Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 3
Una concausa, che a norma dell'art. 41 cod. pen. non esclude la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma primo cod. civ. Ne consegue che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato, in quanto non esclude la responsabilità penale del danneggiante, non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e non può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la richiesta in sede civile di verifica del concorso di colpa del danneggiato fosse preclusa dall'intervenuto accertamento della sua responsabilità in sede penale in ordine all'omicidio colposo).
Ai fini dell'accertamento del reddito di un soggetto la plusvalenza costituita dall'effettivo valore residuo del bene strumentale alla produzione del reddito d'impresa dev'essere distribuita con gli stessi criteri dell'ammortamento e calcolata negli anni di riferimento, ove consti che il valore del bene non si era azzerato nel periodo contemplato nel piano d'ammortamento e che aveva dunque costituito ricchezza effettivamente acquisita
L'erronea applicazione degli indici istat di rivalutazione monetaria, ai quali il giudice di merito abbia fatto riferimento per la liquidazione di un danno derivante da illecito extracontrattuale, può costituire oggetto di ricorso per cassazione, non come violazione di legge a norma dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., ma solo sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FU DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI VERZOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT IA VED MANCASSOLA, MANCASSOLA GIUSEPPE, MANCASSOLA LUIGI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 13745/98 proposto da:
TT IA VED MANCASSOLA, MANCASSOLA GIUSEPPE, MANCASSOLA LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che li difende unitamente all'avvocato ENRICO CHIEFFO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
FU DO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 806/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 05/03/97 e depositata il 16/06/97 (R.G. 1597/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. L. MANZI);
udito l'Avvocato Benito PANARITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale, il rigetto del 1^ e 2^ motivo del ricorso incidentale e dell'inammissibilità del 3^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 20.2.1981, in Sabboro di Padova, IO SO, autotrasportatore incaricato del trasporto e dello stivaggio di mangime, mori a causa del cedimento della struttura di sostegno di un sì1os al cui riempimento stava provvedendo presso l'allevamento di pollame di LD FU.
Nel 1982 la vedova PI AR e ed i figli IG e PP SO convennero in giudizio il FU chiedendone la condanna al risarcimento dei danni loro derivati dalla morte del congiunto, previa convalida del sequestro conservativo intanto ottenuto di taluni beni immobili del convenuto, che resistette instando anche per la condanna degli attori al risarcimento del danno provocatogli dall'esecuzione della misura cautelare.
Il processo, sospeso nel 1985 per la pendenza di un procedimento penale nei confronti del FU, fu riassunto nel 1988 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della corte d'appello di EZ (del 4.12.86) che, confermando sul punto la sentenza del tribunale di Padova (del 3.2.86), aveva ritenuto il FU responsabile del reato di omicidio colposo, condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore dei congiunti costituitisi parte civile.
