Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 23/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01492/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2019, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati IC L'NN e AM CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco Vittime del Dovere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Comune di Bari - Sportello unico per le Attività Produttive Suap, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Regione GL, non costituiti in giudizio;
Italiana Petroli S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Carabba Tettamanti e Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
“per l’annullamento, dei seguenti provvedimenti:
. del Permesso di Costruire n.111/2017, prot. 18266 del 05 luglio 2018, e eventuali modifiche ed integrazioni, non conosciuto;
. dell’autorizzazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, in ordine alla realizzazione del distributore di cui è causa, non conosciuta;
. del PAU (Provvedimento Autorizzativo Unico) non conosciuto;
. della nota del Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del 02 agosto 2019;
. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché ignoto.
nonché per il risarcimento del danno da illiceità”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari, della Italiana Petroli S.p.a., del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco Vittime del Dovere e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati Giovanni Albanese per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato Guido Operamolla per il Ministero intimato; IC L'NN e AM CA per il Comune di Bari; nessuno comparso per le parti controinteressate;
1. Con il gravame in epigrafe, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di proprietari di unità immobiliari poste all’interno di un compendio immobiliare adibito ad attività commerciali, uffici, supermercati, a soli diciotto metri dal terreno sito in Bari, alla Via -OMISSIS-, impugnano il permesso di costruire n.111/2017, protocollo 18266, del 5 luglio 20218, con il quale il Comune di Bari ha autorizzato la realizzazione del potenziamento di un impianto carburanti per gas metano sul terreno indicato.
2. Gli stessi chiedono anche l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Bari alla realizzazione del distributore di cui è causa, pur non conosciuta; il PAU (provvedimento autorizzativo unico) non conosciuto; la nota del Comune di Bari – Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del 2 agosto 2019;
3. I deducenti agiscono per conseguire il risarcimento del danno da illiceità non meglio qualificato.
4. Espongono di essersi avveduti, durante la realizzazione dei lavori d’interesse, della presenza di due cartelloni, uno dei quali indicante nella persona di tale -OMISSIS- il titolare dell’area e l’autore dei lavori, con indicazione dell’inizio dei lavori stessi per il 18 marzo 2019, l’altro, quale titolare dell’area e autore dei lavori, la società Italiana Petroli s.p.a.
5. Riferiscono gli istanti di avere chiesto al Comune di Bari chi fosse l’effettivo titolare dell’area e la natura dei titoli abilitativi, non senza evidenziare che il distributore di carburante in corso di costruzione si trovava a distanza inferiore a 40 metri dal fabbricato e in violazione della vigente normativa in tema di accessi ai fini della sicurezza stradale e in tema di incompatibilità degli impianti.
6. Aggiungono di avere ottenuto in risposta la nota con la quale il Comune di Bari, il 2 agosto 2019, si è limitato a comunicare: “ nel riscontrare la sua nota ad oggetto l’impianto di carburanti in fase di ristrutturazione, ubicato in Bari alla Via -OMISSIS- di proprietà del Sig.-OMISSIS-, si rappresenta che verrà avviata nel più breve tempo possibile l’attività di verifica del cartello di cantiere da parte della vigilanza edilizia di questa ripartizione. Con riferimento del mancato rispetto delle distanze prescritte dal D.M. 28 giugno 2002, si segnala che il titolo rilasciato ha raccolto i pareri degli Enti interessati all’espressione del proprio parere all’interno della procedura edilizia, non ultimo il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, unico Ente titolato alle verifiche di rispondenza del progetto presentato alle prescrizioni tecniche del citato D.M.”
7. Riscontrata la mancanza di un’attività di verifica, i deducenti hanno inoltrato la segnalazione di pericolosità dell’impianto alla Regione GL e alla società Italiana Petroli.
8. Quest’ultima comunicava ai ricorrenti, in data 9 ottobre 2019, che “ Italiana Petroli spa pure essendo titolare della Autorizzazione Amministrativa inerente l’esercizio del distributore carburante sito in Bari alla Via -OMISSIS-non ha mai autorizzato il cantiere né opere cui si fa riferimento nella Sua comunicazione dell’01 10 2019. Al contrario, ha diffidato il Sig. -OMISSIS- ad interrompere i lavori di cui al citato cantiere con comunicazione inviata via PEC in data 11.6.2019 riservandosi ogni azione ivi compresa quella in sede penale a tutela dei diritti ed interessi di Italiana Petroli s.p.a.”.
9. Ritenendo che il sig. -OMISSIS- non fosse autorizzato in alcun modo a svolgere i lavori di cui si controverte, gli interessati hanno chiesto al Tar l’annullamento degli atti articolando le seguenti censure:” A) Violazione di legge, difetto d’istruttoria e di motivazione. B) Violazione di legge, Regolamento Regionale del 10 gennaio 2006 n.2 e Regolamento Regionale n.11 del 28 marzo 2019, violazione delle norme del Codice della Strada e della normativa regolamentare in tema di sicurezza, ulteriore difetto d’istruttoria. C) Violazione di legge. Difetto di istruttoria, di motivazione ed eccesso di potere”.
10. È proposta anche un’azione di risarcimento dei danni nei seguenti termini “La lesività si traduce in un danno personale, attuale e concreto non altrimenti ristorabile dall’annullamento invocato. Appaiono evidenti anche le dannose ricadute sulle chances di crescita del compendio commerciale, in parte intercluso dal realizzando impianto, ed allocato ad una distanza inferiore a quella minima di sicurezza.”
