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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 46/2023 R.G. promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Milena Nicosia e Parte_1
dall'Avv.to Pietro Vizzini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Palermo, via Giacomo Cusmano n. 4.
c o n t r o
in persona del legale RT
rappresentante pro tempore, con sede in via Papa Giovanni XXIII, n. 26, CP_1
e nei confronti di , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Grazia
Sparacino e dall'Avv.to Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in
Palermo, via F. Laurana n. 59.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.01.2023, il ricorrente in epigrafe indicato convenne in giudizio la “ e l' e, avendo premesso RT CP_2
di avere lavorato alle dipendenze della sopracitata azienda con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dall'01.12.2018 al 30.09.2020 con le mansioni di operatore ecologico, inquadrato al Livello J del CCNL Utilitalia, e di aver ottenuto, con sentenza n. 752/2022, pubblicata in data 02.11.2022, del Tribunale di Termini
Imerese, l'accertamento del diritto ad essere inquadrato al livello 2°B del CCNL
Utilitalia a partire dall'01.12.2018 e, per l'effetto, la condanna della parte resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 3.181,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo, lamentò la mancata corresponsione, da parte dell' resistente, degli interessi CP_1
legali dovuti in ossequio al giudicato;
dedusse, inoltre, di non aver ricevuto il pagamento delle ulteriori differenze retributive maturate dall'01.06.2019 – ossia dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo del citato giudizio – al
30.09.2020, data della cessazione del rapporto di lavoro.
Chiese, dunque, per i suddetti titoli, la condanna della parte resistente al pagamento della somma di € 7.600,00, a titolo di differenze retributive, alla corresponsione degli interessi legali dovuti in base a quanto disposto dalla sentenza n. 752/2022 del
02.11.2022 nonché alla propria regolarizzazione contributiva.
Concluse, pertanto, chiedendo di: “-ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in ricorso, il diritto del Sig. ad avere corrisposta dalla società Parte_1
convenuta la somma di Euro 7.600,00 al lordo delle ritenute di legge o quella diversa, anche maggiore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio anche a mezzo di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
-conseguentemente, condannare la soc. - in persona CP_3
del legale rappresentante pro tempore - a corrispondere al ricorrente, per le causali sopra esposte, la somma di Euro 7.600,00 al lordo delle ritenute di legge o quella diversa, anche maggiore, che sarà accertata nel corso del presente giudizio anche a mezzo di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
-condannare la in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore - a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente versando in favore dell' i relativi contributi per il periodo lavorativo CP_2
andante dall'1.12.2018 al 30.09.2020 parametrati al livello 2B del CCNL Utilitalia;
-accertare l'ammontare degli interessi legali sulla somma di Euro 3.181,50 dovuti al ricorrente in forza della sentenza n. 752/2022 del Tribunale di Termini Imerese -Sez, lav. e, conseguentemente, condannare la - in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore – a corrispondere il relativo importo al ricorrente;
-con vittoria di spese competenze e onorari”.
La parte resistente non si costituì in giudizio, sebbene regolarmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
L' si costituì in giudizio, chiedendo – accertata la sussistenza del rapporto di CP_2
lavoro subordinato – l'accoglimento della domanda di regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 27.05.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è fondato.
Per quanto concerne, infatti, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, la prova della sussistenza e delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande può senz'altro dirsi acquisita alla luce della sentenza n. 752/2022, pubblicata in data 02.11.2022, del
Tribunale di Termini Imerese, la quale ha accertato – sulla base delle testimonianze rese dai colleghi di lavoro – il diritto di ad essere inquadrato, in Parte_1 ragione delle mansioni svolte, nell'ambito del livello 2°B del CCNL Utilitalia sin dal momento dell'assunzione.
Di talchè, la parte resistente deve essere condannata al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo compreso tra l'01.06.2019 e il 30.09.2020, tenuto conto della retribuzione dovuta a un lavoratore inquadrato al livello 2°B del CCNL di categoria nonché alla regolarizzazione contributiva del ricorrente per l'intero periodo di lavoro (dal dall'01.12.2018 al 30.09.2020).
Infine, sulla scorta della citata sentenza n. 752/2022, l'Azienda datrice deve altresì condannata al versamento, in favore del ricorrente, degli interessi legali maturati sulla somma di € 3.181,50, con decorrenza dal 30.05.2019.
Pertanto, ritenuta la sostanziale correttezza dei conteggi effettuati dal CTU, che si giudicano corretti e ai quali si rinvia, la deve RT
essere condannata al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1
differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità e TFR, per il periodo compreso tra l'01.06.2019 e il 30.09.2020, della somma di € 11.167,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo nonché al pagamento della somma di € 235,59, pari agli interessi legali maturati sull'importo di € 3.181,50, con decorrenza dal 30.05.2019 e fino al 19.09.2024 (data del deposito della relazione tecnica).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, unitamente alle spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della , così provvede: RT
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la RT
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...]
, per i titoli di cui in motivazione, della somma Parte_1
complessiva di € 11.403,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale RT
rappresentante pro tempore, al versamento in favore dell' dei contributi CP_2
previdenziali e assistenziali dovuti per l'inquadramento del ricorrente, dall'01.12.2018 al 30.09.2020, nel livello 2°B CCNL Utilitalia;
- condanna la , in persona del legale RT
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 235,59, oltre interessi dal 19.09.2024 e fino al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.to Milena Nicosia e dell'Avv.to Pietro Vizzini, quali procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese per la CTU, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, il 28.05.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano