Ordinanza 12 giugno 2020
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- 1. Responsabilità liquidatore srl per crediti insoddifattihttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
23 agosto 2023 Responsabilità liquidatore srl per crediti insoddisfatti e in caso di società cancellata: vediamo quando in generale il liquidatore risponde del proprio,operato e approfondiamo poi i casi specifici sopra richiamati. In particolare Cassazione 12 giugno 2020, n. 11304 si sofferma su una interessante questione, che coinvolge la responsabilità del liquidatore, peraltro in un caso di srl cancellata e società estinta. Quali sono gli obblighi del liquidatore in merito al pagamento dei creditori? Quale può essere la sua responsabilità ove non dia corretta esecuzione ai suoi doveri? Questioni che rilevano per la responsabilità del liquidatore, anche in caso di srl cancellata e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/06/2020, n. 11304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11304 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2020 |
Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 22653-2018 proposto da: FONDAZIONE ENASARCO in persona di BE OS nella qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO FRANCIA
178, presso lo studio dell'avvocato PIERO MANCUSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLA PERSICO;
- ricorrente -
2019 contro 2675 RI IA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 25, presso lo studio dell'avvocato FEDERICA OLIVIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO TULONE;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 3564/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
Rilevato che :
1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 24/7/2018, Fondazione AR propone gravame innanzi a questa Corte avverso la sentenza n. 3564/2018 della Corte d'Appello di Roma pubblicata il 23/5/2018, e notificata via pec il 30/5/2018, affidandolo a due motivi. Con controricorso notificato via pec l'1/10/2018 resiste il Sig. DI IA, liquidatore della società Silaq s.r.I., cancellata dal registro delle imprese .
2. Per quanto qui d'interesse, in data 29/11/2006, AR notificava al DI, in proprio e nella qualità di liquidatore della Silaq Italia Area Brokers s.r.I., nonché alla Immobiliare DI e Holding s.r.l. e alla Silaq s.r.I., un atto di citazione perché venisse accertato il mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte di Silaq s.r.l. per un ammontare pari a C 68.817,56 adducibile a condotta negligente del DI e Holding s.r.I., in proprio e in qualità di liquidatore di Silaq s.r.I., e la Immobiliare DI, quali soci della Silaq s.r.l., in solido tra loro e/o pro-quota ex art. 2456 cod.civ., al pagamento della somma di C 68.817,56; chiedeva la condanna dei medesimi convenuti al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza degli inadempimenti posti in essere dal liquidatore DI, e alla rifusione delle spese legali.
3. Si costituiva in giudizio il DI che, dando atto della cancellazione dal registro delle imprese delle due società convenute, nel merito chiedeva il rigetto delle domande proposte da parte attrice sia per insussistenza dei presupposti per l'imposizione tributaria, sia per non avere comunque posto in essere alcun atto lesivo in danno di AR, avendo assolto al proprio mandato di liquidatore nel pieno rispetto delle norme improntate ai principi di buona fede e correttezza.
4. Con sentenza n. 11058/2010, il Tribunale di Roma, dando atto della cancellazione dal registro delle imprese delle due società convenute, nonché della inammissibilità delle questioni preliminari proposte dal convenuto, dichiarava che il rapporto processuale non si era mai instaurato nei confronti delle società convenute Silaq e Immobiliare DI, essendo estinte. Per quel che concerne la posizione del DI, accoglieva la domanda proposta da AR nei suoi confronti e, accertata la responsabilità di quest'ultimo quale liquidatore della Silaq s.r.l. in riferimento al credito fatto valere in giudizio da AR, lo condannava al pagamento in favore della medesima della somma di € 68.817,56 oltre al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso la sentenza proponeva appello il DI. Con sentenza n. 3564/2018, la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'impugnazione proposta dall'appellante, non ravvisando profili di responsabilità a suo carico, e rigettava la domanda proposta in primo grado da AR con condanna di questa al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
6. Avverso la pronuncia della Corte d'Appello, AR propone ricorso innanzi a questa Corte affidandolo a due motivi. Resiste con controricorso il liquidatore DI intimato. AR ha prodotto memoria.
