Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 52525
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Sentenza 4 luglio 2014

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Non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, con riferimento ad una condotta nella quale il contributo dell'imputato alla vita ed al rafforzamento della compagine criminosa sia costituito da fatti costituenti autonome fattispecie criminose (nella specie, estorsioni) allo stesso mai contestate.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma terzo cod.proc.pen., il giudice di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, avendo escluso la continuazione criminosa e confermato la responsabilità dell'imputato per uno solo dei reati satellite, irroghi una pena inferiore a quella determinata dal primo giudice, sebbene tale pena sia superiore a quella che era stata applicata per la medesima violazione, a titolo di aumento per la continuazione, nel primo giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 52525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52525
    Data del deposito : 4 luglio 2014

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