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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Mariafrancesca Parte_1 C.F._1
Pizzini;
- ricorrente -
E
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Tersa Controparte_1 C.F._2
Politano;
- resistente -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 959/2023 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per le pronunce accessorie.
Deve rilevarsi che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del termine assegnato alle Per_1
parti per gli scritti conclusi, sicché deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento e collocamento.
pagina 1 di 3 Con riguardo al mantenimento di entrambi i figli maggiorenni, deve rilevarsi che il resistente, che negli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio chiedeva di essere esonerato dal relativo obbligo in ragione dello stato detentivo, nella comparsa conclusionale si dichiara disponibile a versare la somma di € 150,00 mensile in favore di in ragione dell'intervenuta cessazione Per_1 della misura restrittiva (in attesa dell'esito del ricorso per cassazione), opponendosi, invece, a riconoscere un contributo al mantenimento per l'altro figlio , essendo quest'ultimo Per_2 divenuto economicamente indipendente quantomeno da aprile 2024, poiché esercita l'attività lavorativa come geometra presso la SIS S.r.l.
Sul punto, la detta circostanza, contestata dalla ricorrente, deve ritenersi tardiva, atteso che, nonostante il resistente deduca l'intervenuta indipendenza economica del figlio da aprile 2024, tale sopravvenienza non è stata allegata nella prima difesa utile, ovvero in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 24.05.2024.
Ritenuto, pertanto, che non sono contestati i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento dei figli e dovendosi ritenere che lo stato disoccupazione, allegato dal resistente, non costituisce motivo sufficiente di esonero dal relativo obbligo (Cass. 2011/28870), in difetto di circostanze che escludono in radice la capacità lavorativa generica del padre di procurarsi reddito, deve disporsi a carico del sig. il relativo obbligo per entrambi i figli. CP_1
Il Collegio, pertanto, reputa equo porre a carico del resistente l'importo di € 400,00 a titolo di mantenimento per entrambi i figli da corrispondere mensilmente alla ricorrente, quale contributo alle basilari esigenze di vita correlate all'età dei ragazzi e del presumibile accrescimento delle stesse rispetto alla precedente determinazione giudiziale, oltre alla contribuzione in misura del
50% delle spese straordinarie.
Infine, deve accogliersi la domanda di assegnazione della casa familiare alla ricorrente, convivente con i figli.
L'adesione alla domanda principale giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di
½, ponendo la restante metà a carico del resistente soccombente principale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'affido e collocamento;
pagina 2 di 3 - pone a carico del sig. un contributo al mantenimento per entrambi i figli nella misura CP_1 complessiva di € 400,00, rivalutabili annualmente (secondo gli indici ISTAT), da corrispondere alla madre mensilmente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- compensa le spese di lite nella misura di ½ e pone la restante metà a carico del resistente, in favore della ricorrente, che liquida in € 49,00 per esborsi, € 2.538,5 per onorari, oltre a rimborso spese generali, iva e cpa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 30.04.2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
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