11. Il Ministero dell’interno – Dipartimento vigili del fuoco vittime del dovere si è costituito in giudizio in data 10 gennaio 2020.
12. In data 6 febbraio 2020, il signor -OMISSIS- ha depositato memoria di costituzione in giudizio.
13. In data 10 febbraio 2020, il Ministero intimato ha depositato documentazione di interesse unitamente a un rapporto informativo.
14. In data 3 marzo 2020, si è costituito in giudizio il Comune di Bari.
15. Il 12 maggio 2020, si è costituita in giudizio la società Italiana Petroli s.p.a.
16. Il signor -OMISSIS- e il Comune di Bari hanno depositato ulteriore documentazione.
17. Sono state versate in atti memorie di precisazione delle conclusioni.
18. La controversia è stata posta in decisione alla udienza pubblica del 12 giugno 2024.
19. Il ricorso è infondato.
20. Le censure degli odierni deducenti attengono, per un verso, alla presunta violazione della distanza di sicurezza dell’impianto di carburante da fabbricati di tipo residenziale e commerciale, in base a quanto previsto dal titolo III del D.M. 24 maggio 2002 e s.m.i., per altro verso, alla violazione della normativa in tema di sicurezza degli accessi stradali contenuta nel regolamento della Regione GL n. 2 del 10 gennaio 2006 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete ordinaria) e, ancora, alla non conformità degli atti alle norme di disciplina del procedimento autorizzativo in materia, specie per quel che riguarda la mancata corrispondenza tra il titolare del titolo edilizio, il titolare delle autorizzazioni rilasciate dal Comando provinciale dei vigili del fuoco e colui che di fatto ha iniziato i lavori, con conseguente illegittimità del PAU.
21. Le censure sono nel loro complesso infondate.
22. La difesa del Comune di Bari si è diffusa nel sostenere la tesi dell’inammissibilità del ricorso sia sotto il profilo della carenza dell’interesse ad agire, sia sul versante della stessa legittimazione al ricorso.
23. Il Collegio ritiene, tuttavia, di poter prescindere dalla disamina di siffatte eccezioni in rito atteso che, dalla lettura degli atti di causa, emerge la regolarità del procedimento inteso all’autorizzazione del potenziamento dell’impianto di carburanti – peraltro già esistente - che si è svolto nel rispetto dell’ iter previsto dalla normativa di settore, non essendo configurabile alcuna delle violazioni prospettate dai deducenti.
23. È infatti emerso, più in dettaglio, che l’Ufficio SUAP
- ha acquisito il parere della Ripartizione infrastrutture sulla “viabilità comunale” con il quale si dichiarava l’insussistenza di motivi ostativi all’istanza, “non essendo stato modificato l’attuale accesso dalla via -OMISSIS- alla preesistente stazione di servizio Total ERG ” e verificato che “in corrispondenza del varco di uscita dell’impianto non può essere invocata l’applicazione dell’art.22 C.D.S. poiché in tale tratto di viabilità non è presente alcun incrocio” ;
- ha acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comando dei vigili del fuoco sulla conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi, con prescrizioni;
- ha acquisito il parere urbanistico-edilizio della Ripartizione urbanistica, rilasciato a seguito delle verifiche innanzi richiamate, dopo un’attenta disamina dell’attualizzazione della proprietà in capo alla società Italiana Petroli s.r.l. e al sig.-OMISSIS-, nonché – e soprattutto - della conformità del progetto alle prescrizioni tecniche così come asseverate dal tecnico progettista in atti.
24. Sulla scorta dell’istruttoria svolta è stato emanato il provvedimento autorizzativo unico prot. 2818/263/00044 del 10.7.2018 concernente “l’esecuzione e l’esercizio dell’impianto ”, subordinando la messa in esercizio dello stesso all’esecuzione del collaudo a cura di apposita commissione ex art. 14 del regolamento comunale, in conformità al regolamento regionale n. 24/2015.
25. Si osserva, peraltro, che i ricorrenti, pur avendo impugnato con formula di stile il provvedimento autorizzativo unico sopra citato, non hanno rivolto specifiche doglianze avverso detto ultimo atto dell’Amministrazione.
26. La difesa del Comune di Bari ha comunque messo in evidenza l’assenza del collaudo dell’impianto, mai entrato in funzione; il superamento del PAU n.2818/263/00044 del 10.7.2018 da successivi provvedimenti autorizzatori (PAU anno 2021 prot.311086 del 24.11.21 e PAU anno 2022 prot.360336 del 11.11.2022), regolarmente pubblicati all’albo pretorio e non impugnati, richiamati peraltro dalle stesse note depositate dai ricorrenti in data 2.5.24.
27. Ferma quindi l’infondatezza della domanda di annullamento va poi respinta l’istanza risarcitoria, così come articolata dai ricorrenti.
28. Gli stessi peraltro non si sono premurati in alcun modo di specificare quali siano i concreti profili di pericolosità di un impianto di carburanti non attivo, né come la presenza di siffatto impianto a poca distanza dal fabbricato di loro pertinenza possa aver provocato un danno da perdita di chances del tutto privo di un principio di prova.
29. Le argomentazioni su esposte militano per il respingimento del ricorso.
30. Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la GL (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO