Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
L'onere di provare la natura artigiana, e non industriale, dell'impresa, al fine di usufruire del relativo più favorevole regime contributivo, è a carico della stessa impresa interessata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N.17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO BARTOLI, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GG IA RE, IA RL DA SRL, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA, rappresentate e difese dall'avvocato FRANCESCO BARILÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6/96 del Tribunale di VICENZA, depositata il 2/4/96, R.G.N. 67/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso chiede disporsi l'integrazione del contraddittorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due decreti (n. 1175 e n.1176) emessi - su istanza dell'INPS - in data 25 maggio 1989, il Pretore di Vicenza ingiunse alla IA AR DA di EG IA SA e C. s.a.s. ed al socio accomandatario, IA SA EG, il pagamento, in favore dell'Istituto istante, rispettivamente di L. 5.643.34, oltre somme aggiuntive ex lege n. 48 del 1988 ed interessi, e di L.62.759.324, oltre somme aggiuntive e interessi, per omissioni contributive per il periodo dal 1 maggio 1984 al 28 febbraio 1986.
Il successivo procedimento, instauratosi a seguito di opposizione ad entrambi i decreti ingiuntivi, si concluse con sentenze pronunciate il 31 marzo 1995, con cui il Pretore rigettò le opposizioni. Su distinti appelli interposti dai soccombenti, il Tribunale riformò le sentenze di primo grado nella parte in cui non avevano accolto le opposizioni e, quindi, revocato i provvedimenti monitori. In riferimento alle violazioni contestate dall'INPS alla IA AR DA di EG RI SA e C. s.a.s., cui era succeduta la IA AR DA s.r.l., e cioè: a) avere versato i contributi per i dipendenti secondo le aliquote previste per le aziende artigiane, mentre dovevano essere applicate le (maggiori) aliquote stabilite per le aziende industriali;
b) non avere versato i contributi per cinque dipendenti considerati apprendisti secondo la normativa applicabile alle imprese artigiane, mentre essi dovevano essere reputati opera per essere ormai trascorso il termine per il rapporto di apprendistato, vigente per le industrie;
il Tribunale ribaltò l'opinione del primo giudice, che aveva affermato la natura industriale della IA.
Infatti, rilevò innanzitutto, che l'Impresa AR DA era stata ditta individuale, iscritta nell'albo delle imprese artigiane, e gestita - dopo la morte della titolare, avvenuta il 5 settembre 1982 - dal coniuge e dai figli maggiorenni, continuando ad essere iscritta nell'anzidetto albo;
e che, in data 12 aprile 1984, era stata costituita la IA AR DA di SO TO e C. s.n.c. fra SO NC (coniuge di DA AR), SO TO, EL e AN (figli maggiorenni della AR) e EG IA SA (in nome e per conto dei figli minorenni, SO EV, DA ed ZO, nipote di DA AR). Osservò, quindi, che la seconda società aveva soggettività giuridica autonoma rispetto alla ditta individuale "in considerazione anche del fatto che alla nuova società partecipano soggetti diversi dal coniuge e dai figli maggiorenni de cuius", menzionati nell'art. 6 della legge n. 860/1956, di modo che spettava all'INPS fornire la prova della natura industriale della nuova società. Infine, escluse che, dalla documentazione acquisita agli atti, fosse risultata detta natura industriale, atteso che anche la mancata iscrizione - della nuova società - nel registro delle imprese artigiane non è significativa, poiché, nel vigore della legge n.860/1956, l'iscrizione aveva mero valore indiziario e non era vincolante ai fini della qualificazione di una impresa come artigiana.
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vicenza, pronunciata il 9 febbraio 1996, depositata il 29 aprile 1996, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, con un unico ed articolato motivo.
Al ricorso resistono EG IA SA, IA AR DA s.r.l. e SO TO, che si sono costituiti con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per evidenti motivi di priorità logico - giuridica, va pregiudizialmente esaminata l'istanza formulata con le richieste finali alla pubblica udienza del 26 ottobre 1998 dal P.G., secondo cui il processo si sarebbe dovuto rinviare onde procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. TO SO, parte nei giudizi di merito.
L'istanza non può essere accolta.
Premesso che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione soltanto nei confronti di EG IA SA e della s.r.l. IA AR DA (ai quali ha ritualmente notificato l'atto di impugnazione) e non anche nei confronti del SO, va rilevato che costui si è costituito, con controricorso, notificato in termini, resistendo al ricorso avverso.
Come questa Corte ha ripetutamente statuito, il principio del contraddittorio, espressamente previsto dall'art. 101 cod. proc. civ., può essere considerato un mezzo per la realizzazione dello scopo del processo, ossia per garantire che l'attuazione del diritto avvenga su un piano di parità, ed esige la formale osservanza delle norme predisposte dall'ordinamento per l'instaurazione ed il successivo svolgimento del processo, in quanto siano dirette, come si desume anche dagli artt. 156 e 164, comma 2, di detto codice, ad assicurare alle parti la possibilità di parteciparvi e di far valere in ogni momento le proprie rispettive ragioni. Pertanto, non ricorre violazione di detto principio, quando l'inosservanza non abbia arrecato pregiudizio alla parte (ex plurimis: Cass. n. 1500 del 1967 ed altre), qualora sia stato raggiunto lo scopo (dell'atto);
intendendosi per "raggiungimento dello scopo" la certezza che siano state raggiunte le finalità che, nell'ambito del processo e sotto il profilo obiettivo dell'attuazione della legge, all'atto sono assegnate dall'ordinamento giuridico (Cass. n. 2909/60; n. 5169/94;
n.1862/96 ed altre).
