Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Al dipendente delle Ferrovie dello Stato inquadrato, all'epoca della cessazione del rapporto di lavoro, nella nona categoria (apicale) del comparto quadri non è conferibile, in base alla normativa sui cosiddetti benefici combattentistici, la qualifica di dirigente. Infatti, sia per il lavoro nel settore privato sia nell'ambito del pubblico impiego (e, in questo ambito, ancora di più dopo le recenti riforme) la categoria dei dirigenti è completamente differenziata da quella degli altri dipendenti così da restare senz'altro escluso che la nomina a dirigente rappresenti sviluppo e progressione di carriera nell'ambito del medesimo settore, come richiesto dalla normativa premiale di cui si tratta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5640 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Ianniruberto - Presidente
" Alberto Spanò - Consigliere
" Giovanni Mazzarella "
" Francesco Antonio Maiorano "
" Pasquale Picone rel. "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del procuratore Maria Teresa Fantola, domiciliata in Roma, via Sesto Rufo, n. 23, presso l'avvocato Lucio V. Moscarini che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OR ZO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia, n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che, unitamente all'avv. Luciano Ventura, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verona n^ 668 in data 3 maggio 1996 (R.G. 657/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.3.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv.ti Lucio Moscarini e Sergio Vacirca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Verona ha rigettato l'appello proposto dalla Ferrovie dello Stato SpA contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di accoglimento della domanda di ZO OR, dipendente delle ferrovie statali cessato dal servizio in data 1^ ottobre 1993 con la qualifica di capo settore uffici (vice-dirigente), proposta per il riconoscimento del diritto all'attribuzione dei benefici concessi agli ex combattenti ed assimilati dalla l. n. 336 del 1970 mediante il conferimento della qualifica superiore ai fini della liquidazione della buonuscita.
L'appellante aveva dedotto che le norme di legge non consentivano al dipendente cessato dal servizio nella qualifica apicale della categoria di appartenenza (come era il caso del OR, inquadrato nella nona categoria del comparto quadri) di conseguire il beneficio della qualifica superiore a quella posseduta, perché tale qualifica (quella dirigenziale) era estranea alla carriera di appartenenza. Il Tribunale non ha condiviso tale assunto, osservando che le disposizioni dell'art. 2, comma secondo, della l. 336/70 e dell'art.3 della l. 824/71, pur dettate con riguardo al sistema di inquadramento vigente per il personale degli enti pubblici, operava anche in contesti ordinamentali diversi, come quelli del personale ferroviario inquadrato in categorie e profili professionali ai sensi della l. n. 42/79; che, sebbene il rapporto di lavoro dei dipendenti e quelli dei dirigenti delle ferrovie fossero regolati da contratti collettivi diversi, l'indubbia sovraordinazione dei dirigenti rispetto al vertice della qualifica dei dipendenti rendeva la qualifica dirigenziale immediatamente superiore a quella rivestita dal OR, considerato che i patti collettivi contemplavano l'ipotesi di assunzione di dirigenti provenienti dall'area quadri e che "nessun compartimento stagno" vi era, quindi, per l'accesso alla carriera dirigenziale, non rilevando il sistema di conferimento. Per la cassazione della sentenza ricorre la Ferrovie dello Stato SpA per un unico motivo;
resiste con controricorso ZO OR. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso - con il quale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, dell'art. 14 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, dell'art. 2, comma secondo, della legge 24 maggio 1970, n. 336 e di ogni altra norma e principio in materia di attribuzione di qualifica superiore, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente deduce che il personale dirigenziale delle ferrovie appartiene ad una "carriera" radicalmente diversa da quella cui appartiene il restante personale, regolata da un apposito contratto collettivo, mentre nessun rilievo giuridico poteva attribuirsi alla circostanza che fosse prevista l'assunzione di dirigenti provenienti dall'area quadro assunzione che non era certamente da assimilarsi ad una promozione.
La Corte giudica il ricorso fondato.
In tema di benefici cosiddetti combattentistici secondo la previsione dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336 e dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (la seconda con portata interpretativa ed integrativa della precedente), l'attribuzione della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta è consentita a condizione che si tratti della qualifica eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dal sistema di conferimento;
per carriera di appartenenza, poi, si intende quella che si articola nei gradi conseguibili nell'ambito dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e dei subalterni, qualora una simile distinzione del personale sia prevista dagli ordinamenti presi in considerazione.
La giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, non ha manifestato incertezze nell'interpretare la normativa nel senso che, seppure il riferimento alle "carriere" appariva ispirato dal sistema, all'epoca vigente, di inquadramento degli impiegati pubblici, la disposizione era tuttavia congegnata in guisa tale - considerato altresì il riferimento ai contratti collettivi ed alla categoria dei "funzionari", ignota alle carriere statali - da consentirne l'applicazione anche al settore del lavoro privato alle dipendenze di soggetti pubblici (quali gli enti pubblici economici), nonché all'area dello stesso pubblico impiego, nel nuovo assetto determinato dall'introduzione delle qualifiche funzionali e profili professionali.
Per quanto attiene, specificamente, al settore retto dal regime giuridico del lavoro subordinato privato, la giurisprudenza della Corte, risolvendo un nutrito contenzioso, ha constatato che in alcuni enti pubblici economici (in particolare, taluni istituti di credito di diritto pubblico) si prevedeva, dai contratti o dai regolamenti la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, con la conseguenza che per carriera di appartenenza doveva intendersi quella che si articolava nei gradi conseguibili nell'ambito di ciascuno degli indicati gruppi, sicché il beneficio della qualifica superiore poteva essere attribuito solo nell'ambito del singolo gruppo, restando escluso il passaggio dall'uno all'altro. Sulla base di questa premessa, è stato precisato che il beneficio in questione non può essere concesso per il fatto che l'ordinamento dell'ente o il contratto collettivo consenta il passaggio per promozione da un gruppo all'altro, senza contemplare sbarramenti, perché la preclusione discende dall'esistenza della distinzione del personale in gruppi corrispondenti alla previsione legislativa, che è essa medesima a creare lo sbarramento ai fini dei cd. benefici combattentistici (cfr. in generale, Cass. 4 febbraio 1986, n. 702, 25 giugno 1986 n. 4231, 26 febbraio 1982, n. 1255; con riguardo al contratto collettivo dell'Enel che distingue le categorie di personale mediante lettere dell'alfabeto: Cass. 28 ottobre 1984, n. 6217, Cass., sez. un., 20 ottobre 1984, n. 5297, n. 5298, n. 5299 e n. 5300, Cass. 24 febbraio 1986, n. 1156; con riguardo, in particolare, al personale del Banco di Napoli: Cass., sez. un., 20 ottobre 1984, n. 5301). Sul fronte dell'impiego pubblico, la giurisprudenza amministrativa, da una parte, non ha dubitato dell'applicabilità della normativa premiale anche nel nuovo sistema delle qualifiche funzionali e dei profili professionali (per le ferrovie statali l'inquadramento in categorie e profili professionali era stato anticipato dalla legge 6 febbraio 1979, n. 42), sul rilievo che fosse pur sempre riconoscibile una qualifica immediatamente superiore a quella di appartenenza;
dall'altra, avendo il nuovo sistema di inquadramento nettamente differenziato - diversamente da quanto avveniva per la generica carriera direttiva - la qualifica dirigenziale (d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; legge 20 marzo 1975, n. 70; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni), ha ritenuto, senza contrasti, che la qualifica di dirigente non potesse competere al funzionario giunto alla qualifica massima di inquadramento del personale, poiché il livello dirigenziale era nettamente distinto dai restanti livelli di inquadramento, per sistema di accesso, attribuzioni e connesse responsabilità, così da non poter essere considerato sviluppo naturale della qualifica funzionale apicale rivestita da un funzionario direttivo (vedi, ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 11 marzo 1980, n. 297; 28 marzo 1980, n. 402; 31 gennaio 1986, n. 97; 17 luglio 1986, n. 530; 31 marzo 1987, n. 204). Questi principi sono perfettamente applicabili al personale dipendente delle ferrovie statali, tanto nel regime giuridico determinato dalla vigenza dello statuto del pubblico impiego, tanto in quello, attuale, di diritto privato.
Nel regime precedente, è sufficiente citare il disposto dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42 - Nuove norme su l'inquadramento,
ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - per constatare come la regolamentazione non riguardi il personale rivestito di qualifica dirigenziale, in quanto categoria a se stante, esclusa dal nuovo sistema delle carriere del personale suddiviso in categorie.
In quello attuale, come accertato dalla sentenza impugnata, il rapporto di lavoro dei dirigenti è addirittura regolato da un contratto collettivo diverso e la distinzione tra le due categorie di personale è talmente accentuata, sempre secondo gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza del Tribunale di Verona, che i dirigenti sono "assunti", non solo dall'esterno, ma anche tra i quadri dell'azienda, in conformità, del resto, con il regime privato del rapporto, nel quale la categoria dei dirigenti è completamente differenziata da quella degli altri dipendenti, così da restare senz'altro escluso che la nomina a dirigente rappresenti sviluppo e progressione di carriera nell'ambito del medesimo settore. In definitiva, la sentenza impugnata è pervenuta all'esito di accoglimento della domanda esclusivamente sul rilievo che non esisteva uno "sbarramento" tra le carriere, nel senso che anche il personale impiegatizio aveva la possibilità di conseguire la nomina a dirigente, con erronea interpretazione, quindi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, l. 336/1970 e dell'art. 3 l. 824/1971, errore reso manifesto altresì dal travisamento degli effettivi contenuti della giurisprudenza della Corte, secondo la quale il conferimento della qualifica superiore, quale beneficio per gli ex combattenti e assimilati, compete ai dipendenti delle ferrovie statali inquadrati nelle categorie, non configurandosi "sbarramenti" tra l'una e l'altra categoria tali da dare luogo a "carriere" distinte, ne' rilevando la previsione di accertamenti professionali (medianti esami o altri sistemi) per le promozioni, giacché il beneficio in questione prescinde dal sistema ordinario di conferimento della qualifica superiore (Cass. 16 luglio 1992, n. 8607; 21 gennaio 1994, n. 565; Cass., sez. un., 7 giugno 1994, n. 5519). La richiamata giurisprudenza, quindi, non contiene certo l'affermazione - che si sarebbe posta in netto contrasto con gli altri indirizzi espressi in tema di benefici combattentistici, sopra citati - che il personale ferroviario delle categorie e i dirigenti appartengano ad una carriera unica;
anzi da essa si desume la regola esattamente opposta.
Pertanto, poiché il ricorso è accolto per violazione di norme di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide la causa di merito (art.384, comma primo, c.p.c.) con il rigetto della domanda proposta da ZO OR contro la Ferrovie dello Stato SpA.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le spese dei giudizi di merito e di quello di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da ZO OR
contro
Ferrovie dello Stato SpA;
compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999