Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208 .
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985, e' il seguente:
«Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985, e' il seguente:
«Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.».