Sentenza 18 maggio 2015
Massime • 1
Il divieto di reformatio in peius concerne esclusivamente le disposizioni di natura penale, ma non si estende alle statuizioni civili della sentenza.
Commentari • 2
- 1. La concessione della provvisionale richiesta per la prima volta inEnrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Provvisionale in appello anche senza impugnazione (Cass., 53153/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2015, n. 25520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25520 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 18/05/2015
Dott. PALLA S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1803
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 40206/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LI AN MA N. IL 09/05/1976;
avverso la sentenza n. 3297/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 15/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Romito E..
FATTO E DIRITTO
IN MA FR RI ricorre avverso la sentenza 15.11.13 della Corte di appello di Genova con la quale, in parziale riforma di quella in data 11.1.12 del locale tribunale, appellata dall'imputato e dalla parte civile La TT Fabio, riqualificato il fatto come delitto di lesioni volontarie, ha rideterminato l'ammontare della concessa provvisionale ad Euro 5.000,00, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per avere i giudici di appello riqualificato il fatto come delitto di lesioni volontarie, rideterminando l'ammontare della provvisionale in Euro 5.000,00, a fronte della riconosciuta responsabilità dell'imputato, da parte del giudice di primo grado, per il reato ex art. 55 c.p., con applicazione della pena per l'ipotesi colposa.
Poiché non vi era stata impugnazione da parte del Procuratore generale, si era avuta pertanto una reformatio in pejus relativa alla qualificazione del reato come doloso, pur in presenza di un immutato trattamento sanzionatorio.
Con il secondo ed il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e d) per mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla lettura della querela sporta da RA AR circa due giorni dopo i fatti, non occorrendo - come invece sostenuto erroneamente dai giudici di appello - l'espressa riserva di impugnare l'ordinanza con cui il giudice di primo grado non aveva consentito alla difesa dell'imputato la lettura di detta querela. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per non avere i giudici di appello motivato in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale come pure su uno specifico punto oggetto di gravame e cioè che le lesioni patite dal La TT ben potevano essere state causate dagli scontri fisici, precedenti a quelli con il giudicabile, avvenuti con altre persone.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto, a prescindere dalla sua sostanziale aspecificità con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo, è manifestamente infondato. Insussistente è infatti la violazione dell'art. 597 c.p.p., dal momento che la diversa qualificazione del fatto, operata dalla Corte di appello, come lesioni volontarie, rispetto all'ipotesi colposa ex art. 55 c.p. ritenuta dal primo giudice, è avvenuta solo ai fini civilistici, in ragione dell'accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, ed ha riguardato esclusivamente la misura della provvisionale, determinata in Euro 5.000,00, in ordine alla quale nessuna doglianza è stata sollevata dal ricorrente, fermo restando il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice. Poiché il divieto di reformatio in pejus concerne esclusivamente le disposizioni di natura penale e non si estende alle statuizioni civili della sentenza (Cass., sez. 5, 20 febbraio 2013, n. 8339), nella specie legittimamente è intervenuta, da parte della Corte di merito, una modifica delle statuizioni civili della sentenza di primo grado, con la rideterminazione della somma concessa a titolo di provvisionale, senza alcun pregiudizio penalmente rilevante per l'imputato nei sensi e per gli effetti di cui all'art. 597 c.p.p.. Inammissibili sono anche gli altri motivi di ricorso, sia per la loro genericità, non avendo il ricorrente specificato in alcun modo la rilevanza dell'atto di querela di RA AR la cui lettura non è stata consentita dai giudici di merito, sia per la manifesta infondatezza, dal momento che in ogni caso la deposizione della RA aveva riguardo - come si desume dalla stessa motivazione della sentenza di secondo grado - alla fase iniziale della discussione tra il La TT (suo ex fidanzato) e UL FI (il nuovo fidanzato della RA), mentre la colpevolezza del IN MA, "buttafuori" del locale "Bianco" di Genova Carignano, è risultata dalle deposizioni testimoniali di CO CA e CO UE i quali hanno riferito - come rimarcato dai giudici territoriali - dei forti colpi in faccia sferrati dall'odierno ricorrente alla p.o., che cadeva in terra e veniva ancora colpita con violenza con calci e pugni dall'imputato. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio dalla parte civile, che si reputa di dover liquidare in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015