Sentenza 20 settembre 2017
Massime • 1
Non è accoglibile il ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare la statuizione del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2017, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2017 |
Testo completo
ACR 04607-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/09/2017 PATRIZIA PICCIALLI -Presidente- Sent. n. sez. 1583/2017 ANDREA MONTAGNI LOREDANA MICCICHE' REGISTRO GENERALE N. 17856/2017 DANIELE CENCI Rel. Consigliere - FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: dalla parte civile NE ROMICA dalla parte civile NE ARNA dalla parte civile GA BOJTHE dalla parte civile AR AR nel procedimento a carico di: OL AO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per Il P.G. Tocci Stefano conclude chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. Udito il difensore L'Avv.to Lopardo Angela insiste sull'accoglimento dei motivi di ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese. 1- سانا L'Avv.to Saccoccio Nadia deposita conclusioni, alle quali si riporta, e nota spese. L'Avv.to Del Corso Stefano, dopo lunga discussione chiede l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso. L'Avv.to Lo Presti Silvana si riporta ai motivi di ricorso. 2 ت م RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14 luglio 2016 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione adottata il 3 febbraio 2015, all'esito del dibattimento, dal Tribunale di Firenze, appellata dagli imputati PA CO e PA GI, entrambi condannati per l'omicidio colposo di AI RO LA, fatto commesso il 31 luglio 2011, riconosciuto sussistente un concorso di colpa della vittima e stimato lo stesso incidente nella misura del 40%, ha ridotto in eguale misura le provvisionali concesse in primo grado;
con conferma nel resto.
2. Dalle sentenze di merito si traggono le seguenti informazioni.
2.1.La persona offesa, AI RO LA, la sera del 31 luglio 2010 era caduta dentro il canale di scolo del c.d. Rio Mosca, nel Comune di Empoli: le plurime lesioni provocate dalla precipitazione dall'altezza di 5,90 metri sul fondo di cemento erano di tale gravità da condurre il malcapitato a morte pochi giorni dopo, il 6 agosto 2010. Gli accertamenti svolti consentivano di ricostruire le ultime ore di vita del giovane, che nel primo pomeriggio del 31 luglio 2010 aveva raggiunto, insieme ad un proprio amico, tre ragazze nel centro storico di Empoli. Le ore erano trascorse chiacchierando e passeggiando ed i due ragazzi avevano bevuto alcool;
infine, verso il tramonto, il gruppo di giovani aveva ripreso la strada di casa utilizzando la pista ciclabile, realizzata dal Comune di Empoli, che conduce dal parco urbano di Serravalle al centro di Empoli, passando lungo l'argine del fiume Arno per poi impegnare, sempre passeggiando, la struttura che permette di attraversare il canale di scolo del Rio Mosca.
2.2. A proposito di tale manufatto, i Giudici di merito hanno ritenuto trattarsi di una costruzione, in origine realizzata (nei primi anni del novecento) quale opera idraulica servente la chiavica, in senso tecnico, Rio Mosca, cioè una condotta artificiale composta da opere in muratura, condotto in cemento, ponticelli per l'attraversamento ed il controllo del fosso, paratoie, ruote dentate e volantino per il governo idrico, che serve ad evitare allagamenti del centro abitato in caso di piena del fiume Arno ma, tuttavia, nel corso degli anni, concretamente utilizzata come strada ad uso pubblico, risultando in effetti destinata a ponte che permetteva l'attraversamento pedonale, ciclistico ed anche automobilistico del fosso occupato dal canale idraulico nel territorio del Comune di Empoli. In particolare, la sommità del manufatto, che si presentava alla vista di un osservatore come un ponte per scavalcare un canale, era interessato da una pista ciclopedonale realizzata dopo il 2007 dal Comune di Empoli. 3 Il ponte sul lato fiume era provvisto di un muretto, di vecchia realizzazione, lungo 3,80 metri, largo 15 centimetri ed alto 60 centimetri: da tale muretto era caduto il ragazzo poi deceduto per le ferite riportate dopo un volo di circa sei metri.
2.3. All'esito del doppio grado di merito entrambi gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli del decesso di AI RO LA: l'ingegnere PA GI, in qualità di dirigente del settore opere pubbliche del Comune di Empoli, per non avere disposto che il manufatto di attraversamento in questione, di manifesto uso pubblico, fosse dotato di spalletta o di protezioni di altezza tale da evitare il pericolo di precipitazioni dall'altro; l'ing. PA CO, in veste di dirigente del settore viabilità, trasporti, pianificazione territoriale, difesa del suolo e protezione civile del Consorzio idraulico del circondario di Empoli Valdelsa, per non avere provveduto a far effettuare un idoneo taglio della vegetazione (canne etc.) che cresceva lungo il canale e la cui folta presenza non consentiva all'utente del ponte di avvedersi dell'esistenza del pericolo sottostante cioè del vuoto per quasi sei metri, non protetto, come si è visto, da adeguato muretto.