Con sentenza in data 1.2.1990 il tribunale di Padova, ritenuto che nella causa civile di risarcimento esplicasse piena efficacia il giudizio di colpevolezza del FU formulato dal giudice penale con sentenza definitiva, lo condannò a corrispondere agli attori le somme complessive di L. 139.750.000 per danno patrimoniale e di L. 90.000.000 per danno morale, al lordo degli importi già versati. La corte d'appello di EZ, decidendo con sentenza n. 806/97 sui gravami di tutte le parti, ha rigettato l'appello del FU ed ha accolto quello dei congiunti del SO solo in punto di rivalutazione monetaria della somma dovuta fino alla data della sentenza di primo grado. Il FU si era in particolare doluto in appello che non si fosse considerato da parte del tribunale che la propria accertata responsabilità penale non comportava necessariamente che egli dovesse rispondere dell'intero danno in sede civile, in quanto all'accadimento del fatto aveva concorso il comportamento del datore di lavoro del SO (che aveva dato disposizione ai dipendenti di salire sui silos durante le operazioni di caricamento del mangime trasportato ed aveva poi ordinato il contrario dopo l'incidente di cui è causa) e del SO stesso, che imprudentemente era rimasto sul sì1os durante l'operazione. Per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato la corte territoriale:
a) che infondatamente il FU aveva censurato la sentenza del tribunale in ordine all'accertamento della propria responsabilità per la morte del SO in quanto, come già rilevato dai giudici di primo grado, l'appellante era stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo e condannato a risarcire integralmente i danni agli eredi del defunto con sentenza penale passata in giudicato, sicché al giudice civile non restava che determinarne l'entità, con conseguente inammissibilità dei capitoli (2 e 3, e non 2 e 4 dell'atto di appello, come erroneamente affermato in sentenza) relativi alle disposizioni date dal datore di lavoro del SO b) in ordine all'appello dei SO, che correttamente il tribunale aveva assunto a base del calcolo il reddito annuo di L. 11.637.000 al netto delle quote di ammortamento del bene strumentale costituito dall'autocarro, trattandosi di spese necessarie per la produzione del reddito;
inoltre, considerato che il reddito d'impresa non corrisponde necessariamente a quello personale, la soluzione adottata dal tribunale appariva sorretta anche dai criteri che presidiano una valutazione di tipo equitativo;
c) che, in difetto di qualsivoglia supporto probatorio, non poteva essere riconosciuta alcuna somma per spese funerarie e per il danno derivato dalla asserita "svendita" dell'autocarro;
d) che il danno patrimoniale di L. 68.282.812 in relazione all'epoca dell'incidente, era stato erroneamente rivalutato in L. 139.750.000 dai giudici di primo grado, in quanto l'applicazione del corretto coefficiente di rivalutazione di 2,11 tra il 1981 ed il 1989 comportava il risultato di L. 144.452.270.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione LD FU sulla base di un unico motivo, cui resistono con controricorso PI AR SO, PP SO e IG SO, che propongono anche ricorso incidentale affidato a tre motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avverso la stessa sentenza.
Deve inoltre rilevarsi preliminarmente che, nella parte in cui si riferisce al ricorso incidentale, la memoria di LD FU è inammissibile ex art. 370 c.p.c., non avendo il medesimo contraddetto con controricorso al ricorso incidentale.
2.1. Con l'unico motivo del ricorso principale LD FU, denunciando "violazione o falsa applicazione di norma di diritto" ed "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia", si duole che la corte d'appello di EZ abbia rigettato l'appello col quale egli si era doluto dell'accertamento della propria esclusiva responsabilità per la morte di IO SO. Ritenendo che, a seguito della sentenza con la quale egli era stato condannato in sede penale per il reato di omicidio colposo di IO SO, al giudice civile non restasse che provvedere alla determinazione del danno, la corte territoriale non aveva considerato che, se la responsabilità penale non è esclusa dal concorso di una concausa da sola insufficiente a determinare l'evento (secondo il principio di equivalenza delle concause posto dall'art. 41 c.p.), il concorso di colpa del danneggiato è tuttavia senz'altro rilevante in sede civile ai fini della liquidazione del danno stesso, sicché dal giudizio sul punto il giudice civile non avrebbe potuto prescindere.
Tanto più che l'obbligo del giudice penale di determinare percentualmente l'efficienza causale delle singole condotte colpose sussiste solo allorché vi sia stato un concorso di colpa tra coimputati;
laddove, invece, sia ravvisabile un concorso di colpa del danneggiato, spetta al giudice civile determinare l'incidenza causale dell'imprudenza di quest'ultimo. In altre parole, dall'assunto che sull'imputato grava la responsabilità penale non consegue come corollario necessario che questi sia anche integralmente responsabile del danno, posto che una concausa antecedente, concomitante o successiva, per quanto inidonea a mandare assolto l'imputato che abbia con la propria condotta concorso a determinare l'evento, può cionondimeno venire in rilevo ai fini dell'abbattimento della responsabilità civile o della chiamata in corresponsabilità di soggetti rimasti estranei al giudizio penale.
