Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/1988, n. 3937
CASS
Sentenza 23 novembre 1988

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Essendo il riscontro esterno parte integrante ed indefettibile di quel mezzo anomalo per il raggiungimento della prova della verità di un fatto, che è costituita dalla così detta "testimonianza di correità", il compito della sua ricerca e della sua acquisizione spetta all'organo dell'accusa: sicché ogni eventuale omissione non può essere addebitata al giudice cui non compete eseguire accertamenti in merito.*

Il principio del libero convincimento del giudice non è degradabile da fenomeno e forte componente tecnico-scientifica e, quindi, essenzialmente razionale, ad atto soggettivo, a fondamento prevalentemente intuitivo e psicologico, o addirittura emozionale, insofferente di ogni regola e controllo. Invero i criteri direttivi nella formazione del convincimento del giudice, anche se inespressi, sono desumibili dal complesso di norme che regolano il processo, in primis dall'Obbligo del giudice di fornire congrua motivazione, immune da vizi logici delle sue scelte e dell'Obbligo di fare emergere le fonti di conoscenza di ogni singolo fatto. ( Conf mass n 136774; ( Conf mass n 120590).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/1988, n. 3937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3937
    Data del deposito : 23 novembre 1988

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