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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2456/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso avviso di addebito
PROMOSSA DA
, cod. fisc.: , QUALE TITOLARE Parte_1 C.F._1 [...]
, con sede in IA (CT) via Livorno n. 83, p.iva Parte_2
, elettivamente domiciliato in Catania, via Rosso di San Secondo n.21, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Alessandro Portale che lo rappresenta e difende, giusta procura giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, cod. fisc.
, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri, d'intesa con gli avv.ti Pier P.IVA_2
Lugi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese Valentina
Schilirò, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 12.02.2025 le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 28.02.2023, in breve, nella Parte_1
spiegata qualità, ha esposto:
- che in data 22.02.2016 ha inoltrato la domanda per usufruire della agevolazione del 35% sui contributi fissi ai sensi dell'art. 1 commi 76-84 della l. n. 190/2014;
- che, in un primo momento, l' ha accordato l'agevolazione, per cui lo stesso ha versato CP_1
i contributi fissi in misura agevolata nel periodo 2016 – 2021 e, tuttavia, con comunicazione del
09.04.2021, ricevuta il 19.04.2021, l'ente previdenziale ha rilevato l'indebita fruizione del regime agevolato di cui alla l. n.190/2014, con conseguente recupero della contribuzione dovuta e non versata;
- che in data 29.06.2021 lo stesso ha presentato ricorso amministrativo, “rigettato in considerazione di una errata compilazione del modello unico 2017 relativo ai redditi del 2016
(essendo stata compilata la sezione I del quadro LM, anziché correttamente la sezione II), unitamente alla mancata presentazione di dichiarazione integrativa a rettifica”, per cui, poi, ha provveduto ad inviare le dichiarazioni dei redditi integrative relative agli atti di imposta 2016 e
2017, onde correggere l'errore materiale commesso, più precisamente, indicando i propri redditi nella sezione II del quadro LM e così poter recuperare l'agevolazione contributiva;
- che, peraltro, lo stesso ha rappresentato nel cassetto fiscale la trasmissione delle predette dichiarazioni, chiedendo nuovamente all'ente previdenziale il ripristino della riduzione contributiva del 35 % già a partire dal 2016 in poi;
- che l' di Catania, nel riscontrare detta istanza, ha rappresentato che “… è, tuttavia, CP_1 necessario che la dichiarazione integrativa trasmessa risulti anche liquidata dall'Agenzia delle
Entrate”, “invitando dunque il contribuente a riproporre contatto in un secondo momento”, a ciò però facendo seguito la notifica dell'avviso di addebito opposto malgrado il predetto ente abbia riconosciuto la sussistenza delle condizioni per il ripristino della agevolazione ed era stato informato della trasmissione delle dichiarazioni integrative per correggere l'errore di compilazione sopra detto;
- che, in subordine, in ordine alle somme versate dallo stesso a titolo di contributi fissi, è maturata la prescrizione quinquennale e, comunque, l' è decaduto dall'attività di CP_2
iscrizione a ruolo.
Su tali premesse, parte ricorrente ha convenuto in giudizio in giudizio l' per sentire CP_1
“…annullare l'avviso di addebito impugnato n. 59320220006214814000, condannando la controparte al pagamento delle spese e compensi”.
Pagina 2 In data 19.01.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando CP_1
telematicamente memoria di costituzione, con la quale ha dedotto:
- che “L'ava opposto n. 59320220006214814000 si riferisce ai contributi fissi rate 1-2-3-4 emissione multipla 2021. Tale emissione comprende anche il recupero della contribuzione non versata a seguito della irregolare fruizione del regime agevolato. In particolare, le revoche in oggetto per l'anno 2016 sono state effettuate dall'Istituto a seguito di trasmissione elenchi ed archivi Agenzia delle Entrate. … Nel caso in oggetto il contribuente ha compilato la sezione I del quadro LM relativo ai c.d. contribuenti minimi (soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) anziché la corretta sezione II dedicata, appunto, ai contribuenti forfettari
(contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)”;
- che in data 08.03.2022 il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa con compilazione del quadro LM sezione II, non liquidata dall'Agenzia delle Entrate senza neanche riscontrare la propria richiesta di chiarimenti in merito;
- che in assenza di dichiarazione fiscale elaborata e completata dall'ente fiscale competente, non è possibile procedere a ripristino del regime agevolato;
- che non è maturata alcuna prescrizione delle poste economiche per cui è causa e la decadenza non ha comunque effetti sostanziali sul diritto di credito.
Conseguentemente, l' ha chiesto di “rigettare il ricorso per i motivi Controparte_3 esposti con la conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto e con ogni altra conseguente statuizione. Spese come per legge”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti;
quindi, all'udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, la causa de qua stata trattenuta a sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c..
________________________
In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra statuizione, si prende atto che la parte resistente ha provveduto in autotutela ad annullare il 13.01.2025 l'avviso di addebito per cui è causa.
Costituisce principio di diritto quello secondo cui la declaratoria di cessazione della materia del contendere è legittima quando “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere
Pagina 3 venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc” (Cass. 08.11.2003, n. 16785).
Nella fattispecie concreta, avuto riguardo alle risultanze processuali, appare evidente che non residua alcuna utilità alla pronuncia di merito in precedenza richiesta dal ricorrente.
Questione del tutto diversa è la regolamentazione delle spese processuali che, attenendo alla distribuzione dei costi oggettivi del procedimento sostenuti tra le parti, va condotta dando applicazione al principio della soccombenza virtuale (ex plurimis, Cass. 28.03.2001, n.4485;
Cass. 16.10.2012, n.17683).
A tal fine, giova osservare che la pretesa contributiva per cui è causa è derivata non dalla produzione del reddito ma dal regime fiscale emergente dalla compilazione errata, da parte del contribuente, della dichiarazione dei redditi, rilevata dall' a seguito di trasmissione CP_1 elenchi ed archivi da parte dell'Agenzia delle Entrate –rimasta estranea al presente giudizio- e del ritardo in cui è incorsa quest'ultima nell'evadere la dichiarazione integrativa presentata dal ricorrente per emendare il predetto errore nonostante la richiesta di chiarimenti avanzata dall'ente resistente, tanto da aver reso necessario all'udienza del 19.06.2024 acquisire delucidazioni dalla medesima Agenzia, solo in riscontro ai quali quest'ultima ha liquidato la dichiarazione integrativa in parola.
Nel contesto considerato, alla luce del principio di causalità, per un verso, assume rilievo il coinvolgimento determinante di un ufficio pubblico “terzo” nella vicenda che ha dato origine alla controversia de qua, sulla scorta di un mero errore commesso dallo stesso contribuente e, dall'altro, che quest'ultimo, indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dichiarazione integrativa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, non avendo detta dichiarazione carattere negoziale o dispositivo sicché, a fronte di dichiarazioni inficiate da errori di compilazione, l' non avrebbe potuto CP_1 attribuire che piena valenza probatoria ad esse. Del resto, l'ente previdenziale non ha allegato elementi per ritenere che negli anni in contestazione il contribuente non potesse fruire di fiscalità agevolata e quindi di contribuzione ridotta.
In considerazione delle ragioni che precedono, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi restano posti a carico dell' resistente. In concreto, la liquidazione dei compensi CP_2
professionali in favore del ricorrente restano operati avuto riguardo alla natura e al valore della
Pagina 4 causa, al mancato espletamento della fase istruttoria, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM n. 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore di CP_1
parte ricorrente che liquida in euro 43,00 per spese vive ed euro 1.243,50, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, all'esito dell'udienza del 12.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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