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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8942 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55713 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
- , , nata a CI NA (KR), in [...] Parte_1 C.F._1
24.02.1947, rappresentata e difesa dagli avv.ti Faust Piro e Umberto Muncher, giusta procura speciale in atti;
-attore-
E
- , , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
-convenuto contumace-
N O N C H E'
- , , nato a [...] in data [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...];
-convenuto contumace-
N O N C H E'
- , , nato a [...] in data [...], Controparte_3 C.F._4 residente in [...];
-convenuto contumace-
N O N C H E'
Pubblico in persona del Procuratore della Repubblica;
CP_4
-interventore ex lege-
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.04.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, i signori e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 269 cod. civ., la dichiarazione giudiziale CP_3 di paternità nei confronti del signor per la costituzione del relativo Persona_1 rapporto di filiazione. Esponeva che era nata da una relazione intrattenuta da Per_1 con (all'epoca dei fatti sedicenne) che prestava servizio come
[...] Persona_2 cameriera presso l'abitazione dei genitori del signor (i signori e Per_1 CP_1
, i quali si erano assunti tutte le responsabilità educative e di Persona_3 mantenimento;
in data 21.10.1952, era stata riconosciuta quale figlia naturale dal signor
, un dipendente del signor successivamente deceduto in Persona_4 Controparte_1 data 16.07.1953; in seguito, in data 07.04.1965, giusto decreto della Corte di Appello di Catanzaro, veniva adottata dalla signora nel tempo, il signor aveva Parte_2 Persona_1 contratto matrimonio con la signora dalla cui unione erano nati i figli CP_5
, e , i quali erano a conoscenza della sua esistenza quale figlia CP_1 CP_2 CP_3 naturale di in data 29.06.2001 era deceduto a Roma il sig. Persona_1 Per_1
a seguito della richiesta formulata presso il Tribunale di Crotone di dichiarare
[...]
l'inefficacia del riconoscimento di paternità naturale effettuato da (giusto Persona_4 atto del 21.10.1952), il Tribunale adito, con sentenza n. 733/2021, pubbl. il 01/09/2021, accoglieva la sua domanda e per l'effetto dichiarava che non era figlia Parte_1 del sig. . Persona_4 Le parti convenute, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituivano e restavano contumaci per l'intero giudizio. Assegnati i termini istruttori, in data 26.06.2023 il Giudice disponeva eseguirsi CTU ematologica attraverso una comparazione tra il profilo genetico della attrice e quello dei convenuti contumaci (suoi presunti fratelli), ovvero tentando di rinvenire materiale genetico del defunto presso cliniche eventualmente indicate dall'attrice. Con provvedimento del 19.06.2024 veniva nominato consulente il prof. Per_5
(Laboratorio di Genetica Forense dell'Università degli Studi di Roma Tor
[...] Vergata), in sostituzione della consulente precedentemente nominata. In data 25.09.2024 veniva depositato l'elaborato peritale dalle cui conclusioni emergeva che: “… sono state effettuate le analisi sui campioni prelevati dalla mucosa orale di
e Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
Le analisi molecolari e biostatistiche condotte hanno consentito Controparte_3 di rilevare che l'ipotesi che condivida il padre con Parte_3
e è supportata da Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 un valore di LR pari a 1,48e5 (99,99932574%)”.
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, il Giudice, lette le note scritte della sola parte attrice e le sue conclusioni, riservava la causa al Collegio per la decisione, concedendo termine di giorni 40 per il deposito di comparsa conclusionale.
Osserva il Collegio Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. Il testo dell'art. 269 c.c. prevede l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova al fine della ricerca e della prova della paternità, salva l'insufficienza della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento. In questo modo, viene sancito il principio di libertà della prova il quale, nella materia in questione, non tollera limitazioni né mediante la fissazione di una gerarchia tra i mezzi di prova né mediante l'imposizione al giudice di un ordine cronologico nella loro ammissione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il Giudice di merito può fondare il suo convincimento in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario sempreché gli elementi assunti come fonte di presunzione presentino i caratteri della gravità, univocità e concordanza sì da risultare idonei a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit (cfr. in tal senso Cass. 1279/2014; Cass. 386/1999; Cass. 5333/1998; Cass. 2944/1998). Nel caso di specie, dalla CTU ematologica espletata dal dr. , è risultato Persona_5 che: “Le analisi molecolari e biostatistiche condotte hanno consentito di rilevare che l'ipotesi che condivida il padre con Parte_3 Controparte_1 e è supportata da un valore di LR pari a Controparte_2 Controparte_3 1,48e5 (99,99932574%)”. Oltre alle sopra riportate risultanze mediche, parte attrice ha depositato un compendio probatorio dal quale si evince che le parti convenute sono sempre state a conoscenza della sua condizione di parentela. Pertanto, tenuto conto dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti questo Tribunale accerta e dichiara che è figlia biologica del sig. Parte_1 Per_1 (nato ad [...], Brasile, in data 19.08.1927 e deceduto a Roma in data
[...] 29.06.2001).
Spese di lite Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili. Le spese relative alla CTU espletata rimangono definitivamente a carico di parte attrice, attesa la collaborazione prestata dai convenuti contumaci.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55713/2022 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accerta e dichiara che (nata a [...], in data [...]), Parte_1
è figlia biologica del sig. (nato ad [...], Brasile, in data Persona_1 19.08.1927 e deceduto a Roma in data 29.06.2001);
- ordina all'Ufficio dello Stato Civile competente di eseguire le annotazioni come per legge;
- spese irripetibili e spese della CTU a carico della parte attrice Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55713 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
T R A
- , , nata a CI NA (KR), in [...] Parte_1 C.F._1
24.02.1947, rappresentata e difesa dagli avv.ti Faust Piro e Umberto Muncher, giusta procura speciale in atti;
-attore-
E
- , , nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
-convenuto contumace-
N O N C H E'
- , , nato a [...] in data [...], Controparte_2 C.F._3 residente in [...];
-convenuto contumace-
N O N C H E'
- , , nato a [...] in data [...], Controparte_3 C.F._4 residente in [...];
-convenuto contumace-
N O N C H E'
Pubblico in persona del Procuratore della Repubblica;
CP_4
-interventore ex lege-
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.04.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, i signori e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 269 cod. civ., la dichiarazione giudiziale CP_3 di paternità nei confronti del signor per la costituzione del relativo Persona_1 rapporto di filiazione. Esponeva che era nata da una relazione intrattenuta da Per_1 con (all'epoca dei fatti sedicenne) che prestava servizio come
[...] Persona_2 cameriera presso l'abitazione dei genitori del signor (i signori e Per_1 CP_1
, i quali si erano assunti tutte le responsabilità educative e di Persona_3 mantenimento;
in data 21.10.1952, era stata riconosciuta quale figlia naturale dal signor
, un dipendente del signor successivamente deceduto in Persona_4 Controparte_1 data 16.07.1953; in seguito, in data 07.04.1965, giusto decreto della Corte di Appello di Catanzaro, veniva adottata dalla signora nel tempo, il signor aveva Parte_2 Persona_1 contratto matrimonio con la signora dalla cui unione erano nati i figli CP_5
, e , i quali erano a conoscenza della sua esistenza quale figlia CP_1 CP_2 CP_3 naturale di in data 29.06.2001 era deceduto a Roma il sig. Persona_1 Per_1
a seguito della richiesta formulata presso il Tribunale di Crotone di dichiarare
[...]
l'inefficacia del riconoscimento di paternità naturale effettuato da (giusto Persona_4 atto del 21.10.1952), il Tribunale adito, con sentenza n. 733/2021, pubbl. il 01/09/2021, accoglieva la sua domanda e per l'effetto dichiarava che non era figlia Parte_1 del sig. . Persona_4 Le parti convenute, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituivano e restavano contumaci per l'intero giudizio. Assegnati i termini istruttori, in data 26.06.2023 il Giudice disponeva eseguirsi CTU ematologica attraverso una comparazione tra il profilo genetico della attrice e quello dei convenuti contumaci (suoi presunti fratelli), ovvero tentando di rinvenire materiale genetico del defunto presso cliniche eventualmente indicate dall'attrice. Con provvedimento del 19.06.2024 veniva nominato consulente il prof. Per_5
(Laboratorio di Genetica Forense dell'Università degli Studi di Roma Tor
[...] Vergata), in sostituzione della consulente precedentemente nominata. In data 25.09.2024 veniva depositato l'elaborato peritale dalle cui conclusioni emergeva che: “… sono state effettuate le analisi sui campioni prelevati dalla mucosa orale di
e Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
Le analisi molecolari e biostatistiche condotte hanno consentito Controparte_3 di rilevare che l'ipotesi che condivida il padre con Parte_3
e è supportata da Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 un valore di LR pari a 1,48e5 (99,99932574%)”.
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, il Giudice, lette le note scritte della sola parte attrice e le sue conclusioni, riservava la causa al Collegio per la decisione, concedendo termine di giorni 40 per il deposito di comparsa conclusionale.
Osserva il Collegio Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito esposti. Il testo dell'art. 269 c.c. prevede l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova al fine della ricerca e della prova della paternità, salva l'insufficienza della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti tra la madre ed il presunto padre all'epoca del concepimento. In questo modo, viene sancito il principio di libertà della prova il quale, nella materia in questione, non tollera limitazioni né mediante la fissazione di una gerarchia tra i mezzi di prova né mediante l'imposizione al giudice di un ordine cronologico nella loro ammissione. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il Giudice di merito può fondare il suo convincimento in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore puramente indiziario sempreché gli elementi assunti come fonte di presunzione presentino i caratteri della gravità, univocità e concordanza sì da risultare idonei a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit (cfr. in tal senso Cass. 1279/2014; Cass. 386/1999; Cass. 5333/1998; Cass. 2944/1998). Nel caso di specie, dalla CTU ematologica espletata dal dr. , è risultato Persona_5 che: “Le analisi molecolari e biostatistiche condotte hanno consentito di rilevare che l'ipotesi che condivida il padre con Parte_3 Controparte_1 e è supportata da un valore di LR pari a Controparte_2 Controparte_3 1,48e5 (99,99932574%)”. Oltre alle sopra riportate risultanze mediche, parte attrice ha depositato un compendio probatorio dal quale si evince che le parti convenute sono sempre state a conoscenza della sua condizione di parentela. Pertanto, tenuto conto dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti questo Tribunale accerta e dichiara che è figlia biologica del sig. Parte_1 Per_1 (nato ad [...], Brasile, in data 19.08.1927 e deceduto a Roma in data
[...] 29.06.2001).
Spese di lite Le spese di lite, avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili. Le spese relative alla CTU espletata rimangono definitivamente a carico di parte attrice, attesa la collaborazione prestata dai convenuti contumaci.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55713/2022 R.G.A.C., con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accerta e dichiara che (nata a [...], in data [...]), Parte_1
è figlia biologica del sig. (nato ad [...], Brasile, in data Persona_1 19.08.1927 e deceduto a Roma in data 29.06.2001);
- ordina all'Ufficio dello Stato Civile competente di eseguire le annotazioni come per legge;
- spese irripetibili e spese della CTU a carico della parte attrice Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi