Sentenza 23 novembre 1988
Massime • 2
Essendo il riscontro esterno parte integrante ed indefettibile di quel mezzo anomalo per il raggiungimento della prova della verità di un fatto, che è costituita dalla così detta "testimonianza di correità", il compito della sua ricerca e della sua acquisizione spetta all'organo dell'accusa: sicché ogni eventuale omissione non può essere addebitata al giudice cui non compete eseguire accertamenti in merito.*
Il principio del libero convincimento del giudice non è degradabile da fenomeno e forte componente tecnico-scientifica e, quindi, essenzialmente razionale, ad atto soggettivo, a fondamento prevalentemente intuitivo e psicologico, o addirittura emozionale, insofferente di ogni regola e controllo. Invero i criteri direttivi nella formazione del convincimento del giudice, anche se inespressi, sono desumibili dal complesso di norme che regolano il processo, in primis dall'Obbligo del giudice di fornire congrua motivazione, immune da vizi logici delle sue scelte e dell'Obbligo di fare emergere le fonti di conoscenza di ogni singolo fatto. ( Conf mass n 136774; ( Conf mass n 120590).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/1988, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1988 |
Testo completo
M
▼ 393 7
udienza pubblice REPUBBLICA ITALIANA 23-11-1988 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE SENTENZA
N° 1886 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Registo fen. Dott. Corrado CARNEVALE Presidente
Dott. FR PINTUS Consigliere 15590188 Dott. Vincenzo TRICOMI Consigliere Dott. Antonio LA PENNA Consigliere
Dott. Mario POMPA Consigliere
ha pronunciato la seguente
همه SEN T ENZA
sui ricorsi proposti da:
3c MANCUSO FR, n.IM il 5 gennaio 1929
MANCUSO CO, n. IM il 15 marzo 1927 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MANCUSO TO, n. IM il 31 ottobre 1938 UFFICIO COPIE
MANCUSO NE, n.IM il 30 marzo 1947 copia_studio Rilasciato al SIG. D. IE MANCUSO UI, n. IM il 16 marzo 1954
L/16000 MANCUSO OS HE, n. IM il 25 agosto 1949 per diritti
MANCUSO US, n. IM il 5 ottobre 1949 il 18 MAG: 1989 IL CANCELLIERE MANCUSO IE, n. IM il 18 febbraio 1953
MANCUSO FR, n. IM il 19 gennaio 1957
GERACE NG, n. Cittanova il 24 giugno 1949
FALDUTO NO, n. IM il 20 settembre 1924 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE LOIACONO FR, n. Nicotera il 29 luglio 1957
Rilasciata TIMPANO NZ, n. IM 1'8 febbraio 1955 copia legale
Менісасе al SIG. CU FR, n. S. Calogero il 22 luglio 1943
125000+21 per diritti BARBIERI NZ, n. IM il 23 febbraio 1956 il
- 2510/1989 PAPAIANNI GO, n. Ioppolo il 28 giugno 1951 IL CANCELLIERE RG US, n. Nicotera il 16 febbraio 1959
CUPITO CO, n. Nicotera il 4 maggio 1959
PAGLIANITI IO, n. S.Calogero il 30 aprile 1926
AQ TO, n. IM 1'8 novembre 1958
ACCORINTI EN, n. Candidoni l'11 febbraio 1936
LOMBARDI IC, n. Mileto il 17 marzo 1930
BILLA NG, n. SArno il 2 luglio 1952
VARI NZ, n. RI Calabro il 23 aprile 1935
TA NE, n. IM il 23 aprile 1946
US FR, n. Nicotera il 10 giugno 1958
PERFIDIO EZ, n. Nicotera 1'11 settembre 1953
IV EU, n. Nicotera il 28 marzo 1952
TALESA NT, n. Nicotera il 29 ottobre 1959
LE FR, n. S.Calogero il 4 gennaio 1939
FIAMINGO EG, n. ZU il 23 agosto 1957
FIAMINGO AE, n. ZU il 21 giugno 1959
LI RT, n. Rombiolo il 27 settembre 1962
CU US, n. S. Calogero il 31 gennaio 1959
ACCORINTI US, n. ZU il 27 marzo 1959
NE FR, n. Drapia il 6 giugno 1928
LA SA US,n. Tropea il 15 luglio 1945
CALLISTO OB, n. Tropea il 7 novembre 1947
TE TO, n. Tropea il 29 gennaio 1957
ER RE, n. Zambrone il 13 novembre 1951
TE FR, n. Tropea il 19 febbraio 1930
DI COSTA TO n. Tropea il 25 aprile 1961
DE BENEDETTO NZ, n. Tropea il 5 giugno 1955
SO TO, n. Parghelia il 16 agosto 1946
CARONE ET, n. Ricadi il 25 aprile 1952
PA AL, n. Ricadi il 18 agosto 1939
PA EL, n. Ricadi 1'8 ottobre 1950
LA US, n. Belmonte Mezzagno 26 giugno 1937
LA CO, n. S.COntino Calabro il 28.12.1960
PUGLIESE EN, n. S.COntino Calabro 1'11.6.1949
EL RAcescantoNI, n. RAcica il 9 dicembre 1960
VINCI HE, n.S.EG d'Ippona il 21 settembre 1963
FIARE SArio, N. S.EG d'Ippona 1'11 novembre 1948 FIARE TO OC, n. S.EG d'Ippona il 20.5.1952
FIARE IP, n.S.EG d'Ippona il 15 marzo 1957
MA OC US, n. Mileto 1'1 gennaio 1944
NA CO, n. Cessaniti il 29 gennaio 1931
NA FR, n. Cessaniti il 18 febbraio 1934
LO BI AR, n. Vibo VAa il 20 maggio 1932
TOPIA EN, n. Vibo VAa il 2 gennaio 1945
CO FR, n. SArno il 2 aprile 1961
ARENA CO, n. SArno il 28 novembre 1922
ARENA SArio, n. SArno il 12 aprile 1951
NA AN, n. SArno il 20 agosto 1948
VO US, n. Rombiolo il 13 marzo 1951
SORIANO AR, n. Filindari il 12 marzo 1962
SORIANO CO, n. Vibo VAa il 5 novembre 1959
AL US TO, n. Nicotera 1'8 aprile 1962
Dal Pubblico Ministero
contro
:
ALBANESE IN, n. Nicotera il 22 gennaio 1948
AF US n. Nicotera il 2 agosto 1938
AQ IO, n. IM 1'1 febbraio 1963
CICERONE CO SArio, n. Nicotera il 4 ottobre 1944
PONTORIERO TO, n. S.Calogero il 20 ottobre 1943
PONTORIERO FR, n. S. Calogero il 14 febbraio 1952
PONTORIERO AT, n. S. Calogero il 15 settembre 1955
LA SA IN, n. Tropea il 15 luglio 1945
ER VA, n. Zambrone il 15 aprile 1938
IC FR, n. Tropea il 9 gennaio 1927
RI MM, n. Nicotera il 20 aprile 1948
RI IC, n. Nicotera il 7 gennaio 1946
RAZIONALE IO, n. S. EG d'Ippona il 7.8.1961
FAMA FR, n. Mileto il 18 luglio 1946
ZUMBO OC, n. S.TI di Taurianuova il 21 aprile 1938
AUDINO OV, n. Oppido Mamertina il 2 novembre 1960 nonché dai terzi
TA RI SA e TA ES Avverso la sentenza DE Corte d'Assise di Appello di Cafn' zaro in data 19 dicembre 1987 che riformava in parte la in data 18 luglio 1986 DE Corte d'Assise di Catan sentenza zaro appellata dagli imputati e dal pubblico ministero.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere FR Pintus,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu= to Procuratore Generale dott. Martuscelli, il quale ha conclu= so chiedendo:
Annullarsi ssenza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN FR per morte del reo;
dichiararsi inammissibili i ricorsi degli imputati TI
NZ, BI NZ, PI CO, FA TO
So, UI TO, DI IC, NE US,
AR RI SA e del Procuratore Generale
contro
PO
RO AT, PonRO TO, PonRO MM,
US, LO Francesco AN IN, BU per mancanza di motivi;
ricorsi di: CC US, dichiararsi inammissibili i per genericità dei motivi;
EL RT, perché i motivi costituiSCno censure di fatto;
Di MA US, perché fuori termine;
annullarsi con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NC NE, NC OS HE (limitatamente all'art. 416 bis c.p.), NC IE, NC FR
(nato nel 1957), GE NG, LD NO, ME
FR, AN IN (limitatamente al furto DE
moto Honda), AR NE, AR ES, Mamo=
ne FR (limitatamente all'art. 416 bis c.p.), LL Roberto (416 bis), AR AL, ZZ US,
RÉ SArio (416 bis), RÉ TO (416 bis), RÉ IL po (416 bis), Lo IA AR, OP EN, Arena
CO, AR SArio, OL FR, OL US pe, ZE US, NA AN;
annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti
..
. di NC UI (limitatamente ai reati di strage, furto ed estorsione), NC OS HE (limitatamente ai rea=
ti di furto ed estorsione), BU US (relativamente all'imputazione di delitto associativo), IA GO
(relativamente al delitto di estorsione), UI IO,
VA NZ (relativamente alle imputazioni di istigazione di militari a disobbedire alle leggi e dei reati di cui agli articoli 322 e 336 codice penale), PonRO TO, FR SCO, AT (per tutti e tre, limitatamente alle imputazio ni di delitto associativo e di omicidio in persona di Aquila= no FR), ON FR (relativamente all'imputa= zione di usura), OR TO, GE VA, FA
FR (art. 416 bis), OP EN (416 bis), AI
IO, RF EZ, LE NT, US FR, LI
EU, ON FR. il rigetto nel resto dei ricorsi e rigetto di tutti gli altri ricorsi;
rigettarsi inoltre il ricorso del procuratore generale nei confronti di UM OC, IN OV, La SA IN,
NN AL, UI IO, NE CO SA rio, GE VA, ON IO, FA FR,
FA IC e FA MM.
Uditi i difensori, avvocati:
AE Valenzise, UI Cardone, Nicola Cantafora, Aldo
Casalinuovo, Mauro Mellini, US ON, Gabriele D'Ot tavio, DO TO, IN ZI, MA Di IE lo, Francesco SS, US OM, AE ZI,
ST EN, IO TT, IN IT, RL N'
CE IS e UI UL, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18 luglio 1986 DE Corte d'Assise di Catanzaro in Vibo VAa venivano dichiarati colpevoli del delitto di associazione di tipo mafioso loro contestato, in esso assorbito quello di associazione per delinquere, AN US FR (nato nel 1929), NC CO, NC
TO, NC NE, NC UI, NC OS
HE, NC US, NC IE, NC FR
CO (nato nel 1957), GE NG, Falduto Antonino,
TI NZ, ME FranceSC, BI NZ, Albanese Carmine, IA GO, IL US, Buccafusca US, PI CO, TI IO,
NN VA, UI IO, CC EN, RI
US, NE CO SArio, AR NZ, Contarte= se NE, VA FR, PonRO TO, Ponto= riero FR, PonRO AT, NG EG,
NG AE, EL RT, ME US,
CC US, ON FR, Amante Francesco, La Rosa Carmine, La SA US, LL OB, Orte= lio TO, GE RE, GE VA, LO RA CE, Di CO TO, De DE NZ, FA Tom=
maso, FA IC, OR TO, ON ET, Pa=
paTT AL, AR EL, ZZ US, Pu= gliese EN, Mondella RAcescantoNI, IN HE,
ON IO, IA SArio, RÉ TO OC, IA
IP, FA FR, EN CO, EN N' CE, IA AR e OP EN.
La Corte dichiarava altresì colpevoli: del delitto di estorsione contestato a ciascuno nella forma
DE consumazione e del tentativo: NC TO, NC
NE, NC OS HE, NC US, Acco= TI EN, RI US, AR NZ, ES AZ reno, La SA IN, La SA US, OR TO NI, AR EL;
del delitto di furto pluriaggravato: NC NE,
NC OS HE, AN IN, RI US,
La SA IN, La SA US, UM OC, IN
OV, AR EL, NC IE, RA Agosti
no%;
del delitto di omicidio: La SA IN, La SA US,
UM CC, IN OV, RI AR e NC
IE; del delitto di strage, costruzione, detenzione e porto di ordi=' gno esplosivo e danneggiamento: NC UI, NC
US e ES EN;
del delitto di porto e detenzione di armi: NC IE,
RI US, AR NZ, PonRO FR, Ponto=1
riero Annunziato, EL RT, La SA IN,
La SA US, UM OC, IN OV, OP NA zareno, RI AR e NC US;
del delitto di tentata violenza privata: ES EN,
EL RT, DE TO, IN HE e Razio=
nale IO;
del delitto di favoreggiamento: NC US, BU
US, CC EN, AR NZ, AN FR,
LL OB, FA FR, UI TO, DI
IC, Mazzeo OC US, RA GO, Colaci
FR, AR CO, AR SArio, NA AN,
OL US e NE US;
dei delitti di danneggiamento ed illecita concorrenza;
Para= TT EL e NE CO SArio;
La Corte d'Assise dichiarava altresì estinto per prescrizione il delitto di favoreggiamento contestato a CI US;
per mancanza di querela, il delitto di ragion fattasi, conte= stato a La SA IN, La SA US, LL OB
e CO FR;
per amnistia: i delitti di danneggiamento contestati a ER ri US, NC US;
assolveva, inoltre, per insufficienza di prove: dall'imputazione di associazione per delinquere e di associa= zione di tipo mafioso: AI IO, LA NG, Di MA
US, ON FR, Mazzola CO, Olivieri
EU, RF EZ, SC US, ES VA,
US FR, LE NT e ZU NE;
dall'imputazione di omicidio e connessi reati di detenzione
e porto d'armi: Di MA US, LA NG, SC GI PP, RI CO, AN FR, LL OB,
NG EG, NG AE, IA SArio, IA
TO, IA IP, NC US, PonRO TO,
PonRO FR, PonRO AT, IA AG TI e ZZ US;
dall'imputazione di strage e connessi reati di detenzione
e porto di esplosivi: ZZ US, IN HE, MO DE RAcescantoNI, RÉ SArio, RÉ TO e Fiaré
IP: detenzione e porto d'armi: Bonavena dall'imputazione di
FR, NC IE, BU CO, EN
US, Mercuri US, NC US, PonRO
TO, PonRO FR e PonRO AT;
dall'imputazione di estorsione: Cicerone CO SArio,
ME FR, NC UI e TI IO;
dall'imputazione di usura: ON FR;
dall'imputazione di illecita concorrenza: NE CO;
dalle imputazioni di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, violenza e minaccia a pubblico ufficiale ed inte= resse privato in atti di ufficio: VA NZ.
Proponevano impugnazione contro la sentenza il pubblico ministero e gli imputati NC FR (nato nel 1929),
NC TO, NC NE, NC UI, NC Cosmo Michele, NC US, NC IE, NC
FR (nato nel 1957), GE NG, LD AN no, ON FR, TI NZ, ME FR, Barbieri Vincenzo, Albanese IN, IA GO,
IL US, BU US, UP CO, 2
TI IO, NN VA, AI IO, UI
IO, CC EN, SC US, Di MA US,.
LA NG, NE CO SArio, VA NZ, Zun' gri NE, AR NE, US FR, Per= fidio EZ, LI EU, LE NT, Valente FR
TO, PonRO FR, PonRO CO, PonRO
AT, NG EG, NG AE, EL >>
RT, ME US, CC US, OM
FR, AN FR, La Rosa IN, La Rosa
US, LL OB, OR TO, GE RE,
GE VA, Piccolo FR, Di CO TO,
Di DE NZ, FA MM, FA IC,
OR TO, ON ET, AR AL, Papa- 5 ratto EL, ZZ US, ZZ CO, ES
EN, ES VA, LL RAcescantoNI,
IN HE, ON IO, RÉ SArio, RÉ TO NI OC, RÉ IP, FA FR, EN CO Bonavena FranCE, Lo IA AR, OP EN,
DI IC, AR CO, AR SArio, NA
AN, OL US, ZE OC US, RA
GO, CI FR, UM OC, Audino Giovanni,
RI AR, RI CO, UI TO e GA ne US TO. La seconda sezione DE Corte d'Assise di appello di
Catanzaro, con sentenza in data 12 dicembre 1987:
1) dichiarava inammissibile l'appello proposto dal pubblico
BI, ministero nei confronti degli imputati LD,
PI, NN, UI TO, UI IO,
DI, RI, EL, Di CO, ES, CI,
ZE, RA, CI, AR CO, AR SArio,
NA, OL, UM e NE nonché nei confronti dei terzi intestatari dei beni di cui era stato disposto il dissequestro;
2) dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale per soprav venuta amnistia nei confronti di IN HE, ES EN, LL RAcescantoNI, Razionale IO
e EL RT in ordine al reato di tentata vio= lenza privata a ciascuno contestato e nei confronti di
AR EL in ordine al reato di danneggiamento;
3) dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale per estin' zione del reato a seguito di prescrizione, in ordine al
$
reato di furto ai danni, rispettivamente, NE N' ZO e di TU NZ, nei confronti di NC E= go, NC NE e NC OS HE, ed in ordine al delitto di favoreggiamento personale, nei confronti di UI TO;
4) assolveva per insufficienza di prove:
a) NC UI e ES EN, dalle imputazioni di strage e dei connessi delitti di costruzione, deten' zione e porto di ordigno esplosivo, nonché di danneg= giamento;
b) NC IE, dalle imputazioni di omicilio in danno di AR CO, e dei connessi delitti di detenzione e porto illegali di armi da sparo;
c) La SA IN, La SA US, UM OC e
IN OV, dalle imputazioni di omicidio conti= nuato ai danni di ER QU e ER IE,
e dai connessi delitti di furto, detenzione e porto illegali di armi da sparo;
d) LL OB ed AN FR, dall'imputazione di favoreggiamento personale;
e) La SA IN, La SA US e OR TO NI, dalla imputazione di tentata estorsione ai danni di ER QU;
f) TI NZ, BI NZ, AN IN
IL US, BU US, PI E= nico, NN VA, UI IO, Cicerone
CO SArio, VA FR, PonRO TO
PonRO FR, PonRO AT, OR
TO, GE VA, Piccolo Francesco, Di CO TO, De DE NZ, FA MM
FA IC, ON IO, FA FR,
OP EN dall'imputazione di associazione di tipo mafioso, in essa assorbita quella di associazione per delinquere, revocando gli obblighi imposti dal giudice di primo grado;
5) Escludeva, nei confronti di NC CO, NC
TO, NC NE, NC UI, NC
OS HE, NC IE, NC FR (nato nel 1957), ON FR, La SA IN, La SA
US, ZZ US, RÉ SArio, RÉ TO
OC, RÉ IP, Lo IA AR, la contestata ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 416 bis c.p. in relazione all'imputazione di associazione di tipo mafio=
so; 6) concedeva a NC UI e ES EN generiche attenuanti, giudicate equivalenti alle contestate aggra= vanti;
7) eliminava le pene accessorie inflitte in relazione alle imputazioni da cui i singoli imputati erano stati assolti ad esito del giudizio di gravame (decadenza dalla potestà genitoriale, interdizione legale, interdizione dai pubblici uffici) e procedeva alla rideterminazione delle pene
8) applicava il condono in varia misura agli imputati con' dannati;
9) revocava taluni provvedimenti di sequestro e confisca;
10) confermava nel resto l'impugnata sentenza, condannando al pagamento delle spese del grado gli imputati le cui doglianze erano state integralmente rigettate. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, i Carabinieri di Catanzaro, con rapporto in data
8 dicembre 1983, denunciavano al procuratore DE Repubbli= ca di Vibo VAa NC FR da IM (nato nel 1929) e numerose altre persone, indicandoli tutti come affiliati ad un'associazione mafiosa dimostratasi particolar= mente presente ed attiva nel corso dei lavori per la costru= zione del porto di Gioia Tauro, nonché nelle attività turisti= che DE costa. Nel corso dell'istruzione, condotta con rito formale, venivano acquisiti vari rapporti di polizia giudiziaria: uno,
a carico di LI EU e di altre trenta persone,
originariamente affidato alla competenza degli uffici giudizia ri di Palmi, ed altro, predisposto dal carabinieri di Tropea,
e relativo alle presunte composizione e struttura organizza= tiva delle varie cosche operanti nei territori di Tropea,
Nicotera, IM e San Calogero. Veniva . altresì raccolta la "testimonianza di correità" di certo RI US, per= sonaggio coinvolto in molte attività illecite, e le dichiara= zioni di AL TO, fratello di AL QU, già affiliato alla 'ndrangheta, e SCmparso nel 1982, verosi= milmente ucciso dall'organizzazione criminale. Sulla base di tali elementi, venivano quindi disegnati gli addebiti di cui alle decisioni giudiziarie qui denunciate in sede di legit timità. Hanno proposto ricorso per cassazione: il procuratore generale DE Repubblica presso la Corte d'appello di Catan zaro, contro le assoluzioni dall'imputazione di duplice omici= dio dei fratelli ER, di UM OC, IN OV
e La SA IN, nonché contro l'assoluzione per insuffi= cienza di prove dall'imputazione di associazione di tipo ma= fioso pronunciata dal giudice di appello nei confronti degli imputati PonRO TO, PonRO FR, PonRO
AT, AN IN, UI IO, BU
US, NE CO SArio, FA FR, FA
IC, FA MM, GE VA, LO FR SC e ON IO.
Hanno altresì proposto ricorso per cassazione contro le statuizioni di condanna e contro quelle di assoluzione con formula dubitativa, chiedendo l'annullamento DE senten za impugnata con rinvio ad altra sezione di Corte d'Assise d'appello, ovvero il suo annullamento senza rinvio, con sosti tuzione della formula assolutoria adottata dal giudice di merito con altra formula più favorevole per l'imputato, tutti gli appellanti, ad eccezione di SC US, ZU AN AL, NN VA, RA CO, ES SA RE, CI US e Di MA US. Come si vedrà più avanti, quest'ultimo ha bensì presentato i motivi del proprio ricorso, ma non ha proposto impugnazione, ed i moti= vi, rispetto ai termini fissati dalla legge, non possono esse= re considerati come dichiarazione di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva preliminarmente questa Corte suprema che il ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti di
AN IN, BU US, PonRO TO,
PonRO AT, PonRO FR e LO FR
SC in relazione all'assoluzione con formula dubitativa dal'
l'imputazione di partecipazione all'associazione di tipo mafio so dovrà essere dichiarato inammissibile. Mentre il ricorrente ha infatti presentato a sostegno dell'impugnazione proposta, motivi specifici verso NE CO SArio (pp. 9/11), di ON IO (pp. 11/12), di TI NZ (p.13) di UI IO (pp.13/14), di FA FR (pp.14/15) di Fazzari Nicola e FA MM (p.16), di NN GI PP (p. 17) e di GE VA, non ha corrisponden' temente indicato in modo specifico le ragioni dedotte a fon' damento delle proprie richieste nei confronti degli altri im= putati (AN, BU, PonRO e LO), che ha ignorato all'atto DE formulazione DE richiesta di annul' lamento DE sentenza impugnata, quasi a voler significare la non casualità delle omissioni che la precedevano.
Il medesimo ricorso del Procuratore generale nei confron' ti di UI IO, NE CO SArio, La Rosa
IN, GE VA, FA MM, FA O= ภ
У
la, ON IO, FA FR, UM OC ed AU no OV, dovrà essere rigettato.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce infatti la nul' lità della sentenza "per insufficiente motivazione in ordine circostanze determinanti ai fini del decidere" in relazione a alla ritenuta partecipazione di UM OC, IN OV
e La SA IN al duplice omicidio di IE e QU
ER, ma di fatto muove alla decisione dei giudici dell'ap pello soltanto censure relative alle modalità di formazione del loro convincimento, cioé al merito del giudizio di inatten dibilità che essi hanno espresso con riguardo all'unica fonte di prova per loro disponibile (vale a dire le propalazioni de relato di certo RI US).
Sul punto (vale a dire in merito al giudizio di inatten' dibilità formulato verso l'unica fonte di prova disponibile dimostrare la colpevolezza degli imputati), il giudice per di appello ha fornito una motivazione che si rivela tanto immune da vizi logici (fatta eccezione per quelli che verran' no evidenziati in relazione alla scelta di una formula assolu toria coerente alle premesse da cui viene fatta discendere), che lo stesso ricorrente non esita a giudicare "corretti e condivisibili" taluni degli argomenti sui quali la decisione
é fondata. Il dissenso attiene alla mancata esecuzione di accertamenti da parte del giudice di merito di riSCntri ca= paci di coonestare le accuse formulate dallo RI. Il ricor= rente non tiene però evidentemente conto del fatto che, essen do il riSCntro esterno parte integrante ed indefettibile di quel mezzo anomalo per il raggiungimento DE prova DE verità di un fatto, che é costituita dalla così detta "testi=
monianza di correità", il compito DE sua ricerca e della sua acquisizione spetta all'organo dell'accusa, sicché ogni eventuale omissione non può essere addebitata al giudice, tanto meno sotto il profilo di "insufficiente motivazione in ordine a circostanze determinanti ai fini del decidere". Per
quanto invece attiene a quella che il ricorrente definisce nel proprio ricorso "esasperata razionalizzazione dei compor= tamenti", l'unico vizio suscettibile di denuncia da parte del ricorrente sarebbe paradossalmente l'eccesso di logicità del ragionamento, sicché la censura finisce con il risolversi nel risultato di un'indagine sulla giustificazione esterna DE motivazione: sulla scelta, cioé, delle massime di espe= rienza, che é presclusa nella presente sede di legittimità.
In particolare, per quanto concerne il NE CO
SArio, il ricorrente ravvisa nell'omessa considerazione da parte del giudice di appello dei movimenti di denaro dal conto del NE (a favore di Lo IA VA,
per dodici milioni, di NC NE, per due milioni,
e di ME FR, per cinque milioni e mezzo circa) nell'arco dell'anno 1983, e DE particolare caratura mafio= sa DE maggior parte dei trasportatori di inerti del CO.GI.
TAU., la ricorrenza del vizio di omessa considerazione di circostanze decisive ai fini DE decisione. La tesi é desti=
tuita di fondamento, e la dimostrazione dell'assunto può essere tratta proprio dalla motivazione del ricorso: una volta affermata infatti la "discutibilità" DE ragione giustifica= trice dei singoli movimenti di denaro, la circostanza del movimento finisce con il perdere i connotati di "elemento decisivo". Quanto poi all'omessa considerazione del dato
relativo alla partecipazione del NE all'attività di tra= sporto degli inerti, una volta affermato che questa era "cer= tamente dovuta al rapporto di affinità con NC TO", dal dato (meramente congetturale) che l'imputato lavorava
"a fianco di una congrega di grossi nomi di pregiudicati, diffidati, con forti guadagni" non era possibile far discende= re la dimostrazione che il mancato esame DE circostanza fosse riferibile ad un "dato decisivo", ma ne veniva al con'
trario dimostrata l'assoluta marginalità.
Per quanto riguarda il Razionale IO, il giudizio DE Corte di merito circa il difetto di univocità significa= degli elementi a carico dell'imputato, costituiti daltiva fatto che questi era stato ferito mentre si trovava in compa= gnia di AS US, nel momento in cui veniva assas' sinato, e dal fatto di aver partecipato all'episodio di vio= lenza ai danni di RI AR, non é intaccato dalle censure del ricorrente sul piano DE logica. Le dette censu= re, infatti, rappresentano il frutto di una lettura alternativa
+ del dato processuale probatorio, ma non forniscono la dimo= strazione che la spedizione punitiva di cui rimasero vittime il AS ed il ON fosse da inquadrarsi nell'ambi= to DE c.d. "faida di San EG d'Ippona", né che vi fosse un necessario collegamento tra il pestaggio del RI
e la successiva strage di NI.
Per quanto riguarda la posizione del TI NZ, le censure del ricorrente si risolvono in una valutazione delle emergenze probatorie semplicemente diversa da quella operata dal giudice di merito. Che l'inserimento nel COGITAU addizionato al rapporto societario del TI con IE
NC acquistasse "il valore di prova dell'inserimento nell'organizzazione mafiosa" é giudizio incapace di dimostra= re l'illogicità dell'opposto indirizzo interpretativo delle prove seguito dal giudice di merito.
Del pari attinenti alla valutazione delle prove, ed inu= tilizzabile, quindi, per dimostrare i denunciati vizi DE decisione dei giudici di appello, si dimostrano i motivi del ricorso relativi all'UI IO, al FA IC, al
FA MM, allo NN US ed al GE Salva= tore, fondati, per il primo, sulla indentificazione del desti= natario dell'intimidazione realizzata da NC US;
per gli altri due, sull'attendibilità delle accuse formulate da TO AL, e per lo NN, sul rilievo DE fami= liarità che l'imputato aveva con NC UI, AR TO NI e NA RAco.
Per quanto infine concerne il FA FR, il dissen'
So tra la Corte territoriale, che ha ritenuto insufficienti le propalazioni accusatorie dello RI a fondare una deci= sione di condanna, ed il ricorrente, attiene in definitiva ad una differente valutazione circa l'utilizzabilità dell'unica prova disponibile: ad una valutazione, cioé, che in materia la legge processuale rimette all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui conclusioni, per poter essere censu= rate nella presente sede di legittimità, devono risultare affet te da insanabili vizi logici: ciò che evidentemente non si verifica quando la parte si limiti a manifestare opiNIni diverse da quelle espresse nella sentenza.
Gli imputati TI NZ, BI NZ,
UI TO, NE US TO, FA MM,
PI CO, dopo aver proposto ricorso contro la senten' za d'appello, hanno omesso di presentare i motivi a sostegno dell'impugnazione proposta. Quest'ultima dovrà quindi essere dichiarata inammissibile.
Del pari inammissibili dovranno essere dichiarati i ricor si presentati da CC EN, EL RT, Acco= TI US, OL US, IN HE e DI
IC. Tutti i detti imputati hanno infatti presentato motivi. contestuali alla proposizione dell'impugnazione, deducendo vizi di motivazione DE sentenza impugnata necessariamente generici, trattandosi di censure riferite ad un processo moti= vazionale non conosciuto all'epoca DE formulazione del giudizio censorio, e si risolvevano (come ex post é stato confermato dall'esame DE decisione) in valutazioni generi= che, non strettamente connesse al contenuto DE sentenza impugnata. Di tali ricorrenti, taluni (CC EN, Acco= TI US, OL US, EL RT e
IN HE) hanno presentato motivi aggiunti, ad integra= zione di quelli, come già rilevato inammissibili, proposti contestualmente alla dichiarazione di impugnazione. Anche tali motivi aggiunti sono peraltro inammissibili al pari di quelli precedentemente proposti dagli imputati. Accorinti
EN deduce infatti l'erroneità DE valutazione operata circa indeterminati "elementi esistenti nel processo", l'omesso esame di altrettanto indeterminati "elementi che certamente potevano operare positivamente per un'assoluzione". Nel rife= rire poi in dettaglio tali elementi, la difesa del ricorrente deduce che l'imputato avrebbe consegnato un memoriale in cui si qualificava "collaboratore DE giustizia", con il che, al difetto di specificità originario si tenta di porre rimedio con deduzioni di merito inammissibili nella presente sede di legittimità.
Da parte sua, CC US deduce a sostegno del ricorso una presunta erronea valutazione degli elementi pro= cessuali, lamentando la mancanza di elementi di riSCntro
alle "deposizioni di RI e AL" e trascurando, nella formulazione di tale censura attinente al merito, ogni consi= derazione in merito agli argomenti concretamente adoperati dalla sentenza impugnata.
Per la difesa di OL US, il vizio da cui sa= rebbe affetta la sentenza impugnata risiederebbe nel fatto che il giudice di appello avrebbe "ritenuto solidali elementi di prova soltanto sospetti che non potevano giammai assurge= re a rango di prova né di indizio". E' evidente che una siffatta può essere riferibile a qualsiasi sentenza,censura
e non é riferita necessariamente a quella oggetto di esame,
é ciò anche con riguardo al riferimento al "motivo di grava= me relativo all'irrogazione del minimo DE pena" ed al
"giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggra vanti ex art. 69 c.p.".
La difesa di EL RT deduce l'erronea valu= tazione degli elementi esistenti nel processo: in particolare, si sostiene la inesistenza di prove circa la partecipazione dell'imputato ad una qualunque associazione mafiosa. E' quindi evidente che si tratta di censure generiche di merito relative all'apprezzamento delle prove, inammissibili nella presente sede di legittimità.
Per la difesa di IN HE, i giudici di merito a= vrebbero omesso di stabilire l'effettiva sussistenza di un'as' sociazione "rispondente ai canoni voluti e richiesti dall'art. 416 bis codice penale". Non si rinviene traccia DE specifi= ca denuncia di vizi, alla cui formulazione é subordinata la delibazione DE censura da parte del giudice di legitti= mità.
Sono infine destituiti di giuridico fondamento i ricorsi proposti da RI AR, AR EL, EN
CO e EN FR. Il RI AR deduce la violazione degli articoli 524 n. 1 e 3 e dell'art. 475 n.3
c.p.p. sotto un duplice profilo: per il rigetto dell'istanza di concessione dell'attenuante DE provocazione e per il mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla determinazione DE pena in una misura ritenuta eccessiva.
Mentre per quanto attiene al secondo dei due profili conside= rati, il ricorso é del tutto immotivato, per quello che riguar da la mancata concessione dell'attenuante, il ricorrente so=
stiene che, dovendo il movente del delitto riconoscersi in un fatto oggettivamente ingiusto subito dall'agente, quale l'aggressione subita qualche giorno prima, non poteva il solo fatto che tutti, aggressori ed aggredito, versassero in re illicita, essere considerato ostativo alla concessione dell'invocata attenuante.
Il ricorso del RI é infondato. La sentenza impugna= ta ha infatti escluso l'applicabilità dell'attenuante sotto altro e diverso profilo: sul rilievo, cioé, DE carenza nella fattispecie esaminata, di un rapporto di immediatezza tra il fatto potenzialmente provocatorio e l'atteggiamento reattivo dell'imputato, giacché, a distanza di due giorni dall'episo= dio di violenza subito dalla vittima, l'omicidio assumeva il carattere ritorsivo DE vendetta, e non rimaneva quindi spazio per la concedibilità dell'attenuante DE provocazio=
ne.
Del pari infondato é il ricorso proposto dal AR
EL. Deduce il ricorrente con il primo dei due motivi in cui si articola l'impugnazione, che la sentenza dei giudici A
di merito avrebbe fondato l'affermazione DE penale respon' sabilità dell'imputato in ordine alla partecipazione ad asso= ciazione mafiosa sul solo rilievo delle propalazioni dello
RI e del AL. Occorre invece rilevare che la decisio= ne dei giudici di merito risulta fondata soltanto marginal'
mente su dette accuse. In essa si fa infatti riferimento spe= cifico ai dimostrati tentativi di inserimento del AR nel mercato dei prodotti ittici, tentativi realizzati in concre= to, prima con la formulazione di minacce, e successivamente con l'uso di mezzi più persuasivi, allo SCpo di scalzare dal mercato la ditta OL già presente, e dirottarne la clientela. La motivazione della sentenza appare quindi logicamente ineccepibile, quando riferisce l'attività persua= siva al titolare dell'impresa concorrente, basandosi sulle deposizioni testimoniali delle persone che, per effetto degli atti di intimidazione realizzati nei loro confronti, hanno abbandonato il precedente fornitore per rivolgersi al nuovo.. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa del AR deduce difetto di motivazione in relazione ai criteri di deter=
minazione DE pena. Anche tale secondo motivo é infondato: il giudice di primo grado ha compiutamente indicato sia i criteri cui/si é ispirato per determinare la pena, sia le W modalità attraverso le quali ha fissato in concreto la misura
(come può desumersi pena cosìdalle pagine 215 e 216 DE decisione). Sulla determinata, il giudice dell'appello, a seguito DE declara= toria di estinzione per amnistia dei due delitti di danneggia mento, ha operato una detrazione di due mesi di reclusione, così riducendo l'aumento alla pena base ai sensi dell'art.
81 codice penale originariamente stabilito. Dall'esame delle sentenze dei due gradi di merito é quindi possibile desumere le ragioni per le quali è stata irrogata la pena DE cui pretesa severità si duole il ricor=
rente nella presente sede: una pena che non si diSCsta dai minimi edittali in modo tanto sensibile da postulare ne= cessariamente una giustificazione aggiuntiva rispetto a quel' la desumibile da una valutazione comparativa tra la pena irrogata, e l'entità dei fatti di cui l'imputato é stato rico= nosciuto responsabile.
Del pari infondati sono i ricorsi proposti da EN
CO e da EN FR. Sostengono infatti i ricor renti che la sentenza sarebbe viziata per travisamento dei fatti, e che sarebbero state violate le regole sull'acquisi= zione DE prova. Secondo la comune difesa, la contestazione dell'addebito di partecipazione ad associazione di tipo mafio=
So sarebbe stata effettuata in forma generica, e l'accusa sarebbe stata confermata soltanto dai rapporti di polizia giudiziaria, dalle dichiarazioni di RI e di AL, non' ché dalla deposizione del TU, che i giudici di merito, secondo l'assunto del ricorrente, avrebbero travisato.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata si sottrae alle censure dei ricorrenti. Per quanto concerne l'eccezione di nullità per genericità DE contestazione, essa é ripropo= sta nella sede presente nei medesimi termini in cui era stata sollevata nell'atto di appello contro la sentenza di primo grado. I ricorrenti, non solo hanno omesso, come pure incom= beva loro, di impugnare in modo autonomo il provvedimento con cui l'eccezione veniva rigettata, ma nel ricorso trascu= rano del tutto, omettendo di censurarli motivatamente, gli argomenti usati dalla sentenza di secondo grado a confuta= zione dell'eccezione in diSCrso. Nel merito, in quest'ultima viene poi indicato nella deposizione resa da TU EN
ΖΟ in sede istruttoria l'elemento rivelatore dei metodi di conduzione dell'impresa di movimento della terra di cui i
EN erano titolari. Sotto tale profilo, quindi, la senten za risulta adeguatamente motivata ed immune da vizi logici, peraltro neppure denunciati dai ricorrenti.
