Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/1976, n. 2903
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Sentenza 22 luglio 1976

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La disciplina desumibile dagli artt 9, 10 e 12 della legge 7 gennaio 1929 n 4, contenente le norme generali sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, esclude la responsabilita solidale del rappresentante di ente fornito di personalita giuridica (nella specie societa a responsabilita limitata) per il pagamento della pena pecuniaria inflitta all'ente, autore della violazione della legge finanziaria. Infatti, le norme citate riguardano la responsabilita indiretta delle persone fisiche e delle persone giuridiche private per le violazioni tributarie commesse rispettivamente dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza, direzione o autorita oppure dai loro rappresentanti e non prevedono il caso in cui il tributo sia posto a carico dell'ente fornito di personalita giuridica a cui e ascritta la infrazione, con la conseguenza che non puo considerarsi autore dell'illecito il rappresentante dello stesso ne puo attribuirglisi la responsabilita solidale per l'illecito tributario commesso da altro soggetto.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/07/1976, n. 2903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2903
    Data del deposito : 22 luglio 1976

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