Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 2
Non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, con riferimento ad una condotta nella quale il contributo dell'imputato alla vita ed al rafforzamento della compagine criminosa sia costituito da fatti costituenti autonome fattispecie criminose (nella specie, estorsioni) allo stesso mai contestate.
Non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma terzo cod.proc.pen., il giudice di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, avendo escluso la continuazione criminosa e confermato la responsabilità dell'imputato per uno solo dei reati satellite, irroghi una pena inferiore a quella determinata dal primo giudice, sebbene tale pena sia superiore a quella che era stata applicata per la medesima violazione, a titolo di aumento per la continuazione, nel primo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2014, n. 52525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52525 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
525 25 / 14 25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. .899/2014 Composta da: Maria Cristina Siotto -Presidente- PU 4/07/2014 Luigi Pietro Caiazzo R.G.N. 38680/2013 Maurizio Barbarisi Antonella Patrizia Mazzei Relatore- Raffaello Magi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ON IO, nato a [...] il [...], ITALIANO NU, nato a [...] il [...], NAPOLITANO NU, nato a [...] il [...], RO RI, nato a [...] il [...], ZZ IO, nato a [...] il [...], RO BI, nato a [...] il 1°/03/1972, avverso la sentenza del 4 dicembre 2012 della Corte di appello di Milano nel proc. n. 3204/2012. Letti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Mario Fraticelli, il quale ha concluso, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati IZ, CA e NO;
l'annullamento con rinvio nei riguardi di IS limitatamente al trattamento sanzionatorio;
il rigetto degli altri ricorsi;
udito il difensore dell'imputato IZ, avvocato Manfredo Fiormonti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato CA RI, avvocato AL Vianello Accorretti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato IS, avvocato Flavio Giacomo Salvo Sinatra, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato NO, avvocato Giacomo Ventura, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Nel presente processo è stata contestata e ritenuta provata, nel doppio grado del giudizio di merito, l'esistenza di una associazione per delinquere di tipo mafioso, armata, attiva nel territorio di Busto Arsizio e di altri Comuni della provincia di Varese, a partire dall'anno 2003 fino a tutto il 2010 ed oltre, diretta da IZ IO (reggente per conto di Cosa Nostra - famiglia ZI), e, in subordine, da CA BI, "uomo d'onore", finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di estorsioni, attentati incendiari ed azioni intimidatorie ai danni di imprenditori, anche di origine siciliana, operanti prevalentemente nel settore edile in Busto Arsizio e in tutta la provincia di Varese, nonché all'acquisizione e al controllo anche indiretto di una serie di attività economiche specialmente nel campo dell'edilizia (capo 1 della rubrica delle imputazioni). I giudici di merito hanno fondato la riconosciuta esistenza del sodalizio criminale sulle seguenti prove: a) le dichiarazioni dei chiamanti in reità e correità: EN LO, BE NG, OR CI, VA MA CI e lo stesso dirigente del sodalizio, IZ IO, divenuto collaboratore di giustizia nel giugno 2011, dopo l'esecuzione, il 29 marzo 2011, dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, nel presente procedimento, anche nei confronti della sua persona;
b) le informazioni rese dalle persone offese dai reati fine contestati, quasi tutti estorsioni, nelle persone degli imprenditori edili: CO UC (amministratore unico della "ICOR“), CU NU e CU CC (legali rappresentanti della "Fratelli CU s.r.l."), Di DI OR (legale rappresentante della "Di DI Fratelli s.r.l."), OL RO (titolare dell'impresa "I.T.C."); e, ancora, le informazioni rese da RO DI (imprenditore immobiliare) e ND AU RT, da LL RC DI (titolare del pubblico esercizio "Bar da Giovanni"), dai coniugi SI MA e SC RI (titolari di un ristorante "La Dolce Y", gestito dalla madre della SC, PA PP, e possidenti di immobili e autovetture di pregio), ed altri;
c) gli accertamenti di 2 qp polizia giudiziaria e gli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche, tra cui una conversazione del 28 ottobre 2010 tra SC RI, moglie di SI MA, e una sua amica, rivelatrice delle pressioni estorsive subite dalla coppia SI-SC, e i contatti registrati tra NO NU e CA BI, da un lato, ES MA e AL NT, dall'altro, finalizzati anche a cessioni di cocaina a quest'ultimi da parte dei primi. Sulla base del predetto compendio probatorio i giudici di merito hanno ritenuto, oltre ogni ragionevole dubbio, che IZ IO, i fratelli CA (BI e RI), NO NU, NO NU, D'EO AL - quest'ultimo ucciso nell'ottobre 2008 (fatto per il quale sono stati condannati, in separato processo, IZ IO e CA BI e risulta imputato, in concorso con i primi, NO NU)- si fossero associati tra loro e con altri per commettere, in Busto Arsizio e nella provincia di Varese, un numero indeterminato di estorsioni, così da costringere una serie di imprenditori a corrispondere loro somme di denaro, anche sotto forma apparente di prestiti o anticipi di denaro, mai restituiti, o di compensi per prestazioni di lavoro, mai svolte, destinati a sovvenzionare famiglie di sodali detenuti, a finanziare le attività imprenditoriali degli stessi associati, a mettere a loro disposizione autovetture e buoni pasto, a cedere rami di azienda, merci ed attrezzature, senza che ne fosse corrisposto, in tutto o in parte, il prezzo. Tali obiettivi erano conseguiti, a termini di contestazione (capo 1), con la forza di intimidazione derivante: a) dalla fama criminale degli imputati per i loro precedenti e, soprattutto, per il collegamento con le famiglie mafiose di origine gelese, tra cui quella dei ZI NO, AN e CI-, ben conosciuti dagli imprenditori di origine siciliana operanti in provincia di Varese, i quali, primari destinatari delle condotte estorsive, ne rendevano edotti gli altri imprenditori della zona sottoposti a taglieggiamento;
b) dalla capacità dei sodali di incutere timore attraverso il ricorso sistematico alle minacce, anche con armi, e agli attentati incendiari;
c) dalla generale percezione del ceto imprenditoriale, in Busto Arsizio e in provincia di Varese, della efficienza degli imputati nell'esercizio della coercizione sia come singoli, sia come gruppo criminale. Dei numerosi reati fine contestati interessano, in questa sede, i fatti di cui ai capi 8bis e 11 della rubrica, non sussistendo motivi di impugnazione per gli altri. Il reato ascritto al capo 8bis consiste nel concorso in estorsione continuata e aggravata, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 convertito dalla legge n. 203 del 1991, già ritenuto consumato in primo grado e stimato, invece, come tentato in appello di esso sono stati dichiarati responsabili i fratelli CA, BI e RI, IZ IO e IS IO. 3 с Secondo la contestazione, dopo che CA BI aveva prospettato a ND AU RT, che ne aveva reso partecipe l'imprenditore RO DI, l'acquisto di uno stabile a tre piani in Jerago con AG appartenente alla società immobiliare "Edvige" delle sorelle AL, precedentemente adibito ad industria farmaceutica, da ristrutturare e destinare a palazzina residenziale, con stipulazione tra le parti del contratto preliminare di compravendita delle quote societarie in data 12/11/2007, all'esito di trattative condotte senza alcun ausilio esterno, i fratelli CA, il IZ e il IS, avvalendosi della forza di intimidazione discendente dal vincolo associativo e al fine di agevolare le attività del sodalizio criminale di appartenenza (aggravante, quest'ultima, esclusa solo per il IS), avrebbero preteso dai promissari acquirenti, ND e RO, la corresponsione della somma di euro 50.000, poi ridotta ad euro 30.000, a titolo di pagamento di un'attività di intermediazione mai effettuata, e, con minacce anche di morte, avrebbero compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il RO, dopo aver ottenuto una prima tranche di cinquemila euro, a versare l'ulteriore somma di 25.000 euro, in Busto Arsizio, fino a data successiva al mese di aprile 2008. Del delitto di cui al capo 11 sono stati dichiarati responsabili il IZ, CA BI e NO NU. I predetti, agendo in concorso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416bis cod. pen. ed al fine di agevolare le attività dell'associazione di tipo mafioso di cui erano partecipi, tramite violenza e minaccia, approfittando del timore ingenerato dai loro precedenti penali e dalla notorietà dei loro legami con gruppi mafiosi siciliani, dopo aver pattuito (IZ IO) un contratto preliminare con SC RI, avente per oggetto l'acquisto di una villa in ristrutturazione da trasferire alla convivente del IZ, IS ID, per il prezzo di euro 250.000, e dopo aver consegnato, per il pagamento dell'immobile, assegni dell'importo di euro 5.000, ciascuno, da incassare ogni mese, avrebbe (il IZ) intimato a SI MA, marito della SC, di non mettere all'incasso i titoli perché privi di copertura, e costretto quindi il SI e la SC a non pretendere il pagamento del corrispondente valore degli assegni scoperti;
inoltre, presentandosi (tutti i coimputati: IZ, CA BI e NO) reiteratamente presso il ristorante "La Dolce Y", gestito da PA PP, madre della SC, e pranzandovi anche in compagnia di molte persone, avrebbero costretto la PA, il SI e la SC a subire il mancato pagamento delle loro consumazioni;