TI NZ, BI NZ, PI CO,
UI TO, NE US TO, FA MM, Accorinti EN, EL RT, CC US, OL US, IN HE, Lombardi Nicola, Soriano
AR, AR EL, EN CO e Bonave=
na FR dovranno essere condannati in via tra loro solidale al pagamento delle spese del procedimento, nonché al pagamento DE somma di lire duecentomila ciascuno a favore DE Cassa delle Ammende!
L'impugnata sentenza dovrà 'infine essere annullata sen' za rinvio nei confronti di AN FR, posto che l'im= putato é deceduto, ed i reati a lui ascritti dovranno con' dichiarati estinti. seguentemente essere
Le censure mosse dai ricorrenti in relazione alle pro=
nunce assolutorie dubitative contenute nella sentenza di se=
condo grado in ordine alle varie forme di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, sia come modifica di prece= denti statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado, sia come conferma DE decisione dei primi giudici, ripropongono il problema, già affrontato in sede di giudizio di merito, dell'identificazione dei limiti di uti=
lizzabilità del principio del libero convincimento nella lettu= ra del materiale probatorio acquisito al processo. Il proble= ma, che si propone anche in relazione alle assoluzioni da imputazioni diverse, e che, con pregnanza anche maggiore, si propone con riguardo alle statuizioni di conanna conferma= te dal giudice di appello, assume particolare rilievo nella complessa vicenda processuale oggetto di esame, nella quale l'ossatura fondamentale dell'accusa é costituita dalle propa= lazioni accusatorie di tali RI US e AL TO da Rombiolo, oltre che dai rapporti dell'Arma dei Carabinieri, Nella sentenza impugnata é dato leggere espressioni sulla cui esattezza é difficile non convenire, in particolare quando il giudice di merito afferma che il giudice deve istituzio= nalmente verificare gli specifici dati probàtori emergenti dalla realtà processuale, apprezzandoli "in maniera tale
da non pervenire ad affermazioni che non siano fondate su elementi accettabili sul piano formale, e convenientemente riSCntrati nel contenuto". Ed ancora più accettabile é il principio, affermato ancora dalla sentenza, che "la partico= lare natura delle vicende criminose... non potrebbe giustifi= care abbassamenti nel tasso di garanzia del giudizio". La sentenza impugnata ha ancora affermato, con riguardo alla figura delittuosa dell'associazione di tipo mafioso, che il requisito indefettibile ai fini DE configurabilità del reato
é l'uso DE forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, posto che é tale forza che di per sé é capace di ingenerare le condizioni di assoggettamento e di omertà, sicché l'avvalimento di tale forza di intimidazione da parte dei componenti il sodalizio é tale da colorare di illegittimità
i fini associativi, sebbene questi ultimi si presentino con inequivoci connotati di liceità.
Sostiene però subito dopo il giudice di merito che "la difficoltà di acquisizione di prove storiche DE sussistenza del vincolo associativo" sarebbe suscettibile di "essere fron'
teggiata da adeguato ricorso alla prova logica": ciò che
é accettabile alla condizione che tale prova logica sia asso= lutamente rigorosa: ed é dubbio che possa avere la capacità di "conferire rilievo, anche decisivo, a fatti e circostanze scarsamente significativi" il semplice "approccio all'intero materiale probatorio". Di fatto, la sentenza, dopo aver chia= rito che "non può comunque, esistere metodo di formazione DE prova che non sia quello proprio del vigente sistema processuale penale" e che "l'accertamento del vincolo asso= ciativo... deve scaturire dai fatti...con netto rifiuto di ogni scivolamento verso la teoria del tipo d'autore" dà "incondi= zionata adesione all'espresso convincimento di positiva veri= fica DE tesi di accusa nella sua globale formulazione".
Tale positiva verifica, che il giudice dell'appello dichiara insuscettibile di "essere espressa sulla base delle affermazio= ni di un imputato... controllate soltanto attraverso l'intrin' seca verosimiglianza" indipendentemente da verifiche esterne finisce pur sempre con il risolversi in una dichiarazione " di fede, se gli strumenti di verifica DE veridicità delle accuse del coimputato si fanno consistere "in elementi di natura soggettiva o indiziari, secondo il panorama offerto, di volta in volta, dalla realtà processuale". Tale metodologia di apprezzamento DE prova processuale non realizza infat' ti alcun contemperamento tra "be diverse... esigenze DE genuinità delle fonti di prova dell'obbligo di non trala= sciare alcun mezzo legale di ricerca DE verità": realizza al contrario una forma di gnoseologia del tutto disancorata dal materiale probatorio, e perciò solo insuscettibile di con' trollo.
Da oltre due secoli, l'ordinamento processuale italiano ha abbandonato il sistema di accertamento DE verità fondato sulle prove legali, ed ha scelto quello fondato sul principio del libero convincimento del giudice. Poiché non é oggi pos' sibile richiamarsi ad un ordinamento gerarchico legislativa= mente predeterminato delle prove, il giudice viene lasciato libero di utilizzare per la propria decisione qualsiasi ele= mento acquisito dall'istruzione probatoria, indipendentemente dal fatto che esso appartenga ad una piuttosto che ad altra categoria astrattamente definita in via preventiva. Occorre tuttavia aggiungere che tale libertà di utilizzazione delle prove da parte del giudice non può essere considerata priva di limiti, giacché in tal caso essa, per quanto dissimulata e motivata dall'esigenza di ricercare la verità ad ogni co= sto, finirebbe con l'essere soggetta, invece che a regole razionali, all'esigenza irrazionale, tanto più pericolosa per l'ordinamento se non avvertita dal giudice, di far prevalere, rispetto alle garanzie connesse ad un'equilibrata gestione del processo penale (con pericolo di sacrificio, in definitiva, dello stesso principio costituzionale di eguaglianza), le istan' ze di difesa sociale.
Ora, non potendosi, per le ragioni indicate in preceden' dejuner za, precisi criteri direttivi circa la formazione del libero convincimento dalla normativa vigente, non può tuttavia, da tale assenza di regole, peraltro coerente al principio di libertà nella formazione del convincimento, desumersi la. mancanza di protezione del cittadino dai pericoli di abuso e di uso arbitrario di detta libertà. Tali criteri direttivi, ancorché inespressi, sono tuttavia presenti nell'ordinamento,
e sono suscettibili di essere desunti dal complesso delle nor= me che regolano il processo: tanto ciò é vero, che il primo limite alle potestà gnoseologiche del giudice (e la riprova che queste non attribuiSCno un potere illimitato) é costituito dalla presenza di un obbligo, che é quello di fornire delle scelte interpretative adottate una congrua motivazione immune da vizi logici: di fornire cioé una giustificazione coerente delle scelte adottate a dimostrazione DE conformità logica degli strumenti gnoseologici utilizzati per giungere all'affer= mazione della "verità processuale", cioé dell'unica verità che, in definitiva, abbia rilievo ai fini che con il processo si perseguono.
Di qui, l'obbligo per il giudice di far emergere nella sentenza da quale fonte (testimonianza, documento, argomento logico) abbia raggiunto la conoscenza di ogni singolo fatto su cui verte il suo giudizio. Ora, qualunque sia la fonte di conoscenza, quest'ultima, per poter avere cittadinanza nell'accertamento processuale del fatto di rilievo per il giu- dizio, non può che realizzarsi attraverso le due fasi DE percezione e DE successiva verifica di veridicità.
Alla luce di tali considerazioni, appare ozioso interro= garsi circa la natura DE così detta "chiamata" (o, come appare preferibile, testimonianza) di correità, e rispondere al quesito se essa, al pari DE testimonianza de relato, sia da considerare "elemento pieno di prova", ovvero se postuli necessariamente la presenza di altri elementi: non sfugge, infatti, che anche in una formulazione siffatta, si
tratterebbe pur sempre di una "regola di formazione del libero convincimento". In effetti, é esclusivamente dalla mo= tivazione della sentenza che deve potersi desumere la rap= presentazione storica del fatto oggetto del giudizio, e quindi l'autenticità del mezzo rappresentativo prescelto come fonte di verità.
Allo SCpo di assicurare la costante fedeltà DE prova costituita da documenti, e la sua affidabilità come fonte di verità, l'ordinamento si prem'unisce, rendendo per un verso pubblica la funzione di certificazione, attestazione, documentazione, affidandola a funzionari pubblici apposita= mente abilitati, e munendo, per altro verso, di sanzione penale i precetti posti a garanzia DE pubblica fede. La prova "storica", affidata al ricordo degli uomini é guardata con sospetto dall'ordinamento: é sufficiente qui ricordare, dimostrazione dell'assunto, le norme del rito civile con a le quali si limita il ricorso a tale forma di conoscenza DE
verità da parte del giudice (gli articoli 2721 e seguenti del codice civile e 244 e seguenti del codice di procedura).
La sua acquisizione deve essere preceduta da avvertimenti obbligatori, tesi a richiamare l'attenzione del testimone sulle responsabilità civili, morali, etiche, penali e (se si tratta di credente), anche religiose connesse alla testimonianza falsa о reticente, e comunque all'inosservanza dell'obbligo di dire "tutta la verità, niente altro che la verità" sotto il vincolo di un solenne giuramento.
Non può dirsi frutto del caso, o effetto di mera dimenti= canza del legislatore, il fatto che le dichiarazioni accusato= rie dell'imputato verso i correi (cioé, a ben vedere, il più antico ed usuale strumento di investigazione) siano state. lasciate nell'ordinamento del tutto prive di disciplina (e quindi di garanzia). La "testimonianza di correità", a diffe= renza di quella resa dal testimone non é assoggettata ad alcuna disciplina: il legislatore si limita a non considerarla.
Certo questo non toglie che possa anch'essa venir conside= rata alla stregua di "prova storica" in senso lato, in quanto accadimento rappresentativo del fatto da provare, e quindi destinato a confondersi col il residuo materiale probatorio. Il responsabile di tale accadimento rappresentativo de fatto da provare nonha, a differenza del testimore, alcun obbligo giuri = dico, morale, etico di dire "tutta la verità". Un addebito di reticenza sarebbe nei suoi confronti concettualmente, e
non soltanto giuridicamente, inconfigurabile.
Qui, e non altrove, va ricercata la ragione di fondo per cui tale testimonianza nasce gravata di sospetto: a ben vedere, chi la rende falsa e/o reticente non corre alcun rischio: perfino l'effetto stigmatizzante DE sanzione si colloca naturalmente al di fuori dell'ambito degli eventi temuti come possibile conseguenza dell'azione illecita. Poiché il ricorso all'ausilio delle delazioni dei co imputati si é
presentato, come già accennato in precedenza, e verosimilmen te continuerà a presentarsi, in ogni tempo ed in ogni luogo, come strumento privilegiato di raccolta di prove non altrimen ti acquisibili in modo altrettanto agevole, occorre interrogar si circa la possibilità (e l'opportunità) di desumere dal complesso dell'ordinamento, regole capaci di assicurare che tale prova sui generis venga usata di fatto, e non quindi soltanto a parole, con "estrema prudenza e cautela", coeren' temente con l'incertezza DE sua origine.
Quando si sostiene che le verifiche esterne delle accuse del coimputato possono anche consistere "in elementi di natu= ra soggettiva о indiziari, secondo il panorama offerto di volta in volta dalla realtà processuale", si imbocca di fatto una strada che, al di là delle enunciazioni teoriche proposte come viatico, e DE bontà dei propositi di chi ne affronta il percorso, porta alla configurazione di un po= tere del giudice insuscettibile di limiti ed insofferente ad essi, nell'esercizio del quale il principio del libero convinci mento rischia di venir utilizzato per il perseguimento di finalità diverse da quelle per il cui raggiungimento é stato introdotto nell'ordinamento, e degradato da fenomeno a forte componente tecnico/scientifica, e quindi essenzialmente razio= nale, ad atto soggettivo, a fondamento prevalentemente in' tuitivo e psicologico, о addirittura emozionale, perciò solo insofferente di ogni regola, *ed insuscettibile di controllo. Se tale tendenza dovesse generalizzarsi, si finirebbe con il realizzare nella prassi giudiziaria il più profondo e peri= coloso mutamento del principio del libero convincimento, già in passato esposto ai condizionamenti di timori spesso irra= zionali (ove non artificiosamente indotti ed alimentati) di una pubblica opiNIne che da sempre mostra di nutrire mag= giori preoccupazioni per la propria contingente sicurezza, che per i rischi connessi alle disfunzioni di un meccanismo che ha in sé la capacità di travolgere, nel nome di quella sicurezza, insieme con i cittadini colpevoli, anche quelli innocenti.
Chiarito questo, e sottolineato in quali termini debba essere inteso il principio del libero convincimento del giudice, occorre procedere all'esame delle singole censure mosse alla sentenza impugnata, in relazione alle pronunce assolutorie con formula dubitativa.
Per quanto concerne l'assoluzione di TI IO dalla duplice imputazione di estorsione ai danni, rispettiva= mente, del TU NZ e dei componenti del consiglio di amministrazione DE Cassa Rurale di San Calogero e del direttore Luccisano IO, occorre ricordare che la deci= sione era stata motivata dal giudice di primo grado sul rilievo che nessuna delle pretese vittime della contestata attività estorsiva posta in essere dall'imputato aveva subito minacce, о comunque, pressioni. In un quadro probatorio siffatto, la conferma DE decisione da parte del giudice di appello risulta fondata sul solo rilievo che "per i mem= bri di consorterie mafiose non é consueto l'uso di minacce dirette ed espresse", in tal modo dandosi applicazione ad una massima di esperienza non codificata e non utilizzabile ed a criteri presuntivi circa l'appartenenza dell'imputato a consorterie mafiose e circa la caratura mafiosa delle azio= ni da lui poste in essere. Di fatto, una volta giudicato e= quivoco" il dato relativo all'estorsione in danno del TU cia, e "non provata" (se non dalla "certa" appartenenza del TI al "clan NC") la coartazione del direttore e dei membri del consiglio di amministrazione DE Cassa
Rurale di San Calogero, le prove di colpevolezza erano da ritenere del tutto inesistenti, e non semplicemente "insuffi=
cienti".
Considerazioni analoghe devono essere formulate in rela= zione all'assoluzione (sempre con formula dubitativa) di
NC FR (nato nel 1929) in relazione all'imputa= zione di porto e detenzione di sostanze esplodenti, commesso in Mileto la notte dell'11 aprile 1979, e di AI IO, S' ' SO FR, RF EZ, LI EU, Loiacono Francesco e Talesa NT dall'imputazione di associazione di tipo mafioso. Il giudice di appello, nel respingere le doglianze mosse dagli imputati contro la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado, ha ritenuto sussistenti "sicuri rapporti con qualcuno dei principali esponenti del clan AN- US", rapporti da cui sarebbe stato tratto lucro, e dai quali sarebbe possibile "intravvedere più articolate connessio ni". Emerge peraltro dalla decisione impugnata che i "sicuri rapporti" di cui é cenno sono semplici rapporti di lavoro dipendente (come per il AI IO, il RF EZ ed il
LE NT), ovvero di lavoro autonomo (come per il US), Tali rapporti diventano "sospetti" agli occhi del giudice di appello soltanto sul rilievo dell'appartenenza alla fami= glia NC del datore di lavoro o del committente del la= voro autonomo. Non é però chi non veda l'abnormità sul piano logico di una siffatta impostazione, in cui si pretende di trarre la dimostrazione dell'adesione al sodalizio crimino= So dal solo fatto DE prestazione di attività lavorative lecite alle dipendenze о anche solo in collaborazione con i componenti del così detto "clan mafioso". Né a diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo al Loiacono Francesco ed all'LI EU, a carico dei quali viene dedotta una "relazione con più di un coimpu= tato". La moltiplicazione di attività lecite ○ indifferenti per l'ordinamento é capace di mutare il prodotto sul non piano del rilievo probatorio circa l'organico inserimento del soggetto nella struttura associativa per il perseguimento delle comuni finalità. La circostanza che il ON avesse guidato le autovetture di NC UI e di NC US pe, e che si dubiti che lo avesse fatto anche per NC per se IE e NC FR, non costituisce di neppure elemento di sospetto circa la sua partecipazione all'associa= zione criminale. Gli altri elementi (acquisto dell'auto, pre=
senza in Cutro in casa di un "noto pregiudicato", possesso del timbro dell'Università di Roma) non sono di per sé, né valutati complessivamente, indicativi di un "agire mafioso", nel senso di uno "specifico operare spazialmente e temporal' mente definito, oggetto dell'imputazione".
Non può neppure considerarsi inizio di prova delle av= venute accettazione ed appropriazione DE logica di intimi= dazione che é propria del gruppo, il fatto che LI Eu= stochio, indicato da TO AL come amico fidato di suo fratello, abbia effettuato in quasi cinque anni "versa= menti in banca per circa seicento milioni di lire", se non si indica quale motivo di sospetto vi sia in tali operazioni di versamento, ed in quale quadro esse si collochino. E' infatti fin troppo evidente che la ragione giustificatrice di tale sospetto non può essere costituito né dal rapporto di affinità con un componente DE famiglia NC, né dall'entità dei versamenti. Questi ultimi, infatti, corrispon' dono ad incassi medi mensili di circa dieci milioni di lire,
indicativi di guadagni netti di importo variabile dai tre ai cinque milioni.
Sono stati assolti con formula dubitativa:
LA NG, dalle imputazioni di associazione per delin'
-
quere e di stampo mafioso, omicidio di NE NZ
e connessi reati di furto, detenzione e porto illegale di armi
- ZZ CO, dalle imputazioni di omicidio in persona di OL US;
- RÉ SArio, RÉ TO OC e RÉ IP, dalle imputazioni di omicidio in persona di NE NZ
e reati connessi, nonché da quelle di strage e reati connessi furto e danneggiamento continuati;
- PonRO TO, PonRO AT e PonRO RA CE dall'imputazione di omicidio in persona di UI
FR;
-= NC US, dall'imputazione di omicidio in persona dello stesso UI, nonché in persona di NE AR no, AL QU e reati connessi;
- IA GO, dall'imputazione di omicidio in perso= na di AR CO;
- LL OB, dall'imputazione di omicidio in persona dei fratelli ER, e reati connessi (furto, detenzione e porto abusivi di arma)
LL RAcescantoNI, dalle imputazioni di strage e
-
reati connessi (essendo stata applicata l'amnistia in relazio= ne all'imputazione di tentata violenza privata);
- NG EG e NG AE, dalle imputazio= ni di omicidio in persona di AR CO, tentato omici= dio di MaraSC IO e reati connessi.
assoluzioni con formula dubitativa di tutti i detti Le
imputati sono state pronunciate dal giudice di primo grado,
e sono state successivamente confermate in sede di appello, disattendendosi le richieste di assoluzione con formula piena formulate dalle difese a conclusione del giudizio di primo grado e nell'atto di impugnazione.
