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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 4588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4588 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14896/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, LU ZI, nella prosecuzione del verbale di udienza del 28.10.2025;
Visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
A. Guariso, L. Neri, L. Venini e T. Maserati;
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 con l'Avv. T. Civitelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, la conveniva dinanzi Pt_1 al Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano la formulando Controparte_1 le seguente conclusioni: “ accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità,
e comunque annullare il provvedimento di trasferimento datato 24 maggio 2024 con il quale la convenuta ha disposto il Controparte_1
1 trasferimento della ricorrente dal Parte_1 magazzino “Esprinet” sito a IA (MB) in viale Brianza n. 25 al magazzino “BRT” sito a DI (PV) in via Stanislao Intini n. 7; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a essere riammessa in servizio, alle condizioni contrattuali già in essere, presso il predetto appalto “Esprinet” di IA (MB) in viale Brianza n. 25; ordinare a di riammettere in servizio la ricorrente presso l'appalto Controparte_1
“Esprinet” di IA (MB) in viale Brianza n. 25. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M.
55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, del DM n. 55/2014, nonché con rimborso del contributo unificato versato”.
Si costituisce in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto delle domande.
Le domande sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte.
1.La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite, nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), non può essere ampliato al merito della scelta operata dall'imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (cfr. ex plurimis, Cass. n. 17786 del 2002; Cass. n. 5087 del 2003; Cass. n. 4265 del 2007; Cass. n. 9921 del 2009; Cass. n. 5099 del 2011; Cass. n. 24775 del 2013; Cass. n. 11126 del 2016; Cass. n. 27226 del 2018). Il controllo giudiziale resta, dunque, circoscritto all'accertamento del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l'idoneità o inevitabilità (cfr. da ultimo Cass. n. 4795 del 2019).
2 E' stato altresì affermato che, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette, ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto, a preferire quella meno gravosa per il dipendente (Cass. n. 11597 del 2003; Cass. n. 1608 del 2016).
2. Non sussistono dubbi relativamente alla natura di trasferimento del provvedimento del 24.5.2024 con cui la società resistente ha disposto l'adibizione della ricorrente presso il sito di Landriano.
La società resistente afferma nella memoria di costituzione che il provvedimento impugnato non costituirebbe una ipotesi di trasferimento individuale ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., in quanto la nuova sede di adibizione si troverebbe a meno di 50 km di distanza.
A tal proposito va osservato che la soglia dei 50 km non è rilevante ai fini dell'integrazione delle ipotesi di cui all'art. 2103, comma 8, c.c., dal momento che tale distanza chilometrica è prevista solo dalla circolare
Inps n. 142 del 29 luglio 2015 ai soli fini dell'accesso alla Naspi a seguito di risoluzione consensuale del rapporto.
Il criterio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2103, comma 8, c.c. è quello dello spostamento tra “unità produttive”, a prescindere dalla distanza tra le due sedi di lavoro: non sussistono dubbi sulla natura di unità produttive distinte dei siti di IA e Landriano. Peraltro i due magazzini sono riconducibili a due committenti diverse. La stessa parla di trasferimento nella lettera del 24.5.2024: Controparte_1
“comunicazione del Suo trasferimento dalla sede Esprinet di IA
(MB) alla sede BRT sita in DI, Via Stanislao Intini, 7 (MI)”
Pertanto, nessun dubbio potrà sussistere sull'applicabilità dell'art. 2103
c.c. al caso di specie.
3. Venendo all'esame della fattispecie che ci occupa, va osservato che la ricorrente è affetta da osteoporosi;
che a seguito di visita medica del
3 3.4.2024 è stata giudicata idonea alla mansione con limitazioni: “limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg:
5. Evitare i compiti gravosi. Da rivedere a ottobre 2024” e che con lettera del 24.5.2024 è stata trasferita dal sito di IA a quello di Landriano presso l'appalto
BRT.
La lettera di trasferimento presenta il seguente contenuto: “Gentile signora , a seguito di visita medica periodica, come da lei Pt_1 effettuata, in ultimo, in data 03.04.2024, ad opera del Dr. Persona_1
nostro Medico competente, lei è risultata inidonea con
[...] limitazioni alle mansioni di addetto al magazzino – uso carrello elevatore
– transpallet uomo a bordo presso il magazzino Esprinet di IA
(MB), ove Lei è stata assegnata sin dalla sua assunzione.