avrebbero imposto al SI e alla SC la consegna di somme di denaro, all'incirca nella 4 дре misura di mille euro per volta, quale prezzo della protezione da loro assicurata allo svolgimento delle attività economiche delle vittime;
avrebbero richiesto e ottenuto in prestito dai coniugi SI-SC alcune autovetture che non restituivano e, in particolare, una Porsche CA, una Mercedes 220 e una Mercedes classe A, delle quali neppure avrebbero pagato le rate di leasing;
e, con gli stessi mezzi intimidatori, avrebbero infine ottenuto dal SI prestiti di somme di denaro non restituiti e buoni pasto, ritirati dal NO e destinati al sostentamento economico anche della famiglia di IZ IO, dopo l'arresto di quest'ultimo, per un valore complessivo di ottocento euro;
fatti, tutti, commessi in Busto Arsizio tra il giugno del 2009 e l'ottobre del 2010. 2. La sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 4 dicembre 2012, in parziale riforma della sentenza resa il 2 marzo 2012, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, ha assolto IS IO dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso di cui al capo 1, ferma la sua condanna per il reato di cui al capo 8bis; ha assolto CA BI, CA RI e NO NU da alcune imputazioni loro ascritte;
ha derubricato per tutti gli imputati (IZ, CA BI, CA RI e IS) il delitto di estorsione consumata, di cui al suddetto capo 8bis, in tentativo di estorsione, con la circostanza aggravante (esclusa solo per il IS) prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991. La Corte di appello ha, quindi, rideterminato la pena inflitta al IS, già condannato ad anni dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa, in anni tre ed euro 600 di multa per il solo reato di cui al capo 8bis (tentativo di estorsione in danno di RO DI); pena inflitta a CA RI, già condannato ad anni dodici di reclusione ed euro 4.000 di multa, in anni sei e mesi quattro di reclusione, ritenuto più grave il delitto associativo (capo 1 in continuazione col delitto di cui al capo 8bis); la pena inflitta a NO NU, già condannato ad anni dodici di reclusione ed euro 4.000 di multa, in anni dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa per i delitti di cui al capo 1 (ut supra) e 12ter (cessione a ES MA e a AL NT di due dosi di cocaina, in luogo e tempo diversi rispetto a quelli dell'analogo episodio, ascritto al solo CA BI, di cui al successivo capo 12quater); la pena inflitta a CA BI, già condannato ad anni venti di reclusione, in anni sedici e mesi otto di reclusione per i reati di cui al capo 1 (ut supra), capi 3 e 3bis (rispettivamente estorsione e danneggiamento seguito da incendio in danno dell'imprenditore edile CU NU, legale rappresentante della "Fratelli CU s.r.l."), 5 да capi 4 e 4bis (rispettivamente estorsione e danneggiamento seguito da incendio in danno dei fratelli Di DI, titolari dell'omonima impresa “D DI fratelli s.r.l.”), capo 6bis (tentata estorsione in danno dell'imprenditore edile, OL RO, titolare dell'impresa "I.T.C."), capo 8 (concorso insieme al D'EO, vittima di omicidio, nell'estorsione in danno di RO DI), capo 8bis (ut supra), capi 9 e 9bis (rispettivamente estorsione e danneggiamento seguito da incendio in danno di LL RC DI, titolare dell'esercizio pubblico denominato "Bar da Giovanni"), capo 11 (estorsione in danno di PA PP, SI MA e SC RI) e capo 12quater (cessione a ES MA e a AL NT di due dosi di cocaina). Con la stessa sentenza la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta a IZ IO, con le circostanze attenuanti generiche già riconosciute nel primo giudizio e confermata l'esclusione dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, cit., da anni dieci ad anni nove di reclusione, per i delitti di cui ai capi 1 (ut supra), capi 2 e 2bis (rispettivamente estorsione e danneggiamento seguito da incendio in danno dell'imprenditore UC CO, amministratore unico della "ICOR"), capi 3 e 3bis (ut supra in concorso con CA BI), capo 6 (estorsione in danno di OL RO, titolare dell'impresa "I.T.C.", episodio diverso da quello di cui al capo 6bis, in danno dello stesso imprenditore, contestato al solo CA BI), capo 8bis (ut supra in concorso con CA BI, CA RI e IS IO), capi 9 e 9bis (ut supra in concorso con CA BI), capo 11 (ut supra in concorso con CA BI e NO NU) e capo 13 (estorsione in danno di AG AU e OL MA, responsabili della concessionaria di autovetture "Euroservice Car"). La Corte di appello ha, infine, ridotto la pena irrogata ad NO NU, per il solo delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1), da anni otto ad anni sette di reclusione;
con le sanzioni accessorie di legge e l'applicazione a tutti (ad esclusione del IS) della misura di sicurezza della libertà vigilata a pena espiata.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione IZ IO, CA BI, NO NU, IS IO, CA RI e NO NU.