Gli elementi di accusa considerati dal giudice di secondo grado come ostativi all'accoglimento delle richieste difensive sono stati:
1) In relazione all'omicidio di NE NZ, consumato in frazione Mezzo Casale di San EG di Ippona, la sera del 3 dicembre 1982: per i RÉ SArio, IP ed TO
OC, le propalazioni di AL TO e per il LA An' gelo, quelle di US RI. Le due diverse fonti di accusa, sfornite entrambe di riSCntri obiettivi, indicavano diverso movente, diversa composizione del "commando omicida"
e costituivano ipotesi accusatorie tra loro alternative.
2) in relazione all'omicidio di AL QU, la cui SCmparsa é stata fatta risalire al 12 febbraio 1983, per il NC US, unico imputato: la "convergenza di significativi elementi indicati in primo luogo nella causale, giudicata, ancorché non esclusiva, certo "più probabile" rispetto al altre alternative, ed in secondo luogo, nel fatto che all'appuntamento a Misiano si sarebbe recata la vittima,
e non il NC US. Si riconosce infatti che quest'ul' timo si trovava certamente lontano dal luogo in cui si ritiene sia avvenuta la SCmparsa DE vittima. Secondo i giudici di appello "l'alibi offerto (dall'imputato) non farebbe "venir meno la possibilità di un piano criminoso che altri poté attuare" (p. 465)
3) in relazione all'omicidio di NE TI, consumato in Cava di Cassaniti il 12 novembre 1982, per il NC
US, la "logica mafiosa, anche per la personalità DE vittima, in cui il delitto si inquadra, la qualità dell'incol' pato, il confluire su di esso dell'accusa di RI e quella di TO AL (pur se da costui estesa all'intero clan
NC)" (pag. 449)
4) In relazione all'omicidio di UI FR, consumato il 27 giugno 1980, per NC US, PonRO FR
PonRO TO e PonRO AT: il fatto che CO,
il delitto "ebbe matrice di mafia", la credibilità DE cau=
sale, le dichiarazioni accusatorie di RI (verso il Mancu= so US), il provato mendacio dei PonRO circa la conoscenza DE vittima.
5) In relazione all'omicidio di Arena CO, consumato
il 27 luglio 1982 per IA GO, NG EG
e NG AE: l'accusa de relato di AL TO
ed il fallimento dell'alibi dedotto dal IA;
6) In relazione all'omicidio di Piserà QU e ER IE: per LL OB, l'appartenenza di quest'ultimo al "clan La SA" ed i suoi rapporti con lo Scriva e con
UM;
7) In relazione al tentato omicidio di MaraSC IO: per
NG EG e NG AE, l'accusa de relato di AL TO.
8) In relazione alla strage di NI, per LL FR scantoNI, RÉ SArio, RÉ TO OC e RÉ IP
l'accusa mossa nell'immediatezza dai RI verso il MO
DE, e quella de relato (e, in dibattimento, "assemblati in gruppo") mossa dal AL ai RÉ.
9) In relazione all'omicidio di US OL, commesso
1'11 maggio 1983 in contrada Moderata Durant, per ZZ
CO, il fatto di essere rimasto in auto fino alle 23,30
24,00 precedenti il giorno dell'omicidio. Compagnia DE vittima.
Gli imputati hanno dedotto tutti il vizio di difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione DE formula assolutoria piena, con riferimento a tutti gli episodi, censu= rando la sentenza impugnata sotto il profilo che in ciascuno di questi faceva difetto il presupposto applicativo DE di= sposizione di cui al terzo comma dell'articolo 479 c.p.p.
Osserva la Corte che le censure dei ricorrenti sono fon'
date, perché il ricorso alla formula assolutoria dubitativa
da parte del giudice possa essere considerato legittimo, occor re infatti che a carico dell'imputato risultino acquisite prove le quali, per la loro incompletezza o perché suscettibili di elisione per effetto DE presenza di altri elementi di prova di segno diverso, siano in insanabile contraddizione con l'ipotesi accusatoria. Deve quindi innanzitutto trattarsi di prove o, quanto meno, di elementi indiziari tra loro concor=
danti, capaci di per sé di dimostrare plausibile l'ipotesi accusatoria in termini di concreta attribuibilità ad una data persona di una determinata condotta e dell'evento ad essa eziologicamente collegato. Al quale proposito occorre richia= mare quanto in precedenza Osservato circa l'affidabilità delle testimonianze di correità e delle deposizioni de relato, posto che le une e le altre rappresentano nella fattispecie oggetto di esame le uniche fonti di conoscenza per il giudice e quindi gli unici elementi utilizzabili per la formazione del suo convincimento.
Nel primo dei vari casi considerati (l'omicidio di EN zo LI) la fonte di prova era duplice, ma ciascun testi= mone de relato ha indicato una propria causale ed un pro= prio autore. I giudici di entrambi i gradi, anche sul rilievo dell'indisponibilità di elementi di riSCntro alle propalazioni accusatorie tra loro alternative, si sono trovati nell'impossi= bilità di attribuire credito all'una come all'altra tesi. In una situazione siffatta, non essendo possibile qualificare
"prove" o "indizi convergenti" le dette propalazioni accusato= rie (una delle quali, certamente falsa, senza escludere che lo possano essere entrambe) la formula assolutoria che avreb be dovuto trovare applicazione nei confronti di tutti gli imputati, anche con riguardo ai reati connessi di furto e di detenzione di armi, non poteva essere quella dubitativa, ma quella "per non aver commesso il fatto".
Non differenti sono le conclusioni cui deve pervenirsi :
con riguardo all'assoluzione dubitativa pronunciata nei con' fronti di NC US in rapporto all'imputazione di omicidio di AL QU. Una volta chiarito infatti che anche in questo caso la causale non poteva essere considera= ta "esclusiva" per l'imputato, il giudizio di probabilità di grado maggiore o minore che quest'ultima sia, si svuota di significato nel momento stesso della sua formulazione.
Quanto poi all'altro elemento di prova, costituito dall'esisten za del preteso appuntamento dell'imputato con la vittima, la circostanza che a tale appuntamento il primo non si sia certamente presentato, e si sia trovato altrove nel momento cui viene fatta risalire la SCmparsa del AL, non può, se non a livello di mera congettura, consentire di affermare che altri, per incarico dell'imputato, abbiano commesso il delitto, ed usare l'argomento come elemento di prova per. giustificare il ricorso alla formula del dubbio.
Il NC é stato assolto con formula dubitativa anche dagli omicidi di TI NE e di UI FR: per quest'ultimo, insieme con PonRO FR, PonRO
AT e PonRO TO: in entrambi i casi, il dub=
bio del giudice si risolve in un fatto psicologico e meramente soggettivo. La causale, anche in tali casi non é né certa né esclusiva per gli imputati, e le accuse contro questi ulti= mi sono state smentite dai riSCntri. Basti qui pensare che lo RI ha riferito, per l'omicidio UI, che la vittima stata decapitata in un rituale macabro che avrebbe do= era vuto essere (ed apparire) carico di significazioni esoteriche, ed in sede autoptica la pretesa "decapitazione" risultò frutto di meri fenomeni putrefattivi. L'unico elemento (accuse di
RI e AL) stato ritenuto equivoco, e risultava é
quindi inutilizzabile anche ai fini dell'assoluzione con for= mula dubitativa.
Del pari ingiustificato (nel senso prima chiarito) si dimostra il dubbio manifestato dai giudici di merito in rela= zione all'assoluzione di IA GO e dei due Fiamin' go, EG e AE, dall'imputazione di omicidio di Are= na CO.
Alle naturali riserve che devono accompagnare l'utiliz= zazione delle testimonianze dei coimputati e di quelle de relato, si uniSCno nella fattispecie oggetto di esame l'incer= tezza nell'indicazione DE causale (alternativamente indica=
ta nel furto di una motoretta e nel furto di alcuni bovini ai danni di certo Mangialavori), e l'allargamento progressivo ed ingiustificato da parte del AL DE rosa dei sospetti
L'opportuna svalutazione di tale unica fonte di accusa deter= minava infatti un'ipotesi di mancanza assoluta di prove, tale da non consentire il ricorso alla formula dubitativa.
Analoghi argomenti si impongono in rapporto alla moti= vazione dell'assoluzione dubitativa di LL OB, Fia= mingo EG e AE, per i quali nessuno degli elemen' addotti dai giudici di merito é tale da giustificare la ti formulazione del giudizio finale di obiettiva incertezza delle prove processuali che rileva ai fini DE configurabilità del dubbio e dell'adozione DE corrispondente formula asso= lutoria verso l'imputato. Assumono infatti i giudici di merito per ciò che concerne il LL, che la sua appartenenza
+
al "clan dei La SA" sarebbe indicativo di una sua proba=
bile partecipazione al delitto, ma i due La SA, IN
e US, sono stati assolti come si vedrà più avanti, dalla stessa imputazione di omicidio, ed ugualmente assolto
é stato lo UM, il rapporto con il quale é stato ritenuto sintomatico del coinvolgimento del. LL. E' quindi fondata la censura del ricorrente, sia per quanto attiene all'assolu= zione dubitativa dal delitto di omicidio, sia per quanto con' cerne l'analoga formula assolutoria adoperata dai giudici in ordine ai reati connessi all'omicidio ed in ordine al favo=
reggiamento personale.
In relazione al tentato omicidio di MaraSC TO con'
testato ai due NG, i giudici dei due gradi del merito hanno ritenuto le propalazioni accusatorie di AL TO insufficienti a supportare l'accusa, trattandosi di notizie de relato in ordine ad un delitto per il quale l'indicata causale era stata smentita dai risultati delle indagini. An' che in questo caso, il sostanziale giudizio di inattendibilità espresso dal giudice di merito nei confronti dell'unica prova di colpevolezza non poteva giustificare l'assoluzione con formula dubitativa.
Ancora minori giustificazioni presenta l'assoluzione dubi= tativa di ZZ CO per l'omicidio OL: a ben vedere, in difetto assoluto di prove circa plausibili moventi, il semplice fatto che l'imputato si sia accompagnato con la vittima é elemento neutro, inutilizzabile sul piano logico come indizio о come inizio di prova, quando i successivi controlli circa i rapporti di detta vittima con l'imputato e la condotta di quest'ultimo non abbiano avuto esito posi= tivo nel senso dell'accentuazione dell'accusa. Nella sentenza impugnata, gli argomenti per dimostrare l'infondatezza DE pretesa dell'imputato di vedersi assolvere con formula piena dall'imputazione di omicidio, sono tratti dalla motivazione del rigetto dell'impugnazione del pubblico ministero contro l'assoluzione dubitativa: ma di tale impugnazione, la senten' za fa lapidariamente giustizia, quando afferma che l'appel' lante pubblico ministero "mostra di porre sullo stesso piano la possibilità logica di un accadimento e la dimostrazione di un fatto e, quindi, astrattezza di congettura e realtà di prova", e su tali basi probatorie, il ricorso alla formula del dubbio appare ingiustificato e quindi inammissibile.
I giudici dei due gradi di merito hanno altresì assolto
RI CO dall'imputazione di concorso con il fratello
AR nell'omicidio di IA ST, sul rilievo che
"la presenza fisica allo svolgimento del fatto si risolve in forma concreta di cooperazione allorché si attivi in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore о da agevolarne l'opera". La tesi é indubbiamente corretta sul piano giuridico, ma l'applicabilità in linea di fatto al RI CO é esclusa da parte del giudice dell'ap= pello sul rilievo che "la repentinità dell'azione di RI
AR... toglie alla presenza di CO univoca signifi= cazione". Ma l'eventuale dubbio circa la possibile interpre= tazione di una "mera presenza" allo svolgimento del fatto e l'impossibilità quindi di attribuire a tale presenza signifi= cativo rilievo in senso di consapevole e volontaria attività con il di "rafforzamento del proposito dell'autore", finisce risolversi nella formulazione di un addebito (sia pure ai limitati fini DE pronuncia assolutoria dubitativa) in viola= zione del principio cogitationis poenam nemo patitur. La Rosa US e La SA IN, condannati in prime cure per l'omicidio dei fratelli ER e per i reati connessi di furto, porto e detenzione di armi, insieme con UM OC ed IN OV, sono stati mandati assolti dal giudice di appello con formula dubitativa.
L'accusa, ritenuta sufficientemente provata dal giudice di primo, ed insufficiente da quello di secondo grado, era fondata sulle propalazioni dello RI US, il quale aveva riferito le confidenze ricevute, da UM OC. Costui avrebbe, dietro un compenso di cento milioni di lire, pagato materialmente da La SA IN, commesso entrambi i delit ti, coadiuvato dal nipote IN OV. Il giudice di appello ha ritenuto che "gli elementi utilizzati a carico di ciascuno dei condannati, o presentano un inaccettabile coef= ficiente di genericità, о sono carenti di convincenti riSCn' tri". In particolare, nella sentenza impugnata, si avanza il dubbio che il colloquio tra lo UM e lo RI vi sia stato, e si esclude che il processo offra "il benché minimo indizio... di un ingiustificato esborso di denaro da parte di qualcuno dei La SA, come di un'inspiegata disponibilità di somme da parte di UM, IN o persone a loro vicine"
Anche in questo caso, ci si trova in presenza di un'unica fonte di prova che si riconosce insuscettibile di autoaccredi= tamento, e che non può quindi, anche perché de relato e priva di riSCntri, essere utilizzata come elemento a carico degli imputati, sia pure ai limitati fini di una loro assolu= zione con formula dubitativa, e ciò vale anche per ciò che concerne i connessi delitti di furto, di detenzione e porto di armi.
Sono del pari inconciliabili con i principi cui deve uni- formarsi la pronuncia assolutoria dubitativa le assoluzioni
ON FR dall'imputazione di usura, di ME di
FR dall'imputazione di estorsione, di Varì Vincenzo dalle imputazioni di cui agli articoli 266, 336 e 324 codice penale, come a lui contestate, di NC UI dalle impu= tazioni di estorsione e furto, assoluzioni pronunciate dal giudice di primo grado e confermate da quello di secondo grado. Analoghe considerazioni devono essere svolte poi per quanto concerne l'assoluzione dubitativa di OR TO
dall'imputazione di tentata estorsione.
Gli elementi positivi di prova considerati dai giudici di merito come ostativi ad una pronuncia completamente libe= ratoria nei confronti dei ricorrenti in relazione alle imputa= zioni di cui sopra sono stati:
- per ON FR, il rilievo DE mancanza di prove circa la sussistenza dell'elemento costitutivo del delitto di usura, rappresentato dallo stato di bisogno dei beneficiari dei prestiti asseritamente concessi con interessi usurari;
- per ME FR, il rilievo del mancato raggiungi= mento DE prova circa l'effettiva costrizione subita dalla persona offesa, sollecitata dall'imputato a rivolgersi al di= stributore da lui gestito per i rifornimenti di nafta;
- per ilAR NZ, rilievo dell'inidoneità degli atti attribuiti all'imputato "a realizzare le contestate fattispecie delittuose";
- per NC UI, il rilievo che l'imputato non era stato,
a differenza dei due coimputati, raggiunto da alcuna accusa da parte di Palermo Antonio circa la sua partecipazione al furto del camion di proprietà di TU NZ;
- per OR TO, il rilievo che in istruttoria una teste aveva riferito quanto confidatole dal figlio, modificando peraltro al dibattimento la propria deposizione e limitando l'accusa nei confronti di una sola persona, diversa dal Vit'
torioso.
Appare quindi evidente che sulla base degli elementi presi in esame e valorizzati dai giudici di merito, non pote= va considerarsi legittima l'adozione DE formula assolutoria dubitativa. Il dubbio sulla sussistenza degli elementi costi= tutivi del reato, infatti, incide sulla concreta configurabili= tà DE fattispecie considerata dalla norma incriminatrice, ed in relazione ad una figura incompleta di reato non può pronunciarsi un'assoluzione dubitativa il cui presupposto logico e giuridico é per contro una figura completa di reato, 55
pienamente provato nella generica, di cui é dubbia l'attri= buibilità alla persona dell'imputato. Negli altri casi esami= nati non può farsi diSCrso di prova insufficiente ma di prova inesistente.
Le assoluzioni pronunciate dalla Corte d'assise di appello nei confronti di BU US, NE CO Ro= sario, IL US, VA FR, OR TO,
Di CO TO, De DE NZ, UI IO, GG ri VA, LO FR, ON IO, FA
IC, FA FR, OP EN, AN IN
PonRO TO, PonRO FR e PonRO NN ziato, in ordine all'imputazione di associazione per delin' quere comune e di stampo mafioso, a fronte di altrettante pronunce di condanna da parte del giudice di primo grado, sono state denunciate nella presente sede di legittimità in relazione alla formula assolutoria sotto il profilo DE vio= lazione degli articoli 524 nn. 1 e 3 e 475 n. 3 c.p.p. in relazione agli articoli 479 c.p.p. e 416 bis codice penale.
Le prove di colpevolezza relativamente alla partecipazio= ne di tutti gli imputati sono prevalentemente tratte dalle propalazioni accusatorie dello RI, peraltro ritenute sotto vari profili non affidabili, e consistono assai spesso nella attribuzione di uno status di 'ndranghetista e quasi mai nell'attribuzione di una condotta tipica di "agire mafioso". Nella motivazione della sentenza impugnata, gli elementi di accusa che dovrebbero coonestare l'assoluzione dubitativa, in quanto considerati "prova incompleta" dell'appartenenza all'organizzazione criminosa, sono presentati partitamente per ciascun imputato, sicché la congruità sul piano logico di ogni conclusione deve essere rapportata alle premesse da cui vien fatta discendere.
Per AN NZ, la prova dell'aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso é rappresentata dall'accusa formulata da AL TO (de relato) lasciata cadere al dibattimento, considerandosi priva di ogni valore indizian te la circostanza relativa al lavoro dipendente prestato dal'
l'imputato in un camping estivo per un compenso di £ 500000 mensili nel 1981; per IL US, si tratta invece di notizie non riSCn' trate desunte dai rapporti dei carabinieri, e dalla frequen' tazione di US NC e DE masseria di famiglia;
per BU US, si indicano come elementi di accusa le propalazioni di US RI (peraltro liquidate come
"mere asserzioni sfornite di ogni valore di prova") e l'atti= vità di favoreggiamento (ritenuta peraltro suscettibile di essere stata motivata da ragioni personali); per UI IO, la prova é indicata nell'intervento di NC US per ottenere la restituzione a favore dell'UI di un'autovettura appartenente però a terza persona, e sottoposta a sequestro, nonché nel fatto di aver svolto attività di lavoro dipendente presso un villaggio turi= stico;
per NE CO SArio, viene considerato "allarmante" il solo dato che l'imputato abbia partecipato ai trasporti di inerti per il consorzio (COGITAU); per OR TO, Di CO TO, De DE NZ
e VA FR, le indicazioni di RI e dei verbaliz=
zanti vengono considerate generiche ed irrilevanti le attività lavorative esercitate dai singoli imputati;
per GE VA, l'indizio rappresentato dal fatto di essere stato ritTT in una foto in compagnia di individui sospetti di appartenere all'organizzazione criminale é ritenu=
to equivoco;
per LO FR, i giudici di merito indicano le dichia= razioni dello RI, del AL e DE US Lucia, ma
le giudicano, al pari delle informative dei carabinieri, non probanti circa la partecipazione all'associazione. Il giudice di appello considera tuttavia "non azzerabile la specifica";
Per FA IC, il giudice di appello si pone la domanda circa la sussistenza DE prova di un "continuum criminale che vada oltre la vigenza dell'art. 416 bis c.p.".