In particolare, a seguito della sopra indicata visita medica, ci risulta che
Lei è stata giudicata idonea con limitazioni, come da relativa diagnosi che così recita testualmente 'Limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg:
5. Evitare i compiti gravosi'. Dal momento che lei è adibita, presso il sopra citato magazzino Esprinet di IA, suo attuale luogo di lavoro, proprio alle mansioni sopra descritte (ora non più da Lei effettuabili), e, non avendo, da offrirle, presso la sede medesima, mansioni compatibili don la sua sopravvenuta ridotta capacitò lavorativa, ci vediamo costretti a trasferirla presso nostra distinta sede di lavoro, sita in Landriano, presso il magazzino BRT di Via Stanislao Intini n. 7 (MI), ove lei potrà riprendere la mansione più consona alle emerse limitazioni medico-sanitarie di cui sopra, nel rispetto del termine di preavviso previsto e regolato dal CCNL di settore. Ciò premesso, a duplice tutela, del mantenimento del suo posto di lavoro ed altresì, della Sua salute, con la presente le comunichiamo che, a far data dal 01/07/2024, ore 14:00 lei dovrà presentarsi presso la sua nuova sede di lavoro, sita in Landriano
(MI), magazzino BRT di Via Stanislao Intini n. 7, per ivi prendere servizio, nel pieno mantenimento del suo trattamento retributivo e mansionale, pur nei limiti sopra specificati. Certi della sua più fattiva collaborazione, nel suo esclusivo interesse, Le auguriamo buon lavoro”.
4 Nel caso che ci occupa il Giudice non deve svolgere un sindacato sul merito delle scelte aziendali, ma deve solo verificare la sussistenza delle ragioni poste alla base del trasferimento: le ragioni del trasferimento, così come riportate nella lettera di trasferimento del 24.5.2024, si fondano sul
“non avere, da offrirle, presso la sede medesima, mansioni compatibili con la sua sopravvenuta ridotta capacità lavorativa”.
In sostanza, secondo il datore di lavoro, alla luce di un peggioramento dello stato di salute della lavoratrice e della insussistenza presso il sito di
IA di mansioni compatibili con la nuova situazione medica riscontrata dal medico aziendale, non vi erano alternative allo spostamento della ricorrente presso il sito di Landriano ove la ricorrente ha iniziato a svolgere mansioni di pulizia.
L' onere di provare i fatti indicati nel provvedimento impugnato ricade sulla società resistente, la quale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova dell'inutilizzabilità della lavoratrice presso la sede di IA
Il teste ha fornito le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
“Svolgo attualmente il lavoro di prelevatrice a IA appalto
Esprinet. Lavoro presso il magazzino di IA dal 2006. La società datrice di lavoro è la resistente. Ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro. La ricorrente ha iniziato a lavorare a IA qualche mese più tardi rispetto a me. La ricorrente a IA svolgeva le mansioni di carrellista. La ricorrente a IA prelevava la merce di ogni tipo e di ogni peso da scaffali e la metteva in scatole. Queste scatole vengono scaricate su forni;
la merce viene chiusa e viene inserita sulla scatola la etichetta. Successivamente le scatole vengono suddivise per clienti. La ricorrente prelevava la merce manualmente. Da circa un anno funziona il “sistema LE” cui è stata applicata la ricorrente. La ricorrente prendeva solo la merce e la poneva all'interno di scatole che venivano collocate su una rulliera che porta al forno. Su questo sistema LE lavoravano cinque lavoratori, quattro operai ed un impiegato. La ricorrente lavorava su tre turni: dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e dalle ore 11.00 alle ore 20.00. Ricordo che alla ricorrente in ragione di un
5 problema fisico riscontrato la società resistente aveva assegnato un limite di spostamento di merce non superiore ai cinque chili: per questa ragione la ricorrente era stata spostata sul c.d. sistema LE . La ricorrente è andata via da IA il 1.07.2024. Successivamente al
1.07.2024 il sistema LE è stato sempre operativo”.
Il teste ha riferito le seguenti circostanze: Testimone_2
“Attualmente svolgo le mansioni di prelevatore. Lavoro a IA.
Sono dipendente della Lavoro a IA dal 2017. Controparte_1
Facciamo dei turni: dalle 8.00 alle 17.00, dalle 9 fino alle 18.00 e dalle
11.00 fino alle 20.00. La ricorrente è arrivata a IA nel 2021. La ricorrente svolgeva le mansioni di prelevatore. La ricorrente, con la pistola, prelevava la merce. La pistola dice al lavoratore dove andare, cosa prendere e quanti pezzi prendere. Successivamente, la ricorrente prendeva i pezzi e li metteva in una scatola. Poi, metteva la scatola sulla rulliera a mano. La ricorrente utilizzava il muletto e con il muletto le scatole venivano posizionate su una gabbia e poi le scatole erano messe sulla rulliera. Se non ricordo male la ricorrente è andata via un anno fa.
Prima di andar via, è stata adibita al sistema flex tutti i giorni della settimana e tutte le ore del turno che osservava. Nel sistema flex, la ricorrente si posizionava nei pressi di un rullo e aveva davanti un terminale con una pistola a radiofrequenza. La merce era all'interno di scatole posizionate sul rullo trasportatore;
la ricorrente prendeva della merce dal peso che non superava i 3 Kg, puntava la merce con la pistola a radiofrequenza e metteva la merce in scatole di diverse dimensioni.
Poi, la ricorrente spingeva la scatola su un'altra rulliera. Il sistema LE era sempre in funzione, dalle ore 8 alle ore 20.00. Sul sistema LE ci sono 4 lavoratori. Il sistema LE è arrivato circa due anni fa a IA.
Ho sempre lavorato con la ricorrente. Il sistema LE è stato sempre operativo anche dopo il trasferimento della ricorrente”.
Il teste ha affermato: “Sono attualmente il preposto del Testimone_3 magazzino di IA. Sono dipendente dalla dal CP_1 settembre 2020. Sono il preposto del magazzino di IA dal 2014.
Gestisco insieme ai responsabili di reparto circa 65, 70 lavoratori. Non
6 ricordo con precisione quando la ricorrente ha iniziato a lavorare presso il magazzino di IA. Io faccio al massimo due turni : un turno dalle ore 7.00 sino alle ore 17.00-18.00; un altro turno dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 La ricorrente è andata via da IA il 1.07.2024 La ricorrente svolgeva le mansioni di carrellista. La ricorrente ha sempre prelevato merce di ogni tipo e peso sino ai 15 chili. Il sistema “LE” è stato aggiunto circa un anno fa e consiste in una automatizzazione del magazzino. Il carrellista non si reca più in “Ubica”, ma la merce si sposta presso l'operatore su postazione fissa. L'operatore inserisce la merce all'interno della scatola con riferimento ad un peso da 1 grammo sino a quindici chili . L'operatore movimenta la scatola ponendola su una rulliera che va nelle macchine di chiusura. La ricorrente è stata applicata sul sistema LE per un periodo di un mese un mese e mezzo. La ricorrente ha ricevuto una limitazione di spostamento di pesi non superiore a cinque chili nell'aprile 2024. La ricorrente non poteva essere applicata in modo continuativo al sistema LE in quanto il computer che governa il sistema non opera una distinzione della merce in base al peso. La ricorrente non poteva essere impegnata a IA in attività di pulizia, in quanto avrebbe dovuto occuparsi dello spostamento di cassoni di peso superiore a cinque chili. Il sistema LE è in grado di distinguere le scatole in base alle dimensioni, ma il sistema LE non è sempre operativo.
L'operatività del sistema LE dipende dalle richieste dei clienti e dalla stagionalità. I lavoratori impegnati con il sistema LE non sono tenuti solo a spingere le scatole, ma anche a sollevarle. Il sistema LE è collocato in altezza su un soppalco raggiungibile attraverso tre rampe di scale”.
Il teste ha dichiarato: “Attualmente sono dipendente Testimone_4 della al 50%. Lavoro anche per la Emilav S.r.l.. Per la Controparte_1
ho un part time al 50%. Per sono il referente per CP_1 CP_1 sicurezza, formazione e qualità. Sono inquadrato come impiegato.
Lavoro sia in ufficio sia presso i magazzini. L'ufficio è a San Giuliano
Milanese. Tendenzialmente, metà del tempo sono in ufficio e metà sono nei magazzini. Ho visto la ricorrente qualche volta a IA. Lavoro per dal 2022. Dal 2022 al giugno 2024 mi sono recato circa 50 CP_1
7 volte a IA. È capitato che mi sia fermato a IA per un'ora o anche per tre-quattro ore. Mi recavo a IA, inizialmente, anche per la parte logistica. Poi, la parte formativa ha preso la prevalenza. La ricorrente svolgeva, inizialmente, le mansioni di addetta ai resi e poi non ricordo. Non so quando la ricorrente è andata via da IA. So che la ricorrente ha delle limitazioni in materia di idoneità lavorativa. Ho visto il sistema flex. Il sistema flex è arrivato a IA nella fine del 2023, inizio 2024 ed è diventato operativo a maggio 2024. Il picking è basato sul lavoratore che prende la merce;
il sistema flex è l'opposto: la merce arriva all'operatore tramite un nastro. Non so se la ricorrente è stata o meno applicata al sistema flex quando era a IA”.
4.Dall'esame delle deposizioni testimoniali si evince che al momento del trasferimento sussistevano presso il magazzino di IA posizioni compatibili con le limitazioni riconosciute alla ricorrente con la visita medica del 3.4.2024. La documentazione allegata, infatti, non certifica una inidoneità completa alle mansioni, ma una idoneità con limitazioni.
Non vi è alcun dubbio che la ricorrente, a seguito del riconoscimento delle predette limitazioni, sia stata adibita dalla convenuta al c.d. “sistema
FLEX” presente proprio nel deposito di IA. La testimone
[...]
ha affermato infatti che “da circa un anno funzione Testimone_1 il sistema LE cui è stata applicata la ricorrente. La ricorrente prendeva solo la merce e la poneva all'interno di scatole che venivano collocate su una rulliera che porta al forno … Ricordo che alla ricorrente in ragione di un problema fisico riscontrato la società resistente aveva assegnato un limite di spostamento di merce non superiore ai cinque chili: per questa ragione la ricorrente era stata spostata sul c.d. sistema LE”. Il testimone ha riferito che “la ricorrente prendeva della Testimone_2 merce dal peso che non superava i 3 kg, puntava la merce con la pistola a radiofrequenza e metteva la merce in scatole di diverse dimensioni.
Poi, la ricorrente spingeva la scatola su un'altra rulliera”: nessun sollevamento veniva richiesto alla ricorrente nel sistema LE. L'istante doveva soltanto spingere delle scatole di peso inferiore alle limitazioni.
8 La società resistente non contesta la compatibilità della mansione di addetta al sistema LE con le limitazioni della ricorrente, ma sostiene che l'adibizione a tale reparto sia stata “del tutto limitata nel tempo…. ma, principalmente, essa è stata del tutto saltuaria e, in ogni caso, non ha mai saturato l'intero orario di lavoro giornaliero che la ricorrente avrebbe dovuto osservare, atteso che l'attività in tale settore di magazzino è marginale rispetto alle altre attività di logistica” (cfr. pag. 2 e 3 della memoria di costituzione). L'unica contestazione mossa dalla resistente riguarda la “saltuarietà” dell'impiego del “sistema LE” in azienda, che spiegherebbe l'impossibilità di adibirvi la ricorrente in modo continuativo.
Tali allegazioni, tuttavia, non hanno trovato alcun riscontro nella attività istruttoria espletata.
Infatti dall'esame delle dichiarazioni testimoniali si evince che la ricorrente sia stata adibita al “sistema LE” nel mese di giugno 2024 in maniera continuativa e per l'intero monte orario ( a tal proposito il teste ha affermato come “prima di andar via, è stata Testimone_2 adibita al sistema flex tutti i giorni della settimana e tutte le ore del turno che osservava”); che al “sistema LE” siano sempre stati adibiti almeno quattro lavoratori (la teste ha riferito “su Testimone_1 questo sistema flex lavoravano cinque lavoratori, quattro operai e un impiegato” e il teste per cui “sul sistema flex Testimone_2 ci sono 4 lavoratori”); che il “sistema LE” è sempre stato operativo ed è rimasto attivo anche a seguito del trasferimento della ricorrente ( la teste ha affermato che “successivamente al Testimone_1
1.7.2024 [data di trasferimento della ricorrente] il sistema LE è stato sempre operativo”; il teste ha riferito che “il Testimone_2 sistema LE era sempre in funzione, dalle ore 8 alle ore 20.00 … Il sistema LE è stato sempre operativo anche dopo il trasferimento della ricorrente”, mentre il teste ha affermato che il sistema Testimone_4
LE è stato operativo dalla fine del 2023, senza alcuna interruzione nel funzionamento né una presunta stagionalità dello stesso).
9 L'unica testimonianza in parte divergente è quella resa dal teste Tes_3
, il quale ha sostenuto che il sistema LE non era sempre
[...] operativo, ma dipendeva “dalla richiesta dei clienti e dalla stagionalità”.
Tuttavia, tale testimonianza risulta non solo in aperto contrasto con quanto riportato dagli altri testimoni addetti al magazzino, ma anche poco attendibile: appare, infatti, poco verosimile che un'azienda decida di effettuare una rilevante opera di automazione del magazzino, volta a sostituire il ruolo di picking con il trasporto via nastro, soltanto per impiegarla occasionalmente e sulla base di elementi variabili e indeterminati. Ai fini della valutazione di attendibilità del teste, va peraltro rilevato come lo stesso testimone si sia contraddetto, affermando prima che “il computer che governa il sistema non opera una distinzione della merce in base al peso” ed ammettendo successivamente che “il sistema
LE è in grado di distinguere le scatole in base alle dimensioni”. In ogni caso, le dichiarazioni rese da tale teste risultano generiche, in quanto il testimone non ha precisato in quali periodi il sistema LE sarebbe operativo e in quali periodi, invece, no.
Pertanto, non solo la convenuta non ha provato l'impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni compatibili presso il magazzino di IA, così come sostenuto nella lettera di trasferimento, ma la prova orale ha acclarato che il ruolo di addetta al “sistema LE” era compatibile con le limitazioni della lavoratrice e costantemente operativo, sicché, in luogo del trasferimento, la convenuta avrebbe semplicemente dovuto mantenere l'istante presso il “sistema LE” cui era già addetta.
Nel caso che ci occupa appare insussistente la ragione posta alla base del trasferimento: ne consegue l'assenza del nesso di causalità tra il predetto motivo e lo spostamento della lavoratrice. Per tali ragioni sussiste la violazione dei requisiti previsti dall'art. 2103, comma 8, c.c. e la conseguente illegittimità del trasferimento disposto con lettera del
24.5.2024.
Le domande, pertanto, devono essere accolte.
10 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, LU ZI, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1 depositato il 18.12.2024, nei confronti della società “ , Controparte_1 così provvede:
1) in accoglimento delle domande, dichiara la illegittimità del trasferimento impugnato e, per l'effetto, ordina alla società resistente di ricollocare la ricorrente, alle condizioni contrattuali in godimento, presso l'appalto “Esprinet” di IA in viale Brianza n. 25;
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 9.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 28.10.2025
Il Giudice
( LU ZI)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, LU ZI, nella prosecuzione del verbale di udienza del 28.10.2025;
Visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
A. Guariso, L. Neri, L. Venini e T. Maserati;
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 con l'Avv. T. Civitelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, la conveniva dinanzi Pt_1 al Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano la formulando Controparte_1 le seguente conclusioni: “ accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità,
e comunque annullare il provvedimento di trasferimento datato 24 maggio 2024 con il quale la convenuta ha disposto il Controparte_1
1 trasferimento della ricorrente dal Parte_1 magazzino “Esprinet” sito a IA (MB) in viale Brianza n. 25 al magazzino “BRT” sito a DI (PV) in via Stanislao Intini n. 7; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a essere riammessa in servizio, alle condizioni contrattuali già in essere, presso il predetto appalto “Esprinet” di IA (MB) in viale Brianza n. 25; ordinare a di riammettere in servizio la ricorrente presso l'appalto Controparte_1
“Esprinet” di IA (MB) in viale Brianza n. 25. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M.
55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1-bis, del DM n. 55/2014, nonché con rimborso del contributo unificato versato”.
Si costituisce in giudizio la società resistente chiedendo il rigetto delle domande.
Le domande sono fondate e, pertanto, meritano di essere accolte.
1.La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite, nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), non può essere ampliato al merito della scelta operata dall'imprenditore che non deve presentare necessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (cfr. ex plurimis, Cass. n. 17786 del 2002; Cass. n. 5087 del 2003; Cass. n. 4265 del 2007; Cass. n. 9921 del 2009; Cass. n. 5099 del 2011; Cass. n. 24775 del 2013; Cass. n. 11126 del 2016; Cass. n. 27226 del 2018). Il controllo giudiziale resta, dunque, circoscritto all'accertamento del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l'idoneità o inevitabilità (cfr. da ultimo Cass. n. 4795 del 2019).
2 E' stato altresì affermato che, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede (art. 1375 cod. civ.), qualora possa far fronte a dette, ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, è tenuto, a preferire quella meno gravosa per il dipendente (Cass. n. 11597 del 2003; Cass. n. 1608 del 2016).
2. Non sussistono dubbi relativamente alla natura di trasferimento del provvedimento del 24.5.2024 con cui la società resistente ha disposto l'adibizione della ricorrente presso il sito di Landriano.
La società resistente afferma nella memoria di costituzione che il provvedimento impugnato non costituirebbe una ipotesi di trasferimento individuale ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., in quanto la nuova sede di adibizione si troverebbe a meno di 50 km di distanza.
A tal proposito va osservato che la soglia dei 50 km non è rilevante ai fini dell'integrazione delle ipotesi di cui all'art. 2103, comma 8, c.c., dal momento che tale distanza chilometrica è prevista solo dalla circolare
Inps n. 142 del 29 luglio 2015 ai soli fini dell'accesso alla Naspi a seguito di risoluzione consensuale del rapporto.
Il criterio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2103, comma 8, c.c. è quello dello spostamento tra “unità produttive”, a prescindere dalla distanza tra le due sedi di lavoro: non sussistono dubbi sulla natura di unità produttive distinte dei siti di IA e Landriano. Peraltro i due magazzini sono riconducibili a due committenti diverse. La stessa parla di trasferimento nella lettera del 24.5.2024: Controparte_1
“comunicazione del Suo trasferimento dalla sede Esprinet di IA
(MB) alla sede BRT sita in DI, Via Stanislao Intini, 7 (MI)”
Pertanto, nessun dubbio potrà sussistere sull'applicabilità dell'art. 2103
c.c. al caso di specie.
3. Venendo all'esame della fattispecie che ci occupa, va osservato che la ricorrente è affetta da osteoporosi;
che a seguito di visita medica del
3 3.4.2024 è stata giudicata idonea alla mansione con limitazioni: “limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg:
5. Evitare i compiti gravosi. Da rivedere a ottobre 2024” e che con lettera del 24.5.2024 è stata trasferita dal sito di IA a quello di Landriano presso l'appalto
BRT.
La lettera di trasferimento presenta il seguente contenuto: “Gentile signora , a seguito di visita medica periodica, come da lei Pt_1 effettuata, in ultimo, in data 03.04.2024, ad opera del Dr. Persona_1
nostro Medico competente, lei è risultata inidonea con
[...] limitazioni alle mansioni di addetto al magazzino – uso carrello elevatore
– transpallet uomo a bordo presso il magazzino Esprinet di IA
(MB), ove Lei è stata assegnata sin dalla sua assunzione.
In particolare, a seguito della sopra indicata visita medica, ci risulta che
Lei è stata giudicata idonea con limitazioni, come da relativa diagnosi che così recita testualmente 'Limitare la movimentazione manuale dei carichi a max kg:
5. Evitare i compiti gravosi'. Dal momento che lei è adibita, presso il sopra citato magazzino Esprinet di IA, suo attuale luogo di lavoro, proprio alle mansioni sopra descritte (ora non più da Lei effettuabili), e, non avendo, da offrirle, presso la sede medesima, mansioni compatibili don la sua sopravvenuta ridotta capacitò lavorativa, ci vediamo costretti a trasferirla presso nostra distinta sede di lavoro, sita in Landriano, presso il magazzino BRT di Via Stanislao Intini n. 7 (MI), ove lei potrà riprendere la mansione più consona alle emerse limitazioni medico-sanitarie di cui sopra, nel rispetto del termine di preavviso previsto e regolato dal CCNL di settore. Ciò premesso, a duplice tutela, del mantenimento del suo posto di lavoro ed altresì, della Sua salute, con la presente le comunichiamo che, a far data dal 01/07/2024, ore 14:00 lei dovrà presentarsi presso la sua nuova sede di lavoro, sita in Landriano
(MI), magazzino BRT di Via Stanislao Intini n. 7, per ivi prendere servizio, nel pieno mantenimento del suo trattamento retributivo e mansionale, pur nei limiti sopra specificati. Certi della sua più fattiva collaborazione, nel suo esclusivo interesse, Le auguriamo buon lavoro”.
4 Nel caso che ci occupa il Giudice non deve svolgere un sindacato sul merito delle scelte aziendali, ma deve solo verificare la sussistenza delle ragioni poste alla base del trasferimento: le ragioni del trasferimento, così come riportate nella lettera di trasferimento del 24.5.2024, si fondano sul
“non avere, da offrirle, presso la sede medesima, mansioni compatibili con la sua sopravvenuta ridotta capacità lavorativa”.
In sostanza, secondo il datore di lavoro, alla luce di un peggioramento dello stato di salute della lavoratrice e della insussistenza presso il sito di
IA di mansioni compatibili con la nuova situazione medica riscontrata dal medico aziendale, non vi erano alternative allo spostamento della ricorrente presso il sito di Landriano ove la ricorrente ha iniziato a svolgere mansioni di pulizia.
L' onere di provare i fatti indicati nel provvedimento impugnato ricade sulla società resistente, la quale, tuttavia, non ha fornito alcuna prova dell'inutilizzabilità della lavoratrice presso la sede di IA
Il teste ha fornito le seguenti dichiarazioni: Testimone_1
“Svolgo attualmente il lavoro di prelevatrice a IA appalto
Esprinet. Lavoro presso il magazzino di IA dal 2006. La società datrice di lavoro è la resistente. Ho conosciuto la ricorrente sul posto di lavoro. La ricorrente ha iniziato a lavorare a IA qualche mese più tardi rispetto a me. La ricorrente a IA svolgeva le mansioni di carrellista. La ricorrente a IA prelevava la merce di ogni tipo e di ogni peso da scaffali e la metteva in scatole. Queste scatole vengono scaricate su forni;
la merce viene chiusa e viene inserita sulla scatola la etichetta. Successivamente le scatole vengono suddivise per clienti. La ricorrente prelevava la merce manualmente. Da circa un anno funziona il “sistema LE” cui è stata applicata la ricorrente. La ricorrente prendeva solo la merce e la poneva all'interno di scatole che venivano collocate su una rulliera che porta al forno. Su questo sistema LE lavoravano cinque lavoratori, quattro operai ed un impiegato. La ricorrente lavorava su tre turni: dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e dalle ore 11.00 alle ore 20.00. Ricordo che alla ricorrente in ragione di un
5 problema fisico riscontrato la società resistente aveva assegnato un limite di spostamento di merce non superiore ai cinque chili: per questa ragione la ricorrente era stata spostata sul c.d. sistema LE . La ricorrente è andata via da IA il 1.07.2024. Successivamente al
1.07.2024 il sistema LE è stato sempre operativo”.
Il teste ha riferito le seguenti circostanze: Testimone_2
“Attualmente svolgo le mansioni di prelevatore. Lavoro a IA.
Sono dipendente della Lavoro a IA dal 2017. Controparte_1
Facciamo dei turni: dalle 8.00 alle 17.00, dalle 9 fino alle 18.00 e dalle
11.00 fino alle 20.00. La ricorrente è arrivata a IA nel 2021. La ricorrente svolgeva le mansioni di prelevatore. La ricorrente, con la pistola, prelevava la merce. La pistola dice al lavoratore dove andare, cosa prendere e quanti pezzi prendere. Successivamente, la ricorrente prendeva i pezzi e li metteva in una scatola. Poi, metteva la scatola sulla rulliera a mano. La ricorrente utilizzava il muletto e con il muletto le scatole venivano posizionate su una gabbia e poi le scatole erano messe sulla rulliera. Se non ricordo male la ricorrente è andata via un anno fa.
Prima di andar via, è stata adibita al sistema flex tutti i giorni della settimana e tutte le ore del turno che osservava. Nel sistema flex, la ricorrente si posizionava nei pressi di un rullo e aveva davanti un terminale con una pistola a radiofrequenza. La merce era all'interno di scatole posizionate sul rullo trasportatore;
la ricorrente prendeva della merce dal peso che non superava i 3 Kg, puntava la merce con la pistola a radiofrequenza e metteva la merce in scatole di diverse dimensioni.
Poi, la ricorrente spingeva la scatola su un'altra rulliera. Il sistema LE era sempre in funzione, dalle ore 8 alle ore 20.00. Sul sistema LE ci sono 4 lavoratori. Il sistema LE è arrivato circa due anni fa a IA.