4. CA BI, condannato in primo grado alla pena di anni venti di reclusione e in appello a quella di anni sedici e mesi otto di reclusione per i reati suddetti, con assoluzione dalle imputazioni di cui ai capi 7, 7 ter 12 e 12bis, reo 6 сра confesso parzialmente in primo grado e pienamente in appello nel corso dell'udienza del 21 novembre 2012, ha ritualmente rinunciato al ricorso per cassazione, personalmente proposto il 15 aprile 2013 per motivi attinenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio.
5. IZ IO, condannato in primo grado alla pena di anni dieci di reclusione ridotta in appello ad anni nove, deduce, tramite l'avvocato Manfredo Fiormonti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al respinto riconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale della prestata collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, cit. La Corte di appello, confermando il negato riconoscimento della suddetta attenuante, avrebbe supinamente aderito alla motivazione addotta dal primo Giudice, il quale aveva escluso l'attenuante sulla base di elementi estrinseci, di carattere meramente temporale e quantitativo, per essere la collaborazione del IZ sopravvenuta all'esecuzione delle ordinanze cautelari personali e per aver confermato elementi probatori già autonomamente acquisiti nelle investigazioni svolte. Il giudice di appello, secondo il ricorrente, avrebbe palesemente violato e falsamente applicato l'art. 8 della legge n. 203 del 1991 e sostanzialmente omesso di motivare sulla specifica censura proposta dal IZ, trascurando l'analisi qualitativa del contributo apportato dal ricorrente e confondendo i presupposti applicativi delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute in sentenza, con quelli, diversi, postulati dalla negata attenuante ad effetto speciale.
6. NO NU, condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione, ridotta in appello ad anni sette, deduce, tramite l'avvocato Alberto Talamone, plurime censure raggruppabili in tre motivi di impugnazione.
6.1. Vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo ai seguenti temi: a) mancata considerazione dei documentati periodi di carcerazione dell'imputato, detenuto dal 1976 fino al 2004 e anche nel 2009, in relazione al tempo del reato associativo, contestato come permanente dal 2003 fino al 2010, di cui si imporrebbe, quindi, una correzione dell'imputazione a lui riferita per periodi differenti e più contenuti;
b) omessa verifica di attendibilità intrinseca dei chiamanti in reità e correità: VA MA CI, BE NG, EN LO e IZ IO, dei 7 сра quali i primi tre imputati in procedimento connesso, denominato "Tagli pregiati", davanti alla Corte di Caltanissetta;
c) mancata verifica delle dichiarazioni degli imprenditori, VA e BE, per non essere state sentite le persone richiamate nelle loro propalazioni e, segnatamente, SB AN, fratello di VA, TA UN e DI CO, con riguardo a presunte estorsioni cui avrebbe preso parte l'NO insieme a ZI IN, IZ IO, CA BI ed altri;
d) inattendibilità delle dichiarazioni del BE, già accusatore dell'NO nel processo subito dal ricorrente, a Caltanissetta, per associazione di tipo mafioso, imputazione dalla quale l'NO sarebbe stato assolto con formula piena;
e) genericità delle dichiarazioni accusatorie del EN, il quale avrebbe indicato un sito di presunto occultamento di armi riferibili al ricorrente, dove esse non sarebbero state trovate;
f) scorretto rilievo attribuito alle dichiarazioni del IZ, laddove aveva indicato l'NO come partecipe all'omicidio di D'EO AL, nell'ottobre del 2008, trattandosi di delitto estraneo al presente processo, oggetto di diverso giudizio in corso di svolgimento;
g) inattendibilità delle dichiarazioni del IZ in merito ad una presunta estorsione in danno del proprio cognato, tale D'NG, attribuita all'NO, da ritenersi incompatibile con la ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso diretto dallo stesso IZ;
