Sentenza 21 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9943 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA + 994 3 0 1 IN NOME DEL OPOLO TAL LA CORTE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 20616/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere 23795/99 Cron. 22547 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 10/05/01Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: OL RO, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO DI MATTIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO SANTI LAURINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANTINA DELL'ARGENTARIO DI OL RA E F. S.N.C.; - intimata 2001 e sul 2° ricorso n° 23795/99 proposto da: in 2304 CANTINA DELL'ARGENTARIO DI OL RA & F SNC, −1- persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 79, elettivamente presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LOCHE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO RIPANI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
OL RO;
- intimato avversO la sentenza n. 379/99 del Tribunale di GROSSETO, depositata il 17/07/99 1693/93 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato LAURINI;
udito l'Avvocato RIPANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per previa riunione accoglimento del 1° motivo per quanto di ragione del ricorso principale, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Grosseto ha condannato la s.n.c. Cantina Sociale dell'Argentario di CO OL a pagare al sign. ER OL la somma di lire 100.000.000/1 lavoro da questi prestato fra il 1972 ed il 1988, prima per il sign. CO OL e ,successivamente, per la predetta società. Al Pretore, da lui adito con ricorso del 30.3.89, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l'inquadramento, in relazioni alle mansioni espletate nel 2° o 3° livello del ccnl per il commercio. Il Tribunale della stessa città, su appello principale della società ed incidentale di ER OL, ha ritenuto che : la notifica dell'appello principale a ER OL privo di alcune pagine non - avesse alcun rilievo avendo avuto egli piena cognizione delle ragioni dello stesso come provato dall'accettazione del tentativo di conciliazione da parte dello stesso;
che non esistesse, sulla base delle testimonianze raccolte, alcun margine per l'attribuzione ad esso di un supplemento di retribuzione ai sensi dell'art. 2099 cc. e 36 Cost., non essendo stato provato l'espletamento, oltre alle mansioni in relazione alle quali era stato retribuito, anche di diverse comportanti una retribuzione superiore. Il sign. OL chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
la società resiste con contro ricorso ed ha anche proposto ricorso incidentale. Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale attenendo entram alla stessa decisione.
1 - Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art.434 1 c 414 n.4, 435 c.2 e 3. E si duole che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante la mancanza di alcune pagine nell'atto d'appello essendo convinto che tale irregolarità non avesse comportato alcun pregiudizio, a fini difensivi, per l'appellato, essendo egli rimasto pienamente edotto del contenuto dell'appello come provato, fra l'altro, dall'accettazione del tentativo di conciliazione;
elemento quest'ultimo assolutamente non rilevante per dedurne la piena cognizione dell'atto notificato.
2- La censura è infondata. E' noto che l'eventuale mancanza nell'atto notificato di alcune pagine può assumere rilievo solo in quanto lesiva del diritto di difesa (Cass.4334/98). Il Tribunale ha ritenuto che non vi sia stata alcuna lesione di tale diritto indicandone le ragioni. Il ricorrente mentre non ha individuato la lesione al proprio diritto di difesa che egli avrebbe subito per la incompletezza dell'atto notificatogli non ha denunciato alcuna illogicità nel convincimento del Tribunale postulando, invece, un'automatica riconnessione della lesione del predetto diritto alla incompletezza dell'atto. - Con il secondo motivo egli denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria 3 motivazione su un punto decisivo costituito dalla valutazione delle prove raccolte. 2 In particolare, egli addebita al Tribunale di aver tralasciato gran parte del materiale probatorio e di aver interpretato il poco utilizzato in maniera palesemente contraria al senso comune. La censura che merita accoglimento nei limiti qui di seguito indicati è articolata in due distinti profili. a- Con il primo di essi si addebita al Tribunale di non aveva riconosciuto alcun rilievo probatorio all'interrogatorio formale reso da CO OL in qualità di legale rappresentante della snc - che pure aveva ammesso, con valore di confessione di - aver offerto, per fini transattivi, di trasferire al fratello ER la proprietà di un immobile - assumendo che tale ammissione non coinvolgeva la proprietà. La doglianza è fondata essendo evidente che avendo CO OL reso l'interrogatorio formale nella predetta qualità le ammissioni fatte nello stesso non potevano che esser imputate alla società. b- Con il secondo profilo censorio il ricorrente si duole che il Tribunale abbia, nell'ambito delle prove testimoniali raccolte, fondato il suo convincimento soltanto su alcune di esse, per giunta travisandone il contenuto. Ha denunciato che per il teste Figara, sentito sul lavoro domenicale, il Tribunale abbia ritenuto che egli non avesse indicato la fonte della propria conoscenza laddove egli l'aveva espressamente indicata;
d'altra parte aveva ignorato alcune testimonianze - il cui contenuto è stato riportato- che invece comprovavano il lavoro domenicale, ma, soprattutto, lo svolgimento di mansioni tali da comportare almeno l'attribuzione della quarta categoria del ccnl per il commercio. 3 Anche tale profilo è fondato. Il Tribunale, infatti, conclude la sua disamina in ordine all'istruttoria manifestando il convincimento della non emersione, in essa, di alcun elemento che consentisse di attribuire a ER OL l'attribuzione di una qualsiasi categoria superiore a quella riconosciutagli. Tale convincimento sarebbe però legittimo solo se fossero state valutate risultanze istruttorie che nell'ambito del potere del giudice di merito di presciegliere quelle che ritenga veramente idonee ai fini della decisione della lite che è chiamato a decidere- erano, tuttavia, di contenuto tale da poter fornire elementi decisivi per valutare la fondatezza delle pretese del ricorrente ed in particolare quella di aver diritto ad un più elevato inquadramento;
il che non è avvenuto.
4- Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. Esso infatti riguarda non un vizio della sentenza di appello bensì uno (attinente ad una pretesa ultrapetizione) riguardante la sentenza di primo grado: che vrebbe dovuto esser proposto al giudice d'appello e non, per la prima volta, in sede di legittimità. La sentenza va quindi cassata, in relazione ai profili di censura accolti, e la causa rimessa ad altro giudice.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale;
accoglie il secondo motivo, per quanto di ragione;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze. 4 Roma 10 maggio 2001 Il Consigliere es. Lonato Sugheli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 LUG. 2001 E R P IL CANCELLERE 805 O N E Z I 5 Il Presidente Rofaris be unsШинь Rach 7. I D , O A S L S L A O , T B I A D 10 S E A . P T 3 S T S 3 I R O 5 N 'A P . O L C L N E A 3 D .7