Considerato che :
1 Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione e/o mancata applicazione di norme di diritto, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per la controversia prospettato dalle parti - ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod.proc.civ. - in relazione agli artt. 2495 e 2446 cod.civ., e agli artt. 6 e 14 L.F. del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (testo ante riforma del 2006, applicabile ratione temporis). Secondo l'ente ricorrente, la sentenza di secondo grado avrebbe illegittimamente rigettato la domanda in base all'erroneo presupposto che non potesse ascriversi alcuna responsabilità al liquidatore. L'ente ricorrente assume che la responsabilità del liquidatore ex art. 2495 cod.civ. fosse palese in quanto lo stesso, nonostante il grave stato di insolvenza in cui si trovava la società da lui amministrata - dimostrato dal verbale di assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione prodotto dallo stesso liquidatore - non aveva richiesto il suo fallimento, resosi obbligatorio ex art. 14 nel suo testo ante riforma del 2006. La richiesta, inoltre, avrebbe potuto essere avanzata senza alcuna autorizzazione dell'assemblea, in quanto - in tesi della ricorrente - questa costituirebbe un obbligo giuridico incombente sugli amministratori e, dunque, anche sul liquidatore e la cui inosservanza è sanzionabile penalmente qualora da tale omissione derivi un aggravamento del dissesto patrimoniale. In aggiunta, la responsabilità del liquidatore sarebbe evidente proprio perché, contravvenendo all'obbligo di proporre istanza di fallimento ex art. 14 I.f., il liquidatore avrebbe proceduto alla liquidazione delle poste attive per diminuire l'esposizione debitoria, con buona pace della par condicio creditorum mentre, secondo la ricorrente, promuovendo la procedura concorsuale il credito di AR - in quanto privilegiato ex art. 2753 cod.civ. - sarebbe stato certamente soddisfatto, quanto meno in misura parziale. Quanto addotto sarebbe sufficiente a dimostrare la responsabilità ex art. 2495 cod.civ. del liquidatore. 2 Con il secondo motivo si contesta - ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. - l'illegittimità della sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente ritiene l'erroneità della sentenza della Corte d'Appello per la omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa il fatto controverso, ma decisivo per il giudizio, rappresentato dall'avere la società effettuato pagamenti di debiti sociali, immediatamente prima della sua cancellazione;
pagamenti che se fosse stata presentata istanza di fallimento da parte del liquidatore - ricorrendone tutti i presupposti stante il conclamato stato di insolvenza della società - avrebbero potuto essere oggetto di revocatoria andando, così, a costituire l'attivo fallimentare con il quale i creditori sociali avrebbero potuto essere soddisfatti e, prima di tutti, quelli privilegiati come quello di AR. Sarebbe, secondo il ricorrente, evidente che sia omessa e/o erronea la parte motivazionale della sentenza in cui, per negare la responsabilità del liquidatore ex art. 2495 cod.civ., il giudice di secondo grado ha affermato che anche nell'ipotesi di avvenuta declaratoria di fallimento ad istanza del liquidatore, sarebbe mancata qualsiasi risorsa economica per procedere al soddisfacimento del credito di AR e degli altri creditori sociali quando, invece, dal verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio finale di liquidazione sarebbe chiaramente emerso che alcune poste dell'attivo sono state utilizzate per diminuire per quanto possibile l'esposizione debitoria residua della società. 3 I motivi vanno analizzati congiuntamente per una evidente connessione logica tra la denunciata violazione di diritto e l'omessa motivazione, rilevante ex art. 360, n.5, cod. proc. civ.. 4 II primo e secondo motivo sono fondati limitatamente a quanto di seguito esposto. 5 La Corte d'Appello ha ritenuto di escludere la responsabilità del liquidatore per due ordini di ragioni: in primo luogo, ritenendo che il creditore (AR) non abbia fornito prova che la condotta del liquidatore - concretizzatasi nell'aver disposto la cancellazione della società da lui amministrata dal registro delle imprese - abbia cagionato il mancato soddisfacimento del credito di AR, essendo infondata la prospettazione circa gli obblighi di attivazione del procedimento fallimentare e, più in generale, la condotta che il liquidatore deve tenere in sede di predisposizione del bilancio finale di liquidazione;
in secondo luogo, ritenendo che il creditore non abbia fornito neppure prova del fatto che la dichiarazione di fallimento avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori, ciò in virtù del fatto che "la mancata richiesta da parte del liquidatore della società del fallimento di questa non può di per sé integrare profili di responsabilità". 6 In relazione alla violazione e/o falsa applicazione delle norme indicate, occorre preliminarmente precisare che l'art. 14 l.f., rubricato "Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento" non prevede - come sostiene la ricorrente - l'obbligo dell'imprenditore in stato di insolvenza di chiedere il proprio fallimento;
piuttosto, individua una serie di adempimenti che l'imprenditore, che chiede il proprio fallimento, è obbligato ad ottemperare. Infatti, l'imprenditore-debitore ha una facoltà, non un obbligo di chiedere il proprio fallimento. E tale resta anche in considerazione del testo della disposizione ante riforma del 2006, che in tal senso nulla ha modificato. Inoltre, il richiamo all'art. 217 I.f., ossia alla condotta omissiva descritta dalla norma al comma 1, n.
4 - relativa all'imprenditore che "ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa" - concretizza una condotta penalmente rilevante, del tutto inconferente in questa sede, di cui il ricorrente ha omesso ogni indicazione o deduzione.
6. Con riguardo alla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 2495 cod.civ. si prevede che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Inoltre, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori nel caso in cui il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La responsabilità del liquidatore profilata dall' art. 2495, comma 2, cod.civ. ha natura extracontrattuale (in senso conforme, v. Cass., Sez. 1, ordinanza n. 24039 del 10/11/2006). Da ciò discende che il creditore rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l'onere di provare non solo i presupposti oggettivi della fattispecie (condotta, nesso causale e danno), ma anche il presupposto soggettivo (la colpa o il dolo). Dunque, è necessario provare che vi sia stata una condotta di mancato pagamento dei debiti sociali nonostante l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il credito di colui che agisce e che, invece, è stata distribuita ai soci. Ed è necessario, parimenti, provare l'elemento costitutivo di natura soggettiva, ossia che la mancanza dell'attivo sia imputabile a condotta colposa o dolosa del liquidatore.
7. Orbene, riguardo a ogni punto, la Corte d'appello ha ritenuto che il creditore non abbia fornito alcuna prova di tali elementi. Anzi, all'opposto, ha ritenuto raggiunta la prova dell'insussistenza di un attivo patrimoniale per il tramite del verbale di assemblea dei soci di approvazione del bilancio finale di liquidazione. Dunque, ha escluso la responsabilità del liquidatore, dipendendo il mancato pagamento del debito dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al suo soddisfacimento. Infine, ha ritenuto che mancasse anche la specifica dimostrazione che la dichiarazione di fallimento avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori.
8. Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la responsabilità illimitata del liquidatore nei confronti dei "creditori sociali non soddisfatti", prevista nell' articolo 2495, comma 20, cod. civ. una volta che la società sia stata cancellata, prescinde dall'accertamento di un formale stato di insolvenza della società da parte del liquidatore, obbligato in tal senso solo ove la mancata dichiarazione di fallimento produca una situazione di aggravamento del dissesto, rilevante ai fini penali, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, posto che la procedura fallimentare, all'epoca, si sarebbe potuta avviare allorché l' avesse richiesta un creditore o il Pubblico Ministero, ovvero anche il debitore in proprio (con onere, per quest'ultimo, di provare lo stato di insolvenza ex art. 14 L.F., nella versione ante 2006), non costituendo propriamente un atto obbligatorio per gli amministratori o liquidatori della società, se non nei casi eccezionali sopra indicati, non adeguatamente dedotti dalla parte attrice. L'art. 2495 cod. civ. in questione, nel primo comma, prevede che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e, nel secondo comma sancisce che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza del riparto andato a loro favore, e nei confronti dei liquidatori senza limitazione, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
9. In questo ambito di responsabilità del liquidatore verso il creditore sociale rimasto insoddisfatto, occorre svolgere alcune riflessioni sulla natura della responsabilità "illimitata" prevista per il liquidatore nei confronti dei creditori sociali, sussistente pur dopo la cancellazione della società. Non è un caso, infatti, che allorché la società sia stata sciolta, si preveda per i liquidatori una responsabilità sociale illimitata, parificata in tutto a quella degli amministratori, ora come allora (cfr. il vigente art. 2489, comma 2, cod. civ. e la vecchia versione dell' art. 2452 cod. civ. che richiamava l'art. 2276 cod. civ.), in relazione alla natura dell'incarico rivestito, da valutarsi in rapporto al dovere del liquidatore di agire in modo conservativo, utile alla liquidazione, sì da evitare la dispersione dei patrimonio sociale, oramai destinato alla liquidazione, e dunque al pagamento dei debiti sociali e alla distribuzione dell'attivo, ove presente, a favore dei soci, come precisato nel art. 2489, primo comma, cod. civ. Difatti i creditori, fino a che la società non è stata cancellata, anche se in ipotesi quest'ultima versi in stato di scioglimento, fanno affidamento sul patrimonio della società, il quale costituisce la garanzia patrimoniale generica su cui possono rivalersi e di cui possono chiedere persino la reintegrazione ex. art. 2394 cod. civ. sia agli amministratori che ai liquidatori. Ed invero, la responsabilità del liquidatore, una volta che ha provveduto a cancellare la società, permane direttamente nei confronti del singolo creditore rimasto eventualmente insoddisfatto, ove il mancato pagamento del credito sia derivato da sua colpa, in considerazione della violazione di obblighi inerenti alla natura dell'incarico che il liquidatore ricopre nella fase in cui la società è sciolta e non può più dinamicamente operare nell'esercizio dell'impresa, con assunzione di rischi ed oneri assimilabili a quelli degli amministratori che agiscono in una situazione di scioglimento non dichiarato, ex art. 2485, comma 1, cod. civ. . 10. L'approdo cui è pervenuto il legislatore nel conformare la responsabilità del liquidatore, dunque, è frutto di una linea comune di pensiero giurisprudenziale e dottrinale che, nel corso degli anni, si è sviluppata intorno al tema della responsabilità degli organi liquidatori nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci, sull'assunto che essi sono tenuti al precipuo obbligo di liquidare al meglio -in modo utile- l'attivo patrimoniale, per ripartirlo equamente tra i soci solo una volta effettuato il pagamento dei debiti sociali, secondo l'ordine legale di priorità dei corrispondenti crediti sancito nel piano di liquidazione. Tale orientamento, teso a garantire massima tutela ai creditori, dopo la novella del 2003, è rinvenibile nelle norme che disciplinano i criteri di svolgimento della liquidazione, e più precisamente negli artt. 2487, 2489 e 2491, comma 2, cod. civ., ove in quest'ultima disposizione si prevede espressamente che «i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale soddisfazione del creditori sociali».11. Andando più a ritroso nel tempo, la giurisprudenza ha avuto occasione di sottolineare la priorità che assume l'interesse dei creditori, stakeholders della società, soprattutto nella fase in cui essi non possono più fare affidamento nell'operatività dell' impresa e nella continuità aziendale, a vedere soddisfatti i propri crediti, tant'è che sin dal 1980 la Suprema Corte ha sancito la nullità della convenzione fra i soci di una società per azioni, amministratori e detentori dell'intero pacchetto azionario, la quale sia rivolta a trasferire i beni sociali, in favore dei soci stessi o di terzi, senza il preventivo soddisfacimento dei creditori della società, per violazione delle norme imperative che tutelano la integrità del patrimonio della società a garanzia dei creditori, e che ne consentono l'assegnazione ai soci solo nel caso e con la procedura dello scioglimento e messa in liquidazione dell'ente (cfr. Cass.Sez. 1, Sentenza n. 326 del 18/01/1988). Così i giudici di merito sono giunti a sostenere, sempre nella vigenza delle norme abrogate dalla novella del 2003, che il diritto dei soci alla ripartizione dell'attivo sorge solo se, dopo il pagamento dei debiti, residui un saldo attivo da distribuire. 12. Non si può sottacere, in proposito, che in relazione all'attuale normativa che espressamente tutela la posizione di creditori in tale delicata fase, conseguente allo scioglimento della società, anche se in ipotesi non dichiarato, imponendo agli amministratori tenuti a gestire la società, scioltasi per qualsiasi causa, anche di diritto, «ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale» , ex art. 2486 , primo comma, cod. civ. , tra le Corti di merito si è diffusa l' opinione in base alla quale, sul "gestore" del patrimonio da destinare alla liquidazione ( i.e. il liquidatore nominato a tal fine ex art. 2487 cod. civ.), gravi l'obbligo di rispettare il precetto della par condicio creditorum, sebbene detto obbligo non sia espressamente menzionato nelle norme di settore. Fra le pronunce più attuali si riscontrano affermazioni di responsabilità del liquidatore che, in presenza di una situazione di sostanziale insolvenza della società, non abbia proceduto ad una gestione liquidatoria informata ai criteri dell'art. 2741 cod. civ., e quindi al rispetto del principio della par condicio creditorum, consentendo la pretermissione di un credito assistito da privilegio ovvero anche pagamenti preferenziali di alcuni creditori a scapito di altri. E così, da ultimo, si è sancito che il liquidatore di una società a responsabilità limitata è responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui agli artt. 2043 e 2476, comma 6, cod. civ., per il danno patito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori di pari grado. Il risarcimento, in tale caso, viene considerato pari all'importo che il creditore avrebbe avuto diritto di ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato il principio della par condicio creditorum, tenendo conto di eventuali cause di prelazione dei crediti. 13. A questa giurisprudenza occorre dare seguito. 14. L'evoluzione giurisprudenziale sopra descritta dimostra come il principio della par condicio creditorum sia certamente un corretto parametro per considerare la sussistenza e l'entità di una lesione del credito avvenuta per opera del liquidatore nella fase di liquidazione del patrimonio della società, a prescindere dall'apertura di una procedura concorsuale nei confronti della società debitrice, valendo esso come criterio generale per disciplinare la fase di pagamento dei debiti sociali nel corso della liquidazione. Lo stesso principio, infatti, è rinvenibile, a livello più generale, negli artt. 2740 e 2741 cod. civ. che regolano il concorso dei creditori e le cause di prelazione, laddove si prescrive l'obbligo del debitore di effettuare i pagamenti rispettando <<il diritto dei creditori ad essere egualmente soddisfatti salvo le cause legittime di prelazione . se dunque precipuo dovere del liquidatore quello procedere a un ordinata liquidazione patrimonio sociale pagando i debiti sociali per conto della societ debitrice secondo il principio par condicio creditorum pur nel rispetto diritti precedenza aventi una causa al fine evitare la compressione che quel definizione destinato garantire logico assumere in capo medesimo gravi l obbligo accertare composizione prima ai relativi pagamenti riparando gli eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica rappresentare situazione contabile e patrimoniale riconoscendo eventualmente non appostati nei bilanci. difatti tra obblighi si annovera anche graduarli privilegi legali li assistono pagamento quali loro natura dovr antergato crediti assistiti da