La risposta al quesito é negativa, sul rilievo che le fonti d'accusa Scriva e AL, pur dando alla partecipazione
"dei FA" al sodalizio criminoso contenuto diverso e con'
traddittorio, per quanto concerne i rapporti su "i NC" sono concordi nel localizzare tali rapporti sul piano tempora= le "sino alla fine del 1976". E' ancora RI la fonte d'accusa per il OP AZ reno e FA FR, ma in un caso si afferma che essa
.nell'altro che esse "ha ricevuto non secondarie smentite" e sono "fragili e scarsamente conducenti alla prova del ritenu= to delitto associativo" anche per la mancanza di sicuri col' legamenti, in ordine al fattore temporale, con le attività oggetto dell'associazione, e di diretti rapporti con i NC
e le loro iniziative.
éPer ON IO, l'unico elemento di accusa costituito dal fatto di essere stato, sia pure tardivamente, accusato da RI AR di aver partecipato al pestaggio da questi subito;
per i tre PonRO, TO, FR ed AT, la
prova é desunta dalle accuse di RI e di AL circa l'appartenenza al sodalizio. Esse però sono ritenute dalla
Corte territoriale inaffidabili, anche perché i fatti riferiti dai testi sarebbero precedenti al 1982: per LL OB, in relazione all'imputazione di favo= giamento, la corte territoriale afferma che "non dà sicura dimostrazione di attività favoreggiatrice del latitante l'aver agevolato i contatti telefonici tra la di lui moglie RAca
RA e la LL CA. Poiché la norma incriminatri= ce attribuisce rilievo penale al fatto di chi aiuti taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, il fatto attribuito al Callisto non può in alcun modo rientrare nella fattispecie astratta dell'artico= lo 378 del codice penale.
E' agevole, sulla base di quanto sin qui esposto, con' cludere che i giudici di merito non disponevano, non si dice di prove contraddittorie, o di prove incomplete, o di indizi solo parzialmente convergenti, ma al contrario il materiale probatorio raccolto (come del resto ammette la stessa sentenza impugnata) era generico, equivoco, irrilevante, privo di riSCntro e di sicura consistenza probatoria, non conducente: in definitiva, inutilizzabile non solo ai fini DE formulazio=
ne di un giudizio di condanna, ma anche a quelli più limi= tati di una pronuncia assolutoria con formula dubitativa. Il tema verrà ulteriormente approfondito in sede opportuna, quando cioé verranno esaminate le censure mosse dai ricorren ti alla motivazione della sentenza di merito per condanne irrogate in ordine al delitto associativo. Nella sede presente,
é sufficiente ricordare che anche ai fini dell'assoluzione dubitativa dal delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non può prescindersi dall'accertamento di una condotta concreta da parte del soggetto attivo, dalla quale sia possibile desumere che egli si sia avvalso nel suo opera= re, DE forza di intimidazione derivante dal vincolo asso=
ciativo e DE condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. I fatti addebitati agli imputati non rappresen tano neppure l'inizio di tale prova: la frequentazione di coimputati e pregiudicati, i fenomeni di arricchimento, l'e= sercizio di attività lavorativa, autonoma o subordinata, sono elementi di prova "neutri", insuscettibili di utilizzazione, se non accompagnati dalla prova del compimento di atti di intimidazione connessi all'esercizio delle attività non illecite considerate.
A non differenti conclusioni deve pervenirsi con riguar= do alle assoluzioni, sempre dubitative, di BU US pe e di NE CO SArio dalle imputazioni, rispetti= vamente, di detenzione e porto d'armi da guerra, il primo,
e di estorsione ed illecita concorrenza, il secondo. Per quan' to concerne le prime due imputazioni, l'assoluzione dubitati= va risulta del tutto immotivata: la totale svalutazione dell'u nica fonte d'accusa (le propalazioni di RI US) si risolveva infatti in un quadro di totale mancanza di pro= ve. Per quanto concerne invece il NE, é sufficiente ricordare la motivazione DE sua assoluzione dubitativa,
per coonestare la conclusione che altra e diversa doveva essere la formula assolutoria da adottare nei confronti del'
l'imputato. Secondo i giudici di appello, infatti, la prova DE colpevolezza del NE CO SArio era rappre= sentata dal fatto di essere socio di fatto dei suoi fratelli Francesco e Nicola, ai quali si attribuiva la responsabilità delle intimidazioni subite da certo Prenestini. FR,
quando gli autori delle intimidazioni sono rimasti estranei al presente processo.
Le assoluzioni con formula dubitativa di NC UI,
ES EN, LL RAcescantoNI, RÉ SArio, Fiaré Antonio Rocco e RÉ IP dalle imputazioni di strage e dei reati connessi hanno formato oggetto di censura al pari DE condanna infitta a NC US, ricono= sciuto ad esito del giudizio di merito come unico colpevole di tali delitti. I ricorsi di tutti i detti imputati dovranno quindi essere esaminati congiuntamente.
Per quanto attiene ai RÉ, l'argomento DE sentenza di primo grado é che gli imputati in questione, essendo
"capizona", erano certamente al corrente della strage, e
d'accordo per eseguirla. Poiché non é stato però possibile, sulla base delle prove raccolte individuare quale dei tre fosse in effetti il capozona, e dovesse quindi essere "al corrente DE strage" e d'accordo con i suoi esecutori, tutti gli imputati, ai fini dell'assoluzione dubitativa, sono stati posti sul medesimo piano. Alle opposte obiezioni degli appel' lanti (pubblico ministero ed odierni ricorrenti) lapidariamen' te la Corte territoriale ha affermato esservi "carenza di prova e in ordine alla condotta... sul nucleo originario e dell'accusa". E trattasi, come é evidente, di una motivazione destinata a sorreggere l'assoluzione per non aver commesso il fatto, e non quella dubitativa. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per ciò che la posizione del LL, raggiunto da iniziali concerne accuse (o, meglio, da iniziali proposizioni di semplice so= spetto) del presunto destinatario dell'esplosione. Il giudice di appello, parlando del detto imputato e del ES NA zareno, é costretto ad ammettere che "nulla é emerso che li leghi all'esecuzione del delitto", essendo privi di signifi= cazione "il dato dell'aiuto offerto al padre del LL da US NC" ed il fallimento dell'alibi. Anche per il detto imputato, l'ammissione circa l'inesistenza di emergen ze probatorie equivale alla formazione di un quadro di assen za di prove, coerente ad una pronuncia assolutoria con for= mula piena.
Per quanto concerne la posizione del ES EN
e del NC UI, la prova dell'accusa risiede tutta nelle propalazioni accusatorie di US RI, accuse le quali, sebbene de relato, sono state ritenute dal giudice di primo grado sufficienti a giustificare l'irrogazione ai due imputati DE massima pena prevista dall'ordinamento.
Si é già avuto occasione di sottolineare in altra parte di questa decisione l'esigenza di sottoporre, proprio in consi derazione DE sua atipicità ed alla mancanza di garanzie di veridicità, ad unprudente, attento e scrupoloso vaglio critico quanto riferito dal coimputato. US RI é stato reiteratamente colto in flagrante mendacio, e non sem= bra che da tale fatto i giudici di merito abbiano tTT tutte le necessarie conseguenze, nella valutazione dell'attendibili= tà di tale fonte di accusa e DE conseguente sua utilizza=
bilità. La SCperta di una sola falsità nell'ordito accusato= rio non era infatti suscettibile di essere archiviata come semplice "errore di percorso": essa impegnava al contrario i giudici di merito (e, prima di essi, il giudice istruttore),
a dare esaurienti risposte alle domande circa i motivi DE falsità delle accuse e circa i fini che con esse si intendeva T
raggiungere. La ricerca dei riSCntri intrinseci ed estrinseci cui il giudice deve impegnarsi con scrupolo prima di consi= derare attendibile e quindi affidabile la testimonianza di correità, é destinata a collocarsi evidentemente a monte del'
l'eventuale SCperta del mendacio, posto che quest'ultimo viene ad incidere su un precedente giudizio di attendibilità
e di affidabilità, rispetto al quale é destinato a funzionare come condizione risolutiva di una credibilità accordata alla fonte di prova per motivi diversi. RI ha certamente men' tito, formulando accuse risultate false in numerose occasioni:
la più clamorosa é certo quella relativa all'asserita parteci= pazione ad un "summit" mafioso di un noto parlamentare della zona. Non é però la sola: ed é il giudice di appello a ricordare che lo RI "non é nuovo a modificare le pro=
prie asserzioni per superare le obiezioni mossegli (si pensi al diverso ruolo attribuito a NC US per l'omicidio di UI FR, una volta appresa la detenzione del primo al momento del fatto)". Ma falsità di non secondario rilievo nelle propalazioni accusatorie dello RI sono state evidenziate dalla sentenza impugnata false sono risultate infatti le accuse di correità nell'omicidio De AZ formulate dallo RI nei confronti di OR TO e di GE RE (pp. 257/260). Falsa
é risultata pure l'accusa nei confronti di FA FR
in merito alla collocazione di una bomba nella stazione dei
Carabinieri di San Calogero, in considerazione del successivo accertamento dello stato di detenzione del preteso attentatore al momento del fatto (p. 311); falsa si é dimostrata l'accusa dello RI verso i fratelli PonRO in relazione all'omici=
dio di UI FR, nonché il riferimento alla celebra zione del macabro rito DE decapitazione simbolica del ca= davere della vittima, risultata effetto di processi naturali di decomposizione (p. 340); falsa, l'accusa di partecipazione alla strage di ZZ US, risultato detenuto al mo= mento del fatto;
falsa, infine, l'indicazione fornita dallo RI circa il luogo ed il momento in cui si sarebbe verifi= cato l'incontro con il NC US, quando quest'ultimo avrebbe reso confessione DE strage ed effettuato le chiama= te in correità degli altri partecipi dell'operazione delittuosa,
(p. 424). A seguito DE constatazione DE falsità di tali accuse, tutte risultate frutto di invenzione, e che sono state smentite dalla fortunata coincidenza in qualche caso dello stato di detenzione degli incolpati, i giudici di merito non potevano limitarsi ad una semplice presa d'atto, per conclu= dere che sul punto particolare il testimone di correità non aveva detto il vero. I giudici avevano al contrario il dovere di interrogarsi sul perché delle false accuse, sui loro motivi ispiratori: in una parola, sulla possibile influenza delle risposte doverosamente fornite agli interrogativi come sopra 3
proposti sul giudizio di complessiva attendibilità delle accu= se attinenti l'ordito dell'intera vicenda processuale. Tale giudizio complessivo sulla complessa personalità DE principale (ed in molti casi unica) fonte di verità dei fatti oggetto di indagine, aveva diretta influenza sulla posizione processuale del ES EN e NC
UI, raggiunti esclusivamente da una chiamata di correo in certo senso "di secondo grado", per la quale é mancata ogni indagine, non solo di accertamento dell'attendibilità DE fonte di primo grado (lo RI), la quale si presen' svalutata per le considerazioni svolte in precedenza, tava ma anche a dimostrazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca di quella di secondo grado. Non era sufficiente, cioé, indicare le ragioni per le quali era credibile lo RI quando affermava di aver ricevuto le confidenze del NC
US: occorreva infatti anche indicare le ragioni per cui era ritenuta credibile la confessione resa da quest'ultimo
Un'indagine siffatta é del tutto mancata. Il giudice di primo grado aveva ritenuto di poter colmare la lacuna operando tutta una serie di verifiche, che poi il giudice di appello ha ritenuto inaffidabili. L'esigenza di una verifica estrinseca delle accuse contenute
nella testimonianza del correo, e delle accuse de relato SCn'
evidentemente la diffidenza dell'ordinamento verso fonti ta accertamento DE verità non regolamentate e sfornite di di garanzia. Evidentemente non si tratta, come si é rilevato in precedenza, di regole codificațe: ma l'obbligo DE moti= vazione imposto al giudice per le proprie decisioni le presup pone nella loro sostanza. Verificare un dato, come richiama l'etimologia, é "verum facere": controllarlo, cioé, nella ve= rità e nell'esattezza. Lo strumento operativo per l'esecuzione di tale controllo é sul piano logico soltanto la ricerca di riSCntri oggettivi al dato probatorio considerato: si tratta cioé di servirsi di un dato certo per saggiare l'attendibilità di quello sottoposto a verifica, che certo non é. Condizione essenziale perché tale operazione di verifica possa dirsi utilmente compiuta é che il riSCntro venga appunto effettua= to con l'utilizzazione di dati assolutamente certi, i quali abbiano, in vista DE loro certezza, l'intrinseca idoneità
a fornire la dimostrazione richiesta. I giudici di primo gra= do disponevano, come elemento a carico di ES EN
e di NC UI, delle sole propalazioni di US I= va, depositario delle confidenze autoaccusatorie di US
NC. I dati di riSCntro concretamente utilizzati dai detti giudici di primo grado sono stati: una regola di espe= rienza (Scrive dice il vero, perché é vero che il compimento di attività criminali deve essere preceduto dal benestare del "capo famiglia") e da un dato probatorio (RI dice il vero, perché i carabinieri hanno riferito che ES
EN ha iniziato tempo addietro ad esercitare una supre mazia assoluta nella zona). Non occorre spendere molte paro= le per dimostrare che il primo dato non può essere conside= rato "regola di esperienza", ma mera affermazione apodittica di un fatto che а sua volta deve essere dimostrato, e che il secondo dato non é prova utilizzabile, in quanto elemento del tutto privo dei caratteri di certezza indispensabili per un "verum facere".
Dalla constatazione che la verifica operata dal giudice di primo grado é stata, come s'é visto, meramente apparente discende che il dato riferito da RI era concretamente inutilizzabile, non soltanto per giustificare l'affermazione DE penale responsabilità dei due imputati, ma anche per coonestare l'assoluzione degli stessi con formula dubitativa.
Rimane, passando all'esame delle statuizioni di condanna da esaminare la posizione del NC US, ritenuto da due conformi decisioni di merito, colpevole del delitto di strage.
Secondo il giudice di primo grado, le propalazioni dello
RI e di TO AL, relative entrambe a separate confessioni che il NC US avrebbe reso a ciascuno di loro, sarebbero tali da integrare la prova DE colpevo= lezza dell'imputato. Le "positive verifiche" dell'accusa sono, secondo il giudice di merito, costituite: a) dal fatto che, come si é visto, costituirebbe regola di comportamento dell'a= gire mafioso che l'esercente il controllo del territorio venga tenuto al corrente delle iniziative realizzate nell'ambito del territorio stesso;
b) dal fatto che il NC avrebbe, secon' do lo RI, fatto riferimento all'esigenza di informare Pu= gliese delle proprie intenzioni di punire "persone che non volevano sottostare alla volontà del gruppo"%; c) dal fatto che proprio al ES sarebbe stato commesso l'incarico di sistemare la bomba, e che l'incaricato avrebbe sbagliato nell'individuare la casa in cuila bomba avrebbe dovuto esse= re collocata. Per ciò che concerne le accuse formulate dal
AL TO, la loro attendibilità viene, desunta dal fat'
to che esse sarebbero "com-bacianti" con quelle dello RI, dalla collimazione dei riSCntri, dalla concordia dei risultati dei controlli.
Il giudice di appello fa giustizia sommaria di tali impo= stazione, osservando che nelle "teorizzazioni di RI" non
é "sempre agevole distinguere se esse sono derivate dal vis' suto o dell'immaginario del singolare personaggio". In rela= zione alle propalazioni di quest'ultimo sulla strage, il giu= dice di secondo grado ritiene, in dissenso con il giudice di primo grado, imprescindibile la correlazione temporo/spa= ziale delle dette dichiarazioni acqusatorie, proprio perché queste provengono da persona adusa "a modificare le proprie asserzioni per superare le obiezioni mossegli". Aggiunge quindi il giudice di appello che "l'accusa di Palermo si somma a quella di RI" in una "semplice addizione di dati, ma in realtà non la corrobora nel contenuto. Dopo tali premesse, lo stesso giudice tuttavia conclude di condivi= dere il convincimento esternato dal primo giudice che "fu l'attentato contro i RI,il gruppo NC a volere costato, per fatale aberrazione, la vita ai due ragazzi di
NI".
Secondo la Corte territoriale, RI non é quindi atten' dibile, mentre lo é AL. Quest'ultimo, infatti, "é testimo= ne, e la sua é l'unica testimonianza diretta offerta dal pro= cesso". Come già rilevato in precedenza, la testimonianza di AL é anch'essa (come quella di RI) de relato, la cui attendibilità é ricavata: 1) dal fatto che il teste
"riferì parole semplici, agevolmente percepite nell'abitacolo di un'auto; 2) dalla coerenza del risentimento di US
NC per l'accaduto con la sua collocazione al vertice del gruppo criminale;
3) dalla selettività dell'accusa e dalla sua personalizzazione nei confronti del solo NC US, La difesa dell'imputato ha dedotto, in relazione alle conclusioni tratte dalla Corte territoriale circa la responsa= bilità del NC per la strage di NI, la violazione degli articoli 524 n.3, 515 e 475 n.3 c.p.p. Sostiene il ricor= rente che il giudice di appello avrebbe omesso ogni indagine per saggiare l'attendibilità estrinseca ed intrinseca dell'uni= ca fonte d'accusa utilizzata, e si sarebbe sottratta all'obbli go DE motivazione in relazione:
a) al risentimento nutrito da AL TO nei confronti dell'imputato, da lui ritenuto responsabile DE morte del
fratello QU;
b) alla dimostrata falsità delle accuse mosse dal AL
nei confronti dello stesso NC US, di altri imputati e soprattutto di un magistrato in servizio;
c) alla possibilità di un diretto coinvolgimento del teste in responsabilità per la strage;
d) alla denunciata assenza di plausibili motivazioni per il viaggio del NC da IM a Mesiano, ove secondo il teste avrebbe reso la "confessione";
e) all'individuazione del movente DE strage;
f) all'individuazione dei collegamenti logici tra la strage
e la persona identificata dal giudice di merito come mandan' te del delitto.
Osserva la Corte che l'impugnata sentenza non si sottrae alle censure del ricorrente. Non si intende qui affrontare, per la sua estraneità al thema decidendum il pur rilevante problema DE configurabilità del delitto di cui all'articolo
422 codice penale sotto il profilo DE ricorrenza dell'ele= mento soggettivo, elemento che la norma incriminatrice indi= vidua come dolo specifico, come consapevolezza dell'agente di far uso di un mezzo idoneo a provocare la strage, ma con il fine di uccidere uno o più soggetti indeterminati,
e ciò, coerentemente con la natura giuridica del reato e del bene tutelato dalla norma. Il problema non é suscettibile di essere affrontato nella sede presente, per la pregiudizia= lità dell'indagine sulla possibilità di attribuire l'evento. alla condotta del ricorrente.
L'impugnata sentenza sembra muovere dal presupposto "
che "secondo le intenzioni degli autori del crimine, la bomba avrebbe dovuto devastare l'abitazione dei RI" come "ri=
torsione... per l'attività ladresca cui erano dediti". Subito
dopo, però, tale collegamento viene smentito sul rilievo DE ritenuta inaffidabilità delle due fonti (RI e RI)
era stato affermato, con richiamo dell'esigenzada cui a base DE decisione "episodi storicamente accer= di porre tati... non regole non dimostrate nelle asserite astrattezza e generalità". Esclusa ogni possibile valenza probatoria delle accuse di RI US, l'impugnata sentenza tutta= via individua nella "dura lezione inflitta, nell'estate 1982 in capo Vaticano a RI CO" l'antecedente logico DE preparazione DE strage, ed attribuisce "ai NC"
(questa volta assemblati in gruppo) la responsabilità del pestaggio e quindi del successivo attentato contro Soriano. Precisa subito dopo la sentenza che la "fonte di prova", vale a dire il Palermo TO "accusò UI e US Mancuso", ma indicò nel primo dei due quello maggiormente interessato alla punizione dei RI, in quanto amico DE vittima del furto, attribuito appunto a loro, perpetrato a
Capo Vaticano. Definita "enorme ed abominevole" tale accusa
(e quindi il relativo movente), per essersi identificato l'"al' to personaggio" amico di NC UI e vittima del furto in un magistrato DE zona, la Corte territoriale svaluta la forza probante DE propalazione del AL nei confron' ti del NC UI (che, come s'é visto, manda assolto sia pure con formula dubitativa), mentre considera attendi= bile l'accusa nei confronti del NC US, senza peraltro curarsi di fornire un'adeguata spiegazione logica circa le ragioni che potevano aver spinto il AL a dire il vero quando accusava il NC US, ed il falso nell'accusa formulata verso il NC UI ed il sostituto
Procuratore DE Repubblica di Vibo VAa. A tale primo interrogativo, cui la sentenza non dà risposta, altri se ne aggiungono, quando l'esame si sposta sul problema dei ri= SCntri all'accusa (de relato) del teste: una ricerca cui i giudici di merito avrebbero dovuto dedicare un particolare approfondimento, trovandosi di fronte ad una testimonianza formulata da persona la quale, sotto altri profili, era stata ritenuta scarsamente attendibile, o addirittura del tutto inat tendibile: una persona che, per di più, aveva motivi di rancore nei confronti del soggetto che accusava, perché do attribuiva la responsabilità dell'assassinio del fratello.
Come si è già rilevato, gli elementi utilizzati dalla Corte territoriale come riSCntro dell'accusa di AL sono costi=
tuiti soltanto dalla "collocazione del NC al vertice del gruppo criminale", da presunte prassi delle cosche mafiose e dalla selettività dell'accusa. Nessuno di tali elementi avevo la capacità di funzionare da strumento di verifica dell'at' tendibilità dell'accusa. Non il primo, perché la collocazione del NC al vertice del gruppo criminale é stato afferma= to, ma é rimasto indimostrato, come si avrà occasione di vedere più avanti. Nella sede presente é solo da sottolineare quanto é scritto nella pagina 153 DE sentenza impugnata: che, cioé, "la prova del delitto di associazione mafiosa é già tutta... nella colpevolezza (del NC) per la strage di NI e nella relativa causale". La motivazione DE
sentenza si dimostra quindi, su tale punto, meramente appa= rente, perché il giudice afferma che la prova DE colpevo= lezza per la strage risiede nella partecipazione all'associazio ne mafiosa, mentre altrove afferma che la prova di tale partecipazione si trae dalla colpevolezza per la strage. Circa il valore da attribuire alle regole vigenti nel mondo DE mafia (pagine 435/436) non é dato conoscere da dove esse siano state tratte, sicché la loro utilizzazione come elemento di riSCntro dell'accusa finisce con il contrad'
dire i giudizi espressi dalla stessa Corte territoriale verso regole avvalorate soltanto "dalla parola, non qualificante e certamente non disinteressata di RI US" e dalle
"teorizzazioni di RI" (p. 420). In definitiva, solo la pretesa selettività dell'accusa formulata dal AL TO nei confronti del NC US sarebbe deputata a fun- zionare come verifica di verità, supplendo all'assoluta caren za di logiche spiegazioni alle censure difensive, incentrate sull'assunto, che a questo punto non può essere definito privo di fondamento, che il giudice di appello, al pari di quello di primo grado, avrebbero omesso ogni indagine sul'
l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dell'unica fonte di prova a carico dell'imputato. L'indagine (e, corrispondente= mente, la motivazione DE sentenza) si dimostrano carenti anche in ordine alla identificazione dell'auto AL blu fermata dai Carabinieri il 5 agosto, e verosimilmente adope= rata dagli autori DE spedizione punitiva effettuata contro Soriano Domenico, con quella rubata il 21 luglio precedente
NC US (nato nel 1960), rimasto estraneo al a presente giudizio, e cui non risulta mai contestato l'addebito di simulazione di reato.
L'impugnata sentenza, su tutti i punti sin qui indicati, si presenta priva di un'adeguata motivazione, sicché se ne impone l'annullamento con rinvio ad altro giudice per nuova deliberazione.
Per quanto concerne il delitto di associazione per delin' quere, assorbito da quello di associazione di tipo mafioso, la sussistenza del reato, nelle forme DE costituzione, DE
direzione, DE promozione o DE semplice partecipazione
é stata ritenuta dal giudice di merito nei confronti di AN US FR (nato nel 1929), NC CO, NC
TO, NC NE, NC IE, NC N' cesco (nato nel 1957), GE NG, LD NO, Mercuri Francesco, GE RE, AR AL,
Lo IA AR, NC OS HE, NC US
IA GO, TI IO, AR NZ, Fia= mingo EG e NG AE, ME US, Mamo= ne FR, La SA US, LL OB, OR Antonio, ON ET, ZZ US, LL FR scantoNI, RÉ SArio, RÉ TO OC, RÉ IP,
La SA IN e NC UI.
Secondo il giudice di primo grado, l'elencazione delle ditte incaricate del trasporto di inerti dalla cava del Con' sorzio Gioia Tauro al cantiere del porto non costituirebbe soltanto un "gotha DE 'ndrangheta" ma sarebbe sufficiente a dimostrare "la valenza di ciascuna cosca che si rispecchia nella lottizzazione dei trasporti e nella quotizzazione dei profitti", e costituirebbe "prova di collegamenti e di accordi tra le cosche, perché tutto ciò che é avvenuto, li presuppo= ne". La presenza di un nominativo in detto elenco sarebbe
"indice di appartenenza alla cosca e al rango all'interno di questa, conferma di potere e di dominio e nel contempo controllo e di sfruttamento dei flussi DE spesa pub= di
Le affermazioni che precedono sono state riportate blica". nella sentenza impugnata in quanto integralmente condivise dal giudice di appello, e da quest'ultimo considerate un'u= tile verifica delle propalazioni accusatorie dei già più volte nominati US RI ed TO AL verso ciascuno degli imputati. Le censure d'ordine generale mosse dalle difese degli imputati alla metodologia seguita dai giudici di entrambi i gradi del merito attengono all'utilizzabilità delle propalazioni accusatorie di RI e AL, all'uti= lità ed al valore degli strumenti di controllo, nonché al rilievo DE successione nel tempo di diverse norme incrimi= natrici ed alla prova DE permanenza nel reato di ciascun imputato. Più in dettaglio, le censure dei ricorrenti attengo= no al metodo seguito dai giudici di merito nell'apprezzamen' to del materiale probatorio per l'affermazione dell'esiste dell'associazione criminale, DE presenza in essa dei za caratteri che ne costituiSCno la specificità, ed infine DE partecipazione ad essa dei singoli imputati.
Le censure dei ricorrenti sono fondate. A dimostrazione dell'esistenza nel territorio vibonese di un'attiva e piena=
mente operativa associazione criminale, prima comune e poi con i caratteri mafiosi, i giudici di merito hanno richiamato un elenco di ben trentacinque omicidi, commessi nella zona nel volgere di sei anni (dal 1978 al 1984), ed oltre settanta attentati di chiaro sapore intimidatorio realizzati nel medesi= mo periodo. Hanno altresì riassunto il contenuto di numerose testimonianze rese nel corso del processo a conferma dell'e= い
sistenza di un'organizzazione criminale. I connotati di tali organizzazione, capaci di far rientrare nell'ambito della previsione normativa DE norma incriminatrice la fattispe= cie concreta sono "il senso di morte che riempie di se l'inte= ro processo" e "l'incombente ostentazione di violenza intimi= datrice": il carattere dell'associazione viene cioé desunto procedendo da un fatto noto (la paura DE gente) per di= mostrare il fatto ignoto (l'intimidazione). Non si dimostra però ancora che l'attività intimidatoria sia riferibile a ciascuno degli imputati, o che vi sia stato da parte di cia= scuno di questi ultimi l'avvalimento DE forza di intimida=
zione derivante dal vincolo associativo: non si dimostra,
in definitiva, che i fatti delittuosi per cui si procede siano riferibili ad una organizzazione unica, piuttosto che а рій
"isole" ben individuate dell' arcipelago mafioso" vibonese, alle cui cosche apparterrebbero gli imputati. In ordine a tali punti assolutamente determinanti, la motivazione delle due sentenze di merito é del tutto carente, apparendo inac' cettabile sul piano logico un giudizio formulato sulla base di generiche affermazioni circa l'appartenenza all'organizza= zicne provenienti da coimputati, quando il controllo di veri- tà di tali affermazioni si risolve quasi sempre nel riSCntro dell'avvenuto esercizio da parte dei singoli incolpati di attività il più delle volte lecite o, al limite, indifferenti per l'ordinamento. A parte ogni altra considerazione che verrà svolta in relazione alle singole posizioni, occorre qui tener presente che solo una minima porzione degli omicidi e degli atti intimidatori scrupolosamente elencati dal giudice di primo grado ha formato oggetto di specifico addebito ad imputati del presente processo, e che, quando vi sono state le contestazioni, esse si sono risolte nell'assoluzione delle persone incolpate. D'altro canto, 1'"incombente paura" registrata nel corso delle deposizioni testimoniali non poteva affermarsi in diretto rapporto con specifiche e ben indivi= duate presenze nel banco dei novantatre imputati, posto che esse potevano riferirsi anche all'intimidazione esercitata da persone estranee al processo, insuscettibili di identifica= zione da parte dei giudici, ma ben note ai testimoni.
Dei ristretti limiti di affidabilità e di attendibilità
intrinseca ed estrinseca dello RI e del AL, si é
già detto in altra parte DE sentenza, cui nella sede pre= sente non si può far altro che rinviare. Quello su cui conta invece soffermarsi, a conclusione di questa premessa l'ordine
.
generale é che il delitto di cui all'articolo 416 bis del codi= ce penale presuppone m'esistenza: BCM:CDC di una sia pur embrio= nale struttura organizzativa ordinata gerarchicamente;
b) il cui SCpo sia la commissione di delitti, la realizzazione di profitti о vantaggi ingiusti, о anche il perseguimento di finalità lecite;
c) che tali SCpi siano perseguiti con l'avvalimento DE forza di intimidazione derivante dal vin' colo associativo e DE condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Per quanto difficile possa apparire al giudice di merito l'acquisizione DE prova di tali ele= menti, e quindi la dimostrazione DE sussistenza del reato, tali difficoltà non possono mai esonerarlo dall'obbligo di procedere ad un vaglio particolarmente attento delle risul' tanze processuali, né autorizzarlo al compimento di salti logici nel concatenamento degli elementi indiziari. Non può quindi ritenersi consentito, in base a tali principi, ritenere dimostrata l'esistenza DE particolare societas sceleris di appartenenza sul solo rilievo dei delitti commessi nel territo= rio, ovvero ritenere provata la natura mafiosa dell'associa= zione sul solo rilievo dei timori manifestati dai testimoni,
e DE ritrosia di questi ultimi nel riferire quanto a loro conoscenza sui fatti intorno ai quali vengono interrogati, per poi stabilire l'esistenza dell'associazione criminosa,
e l'appartenenza ad essa del singolo imputato sulla sola base delle propalazioni accusatorie di persone la cui inatten dibilità viene riconosciuta in più occasioni dagli stessi giu- dici che le utilizzano. 13
Passando all'esame delle singole posizioni, nell'ordine in cui si é svolta la trattazione dei giudici di merito, la colpevolezza di NC FR (nato nel 1929) come pro= motcre e dirigente dell'associazione mafiosa é stata desunta dalle "ripetute e dettagliate informazioni degli organi di polizia", dai riconosciuti rapporti di affari con i massimi esponenti DE 'ndrangheta calabrese, dalle rivelazioni di Scriva e AL, dalla violenta acquisizione dei terreni nei quali doveva poi aprirsi la cava del COGITAU, dal mas' siccio inserimento nei trasporti del materiale lapideo e dal'
l'attività politica "sfociata nello scioglimento del consiglio comunale di IM".
Tali elementi, unitariamente considerati, intrecciandosi e rafforzandosi vicendevolmente, sarebbero per il giudice di merito "rivelatori di un'unica matrice mafiosa" e tali quindi da dimostrare l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso, l'attività di promozione e direzione svolta dall'im= putato. Ne sarebbe conseguenza l'acquisizione a favore del'
l'organizzazione DE gestione di attività economiche, la commissione di delitti e la realizzazione di profitti e vantag= gi ingiusti. Sarebbero infine idonei a dimostrare anche l'av= venuto avvalimento DE forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e del corrispondente assoggettamento DE generalità dei cittadini.
La difesa dell'imputato censura siffatto modo di argomen tare, e contesta la legittimità delle conclusioni tratte dai giudici di merito sulla base di esso. Del valore da attri cuire alle rivelazioni di US RI e di Antonio Palermo, si é già detto in precedenza. La valutazione dell'attendibili+ tà intrinseca si é già rivelata assolutamente carente sotto il profilo dell'assoluta mancanza di indagini circa i motivi delle propalazioni delle quali é stata riconosciuta la falsità Ma, a prescindere da tali о dichiarata l'inattendibilità.
considerazioni, é sul contenuto, e sulla potenzialità probante di tali accuse che sorgono le perplessità maggiori in termini di possibilità di far discendere sul piano logico dall'affer= mazione dell'appartenenza ad un "clan" la conseguenza DE necessaria esistenza di un'associazione mafiosa e dell'appar= tenenza ad essa dell'imputato, per di più nel ruolo di pro= motore e di dirigente. Né possono servire da riSCntro i vari elementi di prova confusamente affastellati dai giudici di merito nelle sintetiche (ed impressionistiche) espressioni:
"violenta acquisizione dei terreni poi ceduti al COGITAU",
"attività politica", "rapporti di affari con mafiosi" quando, da ciascun episodio così sinteticamente descritto, doveva farsi discendere l'ineluttabile conseguenza DE sua specific relazione con l'esistenza di un fatto associativo del tipo di quello disegnato dalla norma incriminatrice. Lo stesso fatto DE violenta acquisizione dei terreni che si pretende dimostrativo dell'avvenuto avvalimento DE forma di intimi=
dazione, é collocato temporalmente ben prima DE data di entrata in vigore dell'art. 416 bis c.p.: in un'epoca, cioé, nella quale l'avvalimento DE forza di intimidazione deri= vante dal vincolo associativo era sostanzialmente i rilevante ix per il diritto penale. Tra l'altro, come riconosce la stessa sentenza, per l'episodio in questione, il NC fu giudica= to con sentenza irrevocabile, ed assolto "perché il fatto non sussiste . I rapporti di affari con i massimi esponenti del' la 'ndrangheta calabrese, ed il massiccio inserimento nei trasporti del materiale lapideo non possono, nell'ottica con' siderata essere ritenuti, per la loro sostanziale neutralità, né prove, né riSCntri. Il preteso vistoso arricchimento del'
l'imputato (datato 1981, e quindi precedente alla vigenza dell'art. 416 bis c.p.) e le informazioni fornite dagli organi di polizia sono elementi suscettibili di essere, insieme con altri, posti a base di provvedimenti di prevenzione, e non dedotti a fondamento di una condanna penale per associazio= ne di stampo mafioso. La sentenza dovrà, sul punto, essere annullata con rinvio, impegnandosi il giudice del rinvio
a fornire una motivazione più adeguata circa le ragioni per le quali dagli elementi probatori raccolti debba farsi necessariamente discendere la dimostrazione dell'esistenza dell'associazione di stampo mafioso, così come descritta dalla norma incriminatrice, e dell'appartenenza ad essa dell'impu= tato in veste di promotore e di dirigente.
Analoghe conclusioni devono trarsi con riguardo agli trentunc imputati, per i quali è stata affermata la altri penale responsabilità per il reato associativo. Tutti i detti imputati sono stati raggiunti dalle propalazioni congiunte o disgiunte dei due accusatori RI e AL, nonché dalle informative dei Carabinieri. Per NC CO,
vengono indicati, a conferma dell'attribuzione da parte di
RI del rango di "sgarrista", un episodio (risalente al
1966) relative alla sua permanenza in carcere, ed altro epi- sodio (risalente al 1980), quando certo IO ND ebbe a rinunciare all'acquisto delle clive pendenti stipulato con certa Gabrielli, perché "persuaso" da certo Cutellé, un pre- giudicato inviato dal NC. In relazione a que st'ultimo episodio, a prescindere dalla considerazione che esso venne realizzato prima dell'entrata in vigore DE norma incrimi= natrice dell'articolo 416 bis c.p. (sicché valgono i rilievi precedentemente fatti), manca nella sentenza un pur minimo cenno di dimostrazione che il TE abbia utilizzato mezzi di intimidazione necessariamente derivanti dal vincolo asso=
ciativo, e non piuttosto strumenti di persuasione connessi all'intimidazione del singolo individuo di cui era mandatario Quanto all'esecuzione di trasporti per il COGITAU ed alla gestione tramite interposizioni asseritamente fittizie del Supermarket "La Vignola", occorre qui ricordare che il rilievo penale di attività lecite é connesso, per la vigente normativa, al fatto che l'acquisizione e la gestione di tali attività siano concretamente precedute ed accompagnate dal'
l'avvalimento DE forza di intimidazione del vincolo associa tivo: una circostanza che i giudici di merito hanno evidente= mente ritenuto dimostrata sulla base di meri criteri presun' tivi.
In relazione al NC TO, l'unico elemento rite= nuto di decisiva importanza ai fini DE dimostrazione DE sua appartenenza all'associazione mafiosa é un mero inadem= pimento contrattuale (il ritardato pagamento a certo TU del saldo per una fornitura di calcestruzzo). Vale, a tal proposito, quanto già osservato in ordine all'episodio richia= mato per il NC CO, circa l'esigenza che gli atti di intimidazione siano riferibili al vincolo associativo. Circa
l'esercizio di attività sostanzialmente lecite dedotte a dimo=
strazione DE valenza mafiosa dell'attività, desunta sostan'
zialmente dalle informazioni dei Carabinieri e dalle rivela=
zioni di RI, deve ricordarsi che la prova dell'avvalimen' to del potere di intimidazione derivante dal vincolo associa=
tivo deve essere certa, non potendosi essa desumere dal ri- rilievo meramente congetturale della pretesa esistenza di una situazione di monopolio dell'attività considerata da parte di non meglio precisate "cosche mafiose".
L'inserimento nei trasporti per il COGITAU e la parteci- pazione a società come la "Tiro a volo" e "La Vignola" sono stati gli elementi di prova utilizzati dalle sentenze dei giu- dici di merito a dimostrazione dell'appartenenza di NC
NE all'associazione mafiosa, unitamente al fatto DE sua assunzione da parte DE società SONAR come guardiano DE cava. Anche su questo punto fa difetto ogni motivazione per dimostrare che tali attività, di per sè lecite, siano state iniziate e gestite grazie alla forza di intimidazione del vin- colo associativo da parte del NC.
L'assunzione DE guardiania DE cava e l'inserimento nei trasporti del COGITAU sono addebitati anche al NC
UI, ma tali circostanze, per le medesime ragioni indicate in precedenza, non sono utilizzabili come prova di colpevo- lezza per il delitto associativo, trattandosi di attività lavo- rative lecite, la cui valenza antigiuridica si pone, come si è visto, in rapporto alle modalità di acquisizione e di esercizio dell'attività considerata.
Il giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità del NC OS HE per il delitto asso- ciativo basandosi sulle propalazioni accusatorie di Scriva Palermo, e considerando utili riSCntri di veridicità di e tali accuse, l'assunzione da parte dell'imputato DE guar- diania DE casa e l'acquisto di un terreno edificatorio, nonchè i suoi precedenti penali. Il giudice dell'appello af- ferma che "la guardiania DE cava... è sintomatica del-
l'inserimento nell'affare Gioia Tauro", ma non dimostra l'il-
legittimità di tale inserimento, e comunque omette di fornire la dimostrazione dell'affermata irrilevanza dell'assunto di- fensivi circa l'assunzione del NC per il tramite del locale ufficio di collocamento.
Per quanto concerne la posizione del NC US, si è ricordato come, secondo il giudice di appello "la prova del delitti di associazione mafiosa è già tutto nella col-
...
pevolezza per la strage di NI e nella relativa causale"
e da tale proposito non resta che richiamare quanto già osservato а proposito di tale reato, in relazione al quale la Corte territoriale ha ritenuto provata la colpevolezza del-
l'imputato sul rilievo della sua dimostrata appartenenza all'associazione mafiosa. A parte le accuse di RI e Pa- lermo, nonchè il contenuto delle "informazioni di PG" sulla cui utilizzabilità si è già detto in precedenza, il giudice dell'appello indica come "coincidenti e perciò sicuri elementi a carico" la compartecipazione del NC US alle attività economiche del gruppo (trasporti per il COGITAU),
l'entità dei ricavi tratti da tale attività (272 milioni di lire sino al 1983) ed infine gli episodi Bevilacqua, Comerci
e Restuccia. Del rilievo dell'attività di trasporto per il
COGITAU, formalmente e sostanzialmente lecita, si è già par- lato: nè può modificare le conclusioni cui si è in precedenza pervenuti la circostanza dell'entità dei ricavi, se non si dimostra che essi sarebbero stati inferiori senza l'interposi- zione intimidatrice del vincolo associativo. Potrebbero essere indicativi di tale avvalimento gli episodi Bevilacqua, Comerci
e TU, ma la sinteticità dell'esposizione dei giudici di entrambi i gradi del merito, e la circostanza che gli episodi sono collocati prima dell'entrata in vigore DE norma incriminatrice, non consente sul piano logico di con- siderare dimostrata l'utilizzazione da parte dell'imputato di metodologia mafiosa dopo che questa ha assunto rilievo
a fini penalistici.
Sono del pari fondate sulle accuse generiche e giudicate in più occasioni prive DE necessaria attendibilità, quando addirittura non smentite, propalazioni accusatorie di RI
e AL, sui precedenti penali degli imputati e sulle infor- mazioni fornite dalla polizia, le conclusioni DE sentenza impugnata relative alla partecipazione di NC IE,
NC FR (nato nel 1957), GE NG, ME
FR, GE RE, AR AL, AR
NE e TI IO all'associazione di stampo mafioso. Ai tratti comuni a tutti gli imputati, per ciascuno di questi ultimi la sentenza unisce specifici elementi di ri- SCntro, ritenuti utili per una verifica di fondatezza di ac- cuse oggettivamente ritenute prive DE necessaria forza probante. Tali elementi, che evidentemente scontano l'inu- tilizzabilità dei precedenti penali per fini diversi da quelli di applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, e delle informative di polizia (di per sè utilizzabili per iniziare le indagini e non come prova), sono in genere fatti storici del tutto irrilevanti sul piano penale, ove non qualificati da elementi capaci di precisarne l'effettiva portata. Appartie- ne a tale categoria, in primo luogo, il già esaminato inse- rimento dei singoli imputati nell'attività imprenditoriale di trasporto degli inerti per conto del COGITAU. I giudici di merito hanno attribuito grande rilevanza a tali attività ritenendo, come si è già osservato, che poichè l'elenco dei trasportatori costituiva vero e proprio "gotha dellaun 59
'ndrangheta", l'esecizio dell'attività di trasporto doveva considerarsi prova di inserimento nell'associazione mafiosa.
Siffatto modo di argomentare non può sottrarsi all'accusa di paralogismo. Non viene infatti dimostrato il perché, al'
l'inserimento nell'elenco dei contraenti con il COGITAU per il trasporto degli inerti dalla cava ai cantieri, debba neces' sariamente corrispondere l'adesione ad un'associazione mafio= sa, tanto più che non risulta che tutti i trasportatori, per il solo fatto di essere tali, siano stati chiamati a rispondere del reato associativo. E tutto ciò si dice trascurando il de=
cisivo argomento, già utilizzato a proposito di altri imputati, che manca del tutto la prova dell'avvalimento DE forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per l'ac' quisizione delle commesse e per l'esercizio dell'attività di trasporto. Ciò vale a maggior ragione per quanto attiene alla partecipazione del NC IE alla Società "La Vigno la" del GE NG alla società "Tiro a Volo Tran' '
quilla" e "San NE", alla gestione da parte di ER ri FR di una stazione di servizio, da parte del Papa= TT AL di un'impresa edile e soprattutto alla parte= cipazione di TI IO al consiglio di amministrazio= ne DE Cassa Rurale di San Calogero, autonomamente conte= stata all'imputato come attività estorsiva.
Non può infine servire come utile riSCntro alle accuse di AL e di RI la circostanza dell'arricchimento del
GE RE, ove non venga rigorosamente dimostrato che la disponibilità di denaro da parte dell'imputato é statá di provenienza illecita, e connessä al concreto esercizio di attività caratterizzate dall'avvalimento DE forza di intimi=
dazione del vincolo associativo: in effetti, tali elementi sono stati dalla sentenza di merito accertati in via di presunzio=
ne.
Passando all'esame DE posizione del LD NO, prova DE fondatezza dell'imputazione di partecipazione la ad associazione mafiosa viene fatta discendere dai giudici di merito dal fatto che l'imputato sarebbe il "cassiere del gruppo" e che la sua attività sarebbe stata quella di "inter= mediazione... rivolta a dare copertura ad operazioni di spar tizione di denaro tra affiliati" (pag. 168). Da dove si trag= ga tale sintetica conclusione, se non dalla "disponibilità di somme" e dalla "emissione di numerosi assegni, per ele- vati importi, a favore di NC US ed altri coimpu= tati", non é dato conoscere, posto che non si é proceduto ad un'analisi accurata e rigorosa dei singoli movimenti di denaro e DE causale delle singole erogazioni.
Per quanto attiene al Lo IA AR, la Corte ter= ritoriale ha fondato il proprio giudizio circa la partecipazione all'associazione mafiosa sui "legami con i Mancuso" ed in particolare con il NC US, cui, tra il giugno ed il settembre 1983, l'imputato avrebbe rilasciato assegni per quindici milioni di lire. Osserva la sentenza che tale somma non poteva essere corrispettivo DE vendita di generi ali- mentari, perché il tal caso il flusso di denaro sarebbe dovu= to essere inverso rispetto a quello concretamente realizzato, così proponendo un'argomentazione ancora una volta paralo= gistica, perché la sentenza evidentemente dimentica che l'at' tività di vendita del prodotto é sempre necessariamente prece= duta dall'acquisto da parte dell'esercente il commercio dei beni destinati alla vendita. Circa la posizione di IA GO, il giudice di merito, alle propalazioni accusatorie generiche, alle infor mazioni dei carabinieri sui suoi rapporti con i NC, aggiunge tre elementi di riSCntro: un episodio del dicembre 1977 relativo ad un attentato
contro
IO OC per indur re quest'ultimo a cedere il locale ove doveva aprirsi l'agen' zia di assicurazioni gestita dall'imputato, ed il coinvolgi= mento nell'omicidio di AR CO. Sul primo elemento, pur prescindendo da ogni pur decisivo rilievo circa il fatto che l'episodio risale ad un periodo in cui l'art. 416 bis non era ancora vigente, occorre ricordare che esso non risul' 61 ta aver formato oggetto di imputazione, sicché l'affermazione di una correlazione tra l'attentato e la successiva stipulazio ne del contratto avente ad oggetto la cessione del locale rimane affidato a meri criteri presuntivi.
Quanto al secondo elemento di riSCntro, il ricorso alla parola "coinvolgimento" é fuorviante, posto che l'imputato
é stato assolto dall'addebito di omicidio per non aver commes so il fatto.
Per quanto attiene alla posizione di VA NZ, la sentenza di appello considera "insolitamente nutrito... il coro che ne sottolinea l'appartenenza alla cosca", ma indica una serie di elementi che di per sé indicano l'imputato più come "faccendiere" legato al tessuto sociale, che come perso= na abituata a servirsi DE forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo: le "raccomandazioni" di noti pregiu= dicati al maresciallo Garri, le proposte di "aggiustare la cosa" dopo l'attentato subito dal Meliadò, la frequentazione di vari esponenti DE famiglia NC restano estremamen' te labili, e comunque insufficienti di per sé, anche nella loro correlazione a dimostrare logicamente un'organica parte= cipazione ad un'associazione come quella disegnata dall'art. 416 bis c.p. Quanto all'ospitalità che si assume da lui con' cessa allo RI e l'episodio del fucile a quest'ultimo dona= to, occorre ricordare che la fonte da cui promana l'accusa
é per l'appunto solo lo RI, la cui attendibilità intrinse= са ed estrinseca deve essere dimostrata sia in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, sia in relazione alle altre accuse per le quali é intervețnuta condanna dell'imputato Vari (favoreggiamento personale, detenzione e porto d'armi comuni da sparo ed estorsione).
Per quanto concerne NG AE e NG GO rio, le accuse di RI e AL sono state controllate dal' l'ammissione del secondo dei due imputati di aver riferito
a NC US dei sospetti formulati da AL TO circa sue responsabilità per la SCmparsa di AL Pasqua= le, nonché dalla frequentazione dello stesso NC e dal coinvolgimento nell'omicidio AR. Si osserva in proposito che, come già rilevato in precedenza, i dati che devono servire a verificare la vericicità di accuse generiche e per molti aspetti gravate di sospetto come quelle dello RI
e del AL, devono avere il carattere dell'univocità e
DE certezza, e non possono essere considerati tali i fatti indicati dalla sentenza impugnata, posto che i rapporti dei
NG con il NC US possono avere spiegazione diversa da quella di un necessario coinvolgimento dei tre imputati in un'associazione mafiosa, e quanto all'omicidio
AR l'assoluzione dubitativa (qui trasformata in assoluzio= ne piena) dalla relativa imputazione preclude l'utilizzabilità del mero addebito mosso ai prevenuti per coonestare un'accu= sa diversa.
Le accuse di RI e AL costituiSCno l'unico sup= porto probatorio dell'affermazione DE penale responsabilità di ME US per il delitto di associazione mafiosa, essendo estranee all'attività associativa (così come disegnata dall'art. 416 bis CP) le denunce di dieci anni prima, l'ar= resto del 22 luglio 1980 e gli assegni che ME avrebbe rilasciato a NC FR ed a NC NE.
Per dimostrare la partecipazione di ON FR all'associazione mafiosa, il giudice di primo grado aveva ripercorso trent'anni di disavventure giudiziarie dell'imputa= to, a partire da una denuncia (rimasta senza esito) del
1946, a giungere sino al 1980. Di siffatta modalità di forma= zione del libero convincimento ha fatto giustizia il giudice di secondo grado, in quale ha utilizzato, per confermare la sentenza appellata dall'imputato (e dal Pubblico Ministe= ro) le dichiarazioni di RI e di AL. "Il ruolo del
ON" nell'ambito dell'organizzazione criminale troverebbe, secondo le testuali espressioni della sentenza di appello,
"agevole spiegazione nell'enorme ed incontestata ricchezza raggiunta". L'assunto che dalla constatazione DE ricchezza accumulata e dai trasferimenti a favore di beneficiari parti=
ON ET e PonRO RI sia possibile colari come trarre la conseguenza logica che il ruolo dell'imputato sia stato quello di "finanziatore degli affiliati" effettua intanto
"salti" logici di notevoli proporzioni, in quanto si omette la dimostrazione dell'esistenza di una sorta di "soccorso
,
'ndranghetista" o dell'appartenenza di tutti (eroganti e be= neficiari) ad un'unica organizzazione criminale dal cui vin' colo interno dovrebbero derivare le obbligazioni. Ma, pur a prescindere da tali rilievi, la costruzione potrebbe essere accettabile sul piano logico se si dimostrasse che il Mamone fosse uso prendere da una parte e versare dall'altra: che, in definitiva, vi fosse una sorta di "partita doppia crimina= le" e, di qui, la dimostrazione dell'illiceità dell'arricchi= mento. Il ON viene al contrario descritto come "benefat'
tore", per di più disinteressato, sicché il quadro probatorio sembra adattarsi a più ipotesi delle quali quella prescelta appare la meno probabile.
L'altro argomento da cui si fa discendere la dimostra= zione DE "sicura appartenenza del ON alla 'ndranghe- ta" é "il ruolo avuto nel corso DE faida tra il gruppo mafioso dei La SA, in cui esso era inserito, e quello anta= gonista dei ER". Anche in questo secondo caso, all'assun' to non segue alcuna dimostrazione, giacché il "ruolo di am= basciatore" ricoperto dal Mamone ed espletato attraverso il suggerimento "a ER IE dell'opportunità di fare la pace con i La SA" non é affatto incompatibile con quello proprio dell'interposizione di "buoni uffici". Quanto poi all'e sistenza di elementi di prova circa il "personale contributo del ON all'uccisione di QU e IE ER", pur volendo prescindere dall'effetto preclusivo determinato dal proscioglimento istruttorio dell'imputato alla formulazione di accuse ulteriori nei suoi confronti, non si vede come pos' sano conciliarsi le convinzioni dei giudici DE Sezione I=
struttoria circa detto "personale contributo" del ON al . la censura per gli "sbilanciamenti del duplice omicidio, giudice istruttore di Vibo Valentia in favore del Mamone", ed il proscioglimento di quest'ultimo da parte DE stessa
Sezione Istruttoria.
Per quanto riguarda i due La SA, IN e US, le prove DE loro appartenenza all'associazione di stampo mafioso vengono tratte dalle propalazioni accusatorie dei soliti RI e AL, "controllate" dal giudice di secondo grado sul rilievo del coinvolgimento "familiare" dei La SA nel duplice omicidio ER. Sostiene in definitiva la senten' za impugnata che i due omicidi sono certamente riferibili all'intera famiglia dei La SA, anche se non é stato possi= bile reperire tra i vari componenti di quest'ultima il mandan te dei due delitti. Dell'assunto manca ogni dimostrazione: ma se dovesse per un momento seguirsi il ragionamento del giudice di merito, accettando sul piano logico il principio secondo cui dalla commissione degli omicidi dovrebbe discen' dere la dimostrazione DE responsabilità degli autori per il delitto di associazione di tipo mafioso, non si potrebbe comprendere la ragione DE scelta dei due imputati come unici responsabili del delitto associativo, e della mancata estensione della responsabilità all'intero nucleo familiare cui essi appartengono.
Del "clan La SA" in tal modo definito, l'impugnata sentenza ha affermato che farebbe parte anche LL Ro=
berto in qualità di "militante", ed ha tTT la prova di tale appartenenza dalle dichiarazioni di US Scriva
e dei ER, che lo indicano come "associato ai La SA".
Ora, che il LL sia "socio di La SA, FR" nell'e=
sercizio dell'attività di impresa nel settore dell'edilizia,
é circostanza di nessun rilievo, tanto più se si considera che il La Rosa Francesco non deve nel presente processo alcun reato, al pari di La Rosa Salvatore rispondere di
e di La SA TO, anch'essi beneficiari di assegni eressi se obietti= dal Callisto, indizianti per quest'ultimo, anche ر نا
vamente suscettibili di trovare giustificazione proprio nell'e= sistenza del rapporto societario che la stessa sentenza affer= ma. Per ciò che concerne la posizione di OR TO
e di ON ET, colpiti entrambi dalle propalazioni de relato dello RI e dalle acquse, egualmente de relato
DE LI ES, gli elementi di riscontro utilizzati dalla sentenza impugnata sono costituiti dal fatto che il primo lavorava "trasportando spazzatura con i villaggi turi= stici IO e Sabbie Bianche" e si era associato a La
SA VA (estraneo, come già rilevato, al presente processo) ed a La SA US per l'acquisto di un suolo edificatorio. Non si riesce a comprendere il nesso logico tra le due proposizioni in funzione dimostrativa dell'appar= tenenza dell'imputato all'associazione mafiosa. Se tale nesso dovesse ravvisarsi nella relativa modestia delle somme rica=
vate dal trasporto dei rifiuti dai villaggi turistici in rela= zione al maggiore impegno economico coerente alle prospetti= ve di finanziamento dell'iniziativa, occorre rilevare che il rapporto societario non é sempre necessariamente paritario e resta comunque fermo che era indispensabile approfondire i termini di detto rapporto, ciò che la sentenza impugnata omette di fare. Per il ON ET, il riSCntro alla fonda= tezza dell'accusa di RI é rappresentato dal fatto che
l'imputato avrebbe "eseguito lavori per Comerci IC" ed avrebbe partecipato (deve ritenersi a volte come emittente ed a volte come prenditore) a "giri di assegni" con ON
FR, AR EL e NC IE. Anche con riguardo alle equiparazioni, ricorrenti nella sentenza impu= gnata: "rapporti economici regolati con pagamenti a mezzo assegni uguale giro di assegni" e "giri di assegni uguale partecipazione ad associazione mafiosa", occorre ribadire che la motivazione DE sentenza deve essere conforme ai canoni che presiedono le forme del ragionamento, deve essere aderente alle risultanze processuali ed essere infine esausti= nel senso che tutti gli elementi che il processo offreva, esaminati e sottoposti a vaglio critico. Nel devono essere caso che ne occupa, proprio in relazione agli elementi di verifica DE veridicità delle accuse formulate dallo RI, il movimento di assegni é di per sé elemento neutro, se non viene vivificato da un'indagine approfondita DE realtà economica sottostante. Né quest'ultima può essere definita illecita sol perché il giudice ritiene associati per delinquere
(0 associati di stampo mafioso) l'emittente, il prenditore alino21 perché anche tra associati Se
o eventualmente entrambi
,
mafiosi possono intercorrere rapporti leciti, e le relative transazioni rimanere irrilevanti per l'ordinamento. Non sem= bra infine corretto sul piano DE metodologia dell'acquisi= zione delle prove, qualificare il rapporto sottostante ad una data transazione per il riflesso che su di essa viene ad avere la ritenuta connotazione mafiosa dei contraenti, per quindi utilizzare come prova di colpevolezza contro questi ultimi l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, in quanto dimostrativo dell'esistenza del delitto associativo.
ZZ US é stato giudicato colpevole di associa= mafiosa perché accusato da Scriva e da AL, le zione cui affermazioni sono state riSCntrate, come testualmente si esprime la sentenza impugnata, "dagli allarmanti prece= denti penali e dalle costanti manifestazioni di pericolosità sociale, dai rapporti con i coimputati, dai collegamenti con famigerati criminali, dall'ingiustificato arricchimento, pale= sato dal valore dei beni posseduti e dalla larga disponibi= lità di capitali". Si sono riportate le frasi testuali DE sentenza di appello perché dalla loro lettura é agevole trar= re la conclusione dell'assoluta inidoneità di esse a sorregge= re anche un motivato giudizio di pericolosità sociale, per l'assoluta loro genericità, ai fini dell'adozione di una misura di prevenzione.
La Corte territoriale considera dati dimostrativi dell'ap=
partenenza di LL RAcescantoNI all'associazione le
"'informazioni degli organi di polizia" riSCntrate dal "coin' t volgimento nella strage di NI", nonché dal compimento da parte dell'imputato di atti di intimidazione e violenza contro i fratelli RI. Occorre qui ricordare che altro
é la denuncia degli organi di polizia, ed altro, laprova della colpevolezza dell'imputato. Le "informazioni" fornite dall'Arma dei Carabinieri costituiSCno, come già osservato, un viatico per l'acquisizione delle prove, e non hanno di per sé alcun valore sul piano probatorio. Esse non sono quindi suscettibili di essere "riSCntrate" da alcunché. Il mero coinvolgimento in un episodio criminale, il quale si con l'assoluzione dell'incolpato (o "coinvolto") nonconcluda
é di per sé elemento suscettibile di alcuna utilizzazione, il quanto esso non é destinato a provare altro che l'innocen' dell'imputato. Rimane bensì ferma l'utilizzabilità di ele= za menti raccolti nel corso DE delibazione DE notizia crimi=
nis, ma ciò non può avvenire secondo la metodologia seguita dal giudice di merito nell'esame DE posizione del LL
La partecipazione di quest'ultimo alla "spedizione punitiva" contro i Soriano, in quanto dimostrata, deve essere tale da fornire la prova che l'intimidazione era inquivocamente riferibile (e riferita al vincolo associativo.
Resta infine da prendere in esame la posizione dei RÉ
SArio, TO OC e IP. Anche nei confronti dei detti imputati sono state utilizzate le propalazioni di RI
e di AL, riSCntrate dal possesso da parte del RÉ
IP di una Fiat 500 intestata a NC US e, ancora una volta, da unc "scambio di assegni" tra RÉ
Rosario e NC US, oltre alla ricezione da parte dello stessc RÉ SArio di un assegno dell'importo di die= ci milioni emesso da LD NO. In relazione ai movi=
menti di denaro, non vi é che da richiamare quanto già osservato a proposito delle posizioni del LD e del Maz= zola. In relazione poi al possesso dell'auto Fiat 500 da par= te del RÉ IP, la circostanza di per sé neutra, se il giudice non fornisce spiegazioni circa il motivo per cui suo accertamento possa desumersi un obiettivo conforto dal
E tutto ciò si dice, per tacere DE alla tesi dell'accusa. circostanza che l'imputazione di associazione di tipo mafioso era estesa anche all'TO OC ed al SArio.
AN IN deduce la nullità DE sentenza impu= gnata per difetto di motivazione in relazione all'affermazione DE sua responsabilità per il delitto di furto di una moto ai danni di EL EG. Osserva la Corte che il ricorso
é fondato: l'accusa proviene ancora una volta dal solo Scri- va, e manca ogni approfondimento circa l'attendibilità intrin seca ed estrinseca DE testimonianza di correità. Non pos' infatti considerarsi validi riSCntri, in quanto prove= sono nienti dalla stessa (unica) fonte d'accusa i particolari for= niti dal correo, ed il fatto del rinvenimento DE refurtiva entro un garage di proprietà di quest'ultimo, in quanto si tratta di elementi intrinseci alla colpevolezza dell'accusa= tore, ma estrinseci per quanto riguarda l'accusato.
Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene l'affermazione DE penale responsabilità di ZE Rocco
US, OL FR, AR CO, AR SArio,
NA AN e NC US per il delitto di favoreg giamento, posto che l'accusa é ancora una volta fondata sulle propalazioni dello RI, non assoggettate a vaglio critico da parte del giudice di merito.
Poiché é sempre la parola dello RI l'unica fonte di prova per ciò che concerne l'addebito di porto e detenzio= ne di arma clandestina per il NC US e di deten' zione e cessione di arma comune da sparo per il OP NA zareno, anche in ordine alle corrispondenti statuizionidi condanna l'impugnata sentenza dovrà essere annullata con rinvio.
Il giudice di merito ha altresì affermato la penale re= sponsabilità di NC US e di NC TO per il delitto di estorsione sul rilievo che la parte offesa Restuc cia Vincenzo sarebbe stata indotta ad eseguire i lavori ri= 69
chiestile dagli imputati dalla "fosca personalità dell'agen' te" e dalla "diffusa soggezione". Sarebbe quindi irrilevante il mancato uso di una diretta coazione per l'esecuzione da parte del TU DE bitumazione dell'accesso al risto= rante del NC US. Osserva la Corte che é bensì esatto che la minaccia costitutiva del delitto di cui all'art. 629 codice penale può anche essere implicita, se desumibile dalla personalità sopraffatrice dell'agente, dall'organizza= zione di cui é espressione e dalle circostanze ambientali, nonché dall'ingiustizia DE pretesa e dalle particolari con' dizioni in cui versa la vittima. Dalla motivazione DE sen' tenza del giudice di merito, tali elementi costitutivi sono desunti per via di presunzione, sicché rimane indimostrato che il soggetto passivo abbia effettuato i lavori di bitumatu= ra richiestigli dal NC per evitare, in caso di mancata adesione alla richiesta che gli veniva rivolta, il temuto verificarsi per lui di un grave pregiudizio.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, sulla base delle medesime considerazioni, per quanto concerne le motiva= zioni adottate dal giudice di appello circa l'estorsione ai danni di TU RT, addebitata a NC US pe ed a VA Vicenzo ed in merito all'estorsione aggravata addebitata a NC UI, NC OS HE e Mancu=
SO NE. Questa Corte ha già trattato la posizione
NC UI, annullando senza rinvio la pronuncia del assolutoria dubitativa dell'imputato. Per quanto attiene al
NC OS HE ed al NC NE, la sentenza impugnata dovrà essere annullata con rinvio. E' infatti man' cata del tutto un'approfondita analisi dell'attendibilità e= strinseca ed intrinseca DE deposizione de relato di AL
TO, tanto più che il preteso "parziale riSCntro" all'ac' cusa offerto dal TU attiene alle modalità del fatto,
non all'identificazione dei responsabili.
I ricorsi di ON ET, ES NA, ON
IO e NC NE, per le parti DE sentenza impugnata non coperte da pronunce di annullamento con ° senza rinvio, dovranno essere rigettati. Per quanto concerne il primo dei detti imputati, il ricorso da lui proposto avver= so la statuizione di condanna relativa all'imputazione di estorsione aggravata ai danni di ER QU,tentata commessa in Tropea fino al 19 settembre 1982, in quanto la censura del ricorrente risulta assolutamente immotivata relativamente all'affermazione DE penale responsabilità dell'imputato in ordine ad una fattispecie concreta che rico= piava quella astratta del delitto di estorsione, sicché la richiesta di derubricazione risultava del tutto immotivata.
Del pari immotivato é il ricorso per quanto riguarda il pre= teso difetto di motivazione in ordine alle richieste di irroga= zione DE pena nel minimo edittale e di formulazione di un giudizio comparativo tra circostanze eterogenee più favo= revole all'imputato, perché sul punto considerato la sentenza impugnata é adeguatamente motivata ed immune da vizi lo=
gici.
Deve essere altresì respinto il ricorso di ES AZ reno in relazione alle statuizioni di condanna DE sentenza impugnata relative alle imputazioni di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione, in quanto con l'impugnazione si muovono alla sentenza censure di mero fatto (ad esempio in merito al significato da attribuire ai passaggi dell'impu= tato davanti ai cantieri di Deodato e Comerci), inammissibili nella presente sede di legittimità. Razionale IO, nei cui confronti si é pronunciato annullamento senza rinvio DE sentenza impugnata per l'as' soluzione dubitativa pronunciata dai giudici di secondo gra= do in ordine all'imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso, censura sotto altro profilo la decisione del giudice di merito in relazione all'applicazione dell'amnistia in ordine all'imputazione di tentata violenza privata, soste= nendo che "la situazione processuale imponeva l'adozione di una formula terminativa ampia". Il ricorso, sotto tale j profilo, é destituito di fondamento, non essendo emersa la prova che renda evidente la mancata commissione del fatto
addebitato all'imputato.
Deve per completezza di esame chiarirsi:
a) che Di MA US non ha effettuato alcuna dichiara= zione di ricorso contro la sentenza nei termini di legge, anche se ha presentato i motivi di impugnazione oltre il terzo giorno dalla pronuncia. Egli non ha quindi mai assun' to la posizione processuale di ricorrente, e la sentenza DE corte territoriale é nei suoi confronti diventata esecutiva.
b) che PonRO FR e PonRO AT, condan'
nati in primo grado per detenzione, porto e cessione di pi= stola, non hanno presentato motivi contro la statuizione di condanna dei giudici di entrambi i gradi del merito, la quale ha quindi sul punto acquistato l'autorità del giudicato,
c) che nel ricorso di NC US non si fa menzione DE condannaper detenzione e porto di arma clandestina;
d) che nel ricorso di BU US non si fa menzione DE condanna per il delitto di favoreggiamento pronunciata dal giudice di primo grado e confermata da quello di appel' lo;
e) che nel ricorso di NC IE non si fa menzione delle assoluzioni dubitative dalle imputazioni di detenzione, porto e comodato di armi (commesso in Cessaniti) e di quelle di furto, detenzione di armi ed omicidio (pp. 58-490)
f) che nei ricorsi di La SA IN e La SA US
non si fa menzione dell'assoluzione dubitativa dall'imputa= zione di tentata estorsione ai danni di ER QU (cfr. pp. 46-498)
g) che nel ricorso di ME US non si fa menzione dell'assoluzione dubitativa dall'imputazione di detenzione
e porto di fucile (p. 506 sent.)
h) che nel ricorso di ZZ CO, in relazione all'as' soluzione dubitativa dall'imputazione di associazione per delinquere, manca del tutto l'indicazione dei motivi su cui dovrebbe fondarsi la denuncia di violazione degli artt. 524
n. 1 e 3 e 475 n. 3 c.p.p., articolata soltanto con riguardo all'imputazione di omicidio. In relazione all'assoluzione du=
bitativa dal reato associativo, il ricorrente si limita ad affermare che "conseguentemente valgono le stesse argomenta= zioni logico-giuridiche per quanto riguarda la mancata asso= luzione con ampia formula dall'art. 416 bis", ciò che equi= vale a mancanza assoluta di motivi in relazione alle corri=
spondenti stautuizioni della sentenza impugnata, perché i motivi dedotti per l'assoluzione dall'imputazione di omicidio non hanno nulla a che vedere con l'altra imputazione.
i) che nel ricorso di ZZ US non si fa menzione delle assoluzioni dubitative per il delitto di strage, l'omici= dio OL, la detenzione ed il porto di fucile;
1) che nel ricorso di ME US non si fa menzione all'assoluzione dubitativa per i reati di porto e di deten' zione di armi. Poiché in relazione alle dette imputazioni, le relative statuizioni DE sentenza impugnata non hanno formato og=
getto di specifiche censure da parte dei singoli ricorrenti, esse, nei confronti di ciascuno di questi ultimi, hanno ac' quistato l'autorità del giudicato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale nei confronti di Albanese IN, Buccafusca US,
PonRO TO, PonRO AT, PonRO FR
SC, LO FR;
Rigetta il ricorso del Procuratore generale nei confronti di
UI IO, NE CO SArio, La SA MI ne, GE VA, FA MM, Fazzari Nicola,
ON IO, FA FR, UM OC e Audino
OV; Dichiara inammissibili i ricorsi di TI NZ, Bar= 73
bieri NZ, PI CO, UI TO, NE
US TO, FA Tommaso, Accorinti Benito, Meli= grana RT, CC US, OL US, N' ci HE e DI IC;
Rigetta i ricorsi di RI AR, AR EL, Bo= navena CO e EN FR;
Condanna i predetti imputati ricorrenti in solido al pagamen' to delle spese del procedimento e ciascunc al versamento DE somma di lire 200.000 a favore DE Cassa DE Am=
mende; Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AN FR e dichiara estinti reati a lui ascritti per morte del reo;
Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di:
NC FR (classe 1929) nel capo concernente i reati di porto e detenzione abusivi di esplosivo;
TI IO, nei capi concernenti le imputazioni di estorsione;
AI IO;
LA NG;
US FR,
RF ZO;
LI EU;
LE NT;
ZZ CO, nei capi concernenti l'omicidio Ceravolo
e i reati connessi;
RÉ SArio, RÉ Antonio OC e RÉ IP, nei capì concernenti l'omicidio lannello ed i reati connessi;
BU US, nei capi concernenti il porto e la de= tenzione abusivi di armi e la partecipazione al reato asso=
ciativo;
NE CO SArio;
PonRO TO, PonRO AT e PonRO N'
CE;
VA NZ, nei capi concernenti j reati di istigazione di militari a disobbedire alle leggi, di minaccia a pubblico ufficiale ed interesse privato in atti di ufficio;
ON FR, nel capo concernente il reato di usura;
ME FR, nel capo concernente il delitto di estor=
sione;
NC UI, nei capi concernenti i reati di strage e rea= ti connessi, il reato di furto e quello di estorsione;
NC OS HE, nel capo concernente il reato di tentata estorsione;
NC US, nei capi concernenti i reati di omicidio di UI FR, Maccarone Martino e Palermo Pa= squale e reati connessi;
IA GO, nei capi concernenti l'omicidio di AR
CO e reati connessi;
IL US;
VA FR;
La SA US, nei capi concernenti i reati di omicidio, nonché il furto, il porto e la detenzione abusivi di armi;
LL OB, nei capi concernenti gli omicidi ER,
i reati connessi ed il favoreggiamento personale;
OR TO;
Di CO TO;
De DE NZ;
ES EN, nei capi concernenti il reato di strage,
i reati connessi ed il reato di violenza privata;
LL RAcescantoNI, nei capi concernenti il reato di strage, i reati connessi ed il reato di tentata violenza pri= vata;
RÉ SArio, RÉ TO OC e RÉ IP, nei capi concernenti 'il reato di strage, i reati connessi, il reato
di furto e quello di danneggiamento continuato;
RI CO;
UI IO;
La SA IN, nei capi concernenti gli omicidi dei ER ed i reati di furto, porto e detenzione di armi;
25
GE VA;
LO FR;
FA IC;
ON IO, nel capo realtivo al reato associativo;
FA FR, nel capo concernente il reato associativo;
UM OC;
IN OV;
OP EN, nel capo concernente il reato associativo;
NG EG e NG AE, nei capi concernenti l'omicidio AR, il tentato omicidio MaraSC ed i reati con'
nessi;
reato di tentata OR TO, nel capo concernente estorsione;
AN IN, nel capo concernente il reato associativo;
ON FR;
e sostituisce per tutti i predetti imputati la formula assolu= toria dubitativa con quella "per non aver commesso il fatto";
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di:
NC FR (cl. 1929) nel capo concernente il reato
associativo;
NC CO;
NC TO;
NC NE, nei capi concernenti il reato associativo
e l'estorsione;
NC IE, nel capo concernente il reato associativo;
NC FR (classe 1957)
GE NG;
LD NO;
ME FR, nel capo concernente il reato associativo;
AR NE e AR ES;
GE RE;
AR AL;
ZE US;
Lo IA AR;
OL FR;
AR CO;
AR SArio;
NA AN;
NC OS HE nel capo concernente il reato asso=
ciativo;
AR RI SA;
NC US, nei capi concernenti il reato associativo, la strage ed i reati connessi, il favoreggiamento personale e le estorsioni;
IA GO, nel capo concernente il reato associativo
TI IO, nel capo concernente il reato associativo;
AR NZ, nei capi concernenti il reato associativo, il favoreggiamento personale, la detenzione ed il porto d'ar= mi comuni da sparo e l'estorsione;
NG EG e NG AE, nel capo concernente il reato associativo;
ME US, nel capo concernente il reato associativo;
ON FR, nel capo concernente il reato associativo;
La SA US, nel capo concernente il reato associativo;
LL OB, nel capo concernente il reato associativo;
OR TO, nel capo concernente il reato associativo;
ON ET, nel capo concernente il reato associativo;
ZZ US, nel capo concernente il reato associativo;
LL RAcescantoNI, nel capo concernente il reato asso= ciativo;
RÉ SArio, RÉ TO OC e RÉ IP nel capo concernente il reato associativo;
OP EN, nei capi concernenti i reati di porto e detenzione abusiva di armi;
La SA IN, nel capo concernente il reato associativo;
NC UI, nel capo concernente il reato associativo;
AN IN, nel capo concernente il reato xassor katės di furto aggravato;
e rinvia per nuovo giudizio nei confronti dei predetti ricor= renti ad altra sezione DE Corte d'Assise d'Appello di Ca= tanzaro.
Rigetta nel resto i ricorsi di ON ET, ES AZ reno, ON IO, NC NE;
Così deciso in Roma il 23 novembre 1988
IL PRESIDENTE
Clawrence
IL CONSIGLIERE RELATORE
Виловићу
IL DIRETTORE DI SEZIONE DEPOSITATA IN CANCELLERIA
17 MAR 1989
NL CANCELLIERE Paris de tot