Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 01 IN NOM P LOTALIANO03 LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 3898/99 0.7002 Rel. Consigliere Cron. Dott. Vincenzo MILEO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Ud.14/11/00 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Bruno BALLETTI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 716 SENTENZA per diritti L. 3000 dal Sig. 2001 sul ricorso proposto da:
8-MA LLIERE domiciliato in ROMA presso LA STABILE SALVATORE, tintes DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati PISTOIA GIOVANNI, LEONE SERGIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2000 delega in atti;
4697 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 804/98 del Tribunale di PISA, depositata il 10/10/98 R.G.N. 2129/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato CATANIA ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. this tes " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Pisa del gennaio 1993 BI Salvatore instava per il riconoscimento di rendita a carico dell'I.N.A.I.L. in relazione a due infortuni sul lavoro verificatisi in suo danno, rispettivamente, nel 1977 e 1986. Resistente l'Istituto, che in via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 112 T.U. n. 1124/65, e nel merito concludeva per la reiezione della pretesa in quanto infondata, il giudice adito, espletava C.T.U., rigettava la domanda con sentenza del 13 maggio 1996, confermata dal locale Tribunale con decisione Keillo del 10 ottobre 1998 all'esito dell'appello del soccombente. Ritenevano i giudici di merito che il termine di decorrenza della prescrizione dovesse essere fissato alla data del secondo infortunio (1986); che da tale momento risultava ampiamente trascorso termine prescrizionale di cui alla richiamatail norma (tre anni e 150 giorni) con riferimento alla data di presentazione della domanda giudiziale come sopra indicata;
che nessuna efficacia poteva riconoscersi ad eventuali atti interruttivi intermedi diversi dal ricorso al Pretore. 3 Avverso tale sentenza lo. BI ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a cinque motivi, resiste l'Istituto con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rigettata l'eccezione in controricorso, proposta dall'I.N.A.I.L. concernente la asserita, omessa deduzione in grado di appello, da parte ricorrente, della insussistenza della prescrizione ai sensi dell'art. 112 D. P. R. n. 1124/65, atteso che, come risulta dalle conclusioni assegnate dallo BI in quella sede e dalla stessa motivazione della sentenza del Tribunale (pag. 3), detto motivo di impugnazione è Milio stato ritualmente formulato, per cui non è dato ipotizzare alcuna preclusione al riguardo. Con i cinque motivi di ricorso, che appare congiuntamente esaminare in opportuno della considerazione ed loro connessione interdipendenza, lo BI denuncia violazione del cennato articolo 112 T.U. N. 1124/65 sotto vari profili, deducendo la erroneità della sentenza del tribunale per non aver valorizzato la efficacia della prescrizione;
per degli atti interruttivi aver ritenuto decorso il termine prescrizionale di cui alla predetta normativa, laddove, a seguito di 4 atti interruttivi, detto evento non si era verificato all'epoca della domanda;
per avere fatto decorrere il dies а quo della prescrizione dal giorno del secondo infortunio patito (18.9.1986), data la manifestazione del collocando in tale accertamento in ordine alla danno, senza alcun consapevolezza della malattia derivatane e della incidenza sull'attitudine lavorativa, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 31/91. La prima censura è fondata, ma essa, non incidendo sostanzialmente sulla avvenuta decorrenza della prescrizione, come in prosieguo, comporta M iles soltanto la correzione della motivazione, ai sensi dell'art. 384 C.P.C., essendo il dispositivo della sentenza conforme al diritto. Ed invero, a seguito della sentenza S.U. n. 783 del 16.11.1999 che ha fissato in subiecta materia il relativo principio di diritto ed è stata seguita dalla giurisprudenza successiva (Cfr. per ultima: Cass. 2.6.2000) è ormai ius receptum che l'art. ' 112, primo comma;
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per nello stabilire che l'azione conseguire prestazioni assicurative si prescrive nel termine di tre anni, fa riferimento al concetto di prescrizione in senso 5 proprio quale accolto dalla disciplina generale del codice civile, le cui regole, comprese quelle sulla interruzione, sono perciò applicabili in difetto di una espressa ed univoca volontà contraria del legislatore - anche alla prescrizione triennale anzidetta che, in quanto effettiva prescrizione, non può essere assoggettata ad una disciplina tale. da trasformarla in decadenza;
con il corollario che essa può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con gli atti stragiudiziali effettuati con riferimento all'oggetto di causa. Ciò posto, tuttavia, e pur con le precisazioni kilo precedono, ritiene il Collegio che, nella che specie, la prescrizione ritenuta dal Tribunale si sia comunque verificata, e ciò in base ad un triplice ordine di considerazioni. In primo luogo va escluso che l'assicurato abbia avuto la consapevolezza della natura, della entità e della indennizzabilità del danno cagionatogli dal secondo infortunio (18.9.86), da cumulare a quello derivante dal primo (13.5.77), detto secondo evento, sia perchésuccessivamente a la manifestazione di tale danno è da ritenersi coeva all'infortunio stesso, trattandosi di distacco di due falangi del medesimo dito della mano sinistra, sia tenuto conto della circostanza che lo BI, ottenuto il riconoscimento da parte dell'I.N.A. I. L. di una invalidità permanente nella misura del 7%, da aggiungere al 5% concernente il primo evento, si indusse a promuovere azione amministrativa volta alla corresponsione della relativa Rendita e sfociata nella unificazione delle suddette percentuali a seguito di visita collegiale dell'Istituto in data 28.10.87, tenuto quindi alla erogazione del beneficio invocato. Dal che consegue che necessariamente il soggetto era a conoscenza dello stato invalidante anteriormente a Unile detta visita collegiale, dalla quale, dunque, non è a quo della dato far decorrere il dies prescrizione, collocandosi tale fatto del pari rigorosamente in ероса successiva al cosciente attivarsi del soggetto medesimo nel senso che precede. In secondo luogo osserva il Collegio che né la ripetuta visita collegiale, né la richiesta di rendita inoltrata all'I.N.A.I.L. dall'IPAS in data 4.1.1991 possono qualificarsi alla stregua di atti da parte interruttivi "utili" sul decorso della prescrizione, in quanto la prima afferisce ad un negativo provvedimento amministrativo, come tale inidoneo a produrre gli effetti invocati, e la seconda, pur configurando certamente in astratto un in conformità dei principiatto interruttivo esposti, non si colloca in concreto come remora al ritenuto decorso della prescrizione, in quanto ormai già verificatasi al momento del suo concretizzarsi essendo trascorso il termine di cui al menzionato art. 112 T.U. n. 1124/65. Infine, ed il rilievo si pone quale diretta conseguenza delle considerazioni effettuate, il dies a quo di inizio della prescrizione non può non (18-9.1986). M ilea fissarsi al momento del secondo infortunio con avvenuto decorso del termine sia rispetto al cennato atto del Patronato I.P.A.S., sia, ed a maggior ragione, con riferimento alla domanda giudiziale del gennaio 1993, giacché confluiscono in tal senso, per quanto detto, il momento della manifestazione del danno, la correlata attività posta in essere dall'interessato secondo le sunzioni temporali evidenziate, il negativo comportamento dell'Istituto, idoneo a sollecitare l'azione giudiziale tempestiva dell'interessato e, a fronte di siffatte circostanze obiettive a 8 supporto dell'avvenuto decorso della prescrizione, la assoluta carenza di elementi probatori del TOOS NOC contrario, da fortirsi dall'assicurato secondo i principi della ripartizione dell'onere della prova fissati dall'art. 2697 Cod. Civile. Alla stregua delle argomentazioni che precedono censure prospettate nella impugnazione le risultano, dunque, confutate, sicché la sentenza del Tribunale non appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione dedotti;
per l'effetto il ricorso va rigettato. Non si procede ad alcuna statuizione in ordine inerenti al presente giudizio di alle spese W iles legittimità, afferendo 10 stesso a controversia volta ad ottenere prestazioni previdenziali e non ricorrendo, ai sensi dell'art. 152 Disp.Att. Cod. Proc. Civile, nella specie la ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese relative al presente giudizio di cassazione. Roma 14 novembre 2000. % Il Presidente: Shikaments Il Cons. estensores infeurs Miles IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAPhill Depositate in Cancelleria Oggi, -8 MAR. 2001. IL COLLABORATORE DI CANCELLEENA T R O C 3 3 5 0 : 1 . N T A S R 3 S I A 7 ' A - D L T 8 , , L - E O 1 A S L 1 D E L I P O E S S B N I G I E N G S D G E I L O A A T A S O A D O L T E P T L , I E M O I R I D R A D T S D I O G E E T R N E S E