Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Renata Fermanelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 533/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PERESSON SARA Parte_1 C.F._1
( ) ; , elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._2
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IZZIA Controparte_1 C.F._3
FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIA DELLE ORNE 14 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. IZZIA FRANCESCO
CONVENUTO
avente per oggetto: responsabilità ex art.2052 cc e trattenuta in decisione con ordinanza dd. 31.12.24
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva la condanna di al Parte_2 Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del proprio cane di affezione avvenuta in data
26.4.18 a seguito dell'aggressione da parte del cane di proprietà del convenuto avvenuta qualche giorno prima.
si costituiva in giudizio, negando che il cane di sua proprietà avesse aggredito il cane Controparte_1
nell'attrice, in quanto al contrario era stato il cane dell'attrice ad attaccare per primo essendo libero di muoversi.
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Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo.
Infatti, nelle note depositate della parti in relazione all'udienza cartolare del 4.12.24, le stesse hanno dato atto di aver concluso la transazione dd. 26.11.24 allegata a tali note, mediante il riconoscimento a mero titolo transattivo da parte del convenuto dell'importo di euro 2.500,00, somma comprensiva di ogni voce di danno nonché di interesse e rivalutazione monetaria, in favore di parte attrice, di cui euro
1.000,00 già versati dal convenuto ed euro 1500 ancora da versare. Le parti hanno stabilito che l'attrice entro sei mesi dalla data del 4.12.24 non potrà agire in via esecutiva in forza dell'accordo transattivo nei confronti del convenuto e solo decorsi sei mesi dal 4.12.24 l'attrice potrà procedere con eventuali azioni esecutive nei confronti del convenuto nell'ipotesi in cui questi non abbia ancora versato l'importo residuo di euro 1500 in favore dell'attrice.
In forza dell'accordo intervenuto tra le parti, l'attrice ha rinunciato alla domanda proposta nel presente giudizio così come il convenuto ha rinunciato alle domande ed eccezioni dallo stesso formulate,
accordandosi circa la compensazione delle spese di lite.
Preso atto della rinuncia da parte dell'attrice la domanda della stessa proposta, in assenza di ulteriori pretese ed eccezioni da parte del convenuto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 4505/01; Cass. n. 2267/90).
Quanto alle spese di lite, viene recepito l'accordo delle parti in ordine alla compensazione delle stesse.
P. Q. M.
Il tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
pagina 2 di 3 1) dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta da Parte_2
nei confronti di con compensazione integrale delle spese di lite. Controparte_1
Cosi deciso in Trento, lì 31.12.24.
Il giudice
(dott. Renata Fermanelli)
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