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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/10/2024, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2526/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MININNI Parte_1 C.F._1
EMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTINI NICOLA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GUFONI CARLO
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi dell'art. 189 I comma n.1 cpc:
per l'attore “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed Parte_1 eccezione disattesa: accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle dichiarazioni degli agenti accertatori contenute nei documenti n. 1, 2 e 3 di cp, nei termini indicati in querela;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”;
per la convenuta : “affinché codesto Ecc.mo Tribunale di Livorno, dichiarato Controparte_1 inammissibile il giudizio sui documenti nn. 2 e 3 e limitato l'oggetto del presente giudizio al solo
Verbale di Accertamento LICFH1 – 11 respinga la querela di falso proposta dall'attore. Con vittoria di spese di giudizio e oneri accessori di legge. pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto depositato, con la nota di iscrizione a ruolo, in data 21 settembre 2023 (la data di notifica dell'atto di citazione non è ricavabile dagli atti del processo per omesso deposito della relata di notifica), citava dinanzi al Tribunale di Livorno la e deduceva Parte_1 Controparte_1
che:
aveva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Livorno l'ordinanza ingiunzione n.171/23 della CP_1
con ricorso che aveva dato luogo al processo iscritto al n. 1162/23;
[...]
con l'ordinanza ingiunzione n.171/2023 della notificata in data 10 aprile 2023, era Controparte_1 stato ingiunto a di pagare la somma di euro 514,50 per violazione dell'ordinanza Parte_1
del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.26/2020 n materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19;
l'ordinanza impugnata si fondava sul verbale di violazione amministrativa LICFH1-11 del 28 aprile
2020, con la quale i Carabinier avevano contestato al di “non aver rispettato Parte_1
l'obbligo di utilizzare la mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più presone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”;
aveva impugnato l'ordinanza citata per motivi di diritto e per motivi di fatto, contestando che i Pubblici
Ufficiali, che avevano accertato la violazione amministrativa, avevano rilevato il mancato utilizzo della mascherina senza svolgere alcuna valutazione dei luoghi e delle circostanze di fatto e non avevano tenuto conto di quanto prescritto dal D.L. 19/2020, che statuiva l'obbligo di indossare la mascherina, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi e per le circostanze di fatto, era garantita modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alla persona non conviventi;
aveva concluso dinanzi al Giudice di Pace chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata o di diminuire l'ammontare della sanzione ai minimi di legge;
nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, all'udienza del 18 settembre 2023, aveva proposto querela di falso avverso i documenti 1, 2 e 3 e il Giudice di Pace, con ordinanza adottata alla stessa udienza del 18 settembre 2023, aveva sospeso il processo.
II. Con comparsa depositata in data 30 novembre 2023, si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedeva che la domanda fosse in parte dichiarata inammissibile e in parte fosse respinta e deduceva che:
pagina 2 di 6 era inammissibile la querela di falso avverso i documenti 2 e 3, ovverosia rispettivamente avverso l'ordinanza ingiunzione n. 171/2023 ed avverso le “controdeduzioni S.A. LICFH1” sottoscritte dai
Carabinieri del CL Forestale “ , solo dopo la presentazione dell'istanza di archiviazione in CP_1
autotutela da parte del avvenuta il 19 maggio 2020; Parte_1
il verbale dei Carabinieri del 28 aprile 2020 recava la contestazione che il “non rispettava Parte_1
l'obbligo di utilizzare la mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”;
la citata parte del verbale costituiva una valutazione dei Carabinieri che non era coperta da fede privilegiata in base all'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità;
Corte di Cassazione n. 1106/2022: “Il verbale di accertamento di infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiute, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che se è documentato nel verbale che l'auto degli agenti accertatori viaggiava ad una determinata velocità come indicata dal tachimetro, da ciò non può desumersi che il conducente dell'auto della quale erano all'inseguimento procedesse alla medesima velocità”
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 225 I comma e 281 quinquies cpc.
IV. Il Pubblico ministero concludeva con atto depositato in data 15 gennaio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
La querela di falso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 171/2023 ed avverso le Parte_2
sottoscritte dai Carabinieri del CL , dopo la presentazione dell'istanza
[...] Controparte_2
di archiviazione in autotutela da parte del del 19 maggio 2020, deve essere respinta in quanto Parte_1 non si tratta di atti pubblici muniti di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cc.