2.4. La sentenza del Tribunale ha escluso la sussistenza di una condotta colposa della vittima concausativa dell'infortunio, poiché, pur essendo emerso attraverso documenti e testimonianze che il giovane aveva assunto alcool, lo stesso è risultato si euforico ma non già in condizioni di ebrezza tali da - - determinare una perdita di controllo nella deambulazione o nei movimenti ovvero un'alterazione della coscienza tale da escludere o da menomare la percezione del rischio (v. pp.
3-9 e 24-25 della sentenza di primo grado).
2.5. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che il ragazzo abbia posto in essere un comportamento imprudente, di sottovalutazione del rischio, in condizione di alterazione derivante dall'avere assunto alcool, tanto che il relativo esame ha portato al dato di 2,05 grammi / litro, rischio costituito dal sedersi o dal tentativo di sedersi o comunque di appoggiarsi ad un muretto che si presentava fatiscente ed assai stretto (soli 15 centimetri), comportamento stimato dai Giudici di appello come incidente nel verificarsi dell'evento nella misura del 40 % (v. pp. 11-13 e 18-19 della sentenza impugnata).
3.Tanto premesso in fatto, ricorrono tempestivamente per la cassazione della sentenza entrambi gli imputati (ing. PA CO assistito dall'avv.ssa Silvana Lo Presti, del Foro di Firenze;
ing. PA GI difeso dall'avv. Stefano Del Corso, del Foro di Pisa) e tutte le parti civili costituite (la nonna materna della vittima, AR VA, con l'avv.ssa Nadia Saccoccio, del Foro di Firenze;
ROca AI, ARna AI e BO GA, rispettivamente padre, 4 M.. madre e sorella del deceduto, con l'avv.ssa Angela Lopardo, del Foro di Firenze), tutti denunziando promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale. Appare opportuno prendere le mosse dai ricorsi nell'interesse degli imputati.
3.1. La difesa dell'ing. PA GI, come si è detto dirigente del settore opere pubbliche del Comune di Empoli, si affida a tre motivi.
3.1.1. Censura, in primo luogo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ricostruzione della dinamica del fatto e, nel contempo, erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. Premesso, infatti, in linea generale, che le due sentenze, seguendo percorsi argomentativi non sovrapponibili, non costituirebbero, ad avviso del ricorrente, una "doppia conforme", e, in particolare, che la Corte di appello ha ritenuto inattendibili, a differenza del Tribunale, i racconti dei testimoni oculari circa gli ultimi attimi prima della precipitazione e circa i movimenti della vittima, l'impugnazione sottolinea la pretesa contraddittorietà interna alla stessa motivazione della sentenza impugnata (specc. pp. 12-13 e 16), allorché si assume, peraltro in maniera oscillante, che AI RO LA fosse seduto sul muretto, in quanto ciò sarebbe in insanabile contrasto con il passaggio motivazionale sul nesso causale, incentrato sull'asserzione che «un muretto di altezza maggiore e conforme alle norme e comunque a quella di comune prudenza avrebbe evitato che la vittima vi salisse o vi tentasse di salire o di sedervisi e avrebbe quindi scongiurato l'evento» (così alla p. 4 del ricorso, che richiama p. 16 della sentenza impugnata). Infatti, secondo il ricorrente, il ragazzo, attese le sue condizioni in quel momento, «sarebbe ugualmente potuto cadere, per un gesto anomalo come quello ragionevolmente compiuto, ovverosia perdendo l'equilibrio allungando un braccio all'indietro come per cercare appoggio, dopo essersi seduto in palese stato di ebbrezza alcoolica anche su un muretto conforme a norma» (così alla p. 4 del ricorso). Conseguirebbe dalle considerazioni svolte la insussistenze del nesso di causalità rispetto alla condotta omissiva addebitata all'ing. GI.
3.1.2. Con ulteriore motivo di ricorso lamenta l'erronea applicazione da parte dei Giudici di merito degli artt. 43 e 589 cod. pen., con riguardo alla nozione di "insidia" e di "trabocchetto" enucleata dalla giurisprudenza di legittimità civile (si richiama al riguardo l'insegnamento di Cass. civ., Sez. 3, 20 gennaio 2014, n. 999), con la conseguenza che, essendo nel caso concreto, secondo il ricorrente, altamente prevedibile la situazione di pericolo, l'agente avrebbe dovuto improntare i propri movimenti alla massima prudenza, come quando ci si avventura su di una strada dissestata ovvero sull'argine di un fiume.
