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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/10/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3596/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara CA Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa NA RT Manenti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MASTROPIETRO VINCENZO
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. MASTROPIETRO VINCENZO
RICORRENTI
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO: simulazione di matrimonio ex art. 123 c.c.
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 24.9.2025
Il difensore si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento della domanda di annullamento [del matrimonio per simulazione ex art 123 c.c.] in quanto documentale. …In subordine, chiede di essere rimesso in termini per la notifica all'estero nei confronti della signora . CP_1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, con ricorso congiunto depositato in data 18.11.2024, i coniugi e Parte_1
-sposati in data 5.10.2024 in PI (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 comune di PI - anno 2024, n. 7, p. I)- hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di 1. Accertare che il matrimonio celebrato in PI (CO) in data 5 ottobre 2024 tra il signor nato a [...]_1 il 16/06/1945, residente a[...] B (cod. fisc. ) e la signora C.F._1 nata a [...] il [...], residente a [...]-64. Controparte_1 cod. fisc. è affetto da nullità poiché contratto con simulazione ai sensi dell'art 123 c.c. e per P.IVA_1
l'effetto, 2. Dichiarare l'annullamento del matrimonio civilmente contratto in data 5 ottobre 2024 dal signor
, nato a [...] il [...], residente a[...] B (cod. fisc. Parte_1
) e la signora nata a [...] il [...], residente a C.F._1 Controparte_1
Volgograd, Via Triumfalnaya, 9-64. cod. fisc. , ordinando al competente Ufficiale di Stato P.IVA_1
Civile di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza;
RILEVATO che, con provvedimento del 29.11.2024, il Giudice delegato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti in data 22.9.2025 e, con successivo provvedimento del 5.12.2025 -letto il ricorso e richiamato il proprio decreto in data 29.11.2024- ha rilevato che processualmente, l'art. 473bis 51 c.p.c. non prevede la possibilità di proposizione di un ricorso congiunto per l'annullamento del matrimonio. Uno dei coniugi dovrà, pertanto, agire contro l'altro ex art. 473bis e ss cpc, notificando all'altro coniuge il ricorso, il decreto del 29.11.2024 e il presente provvedimento nei termini già indicati. Il coniuge che riceverà la notifica si dovrà costituire in giudizio come convenuto ed eventualmente potrà non contestare le circostanze di fatto dedotte e non contrastare le domande svolte, in tutto o in parte;
RILEVATO che, all'udienza del 24.9.2025, il difensore ha precisato le conclusioni ed il Giudice delegato, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
RITENUTO di confermare quanto già rilevato dal Giudice delegato con provvedimento del 5.12.2025, atteso che la domanda congiunta ex art 473bis.51 c.p.c. è relativa ai soli procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. ovvero domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni;
RITENUTO, a fronte dell'erronea prospettazione della domanda, di non poter rimettere la parte in termini;
RITENUTO di compensare tra le parti le spese di lite, attesa la natura congiunta del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la domanda inammissibile;
2) SPESE compensate.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE EST. IL PRESIDENTE
NA RT Manenti Barbara CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara CA Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa NA RT Manenti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MASTROPIETRO VINCENZO
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. MASTROPIETRO VINCENZO
RICORRENTI
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento
OGGETTO: simulazione di matrimonio ex art. 123 c.c.
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza del 24.9.2025
Il difensore si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento della domanda di annullamento [del matrimonio per simulazione ex art 123 c.c.] in quanto documentale. …In subordine, chiede di essere rimesso in termini per la notifica all'estero nei confronti della signora . CP_1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RILEVATO che, con ricorso congiunto depositato in data 18.11.2024, i coniugi e Parte_1
-sposati in data 5.10.2024 in PI (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1 comune di PI - anno 2024, n. 7, p. I)- hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di 1. Accertare che il matrimonio celebrato in PI (CO) in data 5 ottobre 2024 tra il signor nato a [...]_1 il 16/06/1945, residente a[...] B (cod. fisc. ) e la signora C.F._1 nata a [...] il [...], residente a [...]-64. Controparte_1 cod. fisc. è affetto da nullità poiché contratto con simulazione ai sensi dell'art 123 c.c. e per P.IVA_1
l'effetto, 2. Dichiarare l'annullamento del matrimonio civilmente contratto in data 5 ottobre 2024 dal signor
, nato a [...] il [...], residente a[...] B (cod. fisc. Parte_1
) e la signora nata a [...] il [...], residente a C.F._1 Controparte_1
Volgograd, Via Triumfalnaya, 9-64. cod. fisc. , ordinando al competente Ufficiale di Stato P.IVA_1
Civile di procedere alle annotazioni dell'emananda sentenza;
RILEVATO che, con provvedimento del 29.11.2024, il Giudice delegato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti in data 22.9.2025 e, con successivo provvedimento del 5.12.2025 -letto il ricorso e richiamato il proprio decreto in data 29.11.2024- ha rilevato che processualmente, l'art. 473bis 51 c.p.c. non prevede la possibilità di proposizione di un ricorso congiunto per l'annullamento del matrimonio. Uno dei coniugi dovrà, pertanto, agire contro l'altro ex art. 473bis e ss cpc, notificando all'altro coniuge il ricorso, il decreto del 29.11.2024 e il presente provvedimento nei termini già indicati. Il coniuge che riceverà la notifica si dovrà costituire in giudizio come convenuto ed eventualmente potrà non contestare le circostanze di fatto dedotte e non contrastare le domande svolte, in tutto o in parte;
RILEVATO che, all'udienza del 24.9.2025, il difensore ha precisato le conclusioni ed il Giudice delegato, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
RITENUTO di confermare quanto già rilevato dal Giudice delegato con provvedimento del 5.12.2025, atteso che la domanda congiunta ex art 473bis.51 c.p.c. è relativa ai soli procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. ovvero domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni;
RITENUTO, a fronte dell'erronea prospettazione della domanda, di non poter rimettere la parte in termini;
RITENUTO di compensare tra le parti le spese di lite, attesa la natura congiunta del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la domanda inammissibile;
2) SPESE compensate.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE EST. IL PRESIDENTE
NA RT Manenti Barbara CA