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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 17874/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT. Claudia DAL MARTELLO GIUDICE
DOTT. Virginia MANFRONI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
21/12/2024
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela RIGONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara MAFFICINI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , celebrato il 09/04/1994 e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di RI ON (VR)
(atto n.
2 - parte II - serie A - anno 1994), ordinando al competente Ufficiale
dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Si chiede l'elisione, a far data dal 1° gennaio 2025, dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie e , _1 Persona_2
posto in capo a con sentenza del 20/10/2022, stante il Parte_2
raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie.
Le parti, quindi, danno atto che l'obbligo al contributo al mantenimento delle figlie rimarrà in vigore sino al dicembre 2024.
3) Si chiede l'elisione, a far data dal 1° gennaio 2025, dell'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie in favore delle figlie e _1
, statuito in capo a con sentenza del Persona_2 Parte_2
20/10/2022, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie.
Ad eccezione di quanto sopra, le parti si impegnano a continuare a contribuire,
nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese universitarie della
LI , sino a quando la stessa non avrà portato a termine _1
il percorso universitario. Questa sarà l'unica spesa straordinaria che continuerà ad essere corrisposta dalle parti.
2 Dare atto che , entro il 31 dicembre 2024, corrisponderà a Parte_3
la quota del 50%, pari ad € 1.168,00, delle spese Parte_1
dentistiche sostenute da quest'ultima nell'interesse di . _1
Le parti, quindi, danno atto che l'obbligo di rimborso delle spese straordinarie delle figlie rimarrà in vigore sino al dicembre 2024.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, quindi si danno reciprocamente atto che, con la completa e puntuale esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso per cessazione degli effetti civili, avranno definitivamente regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e che non avranno più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Ciascuno dei coniugi sosterrà, in via esclusiva e per quanto di rispettiva competenza, il pagamento dei compensi dovuti ai propri legali per l'assistenza loro prestata nel presente procedimento.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
3 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 24/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4
N. 17874/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT. Claudia DAL MARTELLO GIUDICE
DOTT. Virginia MANFRONI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
21/12/2024
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela RIGONI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara MAFFICINI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , celebrato il 09/04/1994 e trascritto Parte_1 Parte_2
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di RI ON (VR)
(atto n.
2 - parte II - serie A - anno 1994), ordinando al competente Ufficiale
dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Si chiede l'elisione, a far data dal 1° gennaio 2025, dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie e , _1 Persona_2
posto in capo a con sentenza del 20/10/2022, stante il Parte_2
raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie.
Le parti, quindi, danno atto che l'obbligo al contributo al mantenimento delle figlie rimarrà in vigore sino al dicembre 2024.
3) Si chiede l'elisione, a far data dal 1° gennaio 2025, dell'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie in favore delle figlie e _1
, statuito in capo a con sentenza del Persona_2 Parte_2
20/10/2022, stante il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie.
Ad eccezione di quanto sopra, le parti si impegnano a continuare a contribuire,
nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese universitarie della
LI , sino a quando la stessa non avrà portato a termine _1
il percorso universitario. Questa sarà l'unica spesa straordinaria che continuerà ad essere corrisposta dalle parti.
2 Dare atto che , entro il 31 dicembre 2024, corrisponderà a Parte_3
la quota del 50%, pari ad € 1.168,00, delle spese Parte_1
dentistiche sostenute da quest'ultima nell'interesse di . _1
Le parti, quindi, danno atto che l'obbligo di rimborso delle spese straordinarie delle figlie rimarrà in vigore sino al dicembre 2024.
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, quindi si danno reciprocamente atto che, con la completa e puntuale esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso per cessazione degli effetti civili, avranno definitivamente regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e che non avranno più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Ciascuno dei coniugi sosterrà, in via esclusiva e per quanto di rispettiva competenza, il pagamento dei compensi dovuti ai propri legali per l'assistenza loro prestata nel presente procedimento.
Spese di lite interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
3 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 24/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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