Nella specie, è certo che l'atto (il ricorso, cioè) ha raggiunto lo scopo, come dimostra la costituzione della parte pretermessa dalla notificazione dell'atto medesimo.
Vanno ora esaminate le censure sollevate con il ricorso, con il cui unico motivo l'INPS, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2708 e 1988 cod. civ., nonché l'incongruenza della motivazione (art. 360, n.3 e n.5 cod. proc. civ.) l'INPS deduce quanto segue:
a) dopo avere correttamente osservato che la s.n.c. costituitasi nel 1984 - non poteva conservare, ai sensi dell'art. 6 della legge n.860/1954, l'iscrizione della precedente ditta individuale nell'albo artigiano, il Tribunale ha, poi, illogicamente sostenuto che l'Istituto previdenziale era gravato dell'onere di provare la natura industriale della nuova società, omettendo di considerare che era quest'ultima a dover dare la prova della sua natura artigiana;
b) l'affermazione del Tribunale, sul punto, è sotto un diverso profilo erronea, in quanto l'Istituto aveva solo l'onere di provare la sussistenza di una serie di rapporti di lavoro subordinato, sui quali aveva fondato la pretesa contributiva;
c) non essendo iscritta all'albo artigiano, la s.n.c. non poteva fruire della presunzione semplice di artigianalità, che assiste le imprese ivi iscritte;
d) anche a volere ammettere che era gravato dell'onere probatorio, l'INPS aveva comunque provato la natura industriale della società. Tale essendo l'oggetto dell'analisi in sede di legittimità, quale emerge dalle deduzioni del ricorrente e dal dibattito tra le parti svoltosi, si deve preliminarmente rilevare che tutta una serie di situazioni ha trovato la sua definizione nei precedenti gradi di giudizio ed è presupposto indiscusso della presenta disamina. È così situazione definita quella secondo cui, dopo la morte della signora DA AR, titolare dell'omonima ditta individuale, iscritta nell'albo delle imprese artigiane, fu costituita - in data 12 aprile 1984 - la IA AR DA di SO TO e C. s.n.c., avente "una propria soggettività giuridica autonoma rispetto alla precedente ditta individuale" (pag. 8 sent. impu.). Limitando, quindi, l'analisi sul piano dell'attuazione delle norme e della logicità della motivazione svolta dal Tribunale di Vicenza, ai criteri di collegamento volti ad individuare chi deve fornire la prova della natura (industriale oppure artigiana) della IA AR DA s.n.c., cui l'Istituto previdenziale aveva ristretto la pretesa contributiva, la doglianza sopra riportata pone in evidenza il rilievo dell'elemento probatorio gravante sulla detta società. da riportare a quello di cui era gravato esso Istituto, di dimostrare, cioè, la sussistenza di una serie di rapporti di lavoro subordinato, che ne avevano giustificato la pretesa contributiva. La doglianza appare condivisibile.
In linea generale, può ben ritenersi che il regime generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti costituisce un sistema giuridico compiuto, che deriva tale sua qualificazione dalla circostanza che ricomprende - nell'ambito della sua tutela - tutto il campo del lavoro subordinato.
Ed, infatti, l'attuale sistema è indirizzato, innanzitutto, a garantire la tutela previdenziale a qualsiasi lavoratore subordinato, che operi nel territorio italiano, indipendentemente dalla nazionalità, nonché ai lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane (in deroga, giusta la garanzia di cui all'ultimo comma dell'art. 35, della Costituzione, al principio di territorialità della legislazione sociale). E l'universalità della tutela, che è un carattere tendenziale dell'attuale sistema previdenziale, non subisce certo un attentato da quei settori di attività retribuita e dipendente, che sono esclusi dall'area di intervento di tale regime, originando essi da situazioni ambientali, dalle quali il legislatore non ha potuto prescindere in considerazione di ragioni storiche preesistenti e consolidate nel momento in cui lo stesso regime generale è stato posto.
