Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4257/2023 R.G. avente ad oggetto “opposizione ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e seg. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)” e vertente:
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Anita Stefanelli, giusta mandato in atti. Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ortis, giusta mandato in atti. CP_1
APPELLATO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 19.2.2025, veniva decisa nella medesima udienza, con la lettura del dispositivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 26.10.2022, proponeva opposizione, davanti al CP_1
Giudice di Pace di avverso il verbale in data 12.09.2022 n. PH 840/2022 del Comando Parte_1
Polizia Municipale del Comune di di contestazione di violazione del codice della Parte_1
strada.
In detto verbale si dava atto dell'avvenuto accertamento della “violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146 c. 3 del C.d.S. in seguito alla visione della doppia risultanza fotografica
a semaforo rosso Photored F17Dr-matr. 60 Post. 36-03 (omologata con decreto del Ministero dei Trasporti n. 257 in data 19.1.2016 che prevede la rilevazione delle infrazioni con tale apparecchiatura senza la presenza degli organi di polizia), della quale era stato verificato il corretto funzionamento dal costruttore, installata presso l'impianto semaforico sito nel territorio di questo Comune sulla intersezione Via Lecce/Piazza Giovanni XXIII – Corso Roma, avendo rilevato che in data 31.07.2022 alle ore 19,30, il conducente del veicolo motociclo targato AC03907 superava la linea di arresto proseguendo la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa…….L'infrazione non è stata immediatamente contestata ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. B) del C.d.S. che prevede l'esonero dalla contestazione immediata nel caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa,
e comma 1 bis lett. G-bis) con riferimento all'art. 146 del C.d.S. nel caso di accertamento delle violazioni per mezzo di appositi dispositivi ed apparecchiature di rilevamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 201, comma 1 ter, non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora
l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione, stante la sua infondatezza.
Il giudice adito, acquisita la documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente, con sentenza n. 1376/22 del 15.12.2022, in accoglimento del ricorso proposto dal , CP_1
annullava il verbale oggetto di opposizione e dichiarava interamente compensate le spese processuali.
Il primo giudice motivava l'annullamento del verbale di contestazione della violazione del codice della strada, osservando: “…costituisce elemento determinante, per garantire la legittimità e la validità dell'accertamento della violazione, la visualizzazione nei fotogrammi del tempo trascorso dall'inizio del segnale del rosso dopo il quale il dispositivo entra in funzione, tempo che deve essere prefissato tenendo conto della geometria dell'incrocio e del posizionamento dei sensori. Esaminando il caso di specie alla luce delle considerazioni innanzi esposte, si rileva che l'ente opposto ha depositato due fotogrammi in cui non è leggibile il numero di targa e non è stato rispettato il precetto della visualizzazione dell'elemento temporale come innanzi specificato, tanto che entrambi i fotogrammi riportano, in termini di ora, minuti, lo stesso tempo...”. Il con ricorso depositato il 14.6.2023, impugnava, davanti a questo Parte_1
Tribunale, la predetta sentenza, che censurava per “travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie”, osservando: a) che erano state osservate tutte le condizioni prescritte dal decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 257 del 19.1.2016 per l'utilizzazione dell'apparecchiatura PHOTORED F17 Dr matr. 62: b) che la documentazione fotografica prodotta in giudizio era idonea a documentare che il motociclo aveva omesso di arrestare la sua marcia nonostante la luce rossa del semaforo;
la targa era perfettamente leggibile in entrambi i fotogrammi ed esisteva uno scarto temporale di un secondo tra il primo e il secondo fotogramma;
le foto davano atto dell'avvenuto superamento dell'incrocio a semaforo con luce rossa fin dall'inizio dell'attraversamento.
costituitosi in giudizio, resisteva all'impugnazione, che all'udienza del CP_1
19.2.2025 è stata oggetto di discussione.
Reputa il giudicante l'appello destituito di fondamento.
L'accertamento mediante apparecchiature automatiche della violazione di cui all'art 146, comma 3, C.d.S. (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (si veda tra le altre
Cass., Sez. II, 19.20.2011, n. 21605), non necessita della presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.
Tale conclusione trova fondamento nell'art 201 C.d.S. che al comma 1-bis prevede una serie di casi per i quali non è necessaria la contestazione immediata della violazione agli interessati, tra cui, alla lettera g-bis), l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 146, comma 3 - come quella contestata nel verbale opposto - effettuate per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. La norma citata prosegue, stabilendo che “Con i medesimi regolamenti sono definite le condizioni per
l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo nonché per l'accesso alle banche di dati necessarie per il loro funzionamento. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.”.
Pertanto, l'Amministrazione comunale che intenda avvalersi di tali apparecchiature dovrà osservare tutte le condizioni necessarie per il loro corretto funzionamento.
In particolare, l'art. 2 del decreto dirigenziale n. 257 del 19.1.2016 (che ha autorizzato l'uso del dispositivo denominato “Photored F 17 Dr”) prevede che per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica devono ricorrere, tra l'altro, le seguenti condizioni: “l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi
,di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata;
l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori
o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti;
in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per
l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso”.
Alla luce di tale normativa, il verbale con cui si accerta e conseguentemente si contesta l'avvenuto passaggio con il semaforo rosso deve essere supportato da una documentazione fotografica contenente tutti gli elementi necessari a garantire la specificità dell'atto di accertamento e, in particolare, deve esservi una fotografia che rappresenti il veicolo trasgressore, identificato dal numero di targa, all'atto del superamento della linea di arresto con la lanterna proiettante la luce rossa e un'altra, successiva, fotografia che documenti la presenza dello stesso veicolo al centro dell'intersezione mentre è acceso il semaforo rosso.
Orbene, nel caso di specie, l'apparecchiatura utilizzata non ha fornito prove fotografiche contenenti tutti gli elementi necessari ai fini del corretto accertamento, ai sensi delle norme citate, della violazione addebitata al . CP_1
Vero è che le immagini prodotte dal Comune di appresentano lo stato dei luoghi (cioè Parte_1
l'incrocio fra Via Lecce/Piazza Giovanni XXIII e Corso Roma con lanterna semaforica rossa) il giorno 31.07.2022, rispettivamente, alle ore 19, 30 minuti e 16 secondi e alle ore 19, 30 minuti e 17 secondi, ma in nessuna delle due fotografie è leggibile il numero di targa del motociclo che si vede attraversare l'incrocio e, come si è sopra ricordato, ai fini della utilizzazione in sede processuale della documentazione fotografica destinata a documentare con modalità automatica l'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso è indispensabile (senza che sia possibile risalire altrimenti all'identità del responsabile) che vi siano almeno due fotografie che rappresentino il veicolo trasgressore, con numero di targa leggibile, rispettivamente all'atto del superamento della linea di arresto e al centro del crocevia mentre è acceso il semaforo rosso.
Ne consegue che, in ragione della scarsa qualità delle immagini fornite dal dispositivo Photored, tale documentazione, sulla quale unicamente si fonda il provvedimento irrogativo della sanzione, non è sufficiente a dimostrare la riconducibilità dell'infrazione rilevata all'odierno appellato e tanto basta ad inficiare la legittimità dell'atto di accertamento e a giustificare l'annullamento del relativo verbale.
Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6, comma 11 e articolo 7, comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 11 - recitano "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente". In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, sull'Amministrazione incombe “sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (cfr. in motivazione Cass. 24.1.2019 n. 1921).
L'assolvimento di tali oneri gravanti sull'Ente impositore, anche in attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, ha lo scopo di realizzare un ragionevole bilanciamento dell'interesse a garantire un elevato livello di tutela della sicurezza, ma anche dei diritti del cittadino, che non può certo rimanere esposto ad un'incontrollabile attività della P.A. per il tramite dei suoi organi accertatori.
L'appello va quindi rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato il 14.6.2023, dal nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Giudice di Pace di n. 1376/22 del 15.12.2022 e condanna l'appellante al Parte_1 rimborso, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 400,00, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
dà atto, sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 19.2.2025.
Il giudice unico
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.