Alla stregua del principio posto dall'art. 1227 c.c. il giudice civile avrebbe dunque dovuto valutare se il fatto colposo del defunto SO avesse concorso a cagionare il danno, diminuendo il risarcimento secondo la gravità della sua eventuale colpa e delle conseguenze che ne erano derivate. Avrebbe, pertanto, dovuto comunque procedere all'interpretazione del giudicato penale, anche solo - in ipotesi - per respingere l'eccezione del FU, ma non avrebbe potuto in nessun caso del tutto prescinderne sulla base di una considerazione erronea in diritto.
2.2. I controricorrenti obiettano che era onere del danneggiante provare l'apporto causale derivato dal comportamento dello stesso danneggiato e che tale prova non era stata offerta ne' era stata mai articolata.
2.3. La censura è fondata, siccome basata su rilievi assolutamente puntuali in diritto.
Va preliminarmente rilevato che il concorso di colpa del danneggiato - la cui prova incombe al debitore danneggiante (Cass., nn. 10851/90 e 4927/89) - è stato oggetto di specifica eccezione del FU in atto di appello e che l'eccezione è stata tempestiva in relazione all'art. 345, comma 2, c.p.c. nella formulazione antecedente alla novella del 1990, applicabile al giudizi pendenti alla data del 30.4.1995 ai sensi dell'art. 90, comma 1, della legge n. 353 del 1990, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del decreto legge n. 121 del 1995, successivamente reiterato e convertito in legge dalla l. 20 dicembre 1995, n. 534. La prova può essere data con ogni mezzo. Quella nella specie articolata dal FU (inammissibile nella parte in cui era volta a provare l'eventuale apporto causale colposo del datore di lavoro del FU, estraneo al giudizio, giacché in difetto di azione di regresso fra più debitori solidali il giudice non può determinare, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti di uno solo di essi, l'incidenza causale del fatto di ognuno dei condebitori), ben avrebbe potuto essere apprezzata dal giudice dell'appello in relazione alla sua attitudine a provare, in ipotesi, che il danneggiato era rimasto sul silos durante le operazioni di scarico e che aveva colposamente concorso a cagionare il danno. La sussistenza o l'insussistenza del concorso poteva inoltre essere valutata anche sulla scorta dei fatti già accertati in sede penale, sicché è infondata l'obiezione dei controricorrenti laddove sostengono che il ricorrente non aveva mai offerto o articolato alcuna prova. Egli aveva, invece, domandato che il giudice civile stabilisse se vi era stato, come egli sosteneva, concorso del danneggiato nell'assunto che esso non potesse essere escluso per il solo fatto che il FU era stato definitivamente condannato per omicidio colposo. Assunto giuridicamente corretto posto che se, in relazione al disposto dell'art. 41 c.p., una concausa non esclude la responsabilità penale (a meno che non sia sopravvenuta e non sia stata da sola sufficiente determinare l'evento), essa tuttavia ben può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Ne consegue che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato, in quanto non esclude la responsabilità penale del danneggiante, non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento. Il giudice civile avrebbe pertanto dovuto, nell'ordine:
a) stabilire se il giudice penale aveva anche accertato o escluso il fatto che il FU affermava essere avvenuto e che invocava a suo vantaggio per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. (presenza del SO sul silos durante il caricamento dello stesso);
b) nel caso in cui avesse ritenuto che il giudice penale non lo aveva escluso, verificare se il fatto era stato positivamente accertato in sede penale, ovvero se la prova richiesta dal FU fosse idonea a provarlo in sede civile;
c) comunque accertato in ipotesi il fatto, apprezzarlo per gli affetti di cui all'art. 1227, comma 1, C.C.. La sentenza va dunque cassata nella parte in cui la corte ha ritenuto che la richiesta del FU di verifica dell'addotto concorso di colpa del danneggiato fosse preclusa dall'intervenuto accertamento della sua responsabilità penale in ordine al delitto di omicidio colposo del SO.
3.1. Col primo motivo del ricorso incidentale, la vedova ed i figli di IO SO deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 4, l. 36 febbraio 1977, n. 39 ed insufficiente o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la corte d'appello:
a) assunto a base del calcolo del danno da lucro cessante per la perdita di capacità lavorativa il reddito di L. 11.637.000 prodotto nel 1980, anziché quello più elevato di L. 12.919.000 dichiarato per il 1978;
b) omesso di aggiungere a tale somma, dopo aver considerato il reddito del SO al netto delle quote di ammortamento dei beni strumentali (nella specie l'autocarro, del valore iniziale di L. 49.669.000), l'ulteriore importo di L.
7.500.000 quale quota di plusvalenza realizzata nel 1982 (anno della vendita dell'autocisterna a L. 35.400.000), ma prodotta ed attribuita nel 1978 (anno di riferimento), in base alla ridistribuzione proporzionale del ricavato dalla vendita secondo lo stesso criterio percentuale del piano di ammortamento del valore del mezzo che, inizialmente di L. 49.669.000, si sarebbe dovuto ridurre a zero nell'arco di cinque anni.
3.2. La censura è infondata sotto il primo profilo, in quanto l'art. 4 del d.l. 23.12.1976, n. 854, convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1977 n. 39, recante "modifica alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", detta criteri di valutazione (ai fini dell'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente sui redditi da lavoro) in riferimento ai danni derivati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali sia prevista l'assicurazione obbligatoria dalla legge n. 990 del 1969 e per il caso di azione diretta dell'assicuratore nei confronti del danneggiato (Cass., n. 3296 del 1979), mentre nella specie si tratta di un danno da morte istantanea non connesso alla circolazione del veicolo. La sentenza non è dunque censurabile per avere i giudici di merito assunto a base del calcolo il reddito prodotto dal SO nell'ultimo anno di vita. 3.3. È invece fondato il secondo profilo di doglianza. La corte d'appello ha rigettato la censura degli appellanti sul rilievo che "le spese per l'acquisto di beni strumentali, qualsiasi veste contabile assumano, non possono venir trascurate ai fini, appunto, della determinazione del reddito, trattandosi di spese necessarie per il conseguimento del reddito medesimo. Non va dimenticato, poi, che il suddetto reddito è quello d'impresa, che non corrisponde necessariamente a quello personale, ragione per la quale, anche per una valutazione equitativa, la corte ritiene di non accogliere tale motivo di appello".
Va in contrario rilevato che il piano di ammortamento in altro non consiste che nella distribuzione, in un arco di tempo predeterminato in un quinquennio a fini fiscali (dall'art. 68, comma 2, d.p.r. 29.9.73, n. 597, all'epoca vigente) della spesa per l'acquisto di un bene strumentale alla produzione del reddito d'impresa, una cui frazione (20% ex d.m. finanze 29.10.74) viene detratta dal reddito lordo prodotto nell'anno. Ma si tratta di un'imputazione fittizia, la quale presuppone che il valore del bene acquistato si azzeri nell'arco di tempo contemplato dal piano di ammortamento. È dunque del tutto coerente che, ai fini dell'accertamento del reddito del soggetto in quell'anno, sia ridistribuita con lo stesso criterio la plusvalenza costituita dall'effettivo valore residuo del bene ove consti che esso non si era azzerato nel periodo contemplato dal piano di ammortamento e che aveva dunque costituito una ricchezza effettivamente acquisita.
Il vizio del ragionamento della corte d'appello sta nel non aver considerato che l'onere economico effettivamente sopportato dal danneggiato per la produzione del reddito (id est: "la spesa necessaria per la produzione del reddito") era in realtà inferiore, per l'anno preso in considerazione, a quello risultante dalla dichiarazione dei redditi e che, ai fini della valutazione della capacità di guadagno del soggetto, non poteva dunque prescindersi dalla proporzionale imputazione del valore residuo del bene (autocarro) nello stesso arco temporale nel quale era stata fittiziamente distribuita, a fini fiscali, la spesa necessaria per acquistarlo.
La circostanza, infine, che il reddito d'impresa non corrisponde necessariamente al reddito (complessivo) della persona fisica è palesemente ininfluente, volta che senz'altro concorre a determinarlo, sicché l'incomprensibile riferimento della corte d'appello ad una "valutazione equitativa", non meglio indicata, non vale ad infirmare le raggiunte conclusioni.
4.1. Col secondo motivo del ricorso incidentale viene dedotta violazione "circa l'applicazione della legge sull'imposta di successione" ed insufficiente motivazione su un punto decisivo per avere la corte territoriale omesso di riconoscere equitativamente, per spese funerarie, quantomeno la somma di L. 2.000.000, pari alla detrazione prevista a tale titolo dalla legge sulle imposte di successione;
e per non avere considerato che il danno da minor valore realizzato dalla vendita dell'autocarro era in re ipsa, essendo stato lo stesso danneggiato dal crollo del silos, come risultava dalle modalità del sinistro che era costato la vita al SO.
4.2. La censura è infondata.
La legge sull'imposta di successione non è infatti fondatamente invocata al diverso fine della prova dell'an debeatur nell'azione di risarcimento del danno, che va offerta dal danneggiato (e che non è in re ipsa in relazione alla possibilità che le spese funerarie siano state sostenute da persone diverse dai familiari), giacché la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. soccorre soltanto sul piano della precisa determinazione del danno e non su quello della sua esistenza. Non è dunque censurabile la sentenza gravata là dove ha escluso la relativa voce di danno "in assenza di un qualsiasi supporto probatorio".
Quanto alle condizioni dell'autocarro dopo l'incidente in relazione alle modalità dello stesso, la corte ha escluso che esse fossero note. Il ricorrente non chiarisce quali fossero, perché fossero conosciute, in quale misura avessero provocato un danno da perdita di valore in sede di rivendita. La censura si risolve dunque in una generica doglianza in ordine ad una valutazione di merito operata dalla corte territoriale, come tale inammissibile.
5.1. Col terzo motivo del ricorso incidentale è, da ultimo, dedotta "violazione e/o erronea applicazione del coefficiente di rivalutazione stabilito secondo gli indici Istat per legge" per avere la corte di merito applicato il coefficiente di rivalutazione monetaria di 2,117, anziché quello di 2,1690 accertato dall'Istat in relazione al periodo compreso tra il febbraio del 1981 ed il dicembre del 1989, sicché il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere rivalutato in L. 148.105.419, anziché in L. 144.452.270. 5.2. La censura - prospettata come violazione di legge, nonostante l'omesso riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. - è inammissibile, implicando la rivalutazione monetaria dell'importo originariamente dovuto una valutazione di fatto e non integrando dunque la prospettata erroneità della stessa la violazione di una norma di diritto. Ne consegue che dell'erronea applicazione degli indici di rivalutazione monetaria determinati dall'ISTAT, ai quali il giudice del merito abbia fatto riferimento per la liquidazione di un danno derivato da illecito extracontrattuale, la parte può dolersi col ricorso per cassazione non già denunziando violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. ma solo censurando la sentenza, ove ne ricorrano i presupposti, sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.. 6. In conclusione, accolto il ricorso principale nonché, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza va cassata in relazione affinché il giudice del rinvio - che si designa in una diversa sezione della stessa corte d'appello di EZ, la quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità - valuti se la morte di IO SO si sia verificata anche per concorrente fatto colposo del medesimo, comunque tenendo conto della plusvalenza derivata dalla vendita dell'autocarro, secondo i criteri sopra stabiliti, ai fini della determinazione del suo reddito.
P. Q. M.
la corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di EZ.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001