Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
Non è consentita la concessione della liberazione anticipata in relazione a periodi trascorsi in liberazione condizionale. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la sostanziale differenza intercorrente tra liberazione condizionale e misure alternative alla detenzione, in particolar modo l'affidamento in prova al servizio sociale, rende manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 L. n. 354 del 1975 - cosiddetto ordinamento penitenziario - nella parte in cui non consente, così interpretato, la liberazione anticipata per i periodi trascorsi in liberazione condizionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2008, n. 40341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40341 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/10/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 2622
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 011142/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE RE N. IL 21/03/1964;
avverso ORDINANZA del 06/03/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relaziona fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye Enrico per ann.to con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato il reclamo di DE TO avverso il rigetto di istanza di concessione della liberazione anticipata chiesta in riferimento a periodo da costui trascorso, almeno in parte, in regime di liberazione condizionale;
visto il ricorso con cui il difensore denuncia violazione di legge sull'assunto della concedibilità del beneficio richiesto anche a chi abbia ottenuto la liberazione condizionale, al pari di quanto ammesso per l'affidato in prova al s.s., permanendo in entrambi i casi in atto il rapporto di esecuzione penale, e deduce, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 O.P. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. per l'irragionevolezza della evidenziata disparità di trattamento;
ritenuta l'infondatezza del ricorso, posto che mentre il legislatore ha con la L. n. 277 del 2002, art. 3 inserito nell'art. 47 O.P. il comma 12 bis, che espressamente sancisce la possibilità di concessione della liberazione anticipata anche per periodi trascorsi in affidamento in prova al servizio sociale, non altrettanto ha previsto per i periodi trascorsi in liberazione condizionale, a chiara dimostrazione della volontà di differenziare i due istituti ai fini dell'ammissione al beneficio in parola;
considerato che diversa questione è quella, positivamente risolta dalla giurisprudenza di questa corte, circa la possibilità che il liberato condizionale ottenga la libertà anticipata in relazione a periodi antecedenti all'ammissione alla liberazione condizionale trascorsi in custodia cautelare od espiazione di pena (v. Cass., sez. 1^, 23.5.1997, Olivieri, CED Cass., rv. 207976);
rilevato, altresì, che pur sussistendo arresti di questa corte nel senso della omologabilità della liberazione condizionale ad una forma di esecuzione di pena, l'istituto in questione va, comunque, distinto dalle misure alternative alla detenzione disciplinate dalle norme sull'ordinamento penitenziario e, segnatamente, dall'affidamento in prova al servizio sociale, durante il quale soltanto, come esattamente sottolineato nel provvedimento impugnato, si protrae l'opera di rieducazione, la partecipazione alla quale costituisce criterio essenziale per la concessione della liberazione anticipata;
atteso che le segnalate differenze tra gli istituti in raffronto rendono manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, rientrando nel potere discrezionale del legislatore disciplinare diversamente la materia in presenza di situazioni diverse e non omologabili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008