig. Sole - Consigliere - 66 Giovanni PAOLINI per diritti € 1,55 NT FA il IL CANCELLIERE 66 Giuseppe SABATINI -> 66 Enrico ALTIERI IO AR MORELLI A 66 Giuseppe SALME' rel. 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 73035 sul ricorso proposto da LAI MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, corso Trieste 16 presso l'avv. Pietro Federico che lo rappresenta e difende in unione con l'avv. Renato Tortorella, per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente cons. Giuseppe Salmè 134/2002
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge, controricorrente nonché
contro
REGIONE TOSCANA, in persona del presidente pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale 43 presso l'avv. Fabio Lorenzoni che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Giuseppe Vincelli e Vito Vacchi, controricorrente avverso la sentenza del tribunale superiore delle acque pubbliche del 26 giugno 2000. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 17 gennaio 2002; sentito l'avv. dello Stato Clementi e l'avv. Loria, per delega, per la regione Toscana;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Cinque che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al tribunale regionale delle acque pubbliche di Firenze in data 13 marzo 1997 IO LA, proprietario dell'azienda agricola "Bellaria”, in agro del comune di Radicondoli, confinante con il fiume Cecina, ha esposto che: Ancons. Giuseppe FO 2 a seguito di inondazioni il fiume aveva demolito e indebolito in più parti gli argini occupando consistenti porzioni del fondo di sua proprietà; il 10 novembre 1992 l'Intendenza di finanza aveva comunicato di avere occupato circa tre ettari del suo terreno, invitando l'UTE di Siena a effettuare i rilievi per procedere alle riconfinazioni e provvedendo in seguito a determinare l'indennità per detta occupazione in £. 1.256.000; il 13 maggio 1994 l'ufficio del Genio civile di Siena lo aveva autorizzato ad effettuare i lavori di difesa delle sponde del fiume, nel tratto in cui attraversava il suo fondo, nel termine di tre mesi e a condizione che il materiale rimosso dall'alveo non fosse allontanato;
dopo aver concesso tre proroghe l'ufficio aveva revocato l'autorizzazione - con atto del 29 maggio 1996; con nota del 6 giugno 1992 era stato richiesto il pagamento di £. 212.360.000 - quale corrispettivo per l'abusiva estrazione di settantamila metri cubi di terreno "misto fiume e ghiaia". Tutto ciò premesso il LA ha chiesto che l'amministrazione delle finanze a) fosse dichiarata obbligata ad effettuare la riformazione degli argini e quindi fosse condannata a rimborsare gli oneri sopportati per avere eseguito tali lavori in sua vece;
b) che fosse riconosciuta la sua facoltà di portare a termine i lavori di ricostruzione degli argini, stabilendo tempi e modalità di esecuzione;
c) che fosse accertata l'esatta quantità, qualità e il prezzo dei materiali effettivamente prelevati dal fiume;
d) che fosse determinato il giusto corrispettivo cons. Giuseppe LM 3 dell'occupazione del proprio fondo;
e) che l'amministrazione fosse condannata al risarcimento di ogni altro danno e a rivalerlo di ogni altro onere. La regione Toscana ha contestato la competenza del giudice adito e ha dedotto la nullità dell'atto introduttivo, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza delle domande. L'amministrazione finanziaria ha eccepito l'incompetenza del tribunale regionale e l'invalidità degli accordi intercorsi con il ricorrente. Con sentenza del 12 agosto 1998, il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla domanda di determinazione delle somme dovute per l'estrazione di materiale lapideo dal fiume, non essendo in contestazione la demanialità dell'alveo e ha rigettato nel merito le altre domande. La sentenza è stata confermata dal tribunale superiore delle acque pubbliche. Il Tsap, per quanto ancora rileva in questa sede, ha osservato, in ordine alla questione di competenza, che le domande aventi ad oggetto l'accertamento delle somme dovute per le abusive estrazioni di materiali dall'alveo del fiume, non essendo in discussione la demanialità dell'alveo, attenevano all'esercizio di situazioni soggettive aventi consistenza di interesse legittimo e, pertanto, appartenevano alla propria giurisdizione diretta. Peraltro l'esame di tali domande era precluso dalla rinuncia ai “diritti e azioni per i quali emerga la competenza del Tsap o che dovessero essere colpiti da decadenza" formulata dal ricorrente nella memoria di replica del 20 ottobre 1997. cons. Giuseppe Saime Quanto al preteso obbligo dell'amministrazione di eseguire i lavori di cui si tratta, il Tsap ha osservato che l'amministrazione non aveva alcun obbligo di eseguire lavori sul terreno di proprietà del LA (tra l'altro appositamente autorizzato), che doveva ritenersi direttamente obbligato ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 523 del 1904, e che se, tale obbligo avesse potuto configurarsi per una parte dei terreni, l'inadempimento avrebbe potuto giustificare un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Avverso la sentenza del Tsap ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria, il LA. Resistono con controricorso l'amministrazione finanziaria e la regione Toscana. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 140 e 200 r.d. n. 1775 del 1933, il ricorrente sostiene che in ordine alla domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione demaniale (e per quanto occorra delle ragione Toscana) di ricostruire e sistemare gli argini del Cecina nei tratti che interessano i propri terreni e di risarcirgli i danni, essendo state dedotte situazioni di diritto soggettivo sussisteva la giurisdizione del tribunale regionale. Il motivo è inammissibile perché non investe alcuna statuizione contenuta nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a confermare la dichiarazione d'incompetenza del tribunale regionale in ordine alla diversa domanda diretta a cons. Giuseppe SA 5 ottenere la rideterminazione delle somme dovute per l'estrazione dei materiali lapidei dall'alveo del fiume. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del r.d. n. 523 del 1904, in relazione agli articoli 947 e 2051 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza del TSAP affermando che erroneamente sarebbe stato richiamato l'obbligo dei proprietari frontisti di provvedere alla sistemazione e difesa dei propri beni da eventuali danni prodotti dai corsi d'acqua, perché nella specie era stata dedotta la violazione dell'obbligo di diligenza dell'amministrazione di prevenire alluvioni o avulsioni pregiudizievoli. Lamenta, inoltre, il ricorrente l'ingiusta revoca delle autorizzazioni ad eseguire i lavori sui propri terreni e la contraddittorietà della motivazione con la quale era stata ritenuta infondata la richiesta di risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo. Il TSAP avrebbe anche motivato in modo insufficiente in ordine alla eccepita prescrizione dell'azione risarcitoria e alla mancata richiesta di ammissione di prove sull'illegittimità dell'occupazione dei propri terreni. Anche questo motivo è inammissibile. Quanto al profilo relativo alle pretese violazioni di legge, la censura non tocca la ratio decidendi della pronuncia impugnata consistente nella duplice affermazione dell'obbligo del ricorrente, in quanto proprietario frontista, di eseguire i lavori di difesa dei propri terreni, e la prospettazione di un'eventuale responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'amministrazione per l'omessa esecuzione di cons. Giuseppe Salmè lavori su una parte di terreni. Rispetto a tale ratio il ricorrente si é limitato a riproporre le proprie argomentazioni senza formulare alcuna critica alla sentenza. Quanto alla denuncia di vizi motivazionali, è noto che con il ricorso per cassazione ex art. 111 cost. avverso le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche in grado di appello può, con riguardo ai vizi afferenti alla motivazione di dette sentenze, essere sperimentato, conformemente alla natura del mezzo, non già per far valere omissioni, insufficienze o contraddittorietà riconducibili allo schema di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., bensì per denunciare difetti tali che si risolvano in un motivo di nullità della sentenza per difetto di conformità della stessa al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., come nel caso di motivazione del tutto omessa o soltanto apparente per intrinseca inidoneità a consentire il controllo delle ragioni che stanno a base della decisione. Nella specie il ricorrente non ha dedotto che il vizio denunciato rientri nell'ipotesi di mancanza di motivazione, nel senso precisato. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in € 2.000,00 in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, oltre a € 93,00 per spese in favore della regione Toscana e le spese prenotate a debito per l'amministrazione delle finanze. cons. 7 lo Così deciso a Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 17 eli gennaio 2002. ar L'esterfor Il presidente rf a M B. CANCELLIERG Giovani Giambatti Depositata in Cancellate oggi, lì 15 OTT, 20021-5-OTT. E IL CANCELLIERE 07 R P U Giovanni Giambat S 2 A M O R 2 0 rie E 0 T 9 7 A 0 7 R 0 / T E .2 N V 1 E 109T 129.11 O 7 0.1 O P i 7 E P z N . i I L L v L 9 A . r . I 4 . . T F 4 E e . € I 1 S N a D 4565 20,66 t D L e a A t a a e EL i A R a r d z I s A a A r Z D n r i e e 149,77 U G t N v o a n E t i Q r e a g a G r O i ✓ t r M T i A s i a D N s g l s E I e . t t C o . p D ( cons. Giuseppe Salmè