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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 18.10.2024 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'Avv. Luca Carboni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
E
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata CP_1 C.F._2 dall'Avv. Mara Del Giacco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 12.12.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i ricorrenti dichiarano di avere già regolato i conti economici pregressi e con ciò dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
3) i coniugi si rilasciano sin da ora, l'uno a favore dell'altro, il consenso al rilascio (o rinnovo) dei documenti validi all'espatrio.
***
Le parti dichiarano inoltre sin da ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto conformi a legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le parti hanno peraltro dato atto che nessun provvedimento deve essere assunto in questa sede con riferimento ai figli minori, avendo già provveduto il Tribunale per i Minorenni di Milano ad affidarli al Comune di residenza e a collocarli presso altre famiglie a causa delle problematiche del nucleo familiare.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Monza in data
03.01.1998;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 1, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 19.12.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 18.10.2024 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'Avv. Luca Carboni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
E
(C.F. ) nata a [...] in data [...] rappresentata CP_1 C.F._2 dall'Avv. Mara Del Giacco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 12.12.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i ricorrenti dichiarano di avere già regolato i conti economici pregressi e con ciò dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
3) i coniugi si rilasciano sin da ora, l'uno a favore dell'altro, il consenso al rilascio (o rinnovo) dei documenti validi all'espatrio.
***
Le parti dichiarano inoltre sin da ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto conformi a legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le parti hanno peraltro dato atto che nessun provvedimento deve essere assunto in questa sede con riferimento ai figli minori, avendo già provveduto il Tribunale per i Minorenni di Milano ad affidarli al Comune di residenza e a collocarli presso altre famiglie a causa delle problematiche del nucleo familiare.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Monza in data
03.01.1998;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 1, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 19.12.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti