Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11260 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM112 6 0D CASSAZIONE Oggetto locazione SEZIONE TERZA risoluzione inatempime02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 629/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Ugo Consigliere FAVARA 28867 Cron. Consigliere Dott. Roberto PREDEN FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. 2924 Dott. MA Ud. 30/04/02 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: OS EL RC MA, quale erede di OS EL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. RC SC e procuratore degli altri eredi ROSSEL- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio LI EL RC NE;
OS EL RC MA Pre- dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 6,20 ziosa;
OS EL RC PO;
OS EL RC 31 LUG. 2002 IO UG;
OS EL RC MA IA, elettiva- ANCELLIERE E VARIE DCV mente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Paolo Pecchioli, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BA LA, elettivamente domiciliata in Roma, via Tazzoli n. 6, presso l'avv. Luigi Condemi Morabito, 1 1022 che la difende anche disgiuntamente all'avv. Oscar Ugo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE + MASSUMLOME Marri, giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. Poahidi controricorrente - per diritti 10.32+85 il 14.8.03 nonché
contro
IL CANCELLIERE AL RC;
co - intimato CORTE SUPREMA OF CASSAZIONE avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. ID COPIE +REVOGALONE lasciata copia legale 119/Locazione/99 del 24 - 31 marzo 1999 (R.G. 478/98). S OL Udita la relazione della causa svolta nella pubblica por diritti € 1232 23.12.03 udienza del 30 aprile 2002 dal Relatore Cons. MA Fi- IL CANCELLIERE nocchiaro;
Udito l'avv. L. Condemi Morabito per il controricorren- te;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Rosario Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO Con contratto 30 luglio 1991 OS EL RC SC concedeva in locazione a BA LA un immobile in Firenze, via Maggio 9, per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria della stessa. Successivamente, in data 13 settembre 1995 il ROS- SE EL RC intimava alla TI sfratto per moro- sità, con contestuale richiesta di decreto ingiuntivo 2 per il pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino al rilascio dell'immobile. Nel corso dell'udienza dell'11 ottobre 1995 innanzi al pretore di Firenze la BA si costituiva in giu- dizio, negando l'esistenza della morosità, atteso che offriva, banco iudicis le chiavi dell'immobile e un as- segno di lire 1.529.147 (quale differenza tra i canoni locatizi non pagati e il deposito cauzionale più inte- ressi) e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento dei danni patiti per in- filtrazioni dal tetto del fabbricato con caduta di in- tonaci, danni quantificati in lire 6.369.524 per minore uso dell'immobile e in lire 14.328.000 per deteriora- mento delle proprie cose. Disposto dal pretore il mutamento del rito il ROS- SE EL RC, ottenuta l'autorizzazione dal giudice, chiamava in causa l'impresa edile AL RC, dalla quale pretendeva di essere rilevato indenne, nella eventualità fosse accolta la domanda della BA. Svoltasi, in contumacia del terzo chiamato, la istruttoria del caso il giudice adito con sentenza 10 giugno 10 luglio 1998 dichiarava risolto, per la sca- denza contrattuale del 30 settembre 1995, a seguito della disdetta della conduttrice, il contratto di loca- zione inter partes, dichiarava che la conduttrice BA OT aveva perduto il diritto alla restituzione del deposito cauzionale, accertava un credito del OS EL RC, nei confronti della BA, per lire 7.152.292 per canoni non pagati e condannava il secondo a pagare, in favore della prima, la somma di lire 8.746.232, oltre interessi dalla domanda, а titolo di quantum residuo per risarcimento danni alle cose e per riduzione del canone relativamente al periodo in cui il bene non era stato completamente utilizzabile, con con- danna, infine, della impresa edile AL RC al ri- levare indenne il OS EL RC dalla domanda ri- sarcitoria della BA con il pagamento della com- plessiva somma di lire 15.921.524, oltre interessi e enfe spese. Gravata tale pronunzia in via principale da ROSSEL- LI EL RC MA, quale erede di OS EL RC PI SC, nonché quale procuratore degli altri eredi di questi ultimi, OS EL RC NE, MA OS, PO, IO UG e MA IA, e, in via incidentale da AL RC, il tribunale di Firenze con sentenza 24 31 marzo 1999 in parziale ac- coglimento dell'appello principale, rigettato nel re- sto, unitamente all'appello incidentale, condannava l'impresa edile AL RC а rifondere agli appel- lanti OS EL RC le spese del giudizio di primo grado, nonché di quelle del giudizio di appello. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ta, ha proposto ricorso, con atto 21 giugno 1999, affi- dato a sette motivi, OS EL RC MA, quale erede di OS EL RC PI SC, nonché qua- le procuratore degli altri eredi di questi ultimi ROS- SE EL RC NE, MA OS, PO, IO UG e MA IA. Resiste, con controricorso BA LA. Non ha svolto attività difensiva in questa sede AL- LANTI RC. MOTIVI ELLA DECISIONE 1. Rileva, in limine, la Corte che la memoria ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente, pervenuta esclusi- vamente il 27 aprile 2002 è tardiva e della stessa, pertanto, non può tenersi conto, ai fini della decisio- ne.
2. Stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., non superata da parte del locato- re, cui incombeva il relativo onere, hanno osservato in primis i giudici del merito, il contratto inter partes si è risolto, per effetto della disdetta inviata dalla conduttrice, per la data convenzionale del 30 settembre 1995 e, pertanto, sono irrilevanti, ai fini in questio- 5 ne sia la morosità dedotta dal locatore, sia il relati- Vo sfratto notificato esclusivamente il 13 settembre 1995. Con il primo motivo, denunziando «violazione e 2. falsa applicazione degli artt. 1587 e 1596 C.C. e dell'art. 658 c.p.c.» i ricorrenti censurano nella par- te de qua la sentenza gravata. Si osserva, infatti, che per effetto della intimata disdetta il contratto inter partes sarebbe cessato [co- me del resto ammesso anche dal tribunale nella sentenza gravata] il 30 settembre 1995. Ne deriva, osservano i ricorrenti, che la condut - trice era tenuta, sino alla detta data, all'adempimento delle obbligazioni assunte e, in particolare, al paga- २ mento del canone anche per i mesi da giugno a settembre 1995. Poiché, per contro, a tanto la conduttrice non ha provveduto, è palese che il contratto si è risolto non per effetto della scadenza del 30 settembre 1995 [come affermato dai giudici del meritol ma a causa del prece- dente inadempimento della conduttrice, resasi inadem- piente quanto al pagamento dei canoni per gli ultimi quattro mesi.
3. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimen- to. Come assolutamente pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, tra più cause di estinzione del medesi- mo rapporto contrattuale prevale quella i cui effetti operino con priorità nel tempo. Contemporaneamente non si dubita che la pronuncia di risoluzione di un contratto ad esecuzione continua- ta, quale la locazione, sebbene di carattere costituti- Vo ha efficacia retroattiva al momento dell'inadempi- mento (cfr. ad esempio, Cass. 12 marzo 1991, n. 25661 tra le altre). È palese, pertanto, che erroneamente giudici del merito non hanno preso in esame la domanda di risolu- zione, per inadempimento della conduttrice, del con- tratto inter partes. Certo, in particolare, che 1'inadempimento conte- stato (mancato pagamento dei canoni di locazione per i mesi di aprile e maggio 1995) si era verificato ante- riormente alla data in cui sarebbe divenuto operativo il recesso della conduttrice (30 settembre 1995) è evi- dente, che nulla si opponeva perché i giudici del meri- to esaminassero ancorché in epoca successiva al 30 - se sussisteva, о meno l'inadempimento settembre 1995 contrattuale contestato e se, pertanto, il contratto si era risolto, per grave inadempimento della parte con- duttrice in epoca anteriore al settembre 1995. (In que- 7 sta ottica, altresì, cfr. Cass. 20 febbraio 1993, n. 2070, da cui totalmente prescinde la sentenza in questa sede gravata).
4. Quanto, ancora, alla domanda riconvenzionale, di danni, proposta dalla BA, hanno osservato i giu- dici del merito la stessa è risultata fondata alla luce della perizia giurata descrittiva dello stato dei luo- ghi e corredata da completa documentazione fotografica, nonché dalla deposizione testimoniale del tecnico che ha redatto l'elaborato e dal verbale USL 10 di Firenze del 29 novembre 1994. La responsabilità dei danni patiti dalla conduttri- hanno ancora evidenziato i giudici del merito, ce, riferibile in via diretta al proprietario dell'im- mobile, indipendentemente da comportamenti illeciti di terzi, specie tenuta presenta l'inerzia e la indiffe- renza manifestate dal locatore a fronte della più che sollecita segnalazione della parte conduttrice.
