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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 120/2022 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 13/03/2025 e promossa in questo grado
Da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. A. Arancio
[...]
del foro di Catania che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.I. ), con sede legale in P.IVA_1
, ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Aavv. M. CP_1 CP_2
del Foro di Enna, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 13.03.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Castelli) “questa difesa insiste nelle proprie conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi ed in particolare all'atto introduttivo del presente giudizio e chiede alla Ecc.ma Corte di Appello adita volersi concedere i termini di cui all'art. 190 cpc.”. ( ) “L'avv. Maria Rosa Rubulotta, procuratore e difensore della Controparte_3 [...]
, contesta tutto quanto ex adverso sostenuto in quanto destituito Controparte_4
di fondamento logico e giuridico, precisa le conclusioni riportandosi integralmente ai propri atti e verbali di causa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuale memoria di replica”.
I FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 07.01.2017, , debitore Parte_2
principale, e , fideiussore, oppugnavano il decreto ingiuntivo n° Parte_1
381/2016, con il quale il Tribunale di Enna aveva loro ingiunto di pagare in solido la somma di € 29.618,45 alla , Controparte_1
credito che nasceva da due diversi rapporti bancari intrattenuti dal e garantiti Parte_2 dalla e cioè: a) dal c/c n. 40650, inizialmente affidato per € 10.000,00 poi elevati Pt_1
a €. 25.000,00; b) dal finanziamento chirografario del 16.03.2010, originariamente di €
20.000,00.
Gli opponenti, in particolare, eccepivano il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla ricorrente opposta, “per non avere prodotto gli estratti conto capitale e scalare relativi al rapporto di conto corrente n. 40650 ed al finanziamento chirografario”, nonché la nullità delle “lettere contratto per violazione del requisito di forma scritta ad substantiam di cui agli artt. 117 TUB e 1325 c.c., essendo state sottoscritte soltanto dal correntista e non anche dalla banca”.
Chiedevano la revoca del provvedimento monitorio opposto e la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Accettava il contraddittorio la ricorrente opposta, la quale contestava “funditus” tutte le argomentazioni avversarie sostenendo la piena legittimità dell'azione proposta in via monitoria.
In esito alle precisazioni ed ai rilievi svolti da entrambe le parti nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c., il giudice di prime cure, preso atto della documentazione prodotta, disponeva l'espletamento di una c.t.u. contabile che affidava alle cure del dr.
[...]
. Pt_3
All'udienza cartolare del 15.06.2021 venivano precisate le conclusioni e, in tale occasione, gli opponenti eccepivano “la nullità delle fideiussioni prestate dalla atteso che le Pt_1 stesse riproducevano gli articoli 2, 6 e 8 del c.d. “Schema ABI” dichiarato illegittimo dal garante con provv. n. 55 del 2005 (contestualmente allegato), in quanto in violazione della L. n. 287/1990”.
La causa trovava quindi il suo epilogo nella sentenza n° 99/2022 con la quale il Tribunale di Enna, in parziale accoglimento della proposta opposizione, revocava il provvedimento monitorio opposto e rideterminava in € 20.602,78, oltre interessi, il credito vantato dalla banca nei confronti dei coniugi Controparte_5
Con il medesimo provvedimento disponeva altresì la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
Per quel che qui rileva, il giudice a quo riteneva tardiva l'eccezione di nullità (violazione della normativa antitrust di cui alla L. n. 287/1990”) delle fideiussioni prestate dall'opponente
“per essere stata sollevata per la prima volta all'udienza di precisazione delle Pt_1 conclusioni del 15/06/2021”.
Avverso la succitata statuizione ha proposto appello reiterando Parte_1
l'anzidetta eccezione di nullità del contratto di fideiussione “per conformità allo schema
ABI” e sostenendo che essa ben avrebbe potuto essere sollevata e/o rilevata ex officio in ogni stato e grado del giudizio.
Si è regolarmente costituita la appellata contestando tutte le argomentazioni CP_1
avversarie e chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del dì 11.02.2023, la Corte ha respinto la richiesta di inibitoria avanzata dalla parte appellante ed ha rinviato la causa per le conclusioni.
All'udienza del 13.03.2025, mediante il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico ed articolato motivo che sorregge la proposta impugnazione,
[...]
censura la gravata sentenza per avere il Tribunale ritenuto tardiva l'eccezione Parte_1 di nullità delle prestate fideiussioni, “sollevata al momento della precisazione delle conclusioni”.
Premettendo che “le fideiussioni in esame sono viziate da nullità assoluta integrale, ai sensi dell'art. 1418 c.c., o, in subordine, da nullità assoluta parziale, ai sensi dell'art.
1419 c.c., per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 (c.d. “normativa antitrust”), atteso che riproducono, agli artt. 2, 6 e 8, le clausole del c.d. “schema contrattuale ABI” oggetto di censura da parte dell'Autorità Garante e da parte della Suprema Corte di
Cassazione”, l'impugnante afferma che tale nullità può essere sollevata in ogni stato e grado del processo e quindi anche in appello, e precisa altresì che “il mancato rilievo ex officio costituisce violazione di norme considerate di rango imperativo a livello sia nazionale che Europeo”.
