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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 16.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3289 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Nunzia Filacchione ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Ventrone giusta procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2025 la ricorrente indicata in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259007650745000 notificatale il 13.03.2025, unitamente alla sottesa richiesta di versamento di contributi gestione commercianti portata dagli avvisi di addebito n. 37120210003272033000 e n. 37120230004263556000: ha, infatti, dedotto che entrambi i predetti avvisi erano già stati annullati con sentenza del
Tribunale di Santa Maria C. V. n. 431/2025 pubblicata in data 26.02.2025.
Costituitasi ritualmente in giudizio, l ha evidenziato, in particolare, che “i suddetti CP_2 giudizi venivano incardinati contro l'Ente impositore – avverso gli avvisi di addebito – CP_3 atti di propria esclusiva competenza … Pertanto, va segnalato che l'Agente di riscossione agisce non per conto proprio ma per mandato degli Enti impositori, unici legittimati passivi in quanto titolari dei ruoli ed, in caso di omissioni, gli unici responsabili a non aver dato seguito alle istanze dei singoli contribuenti…”(v. memoria difensiva).
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che il provvedimento amministrativo di sgravio degli avvisi di addebito adottato dall'Ente impositore nelle more del giudizio (cfr. estratto ruolo datato 27.05.2025) determina in linea generale la cessazione della materia del contendere che, com'è noto, va dichiarata dal giudice anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e 4714/2007).
Permane, tuttavia, il contrasto in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
Ritiene il giudicante che le stesse vadano compensate per 2/3, in considerazione del fatto che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta in data praticamente coeva alla pubblicazione della sentenza di annullamento, emessa all'esito di un giudizio del quale non risulta che l fosse stata parte. CP_2
D'altro canto, è pur vero che la difesa attorea “in data 14.03.2025 … inviava … pec all , chiedendo l'annullamento dell'intimazione oggetto Controparte_4 del giudizio de quo, attesa la sentenza n. 431/2025 che aveva già annullato il credito oggetto di ricorso…” (v. note 08.10.2025), rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
Pertanto, in conformità al principio della soccombenza virtuale, va posta a carico dell' la restante parte che, distratta a favore del procuratore attoreo, si liquida come CP_2 da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere.
b) Compensa tra le parti 2/3 delle spese del giudizio e condanna l al pagamento CP_2 della restante parte, che si liquida in complessi € 500,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. S.M.C.V., 02.12.2025
Il giudice de lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino