Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 3
In base al principio per cui l'obbligazione contributiva deve essere determinata con riferimento all'entità della retribuzione contrattualmente dovuta, gli istituti retributivi indiretti devono essere computati ai fini contributivi come comprensivi dei superminimi aziendalmente riconosciuti, restando senza effetti l'accordo aziendale, diretto ad escludere gli stessi superminimi nel calcolo degli istituti retributivi indiretti, perché in contrasto con il contratto collettivo degli edili del 24 luglio 1959 esteso erga omnes dal d.P.R. 1032 del 1960, a norma del quale nella paga base di fatto deve essere ricompreso "l'eventuale superminimo".
Il principio per cui agli specifici fini della ammissione alla fiscalizzazione degli oneri sociali si deve aver riguardo all'osservanza del contratto collettivo del settore legittimante il datore di lavoro alla fiscalizzazione, trova applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro, inquadrato nel settore metalmeccanico (e quindi avente astrattamente diritto alla fiscalizzazione), dia in concreto applicazione ad un contratto collettivo previsto per un diverso settore, che sia però più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello metalmeccanico che dovrebbe essere applicato (Nella specie è stato riconosciuto il diritto alla fiscalizzazione sul rilievo che l'applicazione di fatto del contratto degli edili, che era più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello previsto per il settore metalmeccanico, non determinava la violazione di quest'ultimo).
La disposizione introdotta dall'art. 3 comma ottavo della legge 8 agosto 1995 n. 335 , in base alla quale i provvedimenti adottati d'ufficio dall'Inps di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, non essendo retroattiva, non è applicabile nei casi in cui il provvedimento di variazione sia stato adottato dall'Inps prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1999, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n.° 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMPRESA ZI GE SNC di ZI AL e ZI IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISISTRATO n° 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO DEL GIUDICE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1144/97 del Tribunale di VERONA, depositata il 06/06/97, R.G. n. 4200/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del I° motivo, rigetto degli altri.
Svolgimento del processo
La "Impresa AZ AN S.n.c." adiva il Pretore del lavoro di Verona per ottenere l'accertamento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali dal 1° marzo 1984 e la condanna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) al pagamento della somma di L. 419.314.000=, avendo ricevuto dall'Istituto, con lettera 25 ottobre 1994, l'autorizzazione all'inquadramento nel settore metalmeccanico (anziché in quello edilizio, attesa l'attività principale espletata) con la detta decorrenza, al fine di fruire di quella agevolazione.
L'INPS, premesso che il trattamento economico erogato al personale era in generale più favorevole di quello previsto dal contratto collettivo del settore metalmeccanico, eccepiva che l'applicazione, di fatto, del contratto collettivo per il settore edile non era integrale, in quanto ai fini della determinazione della base di calcolo per le maggiorazioni dovute per gli istituti indiretti non erano conteggiate le somme corrisposte come superminimo, e ciò in violazione di quanto previsto dal contratto per detto settore edile. Pertanto, sull'assunto dell'esistenza di una evasione contributiva di importo complessivo pari a L. 348.371.000=, l'INPS riteneva corretto il diniego del rimborso dell'intera somma richiesta, disponendo di conseguenza la sola restituzione della somma di L. 67.594.885=. Esso indicava quindi in L. 409.653.000= la somma astrattamente dovuta a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali ed eccepiva il diritto alla compensazione tra le contrapposte somme debitorie.
Il Pretore adito condannava l'Istituto convenuto al pagamento della somma di L. 348.371.000=, pretesa dall'impresa ricorrente e pari a quella indicata dall'INPS.
Quest'ultimo interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Il Tribunale di Verona rigettava l'appello, osservando quanto segue. La sopravvenuta disciplina dettata dall'art. 3 DL 14 giugno 1996 n. 318 (convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402) ha efficacia idonea a riverberare la propria applicazione anche sulle situazioni pregresse e non definite, e, pur non avendo carattere interpretativo, è diretta ad armonizzare principi già presenti nell'ordinamento previdenziale ed ha funzione sostanzialmente ricognitiva e chiarificatrice degli stessi. Essa pertanto si applica anche alla presente fattispecie, sicché non vi è dubbio che debba darsi rilievo (in deroga ai principi dell'art. 1 legge n. 389 del 1989) anche alla volontà negoziale collettiva, integrativa di quella nazionale, allorché questa, quale l'accordo aziendale 9 giugno 1995 sulla rilevanza dei superminimi ai fini del computo degli istituti diretti e indiretti, stabilisca che gli istituti retributivi introdotti in aggiunta a quelli previsti dal contratto nazionale non incidano sugli istituti retributivi diretti ed indiretti. Sulla validità o efficacia di detto accordo, poi, non ha alcuna rilevanza la circostanza che esso non sia stato ancora depositato nelle forme di cui al citato art. 3, non essendo previsto ne' il deposito come requisito di efficacia, ne' un termine perentorio per il deposito stesso. Infine, non è fondato l'assunto dell'INPS secondo cui la disciplina in esame non sarebbe applicabile, giacché le clausole considerate appaiono in contrasto con "contratti erga omnes" (quale il contratto 24 luglio 1959 esteso dal DPR n. 1032 del 1960), in quanto la semplice circostanza che l'impresa appellata abbia inteso spontaneamente conformarsi alla disciplina collettiva vigente per il settore dell'edilizia, diverso da quello metalmeccanico - proprio dell'attività svolta - non è sufficiente ad alterare le regole di applicabilità della disciplina collettiva recepita in legge. Avverso questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura.
La "Impresa AZ AN S.n.c." ha presentato controricorso e successiva memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'Istituto ricorrente, deducendo omessa applicazione dell'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 335, lamenta che il Tribunale, con tale omissione, non abbia accertato l'automatico venir meno , nella specie, del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in quanto i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti - anche sui rapporti per i quali, alla data della nuova legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato - soltanto dal periodo di paga in corso alla data della richiesta di variazione (nella specie, dal 15 marzo 1994).
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della legge 8 agosto 1995 n. 335 "i provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione ..." o "... in corso alla data della richiesta .... Le disposizioni ... si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato".
Appare quindi evidente che, a prescindere dalla pendenza della "controversia alla data della presente legge", la inapplicabilità di tale norma al caso di specie discenda in modo decisivo ed assorbente dalla sua normale irretroattività, posto che il provvedimento di variazione dell'INPS fu adottato anteriormente all'entrata in vigore della legge che la contiene, recando esso la data del 25 ottobre 1994.
Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge n. 389 del 1989, 4 DL n. 71 del 1993 (conv. in legge n. 151 del 1993) e 3 legge n. 402 del 1996, nonché vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale abbia ritenuto applicabile alla presente fattispecie l'art. 3 della legge n. 402 cit., intervenuta nelle more del giudizio, ed osserva che, qualora si consideri l'accordo collettivo come diretto ad escludere l'incidenza del superminimo sugli istituti retributivi indiretti, esso sarebbe in contrasto con il contratto nazionale degli edili del 24 luglio 1959, esteso erga omnes con DPR n. 1032 del 1960, nel quale è imposta la definizione della retribuzione parametro con riferimento all'inclusione del superminimo, sicché l'inosservanza di tale contratto avrebbe comportato rilevanti omissioni contributive, con conseguente perdita del beneficio della fiscalizzazione, ai sensi dell'art. 4 legge n. 151 del 1993. Sul punto la sentenza sarebbe illogica, supponendo il Tribunale che la "AZ" potesse legittimamente aderire ad un contratto collettivo diverso da quello del settore merceologico di appartenenza e nel contempo non essere vincolata ad applicarlo.
Il motivo è solo in parte fondato.
Come si evince dalle pur non univoche deduzioni delle parti, le omissioni contributive ascritte dall'INPS alla AZ avrebbero determinato, ad avviso dell'Istituto, due distinte conseguenze, l'obbligo di versamento dei contributi ancora dovuti e la perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Ritiene la Corte che la particolarità della specie imponga di considerare verificata solo la prima di dette conseguenze. Ora, posto che l'entità dell'obbligazione contributiva deve essere determinata con riferimento all'entità della retribuzione contrattualmente dovuta, e che, nella specie, essa, invece, è stata calcolata senza computare il superminimo ai fini del calcolo degli istituti retributivi indiretti, appare evidente che detta obbligazione non sia stata esattamente adempiuta. È bensì vero che, in tema di superminimi, la AZ assume di essersi legittimamente avvalsa dell'accordo aziendale (integrativo di quello nazionale), secondo il quale "gli istituti retributivi introdotti in aggiunta a quelli previsti dal contratto nazionale non incidono sugli istituti retributivi indiretti, ivi compresi quelli definiti dalla legge", ma devesi ritenere che, una volta applicato in concreto il contratto collettivo nazionale per gli edili, pacificamente riconosciuto dalle parti come più vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello del settore metalmeccanico (legittimante, quest'ultimo, la datrice di lavoro alla fiscalizzazione), non possa non rilevarsi il contrasto con il contratto 24 luglio 1959 esteso erga omnes dal DPR n. 1032 del 1960, secondo il quale (come concordano sul punto entrambe le parti) nella paga base di fatto deve essere ricompreso "l'eventuale superminimo". Ed è evidente che tale contrasto, in relazione al disposto dell'art. 1 DL 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, determini l'evasione contributiva ascritta alla AZ dall'INPS. Esso, peraltro, non può ritenersi idoneo a determinare altresì la perdita del beneficio della fiscalizzazione, come opina invece l'Istituto ricorrente, con riferimento all'art. 4 legge n. 151 del 1993 (rectius DL 22 marzo 1993 n. 71, convertito, senza modificazioni, nella legge 20 maggio 1993 n. 151). Al riguardo, invero, ritiene la Corte che, agli specifici fini della ammissione alla fiscalizzazione degli oneri sociali, e, quindi, della correlativa perdita, debba aversi riguardo all'osservanza del contratto collettivo del settore legittimante il datore di lavoro alla fiscalizzazione (contratto "di categoria" : Cass. 16 novembre 1996 n. 10052; 9 ottobre 1996 n. 8847; 15 aprile 1996 n. 3509), con la conseguenza che, nella specie, l'inesatta osservanza del contratto collettivo del settore degli edili - settore non legittimante alla fiscalizzazione - ha determinato bensì la contestata evasione contributiva, ma non anche la perdita del beneficio in questione, non risultando, come è pacifico, altresì violato il contratto collettivo del settore metalmeccanico, legittimante questo sì alla fiscalizzazione.