Al contrario, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, in genere, il vigente ordinamento prevede una rete protettiva fondata, di massima su regimi previdenziali distinti per ciascuna singola categoria, ma con larghe "smagliature" e vuoti di tutela, perché (prevalentemente) limitata alla componente di quelle categorie che - come esattamente osservato - risultino sfavorite sul piano economico - sociale (almeno nella visione del legislatore dell'epoca):
sostanzialmente, i piccoli imprenditori (art. 2083 cod. civ.), quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, gli artigiani, i commercianti (cui, infatti, provvedono apposite gestioni speciali dell'INPS, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria). Va, tuttavia, puntualizzato che vi sono indicazioni normative (recenti e meno recenti: cfr. ad es. l. n. 1047/57; l.n. 613/66), che fanno presagire la possibilità di estendere gli ambiti soggettivi di riferimento della tutela previdenziale a tutti i produttori di reddito di lavoro (cfr. anche: art. 11, comma 11, legge n. 537/1993; art. 2, comma 26, legge n. 335/1995), sicché può
ben affermarsi - in virtù di quella tendenza espansiva in funzione essenzialmente integratrice della tutela previdenziale, le cui linee evolutive sono indicate nell'art. 38 Cost., tendenza che è una caratteristica dell'ordinamento previdenziale - che i c.d. regimi speciali, in definitiva, rappresentano l'aspetto evolutivo del regime generale nel quale si integrano.
Posti, quindi, in questi termini i rapporti tra regime generale e regimi speciali, va chiarito che, ai fini della tutela previdenziale del lavoratore subordinato, l'esecuzione di un lavoro retribuito e dipendente si presenta come il dato oggettivo che il legislatore pone - in via ipotetica - per la costituzione o la presecuzione del rapporto giuridico previdenziale. Ai fini, invece, della tutela del lavoratore autonomo, il riferimento normativo attiene ad un fatto di accertamento dello status professionale del soggetto interessato, che in realtà si concretizza con l'iscrizione di quest'ultimo in appositi elenchi, alla cui funzione è attribuita (generalmente) la costitutività di detto status. Qui, per la verità, lo stato di fatto ovvero il tratto di lavoratore autonomo rappresenta soltanto l'evento che, previsto come presupposto vincolante, rende legittima l'iscrizione negli elenchi ossia permette l'atto necessitato di iscrizione costitutivo di quella posizione giuridica soggettiva che il rapporto previdenziale esprime.
Peraltro, la diversa caratterizzazione del presupposto legale richiesto per la tutela dei lavoratori autonomi non assume un significato meramente descrittivo, ma deve essere intesa come punto qualificante degli stessi c.d. regime speciali e come momento più sintomatico della loro divergenza dal regime naturale, che, sul piano effettuale, pone pure in evidenza l'esistenza di una diversificazione di situazioni giuridiche soggettive proprie dei lavoratori protetti nei confronti dell'Ente previdenziale, nonché il fatto che tale distinzione si riverbera correlativamente nei rapporti giuridici in cui dette situazioni sono poste. In altri termini, la iscrizione in appositi elenchi conferisce allo status professionale dei lavoratori autonomi (quale gli artigiani) rilevanza giuridica ai fini dell'estensione della tutela previdenziale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare quindi, evidente che colui il quale invoca detto status professionale e deduce la natura (nella specie) artigiana della sua impresa - ai fini di un corretto inquadramento ai fini contributivi - deve fornire la relativa prova (cfr. Cass. n. 2090/98), ha l'onere, cioè, di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento.
Il Tribunale, che ha adottato la soluzione opposta, è, perciò, incorso nei denunciati vizi, poiché, per un verso, pur avendo esattamente premesso che la s.n.c. IA AR DA - costituita il 12 aprile 1984 - non può aspirare a conservare (ex art. 6 legge n. 860/56) l'iscrizione della precedente ditta individuale nell'albo artigiano, in quanto alla nuova società (la s.n.c.), avente soggettività giuridica autonoma, partecipano anche soggetti diversi dal coniuge e dai figli maggiorenni;
per converso, finisce, illogicamente, con l'addossare all'INPS l'onere di dimostrare la "natura industriale della nuova società", trascurando di considerare che - dalla premessa - derivava, come conseguenza logico - giuridica, che soltanto la s.n.c. poteva e doveva fornire la prova della propria natura artigiana.
Sotto altro profilo, la motivazione della sentenza impugnata è errata, laddove è pervenuta alla conclusione che l'Istituto previdenziale era gravato dell'onere probatorio circa la natura industriale della s.n.c. Condividendo sul punto le critiche sviluppate con il ricorso, questa Corte osserva che l'INPS doveva soltanto provare che erano stati posti in essere dei rapporti di lavoro subordinato retribuito, sui quali aveva fondato la sua pretesa (azionata con i procedimenti monitori), ragguagliata "alle comuni tariffe contributive". Era la s.n.c. IA AR DA . che aveva eccepito che, nella specie, si versava un'ipotesi particolare (di lavoro artigiano, cioè per il quale è prevista una rilevante contribuzione minima) - a dover dare la prova che ricorreva una situazione particolare, eccezionale rispetto alla norma, atteso che, non essendo neppure iscritta nell'albo artigiano, nè avendo titolo per conservare la precedente iscrizione della ditta individuale, essa non era neanche assistita dalla presunzione semplice di artigianalità, assicurata alle imprese iscritte. Il ricorso va, dunque, accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Padova, Sezione lavoro, che si uniformerà ai principi dettati da questa Corte. Il giudice di rinvio, provvederà, infine, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Padova - Sezione lavoro.