3.1.3. Con il terzo ed ultimo motivo denunzia l'erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. con riferimento alla rimproverabilità soggettiva all'ing. GI, in 5 M quanto l'inganno costituito dalla folta vegetazione che occultava il pericolo costituito dal vuoto sottostante il muretto, di cui alla p. 14 della sentenza impugnata, non può essere ricondotto all'ing. GI, dirigente del Comune di Empoli, che doveva, anzi, fare affidamento sul taglio della vegetazione, che era da operarsi da parte del Circondario Empoli - Valdelsa.
3.2.Quanto alla difesa dell'ing. CO, appunto dirigente del Consorzio idraulico del circondario di Empoli - Valdelsa, essa è incentrata su quattro motivi.
3.2.1. Con il primo motivo si denunzia la sussistenza di un travisamento della prova in merito alla ritenuta insidia del luogo. Con riferimento, infatti, all'affermazione della Corte territoriale secondo cui il muretto da cui cadde la vittima costituiva una vera e propria insidia per i passanti, in quanto l'utente aveva l'impressione che non vi fosse alcun vuoto sotto il muretto, vuoto che invece era di ben 5,90 metri, e ciò anche perché la folta vegetazione sopravanzava il muretto, facendo credere che non vi fosse nessun pericolo, mentre il vuoto poteva essere visto solo affacciandosi dal muretto e non mentre ci si sedeva o ci si appoggiava, tenuto anche conto che era una situazione di pericolo occulto su di una strada ove il transito era consentito a tutti e, anzi, era percorsa da una pista ciclabile realizzata dal Comune di Empoli (p. 13 della sentenza impugnata), il ricorrente segnala che le risultanze processuali dimostrerebbero una situazione dei luoghi diversa. Infatti, da due fotografie allegata al ricorso e da alcuni passaggi delle testimonianze di cinque persone (GL, NT, LO, EL e CH), del pari allegate, si ricaverebbe il differente dato fattuale secondo cui bastava - avvicinarsi al muretto per avere la percezione del vuoto sottostante e che non era necessario affacciarsi. La denunziata confusione realizzatasi tra "avvicinarsi" al muretto ed "affacciarsi" dallo stesso avrebbe, pertanto, condotto i Giudici di merito a conseguenze gravemente erronee, costituendo vero e proprio travisamento della prova che inficerebbe la intera coerenza logica della struttura motivazionale.
3.2.2. Si censura poi la ritenuta illogicità della decisione sotto il profilo della carenza del nesso di causalità tra altezza del muretto e caduta della vittima. Richiamata la dinamica della caduta nel vuoto così come ricostruita nella sentenza impugnata (alla p. 13), assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato e, anzi, travisato le risultanze istruttorie nell'affermare che la - vittima si sia girata su se stessa mentre stava precipitando nel vuoto, poiché ciò non emergerebbe dall'istruttoria. Ulteriore asserito travisamento consisterebbe nell'avere la Corte ritenuto indifferente ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato che la vittima mantenesse una qualsiasi tra le tre posizioni prospettate prima di precipitare (1. seduto sul muretto;
2. ovvero 6 M. nell'atto di salire sul muretto:
3. ovvero appoggiato sul muretto: p. 13 della decisone), in quanto, invece, le tre posizioni non sono indifferenti: per l'unica di esse di tipo statico (lo stare seduto sul muretto), a differenza delle due "dinamiche" (salire sul muretto ovvero appoggiarsi sul muretto), sarebbe - si ritiene ininfluente l'altezza del muretto, «essendo di palmare evidenza che un soggetto già seduto su un muretto, che fosse anche di un metro anche più di altezza, sarebbe caduto per la stessa causa che ha fatto cadere l'AI da muretto [...] Difatti è logico ritenere che, se una persona sale sopra un muretto basso, oppure vi si appoggia, e poi cade, la modesta altezza possa costituire una concausa della caduta. Ma se una persona è già seduta sul muretto è evidente che l'altezza del muretto non ha alcuna rilevanza causale sulla caduta perché una volta che la persona si è seduta sul muretto ed ha assunto una posizione stabile, cioè di governo della propria azione, e non sia in piedi o in cerca di sedersi, che il muro sia alto o basso, non potrà certo l'altezza del muretto [costituire] il fattore determinate a provocare la caduta, bensì la sua perdita di equilibrio [...] (così alla p. 8 del ricorso). Al contrario di quanto assunto dalla Corte territoriale, dalle deposizioni di due testimoni (cioè GL e ON) emergerebbe che, in realtà, la vittima prima di cadere era seduta sul muretto accanto ad un'amica e che poi avrebbe allungato un braccio all'indietro; in ogni caso, dalla impossibilità di ricostruire l'esatta posizione assunta dal ragazzo immediatamente prima della caduta discenderebbe che non può escludersi che lo stesso sia caduto quando era già seduto in posizione di quiete e, quindi, senza che l'altezza del muretto, utilizzato come sedile, abbia avuto alcuna incidenza causale sulla precipitazione. Ulteriormente illogica sarebbe la considerazione svolta dalla Corte territoriale a proposito della idoneità di un muretto di altezza maggiore e conforme alle norme ad impedire l'evento così come verificatosi (pp. 13-16 della sentenza impugnata), in quanto, secondo il ricorrente, «anche se [il muretto] fosse stato alto un metro, la superiore altezza non avrebbe impedito al giovane di sedersi, di salirvi o di appoggiarsi e non avrebbe impedito la caduta se il giovane avesse perso l'equilibrio» (così alla p. 10 del ricorso).
3.2.3. Le considerazioni svolte ai punti che precedono dimostrerebbero la sussistenza al tempo stesso non soltanto del vizio di motivazione ma anche di violazione di legge, sub specie di non applicazione o errata applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
3.2.4. Si denunzia, poi, ulteriore travisamento della prova sotto il profilo della interpretazione del parere favorevole alla realizzazione della pista ciclabile espresso da parte dell'ing. CO quale responsabile del Consorzio idraulico del Circondario di Empoli - Valdelsa (p. 16 della sentenza impugnata). 7 m. Come si evincerebbe dalla documentazione allegata al ricorso, infatti, il parere in questione avrebbe ad oggetto esclusivamente la circostanza che la pista ciclabile realizzata dal Comune di Empoli sull'argine dell'Arno non interferisca con la sicurezza idraulica, cioè che non costituisca ostacolo al deflusso delle acque, e nulla più, non certo, dunque, la sicurezza del transito dei pedoni sopra il manufatto idraulico. L'averne tratto conseguenza rilevante (p. 16 della decisione di appello) ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato costituirebbe ulteriore travisamento che avrebbe determinato l'adozione di una decisione che si addita ad illegittima ed ingiusta.
4. Si passi ai ricorsi delle parti civili.
4.1. Quanto al ricorso nell'interesse della nonna della vittima, signora AR VA, esso è articolato sostanzialmente su due motivi.
4.1.1. Con il primo si denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale (motivi nn. 1 e 2) in relazione al riconoscimento da parte della Corte territoriale di un concorso della vittima, in riforma sul punto della decisione di primo grado. L'avere la Corte di appello ritenuto la vittima in uno stato di alterazione, per effetto della ingestione di alcool, che lo ha indotto ad assumere atteggiamenti imprudenti, quali sedersi o cercare di sedersi o cercare di appoggiarsi ad un muretto che si presentava fatiscente e pericoloso, anche per la strettezza orizzontale, sia per rischio di crollo che per la difficoltà di rimanervi in equilibrio (pp. 13 e 18-18 della sentenza impugnata), sarebbe, secondo la ricorrente, in contraddizione con altro passo della sentenza ove si ritiene mancante la prova che l'AI sia caduto per un gesto inconsulto dovuto all'assunzione di alcool e/o di hashish (p. 18 della decisione). Si sottolinea, infatti: che la capacità di sopportare l'alcool è estremamente soggettiva e variabile da persona e persona, dipendendo da plurimi fattori quali età, peso, abitudine etc., come spiegato dal consulente dalla parte civile, che ha sottolineato, non condividendo l'opinione del prof. Morello, come il ragazzo dimostrasse pochi sintomi;
che la presenza di metaboliti cannabinoidi nei liquidi biologici non vale a dimostrare l'effetto stupefacente al momento dei fatti in quanto, come noto, tali tracce permangono per molti giorni dopo l'assunzione; che le lesioni sul corpo della vittima evidenziano, come riconosciuto dai Giudici di merito, che ha avuto contezza di ciò che stava accadendo e che ha tentato di proteggersi;
che qualsiasi persona che non avesse assunto alcool, del resto, si sarebbe potuta appoggiare a quel muretto ed assumere un atteggiamento imprudente;
che la stessa Corte in altro passaggio motivazionale (p. 13 della sentenza impugnata) definisce quel muretto, per altezza, per larghezza e per 8 collocazione, una vera e propria insidia per i passanti, aggravata dalla presenza della vegetazione che copriva il vuoto, costituendo una situazione di pericolo occulto (tanto che non se ne erano accorti i compagni della vittima) rispetto ad un luogo transitato e sul quale addirittura insisteva una pista ciclabile realizzata dal Comune di Empoli. Richiamata giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, si sottolinea che in quel luogo non vigeva alcun divieto né di transito né di altro genere né alcuna prescrizione specifica e che nessuna imprudenza, in realtà, ha posto in essere la persona offesa, mentre gli imputati hanno violato il principio del nemin laedere, sicchè risulta in definitiva non configurabile alcun concorso di colpa da parte della vittima.