La doglianza non può essere accolta dovendosi ritenere tardiva per come correttamente affermato dal giudice di prime cure.
Tale eccezione, infatti, è stata sollevata per la prima volta ed in maniera del tutto generica in sede di precisazione delle conclusioni, dopo che si era consumato e, quindi, esaurito, con il rituale deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il potere della parte di provvedere agli incombenti in questione.
Non solo, ma in tale occasione la difesa ha anche, del tutto inammissibilmente, prodotto come documento il provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d'Italia, necessario per poter sostenere e comprovare la propria eccezione, con ciò violando l'ulteriore preclusione di natura probatoria, contrassegnata dalla scadenza del secondo dei termini di cui alla norma citata.
Vero è che le questioni di nullità sono soggette al rilievo d'ufficio ma è altrettanto vero che il fatto, su cui si fonderebbe la nullità, deve essere correttamente e tempestivamente allegato e provato nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie, preclusioni che qui non sono state affatto rispettate.
Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, invero, va coordinato con le regole fondamentali del processo, tra le quali quella fondata sulle preclusioni processuali, sicché il potere-dovere del giudice di rilievo ufficioso delle questioni di nullità negoziale dev'essere esercitato sulla base e nei limiti degli elementi acquisiti in causa nel rispetto delle preclusioni del processo.
Quella del Tribunale, dunque, è una conclusione incontestabile che tiene correttamente conto del termine entro il quale l'eccezione di nullità di un contratto può essere dedotta
(dalla parte), così come rilevata (dal giudice), da quello dei fatti sulla base dei quali la stessa può essere in concreto accertata, valutata, ed eventualmente sanzionata.
Ma, anche a voler tutto concedere alla parte impugnante, va altresì osservato che, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di merito - cui questa Corte ha già in passato aderito - "l'accertamento della Banca d'Italia, ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, ma non ha investito il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie” (si vedano: Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015; Corte Appello di Milano n. 3082/2022; etc.). Nel mentovato provvedimento, invero, si legge che: “l''istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca".
Se questo è perciò il tenore letterale, chiaro ed inequivoco, della statuizione assunta dalla
Banca d'Italia appare evidente come esso non possa concernere affatto le fideiussioni specifiche, atteso che l'Autorità di vigilanza ha operato nell'occorso un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus.
E tanto basta ad escludere la dedotta nullità della fideiussione specifica del 23.03.2010
Ma anche con riferimento al diverso rapporto di “garanzia omnibus” di cui al negozio di garanzia sottoscritto in data 05.05.2009, si ritiene che le argomentazioni svolte dalla parte appellante a sostegno dei propri assunti non possano essere in alcun modo condivise, e ciò alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte nell'importante pronuncia a Sezioni
Unite n. 41994/2021, con la quale è stata definitivamente confutata la tesi della nullità assoluta della fideiussione che riproduce le clausole dello schema ABI.
Se si tiene conto infatti dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno
2009), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata al provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, il quale ha fatto unicamente riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame dell'Autorità di vigilanza (e cioè alle fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria), sicché, al fine di ottenere la declaratoria di nullità, la parte appellante avrebbe dovuto allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio e di cui all'art. 2 della l. 287/1990.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita sull'asserita circostanza che la prestata fideiussione costituiva un contratto a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, sicché appare evidente la violazione dell'onere distributivo di cui all'art. 2697 c.c., che imponeva alla parte appellante di provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità, e cioè
l'esistenza di un'intesa tra diversi istituti di credito, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia in parola, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Se perciò da un lato deve ritenersi la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'associazione bancaria italiana nell'ottobre 2002 per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, dall'altro non può ritenersi la nullità dei contratti di fideiussione (come quello in esame) successivi all'anzidetto intervento dell'Autorità di vigilanza, nei quali non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus.
Negli esposti sensi, del resto, si è più volte espressa la giurisprudenza di merito, consolidando l'indirizzo nomofilattico dianzi citato: "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2, lettera a) della L. n° 287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust" (cfr. ex multis Trib. Milano n. 6441 del 20/07/2022).
Le considerazioni che precedono valgono anche a travolgere la diversa ipotesi di nullità parziale, sia perché la relativa istanza avrebbe richiesto allegazioni e deduzioni che non sono state svolte in causa, sia perché non è stata neppure avanzata alcuna domanda risarcitoria al riguardo.
Alla stregua delle superiori considerazioni l'appello non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico dell'appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 99/2022 emessa dal
Tribunale di Enna ed impugnata da . Parte_1
Condanna la predetta a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata che liquida in € 3.500,00 (€ 1000,00 per la fase di studio, € 1000,00 per quella introduttiva ed € 1500,00 per quella decisoria), oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico di
[...]
, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello. Parte_1
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 26.06.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice