Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 1
Ai fini del computo dei termini complessivi di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, tenuto conto, per la sua determinazione, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale quantunque valutate equivalenti o minusvalenti rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2013, n. 21028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21028 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 27/03/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 599
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 4182/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
AD LD, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza dell'11/12/2012 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Aricò Giovanni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11 dicembre 2012 il Tribunale di Palermo rigettava l'appello cautelare proposto da AD LD avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello della medesima città aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini complessivi di custodia disposta per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata.
2. Avverso l'ordinanza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali del provvedimento impugnato, evidenziando come, nel condannarlo per il suddetto reato, il giudice di primo grado avesse ritenuto l'equivalenza tra le contestate aggravanti di cui all'art.416 bis c.p., commi 4 e 6 e le riconosciute attenuanti generiche,
talché, all'esito di tale decisione, il termine custodiale complessivo applicabile nella fattispecie sarebbe quello - già maturato - di quattro anni previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b) e non quello di sei anni di cui alla lett. e) della medesima disposizione, come invece ritenuto dal Tribunale. Ciò in forza del principio secondo cui, dopo l'emissione della sentenza di condanna, il termine custodiale complessivo non dovrebbe più essere computato, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., in funzione dei limiti edittali di pena previsti per il reato per cui si procede, bensì in relazione alla pena effettivamente irrogata in relazione al reato ritenuto nella suddetta sentenza, che nel caso di specie risulterebbe certamente inferiore ai venti anni di reclusione contemplati dall'art. 303, citato comma 4, lett. c).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1 Nel ritenere il AD soggetto ai termini complessivi dettati dall'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), il Tribunale di Palermo ha fatto corretta applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte - e che qui si intende ribadire - secondo cui ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento al reato ritenuto in sentenza, utilizzando i criteri previsti dall'art. 278 c.p.p. e, quindi, tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale giudicate sussistenti, a nulla rilevando che nel giudizio esse siano entrate in eventuale rapporto di equivalenza con le attenuanti generiche (ex multis Sez. 1, n. 22968 del 20 giugno 2006, Martino, Rv. 235264; Sez. 6, n. 8734/08 del 12 dicembre 2007, Cappuccio, Rv. 239419; Sez. 6, n. 27408 del 16 giugno 2010, Santangelo, Rv. 247779). Principio che ha trovato autorevole conferma nella giurisprudenza del giudice delle leggi che, con la decisione n. 223 del 13 giugno 2006, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.303 c.p.p., comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., rilevando come la norma vanti una funzione di equilibrio e, in relazione alle varie fasi del procedimento fissi del criteri astratti per individuare in modo certo e unitario il tempo di decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, con la clausola generale di garanzia, fissata dall'art. 300 c.p.p., comma 4, che prevede che comunque la durata della custodia cautelare non possa mai eccedere l'entità della pena inflitta. La citata pronunzia ha quindi ritenuta legittima la norma nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare debbano essere commisurati ai valori edittali del reato per cui è intervenuta condanna.
2. Il ricorrente, per confutare le conclusioni raggiunte dal Tribunale, si richiama ad un diverso orientamento presente nella giurisprudenza di legittimità.
Invero il primo precedente invocato dal ricorrente (Sez. 6, n. 4235/00 del 16 dicembre 1999, Campanella, Rv. 216506) in larga parte non contraddice, ma anzi ribadisce i principi affermati nel provvedimento impugnato.
La suddetta pronunzia sottolinea peraltro (argomentando dall'art. 304 c.p.p., comma 6) come il meccanismo di calcolo previsto dal menzionato art. 278 debba essere riferito, in tal caso, non più al reato come originariamente contestato, bensì a quello ritenuto in sentenza.
2.1 Principio questo certamente condivisibile (ed implicitamente affermato dalla giurisprudenza successiva), atteso che una volta operata dal giudice di merito una diversa e più favorevole (sul piano del trattamento sanzionatorio astratto) qualificazione giuridica del fatto, è indubbiamente alle pene edittali conseguenti a tale qualificazione che deve guardarsi, giacché, concludendo altrimenti, la disciplina dei termini complessivi risulterebbe irragionevolmente vessatoria.