L'ordinanza è un provvedimento amministrativo e, pur essendo un atto pubblico, non è destinato a provare alcunché, tanto è vero che può essere oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 22 legge n.689/1981, con la conseguenza che non ha l'efficacia dettata dall'art. 2700 cc.
pagina 3 di 6 Le controdeduzioni dei Carabinieri, svolte nel procedimento amministrativo, non hanno il valore probatorio previsto dall'art. 2700 cc, trattandosi di un atto interno al procedimento amministrativo.
II
Venendo ad analizzare la querela di falso avverso il verbale dei Carabinieri del 28 aprile 2020, l'attore in base alla querela di falso proposta dinanzi al Giudice di Pace all'udienza del Parte_1
18 settembre 2023 e riproposta in questa sede ai sensi dell'art. 221 cpc, domanda che sia accertata la falsità del predetto verbale.
Fatta questa premessa, l'art. 2700 cc statuisce che l'atto pubblico, ovvero il verbale dei Carabinieri del
28 aprile 2020, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal Pubblico
Ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico
Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il fatto che i Carabinieri attestavano essere avvenuto in loro presenza sul verbale è il seguente: “non rispettava l'obbligo di utilizzare la mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico quando, in presenza di più presone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”.
Il fatto attestato dai Carabinieri è vero e non è falso perché lo stesso a dichiarato Parte_1 ai Carabinieri, come risulta dal verbale: “attesto che mi trovavo in via pubblica a debita distanza dalle altre persone per farmi acquistare dai colleghi il pranzo e rientrare in ufficio che si trova a 150 mt di distanza, avevo smarrito la mascherina”.
E, quindi, il fatto che i Carabinieri hanno attestato come avvenuto in loro presenza, e cioè che il si trovava in un uno spazio pubblico, in presenza di più persone, senza Parte_1
mascherina, è vero.
La querela di falso è, quindi, infondata e deve essere respinta.
III.
Sarà consentito al Giudice far rilevare solamente che l'attività processuale introdotta dall'attore per dimostrare che non si trovava in coda tra i clienti del panificio, ma a “debita” distanza da tutti i presenti, appare manifestamente irrilevante ai fini della decisione sulla querela di falso.
Il verbale di infrazione all'ordinanza regionale del 6 aprile 2020 n.26 è stato redatto ai Carabinieri, come si è più volte detto, in data 28 aprile 2020.
Con il verbale del 28 aprile 2020 i Carabinieri avevano contestato l'infrazione all'ordinanza della pagina 4 di 6 rilevando che il si trovava in luogo pubblico in presenza di altre persone ivi CP_1 Parte_1
istanti senza indossare la mascherina.
L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.26 del 6 aprile 2020, in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, aveva statuito proprio in quel periodo storico:
“di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente”;
“di disporre l'utilizzo della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”.
In base alla seconda direttiva della Regione Lombardia, poiché si trovava in uno Parte_1
spazio pubblico aperto in presenza di più persone, doveva tenere la mascherina, senza alcuna possibilità di deroga all'obbligo e a prescindere dal trovarsi in fila al panificio o meno.
Si trovava in uno spazio pubblico aperto in presenza di più persone e quindi vigeva sia l'obbligo di tenere la mascherina sia l'obbligo di mantenere la distanza sociale.
La violazione delle prescrizioni dell'ordinanza regionale era punita con la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 3 e 4 comma 1 decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n.35, a mente dei quali le Regioni potevano introdurre misure maggiormente restrittive rispetto a quelle sulla limitazione alla circolazione delle persone dettata dell'art.1 decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
L'art. 1 comma 1 lettera b) del decreto legge 7 ottobre 2020 n.115, convertito dalla legge 27 novembre
2020 n.159, ha modificato il sopra citato art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n.35 ed ha aggiunto la possibilità di prevedere l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi all'aperto “a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.
