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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 41 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 26/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 41 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 26/2/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SANNA RITA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SANNA RITA CP_1 C.F._2
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/2/2025.
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Arbus in data Parte_1 CP_1
18/6/2019 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2019, numero 6, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
La casa coniugale, sita in Santa Teresa di Gallura in via Montegrappa n. 23, è in comproprietà tra i coniugi.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/2/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle complessive condizioni patrimoniali di separazione, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente
2 nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'immobile in comproprietà, gravato di mutuo, in Santa Teresa di Gallura, distinto al Foglio 2, particelle 1828 subalterno 2 Piano Terra interno 2, rimarrà nella disponibilità del signor CP_1
con ogni onere di gestione a suo esclusivo carico (utenze, condominio, imposte, tasse e
[...] quant'altro necessario);
3. Il signor a fronte dell'uso esclusivo dell'immobile in comproprietà, si obbliga sin d'ora ad CP_1 accollarsi l'intera rata del mutuo, manlevando la signora sino all'atto stipula dell'atto di Pt_1
compravendita ed, altresì, a procedere all'acquisto della quota ideale dell'immobile in capo alla signora con accollo liberatorio del mutuo in essere n° =C14048617012, regolato dalla Pt_1
legge regionale n° 32/85 e s.m.i. stipulato in Olbia in data 14 dicembre 2018 con la Banca Intesa
Sanpaolo s.p.a., rogito notaio . Persona_1
4. L'atto di acquisto dovrà essere perfezionato entro il termine essenziale del 31 dicembre 2025.
5. Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla signora , entro e non CP_1 Parte_1
oltre il suindicato termine del 31 dicembre 2025, fissato per la stipulazione del definitivo, la somma di € 26.100,00 corrispondente alla metà di quanto versato dai coniugi da piano di ammortamento del mutuo, maggiorata dell'ulteriore importo di € 5.000,00 convenuto, in via forfetaria, a titolo di rimborso per spese sostenute dalla signora per la casa (pergotenda) e spese notarili. Parte_1
6. La signora nei termini e alle condizioni di cui sopra, si obbliga a trasferire al Parte_1 signor la quota ideale dell'immobile in comproprietà, impegnandosi sin d'ora a compiere CP_1
quanto necessario per il perfezionamento della pratica di accollo del mutuo liberatorio ed a comparire personalmente, oppure a mezzo di procuratore speciale, davanti al notaio incaricato dal sig. per la stipula del rogito, con un preavviso di almeno tre giorni. CP_1
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che l'accollo liberatorio del mutuo in essere da parte del sig. è condizione necessaria per il trasferimento della quota ideale dell'immobile da parte CP_1
della signora così che la mancata liberazione della originaria mutuataria da parte Parte_1
3 della banca determinerà la risoluzione dell'accordo e l'immobile, sarà messo in vendita a terzi, sin da successivo 1° gennaio 2026, libero da persone e da cose, con previsione di distribuzione del ricavato in parti uguali, al netto dell'importo dovuto all'istituto bancario per il rimborso anticipato del mutuo.
8. Resta comunque impregiudicata la possibilità che il sig. possa procedere all'acquisto della CP_1 quota ideale dell'immobile in comproprietà con contestuale estinzione del mutuo regolato dalla legge regionale n° 32/85 e s.m.i. entro e non oltre il richiamato termine essenziale del 31 dicembre
2025;
9. Nessun contributo sarà reciprocamente versato dai coniugi che godono entrambi di capacità lavorativa e di autosufficienza economica a titolo di mantenimento.
10. I coniugi prestano il reciproco consenso, se necessario, al rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici o di lavoro.
11. Dare atto, se del caso, che i ricorrenti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle condizioni riportate”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 25/9/2025.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 26/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.g. n. 41 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 26/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 41 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 26/2/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SANNA RITA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SANNA RITA CP_1 C.F._2
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/2/2025.
1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Arbus in data Parte_1 CP_1
18/6/2019 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2019, numero 6, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
La casa coniugale, sita in Santa Teresa di Gallura in via Montegrappa n. 23, è in comproprietà tra i coniugi.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/2/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
I ricorrenti hanno, pertanto, interesse a chiedere la separazione legale per mutuo consenso nonché, sussistenti i presupposti di legge, a formulare contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle complessive condizioni patrimoniali di separazione, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente
2 nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'immobile in comproprietà, gravato di mutuo, in Santa Teresa di Gallura, distinto al Foglio 2, particelle 1828 subalterno 2 Piano Terra interno 2, rimarrà nella disponibilità del signor CP_1
con ogni onere di gestione a suo esclusivo carico (utenze, condominio, imposte, tasse e
[...] quant'altro necessario);
3. Il signor a fronte dell'uso esclusivo dell'immobile in comproprietà, si obbliga sin d'ora ad CP_1 accollarsi l'intera rata del mutuo, manlevando la signora sino all'atto stipula dell'atto di Pt_1
compravendita ed, altresì, a procedere all'acquisto della quota ideale dell'immobile in capo alla signora con accollo liberatorio del mutuo in essere n° =C14048617012, regolato dalla Pt_1
legge regionale n° 32/85 e s.m.i. stipulato in Olbia in data 14 dicembre 2018 con la Banca Intesa
Sanpaolo s.p.a., rogito notaio . Persona_1
4. L'atto di acquisto dovrà essere perfezionato entro il termine essenziale del 31 dicembre 2025.
5. Il sig. si obbliga, altresì, a rimborsare alla signora , entro e non CP_1 Parte_1
oltre il suindicato termine del 31 dicembre 2025, fissato per la stipulazione del definitivo, la somma di € 26.100,00 corrispondente alla metà di quanto versato dai coniugi da piano di ammortamento del mutuo, maggiorata dell'ulteriore importo di € 5.000,00 convenuto, in via forfetaria, a titolo di rimborso per spese sostenute dalla signora per la casa (pergotenda) e spese notarili. Parte_1
6. La signora nei termini e alle condizioni di cui sopra, si obbliga a trasferire al Parte_1 signor la quota ideale dell'immobile in comproprietà, impegnandosi sin d'ora a compiere CP_1
quanto necessario per il perfezionamento della pratica di accollo del mutuo liberatorio ed a comparire personalmente, oppure a mezzo di procuratore speciale, davanti al notaio incaricato dal sig. per la stipula del rogito, con un preavviso di almeno tre giorni. CP_1
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che l'accollo liberatorio del mutuo in essere da parte del sig. è condizione necessaria per il trasferimento della quota ideale dell'immobile da parte CP_1
della signora così che la mancata liberazione della originaria mutuataria da parte Parte_1
3 della banca determinerà la risoluzione dell'accordo e l'immobile, sarà messo in vendita a terzi, sin da successivo 1° gennaio 2026, libero da persone e da cose, con previsione di distribuzione del ricavato in parti uguali, al netto dell'importo dovuto all'istituto bancario per il rimborso anticipato del mutuo.
8. Resta comunque impregiudicata la possibilità che il sig. possa procedere all'acquisto della CP_1 quota ideale dell'immobile in comproprietà con contestuale estinzione del mutuo regolato dalla legge regionale n° 32/85 e s.m.i. entro e non oltre il richiamato termine essenziale del 31 dicembre
2025;
9. Nessun contributo sarà reciprocamente versato dai coniugi che godono entrambi di capacità lavorativa e di autosufficienza economica a titolo di mantenimento.
10. I coniugi prestano il reciproco consenso, se necessario, al rilascio dei documenti necessari per un eventuale espatrio per motivi turistici o di lavoro.
11. Dare atto, se del caso, che i ricorrenti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle condizioni riportate”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 25/9/2025.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 26/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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