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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2570/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Parte_1
Michele Madaio
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del Presidente legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
E
1 - in Controparte_4 persona del p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Marialuigia Ferrante Controparte_5
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2024, la società proponeva impugnativa Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 028/2024/90034302/00/000,notificata in data
13.2.2023, limitatamente agli avvisi di addebito:
1) N. 028/2022/00036567/73/000
2) N. 028/2022/00303398/87/000
3) N. 328 2022 00019293 88 000
4) N. 328 2022 00049508 78 000,
per omessi contributi , ratei premio e sanzioni dell' CP_3 CP_4 Controparte_1
.
[...]
La stessa deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito portati dall'intimazione.
Concludeva, dunque, chiedendo la dichiarazione di nullità/inefficacia dell'intimazione e che nulla era dovuto;
con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano al ricorso con varie CP_3 CP_4
argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Non si costituivano, invece, l' e Controparte_2
l e, pertanto, se ne dichiara la contumacia. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo
Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
3 Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed
è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per 180 giorni dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18
d.l. 76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio
4 riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine al motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti contributivi deve ritenersi esperita un'opposizione all'esecuzione che è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo come previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva solo per i vizi di merito successivi alla notifica. Per quelli successivi ed i formali, invece, il ricorso è tardivo in quanto lo stesso è stato depositato decorsi i termini decadenziali.
Tanto premesso, occorre precisare che parte ricorrente si limita ad allegare la mancata notifica degli avvisi di addebito elencati in ricorso ed oggetto dell'intimazione impugnata, ma non allega i motivi per cui essa non dovrebbe versare gli importi dagli stessi indicati.
Inoltre, dagli atti di causa si evince che l'avviso di addebito n. 32820220004950878000 risulta notificato in data 17/12/2022 e l'avviso di addebito n. 32820220001929388000 risulta notificato in data 25/07/2022. Entrambi gli avvisi sono stati notificati all'indirizzo
PEC così come visibile da visura camerale in atti. Email_1
In assenza della suddetta allegazione la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria in favore di ed , mentre non sono CP_3 CP_4
dovute nei confronti degli altri enti convenuti attesa la loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
5 -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_4
liquidano in euro 2.100,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_3
liquidano in euro 2.100,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
-Nulla per le spese nei confronti dell' e Controparte_2
dell' . Controparte_1
Aversa, 26.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2570/2024 R.G.
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Parte_1
Michele Madaio
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
in persona del Presidente legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
E
1 - in Controparte_4 persona del p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Marialuigia Ferrante Controparte_5
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.2.2024, la società proponeva impugnativa Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 028/2024/90034302/00/000,notificata in data
13.2.2023, limitatamente agli avvisi di addebito:
1) N. 028/2022/00036567/73/000
2) N. 028/2022/00303398/87/000
3) N. 328 2022 00019293 88 000
4) N. 328 2022 00049508 78 000,
per omessi contributi , ratei premio e sanzioni dell' CP_3 CP_4 Controparte_1
.
[...]
La stessa deduceva la mancata notifica degli avvisi di addebito portati dall'intimazione.
Concludeva, dunque, chiedendo la dichiarazione di nullità/inefficacia dell'intimazione e che nulla era dovuto;
con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituivano in giudizio l' e l' , che resistevano al ricorso con varie CP_3 CP_4
argomentazioni e ne chiedevano il rigetto.
Non si costituivano, invece, l' e Controparte_2
l e, pertanto, se ne dichiara la contumacia. Controparte_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2 L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo
Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
3 Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Sussiste, dunque, l'interesse ad agire della parte ricorrente in ragione dell'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, che costituisce un atto prodromico all'esecuzione forzata ed
è autonomamente impugnabile (Cass. Sez. Un. 8279/2008; Cass. sez. un. 1865/2011 e più di recente Cass. Sez. Un. 2397/2016). In base all'art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973, infatti, il concessionario del servizio della riscossione, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito, può agire in executivis solo se ha notificato preliminarmente un avviso al debitore ad adempiere entro cinque giorni. Tale atto, in base all'art. 50 ult. co. D.P.R. cit. produce effetti per 180 giorni dalla sua notifica e l'opposizione in esame è stata proposta entro tale termine. A tal proposito, si precisa che l'art. 26 co. 18
d.l. 76/2020, modificando l'art. 50 cit. ha aumentato l'efficacia temporale dell'intimazione di pagamento ad un anno.
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del
2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio
4 riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il merito del giudizio, in ordine al motivo di opposizione relativo alla prescrizione dei crediti contributivi deve ritenersi esperita un'opposizione all'esecuzione che è regolata solo ed esclusivamente dall'art. 615 c.p.c. ed è esperibile sine die mentre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica della cartella si applica solo all'opposizione al ruolo esattoriale e riguarda motivi di merito della pretesa contributiva antecedenti alla notifica dell'atto impositivo come previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Ebbene nel caso di specie l'opposizione de qua è tempestiva solo per i vizi di merito successivi alla notifica. Per quelli successivi ed i formali, invece, il ricorso è tardivo in quanto lo stesso è stato depositato decorsi i termini decadenziali.
Tanto premesso, occorre precisare che parte ricorrente si limita ad allegare la mancata notifica degli avvisi di addebito elencati in ricorso ed oggetto dell'intimazione impugnata, ma non allega i motivi per cui essa non dovrebbe versare gli importi dagli stessi indicati.
Inoltre, dagli atti di causa si evince che l'avviso di addebito n. 32820220004950878000 risulta notificato in data 17/12/2022 e l'avviso di addebito n. 32820220001929388000 risulta notificato in data 25/07/2022. Entrambi gli avvisi sono stati notificati all'indirizzo
PEC così come visibile da visura camerale in atti. Email_1
In assenza della suddetta allegazione la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria in favore di ed , mentre non sono CP_3 CP_4
dovute nei confronti degli altri enti convenuti attesa la loro contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
5 -Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_4
liquidano in euro 2.100,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si CP_3
liquidano in euro 2.100,00, oltre accessori come per legge se dovuti;
-Nulla per le spese nei confronti dell' e Controparte_2
dell' . Controparte_1
Aversa, 26.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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