Art. 13.
I fondi raccolti, per ciascuno dei sovraprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovraprezzi stessi verranno applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali.
I fondi raccolti, per ciascuno dei sovraprezzi previsti dalla presente legge, nella prima domenica in cui i sovraprezzi stessi verranno applicati saranno devoluti all'Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei relativi compiti assistenziali.