Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38337 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
138337-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da AE De AM Emilia AN OR
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gil altri datt identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge
Presidente-
Sent. n. sez. 1466/2025
C.C. - 22/10/2025
R.G.N. 26928/2025
AR IA GI
PE BI
LA AN
-Relatrice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: FO LE nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 01/04/2025 del Tribunale di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere LA AN;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie dell'Avv. Giovanni Merante, difensore di fiducia di LE FO. che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di appello, confermava l'ordinanza emessa il 06 febbraio 2025 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con cui era stata rigettata la istanza presentata da LE IF indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.- e volta alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere
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con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
2. Avverso tale provvedimento, LE FO, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato ad un unico articolato motivo con cui ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. LE FO è padre di una bambina di quattro anni, affetta da problemi di salute e che non può essere accudita dalla madre, impegnata nell'attività lavorativa nell'arco dell'intera giornata. Non è possibile ricorrere all'aiuto di parenti, essendo la nonna materna deceduta, né a figure esterne a pagamento, essendo il reddito, percepito dalla moglie, impiegato per le spese mediche e per il pagamento dei debiti assunti, dunque, non sufficiente a supportare ulteriori spese. Tali circostanze già portate all'attenzione dei giudici della cautela con allegazione della documentazione, tra cui la dichiarazione dei redditi percepiti, le spese sostenute dal nucleo familiare e l'assenza di strutture pubbliche in grado di prendersi cura della minore sarebbero state erroneamente valutate dai Giudici della cautela. Né è condivisibile la valutazione operata in ordine alla eccezionalità delle esigenze cautelari, operata dal Gip e su cui il Tribunale non si è pronunciato: LE FO è in carcere da due anni, è soggetto incensurato e, secondo gli inquirenti, rivestiva una posizione marginale all'interno del sodalizio;
inoltre, al FO non sono stati contestati reati-fine e lo stesso dal 2014 non è più in contatto con il presunto capo del sodalizio.
3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma scritta- il Pubblico Ministero e il difensore del ricorrente hanno fatto pervenire conclusioni scritte, richiamate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Il Giudice della cautela chiamato a decidere sulla istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari disposta nei confronti di LE FO, indagato per il reato di cui all'art. 416-bis
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cod. pen. - ha ritenuto insussistente l'assoluta impossibilità della compagna del FO ad accudire la figlia minorenne, rilevando piuttosto una oggettiva difficoltà, superabile con il ricorso a strutture private/pubbliche o con l'ausilio di figure professionali (babysitter), non essendo state addotte difficoltà economiche del
nucleo familiare.
2.1. Ha concluso, dunque, per la insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., rilevando la necessità di prova <rigorosa e concreta», vieppiù li dove si tratta, come nel caso di specie, di titoli cautelari per i quali vige una presunzione assoluta di adeguatezza (cfr pagg.2 e 3 dell'ordinanza in verifica).
3. Al cospetto di tale ordito motivazionale, il provvedimento impugnato non merita censura. Va premesso che l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, di guisa che risponde allo schema generale dell'appello di merito. Dunque, anch'esso integra uno strumento di verifica del provvedimento del primo giudice (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, [...], Rv. 208313 01), il che implica, tra l'altro, l'operatività, anche per tale mezzo di impugnazione, della devoluzione come limite alla cognizione del giudice di seconda istanza: l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
3.1. In altri termini, la cognizione del giudice dell'appello cautelare è perimetrata dai motivi dedotti con l'impugnazione: la domanda stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione. A tal fine, le Sezioni Unite hanno affermato che il limite della "doppia devoluzione" è implicito nella regola posta dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., nella misura in cui tale disposizione, nel perimetrare la cognizione del giudice dell'appello ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti», logicamente presuppone che questi siano stati affrontati (ovvero avrebbero dovuto essere affrontati) dal provvedimento impugnato in quanto oggetto dell'istanza introduttiva dell'incidente cautelare». (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286155 01; Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, [...], Rv. 272206-01).
3.2. Con il gravame, secondo quanto riportato anche nell'ordinanza qui impugnata, la parte aveva prospettato una situazione di oggettiva difficoltà, tuttavia non sufficiente a giustificare un'attenuazione della misura cautelare in
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corso. Ed infatti, il Tribunale rileva come il FO avesse addotto difficoltà di parenti prossimi e la lontananza di asili nido, non presenti sul territorio comunale, ma non anche la impossibilità di ricorrere a figure professionali a pagamento, come ad esempio la babysitter, né avesse addotto difficoltà economiche nel sostenere una tale spesa. Ed effettivamente, solo con il ricorso il FO al cospetto delle motivazioni addotte dal Tribunale ha "spostato" -ampliandolo- l'oggetto del contendere, che non è stato più incentrato sul necessario e quotidiano impegno lavorativo della compagna del FO e sulla mancanza di figure parentali e/o esterne cui rivolgersi per l'accudimento della minore, ma sulla assoluta incapacità reddituale del nucleo familiare che non potrebbe nemmeno rivolgersi a figure professionali a pagamento, come ad esempio il ricorso ad una "babysitter. Si tratta, evidentemente, di una diversa prospettazione.
3.3. Orbene, sulla scorta delle norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. - che richiedono appunto la enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'appello - era onere del FO prospettare, allegare e dedurre anche una situazione reddituale tale da impedire il ricorso a figure esterne. L'onere di specificità non viene meno e non è superato dalla allegazione della documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi della compagna del FO. che opera sul diverso piano della prova e che, comunque, giammai libera la parte dall'onere di devolvere la questione nel procedimento, si che il Giudice di merito a quel punto avrebbe anche potuto sollecitare le opportune verifiche del caso.
3.4. Posto ciò, ad avviso del Collegio, la motivazione, posta a fondamento del provvedimento qui impugnato, non si presta a censure, avendo i Giudici della cautela correttamente inquadrato la vicenda in esame in una situazione di mera difficoltà, che per costante giurisprudenza di legittimità non è tale da giustificare la sostituzione della misura con altra meno afflittiva, vieppiù -nel caso in esame- a cagione del titolo di reato provvisoriamente contestato al FO (pagg. 2 e 3 dell'ordinanza). Assorbita è la ulteriore questione della assenza della eccezionalità delle esigenze cautelari che, peraltro, il Tribunale correttamente non ha esaminato.
3. Sulla base di tali premesse, ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 22/10/2025
Il Consigliere estensore LA tanniciello
Il Presidente AE De AM
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 NOV 2025 ILFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssGuseppina Ciriel
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AE De AM