4.1.2. La sola parte civile AR VA deduce, poi, omessa pronunzia (motivo n. 3), per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla richiesta di condanna al versamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello, avendo il giudice del gravame il dovere di pronunciarsi sulla domanda.
4.2. La difesa delle altre tre parti civili, padre, madre e sorella del deceduto, a sua volta censura, per violazione di legge (artt. 40, 41, 43 e 589 cod. pen.) e difetto motivazionale l'affermazione di responsabilità penale non ad esclusivo carico dei due imputati, l'attribuzione di un concorso di colpa alla condotta della vittima, la quantificazione della stessa nella misura del 40 % senza alcuna specifica motivazione e l'esistenza di un certo grado di alterazione nel comportamento di AI per effetto dell'ingestione di alcool. Richiamati gli argomenti, in fatto ed in diritto, svolti nella sentenza di primo grado, sottolineano i ricorrenti la illegittimità e l'inadeguatezza motivazionale della decisione della Corte di appello circa una corresponsabilità della vittima, in quanto il rischio addossato alla p.o. (di crollo del ponte o di perdita dell'equilibrio per effetto della ridotta larghezza del muretto) sarebbe del tutto diverso ed ininfluente rispetto a quello verificato nel caso di specie, costituendo, in realtà, la situazione concreta una vera e propria insidia dalla stessa Corte territoriale espressamente e senza mezzi termini riconosciuta (pp. 13-14 della sentenza impugnata), insidia non avvistabile e non prevedibile dalla vittima, cui non può ricondursi alcuna imprudenza né alcun comportamento abnorme o anomalo. La situazione di totale insicurezza del ponticello, addebitabile agli imputati, violerebbe sia il generale divieto del neminem laedere sia specifiche e puntuali precetti cautelari richiamati dai ricorrenti. La sentenza impugnata violerebbe dunque gli artt. 40, 41 e 43 cod. pen., non costituendo l'azione della vittima una concausa del tragico epilogo. Le decisione, inoltre, sarebbe illegittima, manifestamente illogica, contraddittoria e comunque erroneamente motivata a proposito dell'attendibilità 9 degli amici che accompagnavano AI LA, quanto alla dinamica degli ultimi momenti di vita;
anzi, il confronto e l'attento esame delle varie deposizioni, oltre alla valutazione critica dello stato del corpo dopo la caduta nel vuoto, avendo il ragazzo tentato di proteggersi, ed alla confutazione a dibattimento da parte del tossicologo dr. Francesco Ruffa della valutazione del medico legale dr. Marello circa gli effetti in concreto delle sostanza assunte (il ragazzo, giovane, risulta avere passeggiato ed avere mantenuto equilibrio, eloquio e discernimento), dimostrerebbe la sincerità delle testimonianze dei compagni di LA. In ogni caso la quantificazione nella misura del 40 % risulta, ad avviso dei ricorrenti, priva di qualsiasi supporto motivazionale.
4.3. Infine, con memoria depositata il 4 settembre 2017 le parti civili ROca AI, ARna AI e BO GA hanno ulteriormente insistito nelle ragioni a supporto della fondatezza dei propri ricorsi ed hanno illustrato gli argomenti stimati idonei alla confutazione delle richieste degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi degli imputati risultano infondati e vanno rigettati. Va premesso che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di PA GI (v. punto n.
3.1.1. del "ritenuto in fatto"), si è sostanzialmente in presenza di una doppia conforme, essendo variata solo la valutazione dei Giudici di appello circa la parziale concorrente responsabilità della vittima nella causazione - dell'evento. Ciò posto, entrambi i ricorsi denunziano, evocando la categoria della violazione di legge, circostanze ed aspetti che attengono, a ben vedere, solo ad ipotetici difetti motivazionali: in realtà, però, le motivazioni dei Giudici di merito sono più che adeguate (particolarmente approfondita quella del Tribunale) sia sulla posizione di garanzia rivestita dai ricorrenti sia sulla responsabilità di tipo omissiva addebitata agli stessi sia sull'elemento soggettivo sia sul nesso causale tra condotta ed evento luttuoso. In particolare, le pretese contraddittorietà interne alla motivazione della sentenza impugnata o non sono tali, poiché i ricorrenti evidenziano singoli passaggi motivazionali slegati dal più ampio contesto argomentativo in cui si collocano, o si risolvono agevolmente mediante la lettura congiunta con la motivazione della decisione di primo grado. Vano, poi, il tentativo della difesa CO di introdurre una "altra" verità richiamando segmenti dell'istruttoria (v. punto n.
