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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/12/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr TA AP Presidente dr Nicola La Mantia Consigliere dr LL RA Consigliere rel. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 514/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni De Giorgio;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Innocenzo Arena;
APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione
1 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 3 dicembre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12 aprile 2019
[...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_2 di Catania, esperendo azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. Controparte_1
e chiedendo la di lui condanna al risarcimento dei danni, quantificati in €. 500.000,00.
Deducevano che il aveva compiuto gravi atti di mala gestio che ne avevano CP_1 comportato l'esclusione dalla qualità di socio e la revoca dalla carica di amministratore, giusta deliberazione del 22 giugno 2018, oggetto di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria, rigettata con sentenza passata in giudicato.
Le medesime condotte illecite erano oggetto della domanda risarcitoria e consistevano: a) nella mancata contestazione dell'illegittimo recesso di Parte_3 dal contratto di agenzia – principale fonte di guadagno dell'attrice – a fronte del quale il
D'NN aveva addirittura preso atto della risoluzione del rapporto, anticipandone gli effetti rispetto a quanto comunicato dalla stessa preponente e senza richiedere alcuna indennità;
b) nell'avere posto in essere, una complessa operazione in virtù della quale, nell'arco di pochi giorni: la recedeva dal rapporto con i figli ed il genero del Parte_3 Pt_1
, agenti della comunicavano le proprie dimissioni con effetto immediato e CP_1 Pt_1 costituivano la A.D. Rappresentanze s.n.c. operante nel medesimo settore, di cui era socio;
la stipulava contratto di agenzia con A.D. Controparte_1 Parte_3
Rappresentanze s.n.c.
Assumeva l'attrice che, a causa delle condotte descritte, la aveva CP_2 comunicato la revoca per giusta causa dal rapporto contrattuale di agenzia, per la violazione del patto di esclusiva e che essa attrice aveva subito ingenti danni segnatamente per la cessazione e l'anticipazione degli effetti risolutori del contratto stipulato con la e del contratto stipulato con la nonché per la Parte_3 CP_2 disgregazione sociale ed il dissesto conseguente al venire meno della quasi totalità delle fonti di guadagno.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1117/2025 del 17 febbraio 2025 il Tribunale adito accertava la responsabilità in capo a , riconoscendo l'esistenza degli atti di mala Controparte_1
2 gestio contestatigli, ma rigettava la domanda risarcitoria per la mancata prova dei danni dedotti.
Avverso la sentenza di Parte_1 Parte_1 Pt_2 ha interposto appello sulla base di due ragioni di censura. Parte_1
Costituitosi in giudizio, l'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto osservato che è passato in giudicato, per mancata impugnazione, il capo di sentenza che ha riconosciuto la responsabilità di in relazione ai Controparte_1 fatti contestatigli.
Nel merito, con il primo motivo l'appellante deduce che ha errato il primo giudice nel ritenere non provato il danno cd. da lucro cessante, costituito dalla perdita dei contratti di agenzia con e CP_2 Parte_4
in particolare, che: le provvigioni per gli anni 2017 e 2018 potevano
[...] serenamente trarsi dalle dichiarazioni dei redditi, coincidendo esse con i ricavi registrati, siccome l'utile netto coincideva con l'utile generato dalle medesime provvigioni;
la controparte non aveva contestato l'ammontare dei danni, indicato nell'atto introduttivo del giudizio ed aveva anzi ammesso, in seno alla comparsa conclusionale, che le provvigioni derivanti dal contratto di agenzia con la ammontavano, al primo semestre Parte_3 dell'anno 2018, ad €. 116.000,00.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha invero ritenuto che la prova del danno non fosse stata fornita, non avendo la società attrice documentato né tramite i bilanci né tramite le fatture emesse il danno asseritamente patito.
È stato in particolare evidenziato dal primo giudice che la documentazione versata con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., tempestivamente contestata dal convenuto, era priva di ogni sottoscrizione e consisteva in prospetti affatto inidonei a documentare gli introiti della società.
Inoltre, dai modelli unici 2017 e 2018 non potevano trarsi i ricavi derivanti dal rapporto di agenzia con le due citate società.
Non poteva, inoltre, a parere del primo giudice, farsi luogo alla chiesta liquidazione equitativa del danno, non sussistendo il presupposto della impossibilità o della difficile
3 dimostrabilità del suo ammontare.
Nel caso in esame, infatti, “la società avrebbe potuto agevolmente dimostrare gli introiti derivanti dai citati rapporti di agenzia producendo documentazione avente valenza probatoria (scritture contabili, fatture, registri iva, etc.)”.
Tale motivazione è condivisa dalla Corte, anche alla luce delle considerazioni esposte dall'appellante.
Va in primo luogo rilevato che, contrariamente a quanto esposto dall'appellante, il
, costituendosi nel giudizio di primo grado, contestava non soltanto l'esistenza del CP_1 rapporto causale fra le condotte a lui imputate ed i danni dedotti, ma altresì eccepiva la mancata prova dei danni medesimi.
Non giova, inoltre, ai fini della quantificazione del danno da lucro cessante, Parte l'ammissione del in relazione alle provvigioni pagate da a . CP_1 Parte_3 nel primo semestre 2018, non avendo l'appellante fornito nessuna prova e, ancor prima, nessuna allegazione, dei costi affrontati per l'attività svolta, sì da desumere l'effettivo utile Parte_ di cui si sarebbe avvantaggiata ove il contratto non fosse stato risolto.
Deve escludersi, inoltre, che la causa del recesso di dal contratto di CP_2 agenzia sia interamente riconducibile alla condotta del D'NN.
Nella lettera versata in atti, datata 31/5/2018, emerge infatti che molteplici sono state le ragioni del recesso esercitato da ovverosia: le modifiche intervenute nella CP_2
Parte compagine sociale di;
l'inserimento di nuovi sub-agenti in difetto del preventivo assenso della preponente;
l'avere trattato prodotti della in violazione del Parte_3 diritto di esclusiva. Circostanze, queste, che la riteneva accompagnate da un CP_2 ulteriore aspetto, definito “inquietante”, consistente (questo sì) nelle plurime condotte poste in essere dal e dai suoi parenti. CP_1
Le ragioni del recesso non erano dunque ricollegabili unicamente alla condotta Parte accertata in capo al , dovendosi per contro imputare a gli ulteriori addebiti CP_1 contestati dalla preponente, anch'essi causa del recesso della , di cui la società CP_2 appellante era quanto meno corresponsabile.
È pacifico, inoltre, che e non fossero le uniche fonti di guadagno CP_2 Parte_3
Parte della , non essendo contestata l'esistenza di rapporti con altre preponenti, affermata dall'appellata.
In tale quadro, alquanto confuso, è evidente l'impossibilità di estrapolare, dalla scarna documentazione prodotta, gli elementi utili alla quantificazione del danno, che ben avrebbe potuto essere provato attraverso le fatture riconducibili al rapporto cessato per
4 colpa del , nonché attraverso i bilanci. Documenti, questi che avrebbero potuto CP_1 consentire di calcolare il margine operativo lordo sul fatturato riguardante il detto rapporto.
La medesima conclusione vale, del resto, anche nel caso in cui dovesse riconoscersi in astratto sussistente il danno da lucro cessante per la perdita del rapporto di agenzia con la , quale riconducibile esclusivamente all'illecita condotta del . CP_2 CP_1
Parte Ed invero, non è mai stato dimostrato che il fatturato della discendesse esclusivamente dai rapporti di agenzia con la e con la ed anzi CP_2 Parte_3
– come detto - la circostanza contraria, dedotta ex avderso, non è mai stata contestata dall'appellante.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che ha errato il primo giudice a non riconoscere il danno emergente.
Sostiene, in particolare, di essere stata “spogliata totalmente degli affari, dell'organico societario e professionale ed in definitiva della sua stessa ragione di esistenza”, e che il danno in questione “deve ritenersi provato nella misura in cui era possibile farlo, dovendosi anche qui e forse a maggior ragione ricorrere ad una valutazione equitativa di cui sono stati forniti da parte attrice tutti gli elementi ed indizi a disposizione”.
Il motivo non può essere accolto.
Ed invero, il Tribunale ha sul punto ritenuto non provata “la domanda di risarcimento del danno c.d. da disgregazione sociale, dovendosi intendere con tale richiesta il ristoro del pregiudizio, in termini di danno emergente, derivante dal dissesto della società a causa della perdita dei due contratti. Sul punto, premesso che risulta carente la domanda in punto di prospettazione, tale prova avrebbe potuto essere fornita mediante l'esame dei bilanci societari e la verifica dell'eventuale stato di dissesto della società”.
Con tale motivazione l'appellante neanche si confronta, facendo le mostre di non avvedersi che la produzione dei bilanci avrebbe potuto portare alla verifica e alla quantificazione del danno dedotto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...] avverso la sentenza n. Parte_6
5 1117/2025 in data 17 febbraio 2025 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 14.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 3 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(LL RA) (TA AP)
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