alcuna prelazione. caso specifico rileva certamente considerare norme cui agli artt. cod. civ. istituiscono privilegio generale sui beni mobili datore lavoro contributi sono pacificamente riferibili enasarco quanto statuito giurisprudenza qui intende confermare sez. sentenza n. pertanto valutare danno lamentato quest ente derivato mancata considerazione suo credito parte occorre riferirsi all preferenziale ipotesi privilegiato avrebbe dovuto ricevere nella fase ha proceduto effettuare discapito altri gi esistenti ma pretermessi evento base quale deve valutarsi concreto ricevuto dal creditore rimasto insoddisfatto. proposito invero dedotto lo stesso abbia preso cognizione privilegiata cionondimeno dichiarato avere effettuato alcuni hanno permesso azzerare corso doc. atti prodotto senza poter dar spazio alla distribuzione dell soci. poi corte merito relazione deduzione pretermesso ritenuto sussistente detto disposta con valutazione questa sede sindacabile permette superare ogni eccezione sollevata resistente ordine prova credito. assume quindi rilievo fini decidere considerato rilevanza tale evidenza documentale attestante confronti assistito rilevante responsabilit estraneo ripartizione andata favore sociali. punto onere rammentare linea contrattuale capitali terzo esso socio o implica automaticamente risarcitoria degli contraente generalmente descritta nell cod.civ. atteso extracontrattuale richiede condotta dolosa colposa medesimi nesso causale patito come evince fra dall testo norma esclude pessima amministrazione siano sufficienti dare ingresso diretta liquidatori cfr. ordinanza allinea consolidata impostazione giurisprudenziale ravvisa aquiliana considerata parificabile verso terzi soci ex art. concezione classica vede soggetti tutte conseguenze probatorio riguardo lesione valore ne consegue cass. cass.sez. conseguentemente trattandosi mancato debito riferito compiuta delle sue funzioni equiparabile quella amministratore riferimento delineata termini specifici grava sul insoddisfatto dedurre allegare svolta tenuto legittima beneficia lege provocato ingiusto. effettiva subita mala gestio addebitabile operare distinguo dopo cancellazione rispettivamente previste rimasti insoddisfatti. quando vi sia stata determini agire questi proprio limite indicato soddisfacimento impone precisi oneri probatori creditore. questo attraverso vicenda successoria regolata rimane obbligato ed dover provare preteso ammontare eguale superiore riscosso sulla relativo bilancio. evidente limitato percezione quota assurga elemento fattispecie costitutiva azionato socio: sicch regola posta circostanza dimostrata chi faccia valere giudizio senso circa riscossione novembre maggio ottobre ove invece esame venga fatta illimitata colpa stato ingiustamente trattamento andato tanto sussistenza meno residuo attivo ripartire bilancio finale n tantomeno appostazione corrispondente pagato piuttosto agisce dello subito rapporto andati poich tramite richiamo specifiche condotte pongono violazione connaturati ricevuto. latere creditoris liquidatoria far provato esistente liquido esigibile tempo conseguente determinato inadempimento alle obbligazioni idoneo provocarne grado priorit mentre debitoris vicinanza gravanti corretta fedele ricognizione cd massa passiva pagare preferenza pretermissione coesistenti. luce sopra osservato rilevarsi interpretazione comma offerta tali imporre risarcibile dati formalmente esposti d altrettanto errata considerarsi attestata fatto aveva esaurito egli potuto recuperare tutto eventuale procedura concorsuale essendo proiezione relativa necessario parit integrata effettuati liquidatore.26. qualora risultato azzeramento ottenuto monte riconducibile utilizzo attiva liquidata utilizzata scapito considerati sussiste provveduto pretermettendo carattere altri. trascurato desumibile solo leggendo resa convocata riferisce testualmente derivata poste somme residue diminuire possibile debitoria allegato dato fattuale confrontato accertato oggetto discussione vantato appostato liquidazione. va affermato seguente : tema insoddisfatti conseguimento soddisfare comunque sua fonte dimostrato gestione operata evidenzi spregio civ.. rivelato insufficiente liberarsi su lui gravante svolgere v dimostrare intervenuto riferibile assunta singolo uguale salve>>. 29. Pertanto la Corte, in sede di rinvio, sarà tenuta a scrutinare la condotta assunta dal liquidatore alla luce del suddetto principio, nel rispetto degli oneri probatori che ne conseguono. 30. Conclusivamente, la Corte accoglie il ricorso con riguardo al primo e al secondo motivo, per quanto dì ragione;