5. Tali affermazioni sono censurate con il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.>>. Si afferma, infatti, che - contrariamente a quanto si assume nella sentenza gravata in realtà non esiste alcuna prova dei danni patiti dalla conduttrice, atteso che la visita ai locali avvenne, da parte della USL so- 8 lo dopo quattro mesi dai fatti e che la perizia di par- te reca la data del settembre 1995, cioè a distanza di oltre un anno, rispetto ai fatti.
6. La deduzione è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate о con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente il motivo è inammissibile poiché non consen-dottrina 1 efe te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). 9 Pacifico quanto precede si Osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) e i mo- tivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. Anche a prescindere da quanto precede si Osserva che il motivo, con il quale in buona sostanza si censu- ra la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui ha accertato il buon diritto della BA al ri- sarcimento dei danni patiti per fatto della parte loca- trice, non può essere valutato neppure sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. atteso che con lo stesso parte ricorrente lungi dal prospettare censure rilevanti ai sensi della ricordata disposizione, si li- 10 mita a sollecitare un nuovo, diverso apprezzamento, da parte di questa Corte, delle risultanze di causa, di- verso da quello fatto proprio dai giudici del merito, precluso in sede di legittimità (che non è un giudizio di merito di terzo grado). In termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente - infatti - deve ribadirsi che il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., median- te il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Cor- te di cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del pro- prio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a di- mostrare i fatti in discussione. (Recentemente, in ter- mini, Cass. 21 marzo 2001 n. 4025, specie in motivazio- ne, nonché Cass. sez. un., 11 giugno 1998 n. 5802e Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960).
7. Con il terzo motivo i ricorrenti. denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1216, 1242 e 1587 c.c.» atteso che erroneamente i giudici del me- rito hanno fatto cessare l'obbligo della conduttrice di 11 corrispondere i canoni con la prima offerta delle chia- vi (comunicazione della BA in data 3 ottobre 1995), anziché al 27 novembre 1995. 8. Al pari del precedente il motivo è, per più ver- si, inammissibile. 8. 1. In primis si osserva, come già evidenziato sopra, in margine al secondo motivo di ricorso, che i ricorrenti omettono sia di indicare quale sia la inter- pretazione data, dal giudice del merito, delle richia- mate disposizioni (artt. 1216, 1242 e 1587 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare la interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspetta- tive, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto totalmente dalla previsione di che la denuncia esula cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 8. 2. Anche a prescindere da quanto precede si os- serva, che a norma dell'art. 1220 c.c. il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha 12 fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza OS- servare le forme previste dagli artt. 1206- 1217 c.C., a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo, dall'altro, che la verifica - in concreto se si è, o meno, in presenza, di una valida «offerta>> implica un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito. Non controverso quanto sopra, ritenuto che nella specie i giudici del merito hanno accertato, da un la- to, che la riconsegna dell'immobile era avvenuta con la prima offerta di riconsegna delle chiavi», dall'al- tro, che la controparte aveva tenuto, al riguardo un «comportamento non collaborativo e non di buona fede, espressosi nel relativo rifiuto» di accettare le chia- vi, è palese che la censura in esame è inammissibile nella parte in cui assume che l'offerta doveva necessa- riamente avvenire con le forme e le modalità di cui all'art. 1216 C.C. (considerando non scritto l'art. 1220 C.C. cui chiaramente hanno fatto riferimento i giudici del merito, e tralasciando di evidenziare erro- ri della motivazione, rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. che avrebbero, in tesi, potuto condurre questa Corte a sindacare la motivazione dei giudici del merito). 13 9. Sempre con il terzo motivo, ultima parte, parte ricorrente si duole che i giudici del merito abbiano compensato» le rispettive ragioni di credito tra le parti, in violazione dell'art. 1242 C.C., là dove fa divieto di rilevare la compensazione ex officio. 10. La deduzione è manifestamente infondata. Le norme che regolano la compensazione, ivi compre- sa quella concernente il divieto di rilevarla di uffi- cio, riguardano la ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorché i ri- spettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, in assenza quin- 人 di di autonomia. In questo caso il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede d'accertamento della fondatezza della domanda, restando inapplicabili le regole processuali dettate per la rilevabilità della compensazione, proprio perché non si tratta di tale istituto (Cass. 20 febbraio 2001, n. 2461). laIn altri termini diversa dalla «compensazione», quale presuppone l'autonomia dei rapporti cui si rife- riscono i contrapposti crediti delle parti, è la cosid- detta compensazione impropria». 14 Ricorre, in particolare, quest'ultima allorché rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento con- tabile di dare ed avere, con la conseguenza, come già anticipato, che alla stessa non si applicano le regole della prima e in primis, il divieto di applicazione della stessa ex officio (Cass. 23 gennaio 1999, n. 648. Sempre nello stesso senso, tra le tantissime, Cass. 23 aprile 1998, n. 4174). 11. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano, ancora «violazione е falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., vizio di omessa pronunzia (art. 360 n. 3 c.p.c.) per non avere i giudici del merito esaminato l'eccezione di essi concludenti secondo cui nessuna ri- duzione del canone avrebbe mai potuto pretendere la BA stante la clausola n. 7 del contratto, in for- za della quale «il locatore può fare eseguire lavori di ripristino, restauro o miglioramento durante la loca- zione senza che il conduttore possa fare opposizione o pretendere riduzioni di canoni o risarcimento danni». 12. La deduzione è inammissibile. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono 15 investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di le- gittimità possano essere prospettate questioni nuove 0 nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass. 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per cassazione - in altri ter- mini devono investire, a pena d'inammissibilità, que- ་ stioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove ° nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione che implichi un accertamento di fatto (nella specie: la interpretazione di una clausola contrattuale) - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugna- ta, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della que- stione innanzi al giudice di merito, ma anche di indi- care in quale atto del giudizio precedente lo abbia 16 fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di con- trollare ex actis la veridicità di tale asserzione pri- ma di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025, nonché da ultimo, Cass. 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema delle conseguenze della clausola n. 7 del contratto di locazione inter partes sull'esito della lite e sul diritto della BA al risarcimento dei danni per i danni conseguiti a seguito delle infil- trazioni di acqua verificatesi nel suo appartamento. E' palese, pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, che parte ricorrente non po- teva limitarsi, come ha fatto, a indicare in quale at- to, del giudizio di primo grado, aveva sollevato la questione specifica [nella specie, peraltro, facendo riferimento all'«ordinanza integrativa con chiamata di terzo, p. 11>>} ma precisare altresì, da un lato, che l'eccezione era stata о disattesa dal primo giudice o da quest'ultimo non esaminata e che esso concludente aveva, ritualmente, censurato, con l'atto di appello, tale capo della pronunzia, lamentando alternativamen- - o l'erronea interpretazione della clausola da par- te te del primo giudice, o l'omissione di pronunzia. 17 In difetto di qualsiasi indicazione al riguardo è palese la inammissibilità della deduzione. Specie considerato che dal tenore della stessa si ricava che l'omesso esame dell'eccezione è riferibile esclusivamente al giudice di primo grado e la questio- ne, palesemente, non può essere dedotta quale «vizio>>> della sentenza di appello (non sussistendo per i giudi- ci di secondo grado alcun onere di esaminare le ecce- zioni formulate dalle parti in primo grado e non ripro- poste: cfr. art. 346 c.p.c.). 13. Con il quinto motivo parte ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Vizio di omessa pronuncia sotto ulteriore profilo (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere il giudice del merito «omes- so la domanda del OS EL RC circa la con- danna della conduttrice al pagamento della rivalutazio- ne monetaria rispetto ai crediti di cui egli è titolare .. >>>. La deduzione non può trovare accoglimento. E' sufficiente al riguardo considerare che sussiste il vizio di omessa pronuncia allorché sia stato comple- tamente omesso il provvedimento che si palesa indispen- sabile alla soluzione del caso concreto. Pacifico in diritto quanto precede si Osserva che nella specie i giudici del secondo grado alle pagine 9 18 e 10 della loro pronunzia hanno, expressis, preso in esame «la quarta questione [relativa all mancato rico- noscimento della rivalutazione e decorrenza degli inte- ressi», dichiarandola infondata (ampiamente indicando i motivi del proprio dissenso rispetto agli assunti dell'appellante [«il pretore ha escluso la ri- valutazione quanto al residuo credito per canoni .. >> ; «trattasi di assetto giuridicamente puntuale nella se- gnalata dinamica di una complessiva, e complessa, ope- razione di compensazione giudiziale connotata dallo strumento dell'equità sia nella determinazione della premessa maggiore (il credito della conduttrice) che t nella definizione del momento di decorrenza degli inte- r ressi legali sul residuo riconosciuto, per differenza, al locatore>>]. E' di palmare evidenza, quindi, che la dedotta vio- lazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo della «omessa pronunzia» non sussiste. Né, ancora, come si adombra nella seconda parte del motivo, la statuizione sul punto è censurabile, in que- sta sede, per non avere motivato in ordine alle conse- guenze, sull'esito della lite, nella parte de qua, del- la clausola n. 15 del contratto di locazione. Ancora una volta, infatti, parte ricorrente pur de- nunziando l'omesso esame di una questione che richiede 19 accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del me- rito non ha indicato in quali circostanze la questione era stata prospettata al giudice di appello, senza che - al riguardo- che la stessa fosse stata dedot- rilevi ta nel primo grado del giudizio. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si evidenzia che dalla motivazione della sentenza gravata si ricava, per implicito, che l'assunto è stato disat- teso sulla base di un complesso iter argomentativo in alcun modo censurato dalla parte ricorrente. 14. Con il sesto motivo, denunziando «violazione degli artt. 1218 e 1223 C.C., sotto il profilo della erronea considerazione della natura della obbligazione २ risarcitoria (art. 360 n. 3 c.p.c.)» parte ricorrente osserva che la sentenza del pretore, non riformata sul- e f e la specifica questione in appello, condanna 1' Impresa edile AL RC а rilevare il OS EL RC dalla domanda di risarcimento danni proposta nei suoi confronti dalla BA, mediante il pagamento della somma di lire 15.921.524 oltre interessi legali. «In pratica, la chiamata in causa è tenuta a rifon- dere al OS EL RC la suddetta somma, senza che però ad essa sia stata aggiunta la rivalutazione mone- taria. Trattasi di palese violazione dei principi in materia ...». 20 15. A prescindere da ogni altra pur pertinente con- siderazione [il debito del terzo chiamato verso il ga- rantito non può, palesemente, eccedere la somma dovuta dal garantito al danneggiato] la censura è manifesta- mente inammissibile. Con la stessa, infatti, ancora una volta, si denun- commesso dal giudice di appello, nel zia non un errore una censura dall'attuale ricorrente pro- disattendere spettata in sede di impugnazione della sentenza del primo giudice, ma un presunto errore della sentenza del primo giudice non censurato con l'atto di gravame e pertanto, non deducibile, per la prima volta, in sede di legittimità. 16. Con il settimo, e ultimo, motivo parte ricor- rente, infine, denunzia «violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 91 c.p.c.» atteso che nel condannare la chiamata in garanzia al pagamento delle spese di causa in favore del OS EL RC è mancato qualsiasi riferimento all'obbligo di rifondere anche le spese vi- ve sostenute dallo stesso OS, quali risultanti dagli atti di causa oltre che forfettariamente, le spe- se generali di cui all'art. 15 della tariffa. 17. La deduzione è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso. 21 Atteso, infatti, che in conseguenza dell'acco- glimento del ricordato motivo la causa va rimessa al giudice del merito per nuovo esame, ogni questione, an- che relativa alla distribuzione, tra le parti, dell'o- nere delle spese, sarò oggetto di nuovo esame in sede di rinvio. 18. In conclusione, accolto il primo motivo di ri- corso, devono rigettarsi i motivi dal secondo al sesto e deve essere dichiarato assorbito il settimo. La causa va rimessa al giudice di rinvio che a se- guito della acquisita efficacia (con decorrenza dal 2 giugno 1999) del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 si in- dica nella Corte di appello di Firenze perché si uni- formi al seguente principio di diritto: «la risoluzione di un contratto a esecuzione continuata, quale quello di locazione, per recesso unilaterale di una parte, non preclude la pronuncia, eventualmente in epoca successi- va alla data in cui il contratto ha cessato di produrre i propri effetti, della sentenza di risoluzione del me- desimo contratto per inadempimento ove questo si sia verificato in epoca anteriore alla data di cessazione del contratto stesso, ancorché successivamente alla di- sdetta, atteso che tale ultima pronuncia, sebbene di carattere costitutivo, avendo efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento, prevale rispetto alle altre 22 cause di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale per la priorità nel tempo dell'operatività dei suoi ef- fetti». Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 385, comma 3, ultima parte c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, accogli il primo motivo di ricorso, rigetta i moti- vi dal secondo al sesto, dichiara assorbito il settimo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, per nuovo esame, alla corte di appello di Firenze, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 30 aprile 2002. 109T12911 il Consigliere relatore est. 61,371450T uer thethem 191.08 il Presidente востоки в ида вост 12.00 тот 203,08 IL CANCE RE C1 Dott.ssa MA Aiello Depositata in Cancelleria Oggl. 2007;03 IL CANCELLIER Dott.ssa MA Aseno 23