3.2.1. del "ritenuto in fatto") 10 M . non idonei, né in sé considerati né unitamente alle ulteriori emergenze, a concretizzare il vizio di travisamento della prova. E' ben noto, infatti, che, nell'esaminare le doglianze attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, particolarmente rigorosi sono i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito (cfr. ad esempio, ex plurimis, le considerazioni svolte nella parte motiva della sentenze di Sez. 4 n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636, specc. ai punti nn.
4.1. e 4.2.). Infatti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto all'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che essa deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento. In altri termini, l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore (non modificata dalla novella sul testo dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. a e b), a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Inoltre, il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica, come si è detto con espressione particolarmente efficace, "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa (ovvero ad altri che devono essere specificamente indicati nel ricorso) ed alla conseguente valutazione effettuata dal 11 giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante ed incompatibile con i principi della logica. Sicché, in sintesi, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non già meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da incongruenze insormontabili tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (che devono essere indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione: c.d. autosufficienza dell'impugnazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Nel vigente ordinamento, infatti, alla Corte di cassazione non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli operati dal giudice del merito;
così come non è consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito: infatti al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ipoteticamente preferibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, in quanto un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Inoltre, è appena il caso di rammentare che dinanzi ad doppia pronuncia di eguale segno, c.d. "doppia conforme", come sostanzialmente si registra nel caso di specie, quanto alla responsabilità penale di entrambi i ricorrenti, in cui l'unica modifica di quanto statuito dal Tribunale ad opera della Corte di appello è consistita nella valorizzazione della condotta della vittima, da cui si è desunta una corresponsabilità della stessa nella causazione dell'evento-morte, il vizio di travisamento della prova (nell'accezione di vizio di tale gravità e centralità da 12 scardinare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale / probatorio non considerato ovvero alterato quanto alla sua portata informativa, secondo la nozione pacificamente accolta nella giurisprudenza di legittimità: v., ex plurimis, Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) può essere rilevato in sede di legittimità soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della richiamata novella dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006, risulta sindacabile il vizio di travisamento della prova (che sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti specificamente indicati dal ricorrente), travisamento che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; oltre alle già citate Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Si prende atto che nel caso di specie i giudici di appello hanno riesaminato lo stesso identico materiale probatorio già sottoposto al Tribunale, senza operare richiami a dati probatori non esaminati dal primo giudice né introdurne di nuovi, e che, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, sono giunti alla medesima conclusione della sussistenza di penale responsabilità degli imputati. Sviluppando i principi suesposti, deve in conclusione ritenersi che la sentenza impugnata non contenga alcun travisamento della prova o dei fatti e che, sotto il profilo del denunziato, sotto plurimi profili, difetto motivazionale, essa regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. 13 لے 2. Quanto ai ricorsi delle parti civili, essi, nella parte in cui contestano la sussistenza della concorrente responsabilità della vittima, si limitano a richiamare le considerazioni già fatte proprie dal Tribunale (v. pp.
3-9 e 24-25 della sentenza di primo grado) ma non condivise dalla Corte di appello (v. pp. 11-13 e 18-19 della sentenza impugnata), che, con valutazione né illegittima né illogica e comunque immune da vizi emendabili in sede di legittimità, ha valorizzato la pregressa assunzione di alcool, in quantità rilevante (più di 2 grammi litro), da parte di AI RO LA e la condotta imprudente posta in essere anche al momento di sedersi o appoggiarsi al muretto, le cui condizioni e, in particolare, le limitate dimensioni della "seduta" (solo 15 centimetri) avrebbero imposto maggiore cautela, con conseguente affermazione di un, sia pure parziale, concorso di colpa da parte della vittima. In relazione alla contestazione circa l'incidenza percentuale della condotta della vittima, è principio consolidato, al quale occorre dare ulteriormente continuità, quello secondo il quale «Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Fattispecie relativa a incidente di caccia cagionato dall'esplosione accidentale di un colpo di fucile in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione della sentenza di merito che era pervenuta alla determinazione della percentuale di responsabilità della vittima nella misura del 50%, dopo aver raffrontato i comportamenti dei due protagonisti delle vicenda e aver stabilito che a ciascuno di essi competeva l'obbligo di mettere in sicurezza il fucile)» (Sez. 4, n. 43159 del 20/06/2013, P.C. e Sparapani, Rv. 258083; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 4537 del 21/12/2012, dep. 2013, Fatarella, Rv. 255099; Sez. 4, n. 9420 del 26/06/1988, Carlini, Rv. 179228; Sez. 4, n. 1728 del 15/07/1980, Zampa, Rv. 147886; Sez. 4, n. 7626 del 03/05/1982, Berto, Rv. 154870). Inoltre risulta tranciante il rilievo della portata dell'art. 651, comma 1, cod. proc. pen., che così disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile: «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che si stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale» (il comma 2 dell'art. 651 cod. proc. pen. estende «la stessa efficacia [alla] sentenza irrevocabile di 14 condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato»). E' il caso di osservare che la norma dell'art. 651 cod. proc. pen. Vassalli, come è stato osservato in dottrina, non ricalchi la previsione dell'art. 3, comma 2, cod. proc. pen. Rocco (che recitava: «Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del reato influisce sulla decisione della controversia civile, il giudizio civile è sospeso, quando la legge non dispone altrimenti, fino a che sia pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna»), come, del resto, l'art. 652 cod. proc. pen. in tema di efficacia extra-penale della sentenza assolutoria sia innovativo rispetto alla disciplina previgente, che era, invece, fondata sulla prevalenza del processo penale su quello civile (v. al riguardo Sez. 1 civ., sent. n. 3820 del 17/02/2010, Verde
contro
Fall. Products Distribution Service, Rv. 612263-01), in linea con la tendenza, espressamente voluta dalla legge delega (art. 2, nn. 22-25 e 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) alla riduzione dell'efficacia extra-penale del giudicato. Ebbene, è principio consolidato nella giurisprudenza civile della S.C. quello della non vincolatività, per il giudice del risarcimento del danno, della ripartizione percentuale di responsabilità nella causazione del danno tra imputato e danneggiato (eventualmente) operata dal giudice penale, ritenendosi che «[...] l'obbligo del giudice penale di determinare percentualmente l'efficienza causale delle singole condotte colpose sussiste solo allorché vi sia stato un concorso di colpa tra coimputati;
laddove, invece, sia ravvisabile un concorso di colpa del danneggiato, spetta al giudice civile determinare l'incidenza causale dell'imprudenza di quest'ultimo. Pertanto, dall'assunto che sull'imputato grava la responsabilità penale non consegue come corollario che questi sia anche integralmente responsabile del danno, posto che una concausa antecedente, concomitante o successiva, per quanto inidonea a mandare assolto l'imputato che abbia con la propria condotta concorso a determinare l'evento, può cionondimeno venire in rilievo ai fini dell'abbattimento della responsabilità civile o della chiamata in corresponsabilità di soggetti estranei al giudizio penale»> (così al punto n.
6.2. dei "motivi della decisione " di Sez. 3 civ., sent. n. 11117 del 28/05/2015, CI B.
contro
NI D. ed altri, Rv. 635613-01). Inoltre, secondo Sez. 3 civ., sent. n. 1665 del 29/01/2016, Dal Santo
contro
Dal Santo, Rv. 638322-01, «Nei rapporti tra giudizio penale e civile, l'efficacia di giudicato della condanna penale di una delle parti che partecipano al giudizio civile, risarcitorio e restitutorio, investe, ex art. 651 c.p.p., solo la condotta del 15 m condannato e non il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile, anche se l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta della vittima (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., con riguardo ad un giudizio con domande risarcitorie reciproche, ha escluso l'estensione del giudicato penale all'accertamento, in quella sede, della liceità, per legittima difesa, della condotta tenuta dalla vittima)». In particolare, nella parte motiva della sentenza da ultimo richiamata, al punto n.
3.1. dei "motivi della decisione", si puntualizza, assai opportunamente, quanto segue: [...] l'articolo 651, primo comma, c.p.p. conferisce alla irrevocabile sentenza penale di condanna sortita da dibattimento "efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti del condannato. Il giudicato, pertanto, investe chiaramente solo la condotta di quest'ultimo, dal momento che all'accertamento della sussistenza del fatto si connette l'accertamento della sua illiceità e della sua commissione da parte dell'imputato. Rimane esterno a questo ambito, invece, il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato, e tanto più l'accertamento della liceità della condotta di un soggetto diverso dall'imputato. Né, ovviamente, il fatto che l'accertamento della condotta dell'imputato abbia implicato l'accertamento, da parte del giudice penale, anche dell'esistenza di una correlata condotta della vittima e la liceità o meno di quest'ultima può condurre a un ampliamento dell'efficacia esterna dell'accertamento penale, sia per il chiaro dettato dell'articolo 651, sia per l'evidente impostazione sistemica di autonomia tra il giudizio penale e il giudizio civile (la dismissione del concetto di unità di giurisdizione e della conseguente prevalenza della giurisdizione penale sulla giurisdizione civile, non riproducendo una regola come quella dell'articolo 3, secondo comma, del previgente codice, fu immediatamente considerata dalla dottrina processualista come uno dei tratti più caratterizzanti della riforma operata mediante il vigente codice di rito penale;
nella giurisprudenza, ex multis, v. Cass. sez. 3, 17 giugno 2013 n. 15112; Cass. sez. lav., 18 gennaio 2007 n. 1095; Cass. sez. 2, 25 marzo 2005 n. 6478), che trova limite in una incidenza non ermeneuticamente estensibile in quanto costituente norma di eccezione (sulla non estensibilità dell'efficacia di giudicato di una sentenza di condanna penale in ordine alla condotta di soggetti diversi da quelli nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale cfr. Cass. sez. 3, 28 maggio 2015 n. 11117 e Cass. sez. 3, 28 marzo 2001 n. 4504)» Del resto, Una concausa, che a norma dell'art. 41 cod. pen. non esclude la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma primo cod. civ. Ne consegue che l'eventuale apporto 16 т causale colposo del danneggiato, in quanto non esclude la responsabilità penale del danneggiante, non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e non può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la richiesta in sede civile di verifica del concorso di colpa del danneggiato fosse preclusa dall'intervenuto accertamento della sua responsabilità in sede penale in ordine all'omicidio colposo)» (Sez. 3 civ., sent. n. 4504 del 28/03/2001, Furlan
contro
Marzotto, Rv. 545254-01). Tirando le fila del ragionamento, discende dalle considerazioni svolte che la pronunzia impugnata, limitatamente alla parte in cui attribuisce percentualmente una partecipazione alla causazione dell'evento alla parte lesa, non è idonea al giudicato: in conseguenza, la relativa questione potrà essere, al di là delle affermazioni rese sul punto dalla Corte territoriale, valutata da parte del giudice civile, chiamato a statuire in via definitiva sulla responsabilità civile. Ciò perché, come si è visto in precedenza, rimane estraneo all'ambito del giudicato penale, la cui efficacia extra-penale è definita dall'art. 651 cod. proc. pen., il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato.
3. Fondato è, invece, il motivo di ricorso esclusivo della parte civile AR VA (alla stregua del concreto contenuto del verbale dell'udienza del 14 luglio 2016 e delle conclusioni scritte presentate in appello dalla stessa, che ha domandato la concessione di provvisionale, atti cui il Collegio ha diretto accesso, atteso il tipo di vizio denunziato), sotto il profilo della omessa pronunzia. Infatti, risolvendo un contrasto che era insorto tra le Sezioni semplici della S.C., le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno avuto modo di chiarire che, quando è stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile, con la conseguenza che il giudice del gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda, utilizzando gli stessi criteri di giudizio previsti dall'art. 539, comma 2, cod. proc. pen., per il giudice di prime cure (in tal senso, già in precedenza, v. Sez. 3, n. 42684 del 07/05/2015, Pizzo e altro Rv. 265198; Sez. 5, n. 25520 del 18/05/2015, Vincenti Mattioli, Rv. 265147; Sez. 5, n. 8339 del 18/10/2012, dep. 2013, T., Rv. 255014; Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Consolo e altri, Rv. 249961; contra, tuttavia, Sez. 2, n. 42822 del 17/09/2015, P.C. in proc. Portolesi, Rv. 265206; Sez. 1, n. 50709 del 30/12/2014, Birri, Rv. 261757; Sez. 1, n. 2658 del 17/11/2010, dep. 2011, Covelli, Rv. 249547), attenendo il divieto di reformatio in peius soltanto alle disposizioni di natura penale (cfr. Sez. 5, n. 17 25520 del 18/05/2015, Vincenti Mattioli, cit.; Sez. 5, n. 8339 del 18/10/2012, dep. 2013, T., cit., Sez. 6, n. 38976 del 23/09/2009, Ricciotti e altro, Rv. 244558), definitivamente puntualizzando che «Non viola il principio devolutivo né il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante» (così Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268179). Dunque, non essendosi pronunziata la Corte territoriale sulla domanda che risulta, in effetti, avanzata in appello dalla difesa della parte civile AR VA, deve, limitatamente a tale aspetto, annullarsi la decisione impugnata, con rinvio da effettuarsi non già ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze ma al Giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. (secondo quanto puntualizzato nella condivisibile motivazione di Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). Al Giudice civile deve anche demandarsi il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Il ricorso della parte civile VA va, invece, come si è visto, rigettato nel resto.
4. Discende, in definitiva, da tutte le considerazioni svolte la statuizione in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi proposti dagli imputati e dalle parti civili AI ROca, AI ARna, GA BO e condanna tutti al pagamento delle spese processuali. Accoglie il ricorso proposto da VA AR limitatamente al punto concernente la provvisionale e rinvia al Giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso della VA nel resto. Così deciso il 20 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Daniele Cenciopniele b Patrizia PiccialliPunelli Depositata in Cancelleria Oggi. 31 GEN. 2018 al Funzionario Giudiziario Pani para