Ma la citata modifica del testo normativo è entrata in vigore il giorno 8 ottobre 2020 e non era in vigore al momento della violazione amministrativa del 28 aprile 2020.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_1
pagina 5 di 6 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: Controparte_1
rigetta la querela di falso;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_1
la somma di euro 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 226 I comma cpc;
dispone che la Cancelleria faccia menzione della sentenza sulla copia presente agli atti del verbale del
28 aprile 2020 del CL Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e condanna pagare la pena pecuniaria di euro 20,00. Parte_1
Livorno, 16 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2526/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MININNI Parte_1 C.F._1
EMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENTINI NICOLA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GUFONI CARLO
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi dell'art. 189 I comma n.1 cpc:
per l'attore “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed Parte_1 eccezione disattesa: accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle dichiarazioni degli agenti accertatori contenute nei documenti n. 1, 2 e 3 di cp, nei termini indicati in querela;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”;
per la convenuta : “affinché codesto Ecc.mo Tribunale di Livorno, dichiarato Controparte_1 inammissibile il giudizio sui documenti nn. 2 e 3 e limitato l'oggetto del presente giudizio al solo
Verbale di Accertamento LICFH1 – 11 respinga la querela di falso proposta dall'attore. Con vittoria di spese di giudizio e oneri accessori di legge. pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto depositato, con la nota di iscrizione a ruolo, in data 21 settembre 2023 (la data di notifica dell'atto di citazione non è ricavabile dagli atti del processo per omesso deposito della relata di notifica), citava dinanzi al Tribunale di Livorno la e deduceva Parte_1 Controparte_1
che:
aveva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Livorno l'ordinanza ingiunzione n.171/23 della CP_1
con ricorso che aveva dato luogo al processo iscritto al n. 1162/23;
[...]
con l'ordinanza ingiunzione n.171/2023 della notificata in data 10 aprile 2023, era Controparte_1 stato ingiunto a di pagare la somma di euro 514,50 per violazione dell'ordinanza Parte_1
del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.26/2020 n materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19;
l'ordinanza impugnata si fondava sul verbale di violazione amministrativa LICFH1-11 del 28 aprile
2020, con la quale i Carabinier avevano contestato al di “non aver rispettato Parte_1
l'obbligo di utilizzare la mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più presone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”;
aveva impugnato l'ordinanza citata per motivi di diritto e per motivi di fatto, contestando che i Pubblici
Ufficiali, che avevano accertato la violazione amministrativa, avevano rilevato il mancato utilizzo della mascherina senza svolgere alcuna valutazione dei luoghi e delle circostanze di fatto e non avevano tenuto conto di quanto prescritto dal D.L. 19/2020, che statuiva l'obbligo di indossare la mascherina, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi e per le circostanze di fatto, era garantita modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alla persona non conviventi;
aveva concluso dinanzi al Giudice di Pace chiedendo di annullare l'ordinanza impugnata o di diminuire l'ammontare della sanzione ai minimi di legge;
nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, all'udienza del 18 settembre 2023, aveva proposto querela di falso avverso i documenti 1, 2 e 3 e il Giudice di Pace, con ordinanza adottata alla stessa udienza del 18 settembre 2023, aveva sospeso il processo.
II. Con comparsa depositata in data 30 novembre 2023, si costituiva in giudizio la Controparte_1
chiedeva che la domanda fosse in parte dichiarata inammissibile e in parte fosse respinta e deduceva che:
pagina 2 di 6 era inammissibile la querela di falso avverso i documenti 2 e 3, ovverosia rispettivamente avverso l'ordinanza ingiunzione n. 171/2023 ed avverso le “controdeduzioni S.A. LICFH1” sottoscritte dai
Carabinieri del CL Forestale “ , solo dopo la presentazione dell'istanza di archiviazione in CP_1
autotutela da parte del avvenuta il 19 maggio 2020; Parte_1
il verbale dei Carabinieri del 28 aprile 2020 recava la contestazione che il “non rispettava Parte_1
l'obbligo di utilizzare la mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”;
la citata parte del verbale costituiva una valutazione dei Carabinieri che non era coperta da fede privilegiata in base all'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità;
Corte di Cassazione n. 1106/2022: “Il verbale di accertamento di infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiute, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che se è documentato nel verbale che l'auto degli agenti accertatori viaggiava ad una determinata velocità come indicata dal tachimetro, da ciò non può desumersi che il conducente dell'auto della quale erano all'inseguimento procedesse alla medesima velocità”
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove orali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 225 I comma e 281 quinquies cpc.
IV. Il Pubblico ministero concludeva con atto depositato in data 15 gennaio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
La querela di falso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 171/2023 ed avverso le Parte_2
sottoscritte dai Carabinieri del CL , dopo la presentazione dell'istanza
[...] Controparte_2
di archiviazione in autotutela da parte del del 19 maggio 2020, deve essere respinta in quanto Parte_1 non si tratta di atti pubblici muniti di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cc.
L'ordinanza è un provvedimento amministrativo e, pur essendo un atto pubblico, non è destinato a provare alcunché, tanto è vero che può essere oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 22 legge n.689/1981, con la conseguenza che non ha l'efficacia dettata dall'art. 2700 cc.
pagina 3 di 6 Le controdeduzioni dei Carabinieri, svolte nel procedimento amministrativo, non hanno il valore probatorio previsto dall'art. 2700 cc, trattandosi di un atto interno al procedimento amministrativo.
II
Venendo ad analizzare la querela di falso avverso il verbale dei Carabinieri del 28 aprile 2020, l'attore in base alla querela di falso proposta dinanzi al Giudice di Pace all'udienza del Parte_1
18 settembre 2023 e riproposta in questa sede ai sensi dell'art. 221 cpc, domanda che sia accertata la falsità del predetto verbale.
Fatta questa premessa, l'art. 2700 cc statuisce che l'atto pubblico, ovvero il verbale dei Carabinieri del
28 aprile 2020, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal Pubblico
Ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico
Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Il fatto che i Carabinieri attestavano essere avvenuto in loro presenza sul verbale è il seguente: “non rispettava l'obbligo di utilizzare la mascherina monouso in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico quando, in presenza di più presone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”.
Il fatto attestato dai Carabinieri è vero e non è falso perché lo stesso a dichiarato Parte_1 ai Carabinieri, come risulta dal verbale: “attesto che mi trovavo in via pubblica a debita distanza dalle altre persone per farmi acquistare dai colleghi il pranzo e rientrare in ufficio che si trova a 150 mt di distanza, avevo smarrito la mascherina”.
E, quindi, il fatto che i Carabinieri hanno attestato come avvenuto in loro presenza, e cioè che il si trovava in un uno spazio pubblico, in presenza di più persone, senza Parte_1
mascherina, è vero.
La querela di falso è, quindi, infondata e deve essere respinta.
III.
Sarà consentito al Giudice far rilevare solamente che l'attività processuale introdotta dall'attore per dimostrare che non si trovava in coda tra i clienti del panificio, ma a “debita” distanza da tutti i presenti, appare manifestamente irrilevante ai fini della decisione sulla querela di falso.
Il verbale di infrazione all'ordinanza regionale del 6 aprile 2020 n.26 è stato redatto ai Carabinieri, come si è più volte detto, in data 28 aprile 2020.
Con il verbale del 28 aprile 2020 i Carabinieri avevano contestato l'infrazione all'ordinanza della pagina 4 di 6 rilevando che il si trovava in luogo pubblico in presenza di altre persone ivi CP_1 Parte_1
istanti senza indossare la mascherina.
L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.26 del 6 aprile 2020, in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, aveva statuito proprio in quel periodo storico:
“di disporre l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente”;
“di disporre l'utilizzo della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale”.
In base alla seconda direttiva della Regione Lombardia, poiché si trovava in uno Parte_1
spazio pubblico aperto in presenza di più persone, doveva tenere la mascherina, senza alcuna possibilità di deroga all'obbligo e a prescindere dal trovarsi in fila al panificio o meno.
Si trovava in uno spazio pubblico aperto in presenza di più persone e quindi vigeva sia l'obbligo di tenere la mascherina sia l'obbligo di mantenere la distanza sociale.
La violazione delle prescrizioni dell'ordinanza regionale era punita con la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 3 e 4 comma 1 decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n.35, a mente dei quali le Regioni potevano introdurre misure maggiormente restrittive rispetto a quelle sulla limitazione alla circolazione delle persone dettata dell'art.1 decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
L'art. 1 comma 1 lettera b) del decreto legge 7 ottobre 2020 n.115, convertito dalla legge 27 novembre
2020 n.159, ha modificato il sopra citato art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n.35 ed ha aggiunto la possibilità di prevedere l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi all'aperto “a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.
Ma la citata modifica del testo normativo è entrata in vigore il giorno 8 ottobre 2020 e non era in vigore al momento della violazione amministrativa del 28 aprile 2020.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di , spese che vengono liquidate nella misura di euro Controparte_1
pagina 5 di 6 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
, ogni diversa deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: Controparte_1
rigetta la querela di falso;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_1
la somma di euro 432,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 226 I comma cpc;
dispone che la Cancelleria faccia menzione della sentenza sulla copia presente agli atti del verbale del
28 aprile 2020 del CL Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e condanna pagare la pena pecuniaria di euro 20,00. Parte_1
Livorno, 16 ottobre 2024
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 6 di 6