Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Sent. n. 549/2025
N. 220/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott. Giovanni Casella Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 3855/2024, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA CAPELLI, discussa all'udienza del 18.6.2025 e promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO Parte_1 C.F._1 ell'avv. LORENZO MARIO ZANGARI C.F._2
, elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC C.F._3
e Email_1
presso i Difensori Email_2
APPELLANTE CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza: ritenere che la permanenza in servizio dell'appellante nei periodi per i quali è richiesta la Carta Docente risulta provata dalla certificazione versata in atti dall'appellante; di conseguenza
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______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 4.3.2025, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe in la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto, a spese compensate, il ricorso, dalla stessa presentato Cont nei confronti del onde ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, co. 121, l. 107/2015, al d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 e alla nota ministeriale n. 15219/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente (c.d. “Carta Elettronica del Docente”), in relazione alle annualità 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nelle quali la stessa aveva prestato servizio come docente precaria.
Ad avviso del primo Giudice, l'interesse della ricorrente ad agire era venuto meno, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, a far tempo dal 30.06.2024, in difetto di risultanze in ordine alla sua permanenza nel sistema scolastico, in ragione della stipulazione di nuovo contratto o della permanente iscrizione nelle graduatorie GPS.
Nella sentenza era stato affermato come la fuoriuscita dal sistema scolastico dopo l'annualità di maturazione del beneficio oggetto di causa avesse determinato la perdita del diritto azionato.
Con un unico, articolato motivo di gravame, l'appellante sosteneva che – contrariamente a quanto ritenuto dal TRIBUNALE – la propria permanenza nel sistema scolastico fosse stata provata, quanto al biennio 2020-2022, dal contratto di lavoro relativo al periodo 2022/2023; essa era inoltre desumibile, per l'epoca successiva, dalla certificazione allegata all'atto di appello.
Questa era, a suo avviso, ammissibile, trattandosi di prova indispensabile ai fini della decisione.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello di Milano, in riforma della Pt_1 gravata sentenza, accogliesse la domanda, dalla stessa avanzata in primo grado, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori.
All'udienza del 18.6.2025, nella dichiarata contumacia del CP_1 appellato, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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2 L'appello è fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La permanenza dell'appellante nel sistema scolastico all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado – avvenuta mediante ricorso depositato il 22.4.2024 – era pacifica e documentata tramite il contratto allegato all'atto introduttivo del giudizio, oltre che attestata dallo stato matricolare, prodotto dal convenuto sub doc. 16. CP_1
Da tali documenti risultava, infatti, l'assegnazione di supplenza temporanea
“fino al termine delle attività didattiche” su posto di “Sostegno psicofisico”, con decorrenza dal 30.10.2023 al 30.6.2024, presso l'Istituto Superiore F. Severi - C. Correnti di Milano.
Al deposito del ricorso faceva seguito, in data 6.5.2024, il decreto mediante il quale il TRIBUNALE fissava, per la discussione, l'udienza del 4.9.2024.
Cont Nel costituirsi in giudizio con memoria depositata il 23.8.2024, il eccepiva il venir meno del predetto rapporto di lavoro a tempo determin a seguito della scadenza del relativo termine, avvenuta il 30.6.2024 e – su tale base – il venir meno del diritto azionato, ai sensi dell'art. 3 co. II DPCM 28.11.2016, secondo cui “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Successivamente all'emanazione della sentenza di primo grado, è – tuttavia – sopravvenuta la stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 23.10.2024 all'8.6.2025, per n. 24 ore settimanali di lezione presso la scuola Primaria di MILANO Via Brocchi, allegato al ricorso in appello.
Trattandosi di atto successivo alla definizione del giudizio di primo grado e rilevante ai fini della decisione, ne va disposta l'acquisizione agli atti del giudizio.
Esso attesta come, all'epoca della pronuncia impugnata, fosse ancora Pt_1 interna al sistema delle docenze scolastiche, poiché iscri graduatorie per le supplenze, in base alle quali è successivamente intervenuta la nomina sopra menzionata.
Come è noto, infatti, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29961 del 27.10.2023, ha pronunciato, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1 all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
3 riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati”: azione, quest'ultima, non esperita nel caso di specie.
Di tali principi questa stessa Corte ha fatto costante applicazione, precisando che “le Graduatorie Provinciali di Supplenza hanno validità biennale (O.M. 112/2022)” e che “affinché possa esserci la fuoriuscita dal sistema scolastico deve esserci, non solo la rinuncia ad un incarico, ma anche la cancellazione dalle graduatorie” (Corte d'App. di Milano, Sez. Lav., sent. n. 781/2024, Pres.
Est. ). Per_1 Persona_2
In base a tale rilievo, è stata accertata – tramite il citato precedente – la permanenza nel sistema scolastico, nel 2024, in capo ad un docente che aveva documentato la stipulazione di contratti a tempo determinato fino a tutto l'a.s. 2022/2023, così dimostrando il proprio collocamento nelle GPS per il biennio 2022/2024.
L'applicazione dei medesimi principi al caso di specie, in cui ha Pt_1 documentato l'incarico di supplenza ricevuto per l'a.s. 2024/2025, consente di ravvisare la sua permanenza nelle graduatorie relative al biennio successivo, tutt'ora in corso.
Cont Giova, peraltro, evidenziare come il – rimasto contumace nella presente fase processuale nonostante la rituale e tempestiva notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza – nulla abbia opposto alle allegazioni poste a base del gravame.
Risulta, quindi, provata la sussistenza dei presupposti di Legge per l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di riconoscere il beneficio oggetto di causa, come individuati dalla citata giurisprudenza di legittimità.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, va accertato il diritto di ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di euro 500,00 annui tr lettronica del docente” per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 compresi.
4 Cont Per l'effetto, il va condannato a provvedere alla relativa assegnazione, per la complessiva ma di € 1.500,00, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 1.100,00 per la prima fase processuale e di € 1.000,00 per il procedimento di appello.
Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 3855/2024 del Tribunale di MILANO, accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 Parte_1 annui tr elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 compresi e per l'effetto condanna il Controparte_1
a provvedere alla relativa assegnazione, per la complessiva
[...]
.500,00, oltre alla maggiore somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.200,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari. Così deciso in Milano, 18/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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