Ho sempre lavorato con la ricorrente. Il sistema LE è stato sempre operativo anche dopo il trasferimento della ricorrente”.
Il teste ha affermato: “Sono attualmente il preposto del Testimone_3 magazzino di IA. Sono dipendente dalla dal CP_1 settembre 2020. Sono il preposto del magazzino di IA dal 2014.
Gestisco insieme ai responsabili di reparto circa 65, 70 lavoratori. Non
6 ricordo con precisione quando la ricorrente ha iniziato a lavorare presso il magazzino di IA. Io faccio al massimo due turni : un turno dalle ore 7.00 sino alle ore 17.00-18.00; un altro turno dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 La ricorrente è andata via da IA il 1.07.2024 La ricorrente svolgeva le mansioni di carrellista. La ricorrente ha sempre prelevato merce di ogni tipo e peso sino ai 15 chili. Il sistema “LE” è stato aggiunto circa un anno fa e consiste in una automatizzazione del magazzino. Il carrellista non si reca più in “Ubica”, ma la merce si sposta presso l'operatore su postazione fissa. L'operatore inserisce la merce all'interno della scatola con riferimento ad un peso da 1 grammo sino a quindici chili . L'operatore movimenta la scatola ponendola su una rulliera che va nelle macchine di chiusura. La ricorrente è stata applicata sul sistema LE per un periodo di un mese un mese e mezzo. La ricorrente ha ricevuto una limitazione di spostamento di pesi non superiore a cinque chili nell'aprile 2024. La ricorrente non poteva essere applicata in modo continuativo al sistema LE in quanto il computer che governa il sistema non opera una distinzione della merce in base al peso. La ricorrente non poteva essere impegnata a IA in attività di pulizia, in quanto avrebbe dovuto occuparsi dello spostamento di cassoni di peso superiore a cinque chili. Il sistema LE è in grado di distinguere le scatole in base alle dimensioni, ma il sistema LE non è sempre operativo.
L'operatività del sistema LE dipende dalle richieste dei clienti e dalla stagionalità. I lavoratori impegnati con il sistema LE non sono tenuti solo a spingere le scatole, ma anche a sollevarle. Il sistema LE è collocato in altezza su un soppalco raggiungibile attraverso tre rampe di scale”.
Il teste ha dichiarato: “Attualmente sono dipendente Testimone_4 della al 50%. Lavoro anche per la Emilav S.r.l.. Per la Controparte_1
ho un part time al 50%. Per sono il referente per CP_1 CP_1 sicurezza, formazione e qualità. Sono inquadrato come impiegato.
Lavoro sia in ufficio sia presso i magazzini. L'ufficio è a San Giuliano
Milanese. Tendenzialmente, metà del tempo sono in ufficio e metà sono nei magazzini. Ho visto la ricorrente qualche volta a IA. Lavoro per dal 2022. Dal 2022 al giugno 2024 mi sono recato circa 50 CP_1
7 volte a IA. È capitato che mi sia fermato a IA per un'ora o anche per tre-quattro ore. Mi recavo a IA, inizialmente, anche per la parte logistica. Poi, la parte formativa ha preso la prevalenza. La ricorrente svolgeva, inizialmente, le mansioni di addetta ai resi e poi non ricordo. Non so quando la ricorrente è andata via da IA. So che la ricorrente ha delle limitazioni in materia di idoneità lavorativa. Ho visto il sistema flex. Il sistema flex è arrivato a IA nella fine del 2023, inizio 2024 ed è diventato operativo a maggio 2024. Il picking è basato sul lavoratore che prende la merce;
il sistema flex è l'opposto: la merce arriva all'operatore tramite un nastro. Non so se la ricorrente è stata o meno applicata al sistema flex quando era a IA”.
4.Dall'esame delle deposizioni testimoniali si evince che al momento del trasferimento sussistevano presso il magazzino di IA posizioni compatibili con le limitazioni riconosciute alla ricorrente con la visita medica del 3.4.2024. La documentazione allegata, infatti, non certifica una inidoneità completa alle mansioni, ma una idoneità con limitazioni.
Non vi è alcun dubbio che la ricorrente, a seguito del riconoscimento delle predette limitazioni, sia stata adibita dalla convenuta al c.d. “sistema
FLEX” presente proprio nel deposito di IA. La testimone
[...]
ha affermato infatti che “da circa un anno funzione Testimone_1 il sistema LE cui è stata applicata la ricorrente. La ricorrente prendeva solo la merce e la poneva all'interno di scatole che venivano collocate su una rulliera che porta al forno … Ricordo che alla ricorrente in ragione di un problema fisico riscontrato la società resistente aveva assegnato un limite di spostamento di merce non superiore ai cinque chili: per questa ragione la ricorrente era stata spostata sul c.d. sistema LE”. Il testimone ha riferito che “la ricorrente prendeva della Testimone_2 merce dal peso che non superava i 3 kg, puntava la merce con la pistola a radiofrequenza e metteva la merce in scatole di diverse dimensioni.
Poi, la ricorrente spingeva la scatola su un'altra rulliera”: nessun sollevamento veniva richiesto alla ricorrente nel sistema LE. L'istante doveva soltanto spingere delle scatole di peso inferiore alle limitazioni.
8 La società resistente non contesta la compatibilità della mansione di addetta al sistema LE con le limitazioni della ricorrente, ma sostiene che l'adibizione a tale reparto sia stata “del tutto limitata nel tempo…. ma, principalmente, essa è stata del tutto saltuaria e, in ogni caso, non ha mai saturato l'intero orario di lavoro giornaliero che la ricorrente avrebbe dovuto osservare, atteso che l'attività in tale settore di magazzino è marginale rispetto alle altre attività di logistica” (cfr. pag. 2 e 3 della memoria di costituzione). L'unica contestazione mossa dalla resistente riguarda la “saltuarietà” dell'impiego del “sistema LE” in azienda, che spiegherebbe l'impossibilità di adibirvi la ricorrente in modo continuativo.
Tali allegazioni, tuttavia, non hanno trovato alcun riscontro nella attività istruttoria espletata.
Infatti dall'esame delle dichiarazioni testimoniali si evince che la ricorrente sia stata adibita al “sistema LE” nel mese di giugno 2024 in maniera continuativa e per l'intero monte orario ( a tal proposito il teste ha affermato come “prima di andar via, è stata Testimone_2 adibita al sistema flex tutti i giorni della settimana e tutte le ore del turno che osservava”); che al “sistema LE” siano sempre stati adibiti almeno quattro lavoratori (la teste ha riferito “su Testimone_1 questo sistema flex lavoravano cinque lavoratori, quattro operai e un impiegato” e il teste per cui “sul sistema flex Testimone_2 ci sono 4 lavoratori”); che il “sistema LE” è sempre stato operativo ed è rimasto attivo anche a seguito del trasferimento della ricorrente ( la teste ha affermato che “successivamente al Testimone_1
1.7.2024 [data di trasferimento della ricorrente] il sistema LE è stato sempre operativo”; il teste ha riferito che “il Testimone_2 sistema LE era sempre in funzione, dalle ore 8 alle ore 20.00 … Il sistema LE è stato sempre operativo anche dopo il trasferimento della ricorrente”, mentre il teste ha affermato che il sistema Testimone_4
LE è stato operativo dalla fine del 2023, senza alcuna interruzione nel funzionamento né una presunta stagionalità dello stesso).
9 L'unica testimonianza in parte divergente è quella resa dal teste Tes_3
, il quale ha sostenuto che il sistema LE non era sempre
[...] operativo, ma dipendeva “dalla richiesta dei clienti e dalla stagionalità”.
Tuttavia, tale testimonianza risulta non solo in aperto contrasto con quanto riportato dagli altri testimoni addetti al magazzino, ma anche poco attendibile: appare, infatti, poco verosimile che un'azienda decida di effettuare una rilevante opera di automazione del magazzino, volta a sostituire il ruolo di picking con il trasporto via nastro, soltanto per impiegarla occasionalmente e sulla base di elementi variabili e indeterminati. Ai fini della valutazione di attendibilità del teste, va peraltro rilevato come lo stesso testimone si sia contraddetto, affermando prima che “il computer che governa il sistema non opera una distinzione della merce in base al peso” ed ammettendo successivamente che “il sistema
LE è in grado di distinguere le scatole in base alle dimensioni”. In ogni caso, le dichiarazioni rese da tale teste risultano generiche, in quanto il testimone non ha precisato in quali periodi il sistema LE sarebbe operativo e in quali periodi, invece, no.
Pertanto, non solo la convenuta non ha provato l'impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni compatibili presso il magazzino di IA, così come sostenuto nella lettera di trasferimento, ma la prova orale ha acclarato che il ruolo di addetta al “sistema LE” era compatibile con le limitazioni della lavoratrice e costantemente operativo, sicché, in luogo del trasferimento, la convenuta avrebbe semplicemente dovuto mantenere l'istante presso il “sistema LE” cui era già addetta.
Nel caso che ci occupa appare insussistente la ragione posta alla base del trasferimento: ne consegue l'assenza del nesso di causalità tra il predetto motivo e lo spostamento della lavoratrice. Per tali ragioni sussiste la violazione dei requisiti previsti dall'art. 2103, comma 8, c.c. e la conseguente illegittimità del trasferimento disposto con lettera del
24.5.2024.
Le domande, pertanto, devono essere accolte.
10 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, LU ZI, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1 depositato il 18.12.2024, nei confronti della società “ , Controparte_1 così provvede:
1) in accoglimento delle domande, dichiara la illegittimità del trasferimento impugnato e, per l'effetto, ordina alla società resistente di ricollocare la ricorrente, alle condizioni contrattuali in godimento, presso l'appalto “Esprinet” di IA in viale Brianza n. 25;
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 9.500,00, oltre IVA,
CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Milano, 28.10.2025
Il Giudice
( LU ZI)
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