Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2017
CASS
Sentenza 9 marzo 1999

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In base al principio per cui l'obbligazione contributiva deve essere determinata con riferimento all'entità della retribuzione contrattualmente dovuta, gli istituti retributivi indiretti devono essere computati ai fini contributivi come comprensivi dei superminimi aziendalmente riconosciuti, restando senza effetti l'accordo aziendale, diretto ad escludere gli stessi superminimi nel calcolo degli istituti retributivi indiretti, perché in contrasto con il contratto collettivo degli edili del 24 luglio 1959 esteso erga omnes dal d.P.R. 1032 del 1960, a norma del quale nella paga base di fatto deve essere ricompreso "l'eventuale superminimo".

Il principio per cui agli specifici fini della ammissione alla fiscalizzazione degli oneri sociali si deve aver riguardo all'osservanza del contratto collettivo del settore legittimante il datore di lavoro alla fiscalizzazione, trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro, inquadrato nel settore metalmeccanico (e quindi avente astrattamente diritto alla fiscalizzazione), dia in concreto applicazione ad un contratto collettivo previsto per un diverso settore, che sia però più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello metalmeccanico che dovrebbe essere applicato (Nella specie è stato riconosciuto il diritto alla fiscalizzazione sul rilievo che l'applicazione di fatto del contratto degli edili, che era più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello previsto per il settore metalmeccanico, non determinava la violazione di quest'ultimo).

La disposizione introdotta dall'art. 3 comma ottavo della legge 8 agosto 1995 n. 335 , in base alla quale i provvedimenti adottati d'ufficio dall'Inps di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, non essendo retroattiva, non è applicabile nei casi in cui il provvedimento di variazione sia stato adottato dall'Inps prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2017
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2017
    Data del deposito : 9 marzo 1999

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