Articolo 108 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 107Articolo 109
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1 gennaio 2001
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29 dicembre 2002
Art. 108. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali) 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273)) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273)) .
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273)) .
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2002, N. 273)) .
7. Il Ministro dell'universita', e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalita' previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 , nonche' sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2002
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