D'altra parte, questa distinzione delle conseguenze traibili dall'applicabilità in astratto e dall'applicazione in concreto dei contratti collettivi rispettivamente del settore metalmeccanico e del settore edile non sembra coerentemente contestabile dall'INPS, il quale ha ammesso la AZ alla fiscalizzazione degli oneri sociali previo inquadramento nel settore metalmeccanico ed ha nel contempo riconosciuto - tanto da trarne le dovute conseguenze in ordine all'obbligazione contributiva - la validità dell'applicazione del contratto per il diverso (di per sè non legittimante alla fiscalizzazione) settore edile.
Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma secondo, legge n. 402 del 1996, in relazione all'art. 1372, secondo comma, nonché vizio di motivazione, l'Istituto ricorrente assume che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il mancato deposito, nei termini, dell'accordo del 9 giugno 1995 comporti la sua inopponibilità ai terzi, e, quindi, all'INPS.
Il motivo è infondato, per quanto ciò possa ancora rilevare, in considerazione del rilevato contrasto dell'accordo aziendale con quello nazionale.
L'interpretazione letterale della norma contenuta nel citato art. 3, invero, non consente di ritenere ne' il deposito dell'accordo collettivo come requisito di efficacia dello stesso, ne' il termine per il compimento di tale formalità come perentorio. La sentenza del Tribunale, che si è espresso in tal senso, appare pertanto ineccepibile sul punto.
Con il quarto motivo l'INPS, deducendo omessa ed insufficiente motivazione, assume che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'ente abbia giustificato l'applicabilità al caso in esame del contratto collettivo degli edili, avendo già dedotto che, al fine di valutare se l'azienda (inquadrata retroattivamente nel settore industria non edile) abbia diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, bisogna aver riguardo al contratto collettivo di fatto applicato (quello degli edili) e non a quello astrattamente applicabile (quello dei metalmeccanici).
L'infondatezza di questo motivo risulta da quanto si è rilevato in ordine alla seconda censura, con riferimento alla distinzione degli effetti rispettivamente conseguenti all'inquadramento nel settore metalmeccanico ed alla applicazione in concreto del contratto del settore edile.
Con il quinto ed ultimo motivo, deducendo il vizio di motivazione incongrua e contraddittoria, l'INPS assume che, ai fini della valutazione del diritto alla fiscalizzazione (prevista per il settore merceologico di appartenenza, quello metalmeccanico) in favore della "Impresa AZ"), si debba aver riguardo all'osservanza, da parte dell'azienda, al contratto collettivo in concreto applicato, ancorché diverso da quello astrattamente applicabile, perché sostenere il contrario significherebbe riconoscere alla società il diritto alla fiscalizzazione, senza che la medesima sia tenuta all'osservanza ne' dell'uno ne' dell'altro contratto collettivo.
Anche questo motivo è infondato, alla luce di quanto si è rilevato nell'esame del secondo e del quarto motivo.
È peraltro opportuno osservare che, invero, dalla sentenza impugnata non si evince affatto l'affermazione dell'attribuzione alla AZ della facoltà di non applicare ne' l'uno, ne' l'altro dei contratti in questione, posto che, invece, come si è visto, il rispetto del contratto collettivo del settore legittimante l'impresa alla fiscalizzazione costituisce il minimo dovuto, nella specie implicitamente e, a detto fine, utilmente osservato per effetto dell'applicazione del più favorevole contratto del settore edile. In conclusione, deve essere accolto per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso, mentre debbono essere rigettati gli altri. Di conseguenza, nei limiti dell'affermato accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad un giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di Vicenza, al quale si rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vicenza anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MARZO 1999.