Sentenza 6 ottobre 2009
Massime • 1
Il reato contravvenzionale di abbandono di animali, come modificato dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, concorre con i reati contravvenzionali previsti dall'art. 30 della L. 11 febbraio 1992, n. 157. (In motivazione la Corte ha precisato che il rapporto di specialità sussiste unicamente, a norma dell'art. 19 ter disp. att. cod. pen., tra i delitti contro il sentimento per gli animali, introdotti dalla Legge n. 189 del 2004, e le leggi speciali in materia di animali).
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- 1. Detenzione di animali in spazi inadeguati: delitto (art. 544 terErisa Pirgu · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Collocare animali (nella specie, delfini) in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità e delle condizioni tecniche integra la "sottoposizione a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale" punita dall'art. 544 ter c.p. in quanto forma di maltrattamento di animali. 1. La sentenza della Corte di cassazione, che può leggersi in allegato, si segnala per l'affermazione del principio, qui sopra riportato, secondo cui la detenzione di animali in condizioni 'inadeguate' integra il delitto di maltrattamento di animali (punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a …
Leggi di più… - 2. Delitti contro il sentimento per gli animali: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/10/2009, n. 41742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41742 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 06/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1593
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 12432/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS LO, nato il [...];
avverso la sentenza del 29.1.2009 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amoresano Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. GERACI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 20.1.2009 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, condannava RU LO alla pena di L. 8.000,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art.30 per aver detenuto n. 10 EL e le altre specie di animali mammiferi di cui al verbale di perquisizione del 28.10.2007, tutti oggetto di tutela della anzidetto legge perche? facenti parte di popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di liberta? (capo a) e per il reato di cui all?art. 727 c.p. per aver detenuto gli animali in questione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze - chiusi in un?unica gabbia e in pessime condizioni igienico sanitarie - (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione;
disponeva inoltre nei confronti del RU la sospensione dell?esercizio di commercio ambulante di animali vivi per la durata di anni uno e mesi sei. 2) Propone ricorso per Cassazione il RU, denunciando con il primo motivo l?erronea applicazione dell?art. 727 c.p. e della L. n.157 del 1992, art. 30. Le norme di cui alla L. n. 157 del 1992, si pongono in rapporto di specialita? con quelle del codice penale, tanto che l?art. 19 ter disp. coord. E trans. c.p. prevede che le disposizioni del titolo 9^ bis c.p. non si applicano nelle ipotesi previste dalle leggi speciali in materia di caccia.
Con il secondo motivo denuncia l?erronea applicazione dell?art. 35 c.p.. La L. n. 189 del 2004, ha abrogato i commi 4 e 5 dell?art. 727 c.p., che prevedevano la sospensione dell?attivita? commerciale a prescindere dalla pena inflitta. La sanzione accessoria di cui all?art. 35 c.p. va quindi applicata solo nel caso in cui la pena inflitta non sia inferiore ad un anno di arresto. Essendo stato il RU condannato alla pena dell?ammenda non poteva essere applicata la pena accessoria.
Con il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla omessa concessione del beneficio della sospensione. Con il quarto motivo deduce l?illogicita? della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilita? penale per i reati ascritti.
3) Il primo motivo di ricorso e? infondato. Non e? esatto che le norme di cui alla L. n. 157 del 1992 si pongano in rapporto di specialita? con tutte le norme del codice penale. L?art. 19 ter dip. coord. e trans. c.p., richiamato dallo stesso ricorrente, prevede invero che "le disposizioni del titolo 9^ bis del libro 2^ c.p. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia...". Il titolo 9^ bis sopraindicato comprende l?art. 544 bis c.p. (uccisione di animali), l?art. 544 ter c.p. (maltrattamenti di animali), l?art. 544 quater c.p. (spettacoli o manifestazioni vietati), l?art. 544 quinquies c.p. (divieto di combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente previste dall?art.727 c.p. che la L. 20 luglio 2004, n. 189 ha "trasformato" da contravvenzioni in delitti.
L?art. 19 ter non fa invece alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all?art. 727 c.p., come modificato dalla medesima L. n. 189 del 2004. Avendo una oggettivita? giuridica diversa (come riconosce il ricorrente) e non essendovi tra di esse alcun rapporto di specialita?, le ipotesi di reato contestate concorrono. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha affermato la penale responsabilita? dell?imputato per entrambi i reati ascritti. Il Tribunale ha altresi? adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei reati contestati, rilevando quanto al capo a) che risultava accertata pacificamente la detenzione di dieci EL (appartenenti alla fauna selvatica protetta) e che, in ordine al reato di cui al capo b), le condizioni in cui gli animali versavano (assenza di acqua, esiguita? dello spazio, precarieta? delle condizioni igieniche) erano certamente incompatibili con la loro natura di animali liberi ed erano produttive di gravi sofferenze. Conseguentemente anche il quarto motivo di ricorso (peraltro assolutamente generico) risulta manifestamente infondato. 4) Fondato e? invece il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale, nell?applicare la sanzione accessoria della sospensione dell?esercizio dell?attivita? di commercio, si limita ad affermare, apoditticamente, che ricorrono i presupposti di cui all?art. 35 c.p. Non si avvede, pero?, che proprio l?art. 35 c.p. richiamato prevede che la sospensione dall?esercizio di una professione consegua "a ogni condanna per contravvenzione che sia commessa con abuso della professione, arte industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e? inferiore a un anno di arresto".
Nel caso d specie e? stata, invece, irrogata la pena dell?ammenda, per cui non poteva essere applicata la sanzione accessoria di cui all?art. 35 c.p., che va, pertanto eliminata, previo annullamento sul punto della sentenza impugnata.
5) In ordine, infine, al diniego del beneficio della sospensione la sentenza impugnata risulta sufficientemente motivata. Il Tribunale infatti dopo aver sottolineato la gravita? della condotta ("contraddistinta da particolare crudelta? per le condizioni in cui gli animali venivano detenuti") formula una prognosi negativa (nonostante lo stato di incensuratezza) in considerazione dell?attivita? svolta dall?imputato e del numero ingente di animali detenuti. Tale motivazione non risulta illogica ne? contraddittoria per cui non puo? essere sindacata in questa sede di illegittimita?.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all?applicazione della pena accessoria della sospensione dall?esercizio dell?attivita? di commercio, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Cosi? deciso in Roma, il 6 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009