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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
RI GR - DI
Enrica DI TURSI - DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 433 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
D'BR AN
E
– rappresentato e difeso dall'avv. D'BR Controparte_1
AN
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49/51 cpc depositato congiuntamente il 06/02/2025 le parti indicate in epigrafe, esponevano che:
- il giorno 21/08/2008 avevano contratto matrimonio in Crispiano (TA); - dalla loro unione era nato il figlio il 09.02.2018; Persona_1
- l'unione era naufragata ed era loro intenzione addivenire ad una separazione consensuale ed in seguito a pronuncia di divorzio decorso il termine di legge,alle condizioni che indicavano.
Era quindi pronunciata separazione personale con. sentenza non definitiva n.
269/2025 pubblicata il 02/04/2025.Decorso il periodo necessario ex art.3 comma
4 l.898-1970 per il divorzio dal momento della comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 30/10/2025, le parti, presenti personalmente,
hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza di separazione tra le parti n. 269/2025 e chiesto che il Tribunale recepisca gli accordi di divorzio come contenuti nell'accordo di separazione di giudizio, insistendo quindi per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata dal Tribunale di Taranto con.
sentenza non definitiva n. 269/2025 pubblicata il 02/04/2025. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di
2 quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio, come confermate e richiamate nel verbale di udienza del 30.10.2025,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio
di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 06/02/2025 da Parte_1
e così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
21/08/2008 nel Comune di Crispiano da Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...]
nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Crispiano dell'anno 2008 , 3 parte 1 , serie A, numero 9;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, come confermate e richiamate nel verbale di udienza del 30.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Crispiano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31/10/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
RI GR - DI
Enrica DI TURSI - DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 433 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
D'BR AN
E
– rappresentato e difeso dall'avv. D'BR Controparte_1
AN
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49/51 cpc depositato congiuntamente il 06/02/2025 le parti indicate in epigrafe, esponevano che:
- il giorno 21/08/2008 avevano contratto matrimonio in Crispiano (TA); - dalla loro unione era nato il figlio il 09.02.2018; Persona_1
- l'unione era naufragata ed era loro intenzione addivenire ad una separazione consensuale ed in seguito a pronuncia di divorzio decorso il termine di legge,alle condizioni che indicavano.
Era quindi pronunciata separazione personale con. sentenza non definitiva n.
269/2025 pubblicata il 02/04/2025.Decorso il periodo necessario ex art.3 comma
4 l.898-1970 per il divorzio dal momento della comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, i coniugi chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 30/10/2025, le parti, presenti personalmente,
hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza di separazione tra le parti n. 269/2025 e chiesto che il Tribunale recepisca gli accordi di divorzio come contenuti nell'accordo di separazione di giudizio, insistendo quindi per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata dal Tribunale di Taranto con.
sentenza non definitiva n. 269/2025 pubblicata il 02/04/2025. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di
2 quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio, come confermate e richiamate nel verbale di udienza del 30.10.2025,
da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio
di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 06/02/2025 da Parte_1
e così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
21/08/2008 nel Comune di Crispiano da Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...]
nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Crispiano dell'anno 2008 , 3 parte 1 , serie A, numero 9;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, come confermate e richiamate nel verbale di udienza del 30.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Crispiano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31/10/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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