2.2 La sentenza Campanella ha però precisato che per "reato ritenuto in sentenza" debba intendersi la concreta ricostruzione, operata dal giudice, della fattispecie, nella quale rientrerebbero non soltanto il titolo del reato, ma ogni elemento, sia pure accidentale, che ne determini e ne precisi in concreto la entità materiale o giuridica, quali le circostanze aggravanti e attenuanti, con l'effetto che assumerebbe rilievo, in sede di determinazione della pena edittale prevista per il reato come ritenuto, il giudizio di comparazione effettuato, ex art. 69 c.p. dal giudice di merito, con gli intuibili riflessi sulla durata complessiva della custodia. Ed in definitiva è a questo passaggio della pronunzia in oggetto che si ispira il ricorrente, pur confondendo il "reato ritenuto in sentenza" con la "pena effettivamente ritenuta in sentenza", che rimangono invece concetti ben distinti.
2.3 Siffatta interpretazione non può però essere condivisa, dovendosi - come accennato - qui ribadire l'orientamento consolidato espresso da questa Corte.
Infatti ai fini del calcolo dei termini complessivi non rileva, come già rammentato, che a seguito del giudizio di comparazione l'incidenza concreta sul trattamento sanzionatorio delle aggravanti ad effetto speciale rilevanti ai fini del computo di cui all'art. 278 c.p.p. sia stato neutralizzato per la ritenuta equivalenza o minusvalenza delle stesse rispetto alle riconosciute attenuanti, giacché tale valutazione non vale a ridimensionare la cornice edittale cui è necessario fare riferimento ai fini del calcolo dei termini complessivi secondo la regola ricordata in precedenza. E ciò in quanto il giudizio di equivalenza non muta l'originaria qualificazione giuridica del fatto anche nei suoi elementi accessori - che anzi necessariamente presuppone, dovendo altrimenti il giudice escludere le contestate aggravanti e non porle in bilanciamento come riconosciute attenuanti - ma, come detto, incide esclusivamente sulla concreta determinazione della pena.
Anche in tal caso, dunque, ai fini del computo dei termini custodiali complessivi, deve continuare a guardarsi alla cornice edittale prevista per il reato contestato, nella misura in cui tale contestazione è stata per l'appunto recepita nella sentenza di condanna, rimanendo tale computo insensibile alle statuizioni adottate in relazione alla concreta quantificazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'eventuale concessione di attenuanti o dell'esito del giudizio ex art. 69 c.p.. 2.4 Il ricorrente cita a sostegno della sua tesi anche altre pronunzie di questa Corte. Esclusa la rilevanza di quelle riferite alla disciplina dei termini custodiali prevista dal previgente codice di rito, inconferente deve invece ritenersi l'evocazione di Sez. Un., n. 23381 del 31 maggio 2007, Keci, Rv. 236393, Sez. 1, n. 8840 del 8 gennaio 2010, Esposito, Rv. 246381 e Sez. 5, n. 4995 del 25 agosto 1998, Coletta, Rv. 211935, le quali riguardono il calcolo dei termini massimi di fase e non di quelli complessivi, regolati in maniera diversa dal codice di rito anche e soprattutto in relazione alla base di calcolo della loro durata.
2.5 Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che il reato ritenuto in sentenza fosse proprio quello di associazione di tipo mafioso aggravato ai sensi dei commi quarto e sesto dell'art. 416 bis c.p. e che pertanto, come già sottolineato, correttamente il Tribunale, nel rigettare l'appello cautelare, abbia ritenuto applicabili, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., i non ancora maturati termini complessivi contemplati dall'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c).
3. Quanto infine alle presunte carenze motivazionali dell'ordinanza lamentate dal ricorrente, deve rilevarsi come le stesse riguarderebbero la mancata confutazione dei principi affermati dalle citate sentenze.
In tal senso la doglianza deve ritenersi certamente inammissibile, giacché oggetto di censura sarebbero asserite carenze della motivazione in merito alla decisione di una questione di diritto. Ma, alla luce del disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e del coordinamento dello stesso con quello delle precedenti lett. b) e c), medesimo articolo, va ribadito che il vizio di motivazione deducibile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123). La soluzione delle quaestio iuris non attiene, infatti, al contesto giustificativo della sentenza, ma a quello decisionale, atteso che non rilevano i motivi per cui la stessa viene adottata, ma solo se essa è o meno corretta (Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, Rv. 251496).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2013