Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio, con contestuale riduzione nella misura di legge della pena irrogata, la sentenza d'appello che abbia ingiustamente rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, ritualmente avanzata dall'imputato rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2017, n. 17570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17570 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
17570-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 70 - Presidente - Sent. n. sez. Domenico Carcano UP - 12/01/2017 Andrea Tronci Angelo Costanzo R.G.N. 34048/2016 Emilia NN Giordano Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BB BD, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 18/09/2015 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 maggio 2012, il Tribunale di Trento ha condannato BD TA alla pena di legge per il reato di cui all'art. 388, commi 3 e 4, cod. pen., perché disperdeva il proprio veicolo, di cui era stato nominato custode, sottraendolo all'esecuzione e si rendeva nel contempo irreperibile.
2. Con il provvedimento in epigrafe, in parziale riforma dell'appellata decisione, la Corte d'appello di Trento ha applicato all'imputato la sospensione condizionale della pena e riconosciuto al medesimo il beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna in primo grado. 1 го 3. BD TA ricorre avverso la sentenza, a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Francesco Moser, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 129 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello respinto la richiesta di rimessione degli atti al giudice di primo grado per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (mediante l'audizione della teste RO, già sentita in primo grado, e di ulteriori nuovi testi) e rigettato le istanze di messa alla prova e di ammissione ad un rito alternativo. Evidenzia il ricorrente come come egli sia stato posto in grado di avanzare la richiesta di definizione del procedimento a proprio carico con un procedimento speciale soltanto con rimessione in termini per proporre impugnazione disposta dalla Corte d'appello ex art. 175 cod. proc. pen.; 2.2. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 388 cod. pen., per avere il Collegio del gravame ritenuto integrato il reato sebbene non via stata alcuna illegittima dispersione o asporto dei beni da parte del custode a norma di commi 3 e 4 dell'art. 388 cod. pen., dal momento che TA non veniva posto in grado di acquisire la legale e legittima conoscenza, o conoscibilità, dell'orario e del giorno dell'accesso da parte dell'addetto alla ricognizione dei beni, giusta l'omessa comunicazione da parte dell'addetto dell'IVG all'esecutato del suo accesso in loco ai sensi dell'art. 536 cod. proc. civ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione all'assorbente rilievo col quale il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza per avere il Giudice di secondo grado respinto la richiesta di remissione in termini per proporre richiesta di rito alternativo.
2. In via preliminare, occorre sgombrare il campo dal secondo motivo concernente il merito della causa, in quanto inammissibile.
2.1. Oltre a replicare la stessa deduzione già mossa in appello senza confrontarsi con la risposta data al riguardo dalla Corte distrettuale (il che già di per sé riverbera in termini di inammissibilità della deduzione;
v. Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), il motivo è teso a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi 2 за percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.2. D'altronde, il Giudice del gravame ha correttamente disatteso la doglianza evidenziando come l'affidamento in custodia all'imputato dell'auto pignorata gli imponeva di far conoscere il luogo di reperibilità propria e del mezzo e gli impediva di spostarlo (ed, a maggior ragione, di distruggerlo, come sostenuto dal medesimo imputato) senza prima avvisare chi lo aveva designato custode (v. pagine 4 e 5). Risulta pertanto ineccepibilmente argomentata la ritenuta integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 388, commi terzo e quarto, cod. pen.
3. Passando alla disamina delle censure in rito mosse col primo motivo, non presta il fianco ad alcun vizio di ordine logico o giuridico il decisum della Corte territoriale in merito alla sollecitata ammissione dell'imputato alla messa alla prova.
3.1. Come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale (v. pagine 3 e 4 della sentenza in verifica), secondo la disposizione transitoria di cui all'art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotta con legge 11 agosto 2014, n. 118), le norme in tema di messa alla prova trovano applicazione "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado" (come stabilito dal comma 2 dello stesso art. 15-bis, le disposizioni previgenti si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge quando l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità). Questa Corte ha già avuto di affermare che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, stante l'assenza di disposizioni transitorie, non determina alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior (Sez. 3, n. 22104 del 14/04/2015, Zheng, Rv. 263666; conf. Sez. 4, n. 43009 del 30/09/2015, Zoni, Rv. 265331).
4. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
4.1. Ed invero, il Giudice a quo ha escluso con considerazioni ineccepibili la sussistenza delle condizioni per dare corso alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 3 Per un verso, ha rilevato come il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, non abbia tempestivamente esercitato il diritto alla "rinnovazione degli atti ai quali aveva diritto di assistere", sancito dall'art. 176, comma 1, cod. proc. pen. e come, pertanto, le richieste dell'imputato debbano inquadrarsi quale sollecitazione ad esercitare i poteri istruttori d'ufficio. Per altro verso, ha congruamente espresso le ragioni per le quali le prove richieste dal TA non siano ammissibili, avendo ad oggetto temi inconferenti rispetto al tema d'accusa e risultando la nuova audizione di NN RO unica - teste già sentita in primo grado non necessaria ai fini del decidere (v. pagina 4).
5. Coglie invece nel segno la censura afferente al rigetto della richiesta di essere ammesso ad un rito alternativo.
5.1. Mette di rilevare come il Collegio trentino abbia ritenuto preclusa tale via processuale facendo applicazione di un orientamento interpretativo espresso in alcuni arresti di questa Corte (v. Sez. 4, n. 11141 del 04/02/2015, P.G. in proc. Marku, Rv. 262707), peraltro sconfessato dalla recente pronuncia a composizione allargata. Ed invero, le Sezioni Unite chiamate a dipanare il nodo - ermeneutico creatosi sul punto nella giurisprudenza delle Sezioni semplici hanno affermato che la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della 1. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso ad un rito alternativo al dibattimento (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107).
6. Riconosciuto il diritto dell'imputato contumace rimesso in termini per proporre impugnazione ad avanzare richiesta di definire il processo a suo carico con un rito alternativo, occorre nondimeno verificare in che termini il principio di diritto possa trovare applicazione nel processo de quo.
6.1. Orbene, per un verso, non può non essere rilevato come la richiesta di patteggiamento formulata dal TA si appalesi del tutto generica, là dove - nel verbale dell'udienza celebrata dinanzi alla Corte d'appello - si legge che il difensore si è limitato ad invocare l'accesso all'istituto senza precisare la pena di cui l'imputato chiedeva l'applicazione. Il che rende ab origine - all'evidenza - inammissibile per genericità la richiesta di applicazione della pena, che postula Bu 4 l'indicazione di un quantum di pena determinato, sul quale deve convergere il consenso della controparte e rispetto al quale il giudice deve esprimere la doverosa valutazione di congruità.
6.2. A diversa conclusione si deve pervenire quanto alla richiesta, formulata in via alternativa, di rito abbreviato incondizionato, rispetto alla quale l'imputato vantava un diritto soggettivo pieno. E' invero pacifico che, dopo la modifica apportata all'art. 438 cod. proc. pen. dalla legge 16 dicembre 1999, n.479, il giudice sia tenuto ad accogliere la domanda di giudizio abbreviato non condizionato, ferma la possibilità di disporre d'ufficio, ove occorra, le necessarie integrazioni probatorie (Sez. 1, n. 30276 del 02/07/2001, Confl. comp. in proc. Sangani, Rv. 219633).
6.3. Tanto premesso, occorre porre rimedio alla "illegalità" della pena inflitta in ragione della mancata ammissione al rito alternativo ex art. 438 cod. proc. pen. cui l'imputato aveva diritto ad accedere, avendo egli ritualmente assolto all'onere di attivare il rito nelle forme e nei termini previsti dall'ordinamento. Dalla rilevata fondatezza della questione processuale deriva difatti, quale necessitata ricaduta "sostanziale", la riduzione premiale della pena, mutuato il consolidato principio di diritto già applicato per la riduzione del rito abbreviato condizionato ingiustamente rigettato, là dove consente di porre emenda alla pena illegalmente quantificata (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004 dep. - 18/11/2004, Wajib, Rv. 229174; Sez. 6, n. 27505 del 28/04/2009, Ferrari, Rv. 244363). In tale sensosi sono del resto espresse le Sezioni Unite, nella sentenza sopra rammentata n. 52274 del 2016 (nel paragrafo 6 del considerato in diritto), là dove hanno ritenuto compatibile l'ammissione al rito abbreviato anche in appello, affermando che in tale caso è possibile rimediare alla illegalità della pena applicando da parte dello stesso giudice di secondo grado la diminuente di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
6.4. Si deve dunque affermare il principio di diritto secondo il quale l'imputato rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata -, che abbia ritualmente assolto all'onere di attivare il giudizio abbreviato non condizionato nelle forme e nei termini previsti dall'ordinamento, ha diritto ad ottenere la riduzione premiale della pena per il rito che il giudice abbia ingiustamente denegato.
6.5. Ribadita l'inammissibilità delle censure attinenti al giudizio di penale responsabilità (v. paragrafo 2 del considerato in diritto), in ossequio alla regula 5 كامل iuris appena delineata, la pena irrogata al TA deve, pertanto, essere ridotta a mesi due di reclusione e 66,60 euro, con conferma dei doppi benefici.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata ammissione al rito abbreviato e, per l'effetto, riduce la pena a mesi due di reclusione e 66,65 euro di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2017. Il Presidente Il consigliere estensore Alessandra Bassi Domenico совр DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 APR 2017 IL DI C AS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO O P U S S E Piera Esposto T R I N E Z O O C 16