TAR Palermo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 520
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione.

    La Corte ha ritenuto che l'ASN non sia un titolo valutabile nella procedura in esame, in quanto è un titolo abilitativo conseguito in esito a procedura non comparativa, mentre il dottorato di ricerca è un titolo di studio. L'equivalenza di cui al bando si riferisce a titoli accademici esteri. L'ASN è un requisito di accesso per le successive figure accademiche e non un titolo da valutare in questa fase. La mancata impugnazione della lex specialis e l'autonomia della Commissione nella fissazione dei criteri di valutazione sono state altresì considerate.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione nel verbale n. 1. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria e motivazione.

    La Corte ha affermato che le valutazioni della Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo in caso di travisamento dei fatti, violazione di procedure o illogicità manifesta. La Commissione ha analizzato il tema della ricerca, l'approccio metodologico e l'indagine scientifica. Il giudizio della Commissione non risulta inficiato da errori o irragionevolezze. La valutazione delle pubblicazioni è stata effettuata in conformità ai criteri del bando e del verbale, considerando numero, citazioni, impact factor, quartile e H-index. L'originalità e coerenza delle pubblicazioni per l'ASN sono irrilevanti in questa sede, così come il confronto su SCOPUS, poiché la valutazione comparativa riguarda solo le pubblicazioni previste dal bando.

  • Improcedibile
    Violazione in sede di attribuzione al dott. LL del punteggio per le pubblicazioni valutate dei criteri stabiliti dalla commissione nel verbale n. 1. Travisamento del fatto.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 520
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 520
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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