h) omessa audizione di ZI IN e OR AL, componenti di rilievo della presunta associazione mafiosa, protagonisti, secondo le dichiarazioni del IZ, di alcuni incontri, tra cui uno tenutosi a Roma, finalizzati al compimento di estorsioni, ai quali avrebbe partecipato anche l'NO; i) mancato rilievo attribuito all'assenza di reati fine contestati al ricorrente e al fatto che nessuna delle persone offese dai fatti di estorsione, oggetto del presente processo, avesse fatto riferimento alla persona dell'NO come autore o partecipe ad essi;
I) omessa considerazione dei memoriali difensivi depositati dal ricorrente nel corso del giudizio abbreviato e genericità della motivazione, sul punto, della Corte di appello;
m) contraddittorietà della motivazione, laddove avrebbe accreditato l'NO come membro della pretesa associazione mafiosa, diretta dal IZ, legata alla famiglia ZI di Cosa Nostra, e, nel contempo, avrebbe attribuito all'NO la partecipazione ad una estorsione in danno del cognato dello stesso IZ, tale D'NG AL, imprenditore edile, per conto di un'altra famiglia di Cosa Nostra, quella degli UE, inseritasi nelle attività estorsive in provincia di Varese, a seguito dell'arresto del IZ: un tale passaggio da un'associazione ad un'altra contrasterebbe con i codici mafiosi e non avrebbe potuto restare impunito;
in ogni caso, tale vicenda smentirebbe la rilevanza e la forza intimidatoria attribuita al presunto sodalizio, diretto dal IZ, cui avrebbe 8 partecipato l'NO, immediatamente sfaldatosi a seguito dell'arresto del suo capo.
6.2. Vizio di correlazione tra imputazione e sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché l'NO, imputato del solo delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1, sarebbe stato ritenuto responsabile di tale reato sulla base di chiamate in reità e correità come partecipe a fatti estorsivi mai contestatigli.
6.3. Violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere i giudici di merito ritenuto che l'associazione fosse armata, ex art. 416bis, comma quarto, cod. pen., sebbene non risultassero utilizzate armi alcune nella commissione dei reati fine contestati e non potendo tale circostanza essere desunta da un fatto estraneo al presente processo, come l'omicidio del D'EO, confessato dal IZ.
7.1. IS IO, condannato in primo grado alla pena di anni dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa e in appello a quella di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa, denuncia, tramite l'avvocato Flavio Giacomo Salvo Sinatra, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, dello stesso codice, 110, 56, 629 e 393 cod. pen. Il ricorrente richiama l'iter del giudizio pertinente al delitto di cui al capo 8bis: la derubricazione, in appello, da consumata a tentata della presunta estorsione contestata al IS, in concorso con CA BI, CA DI e IZ IO, in danno di ND AU RT e dell'imprenditore immobiliare, RO DI, commessa in Busto Arsizio fino a data successiva all'aprile 2008. Nella ricostruzione che si legge in sentenza la vicenda si sviluppò in due momenti. Una prima fase registrò la dazione della somma di euro 5.000 da RO e ND a CA BI, titolare insieme al fratello, RI, dell'impresa edile "Imprefin" in cui operava anche il IS come geometra, a titolo di compenso della pretesa intermediazione che lo stesso CA avrebbe svolto ai fini dell'acquisto, da parte dei predetti RO e ND, di un edificio su tre piani, nel Comune di Jerago con AG, già adibito ad industria farmaceutica, loro ceduto dalla società immobiliare "Edvige" delle sorelle AL: in tale fase, come riconosciuto dalla Corte territoriale sulla base delle dichiarazioni delle stesse persone offese, il CA e compagni non avrebbero usato violenza e 9 сура minaccia nei confronti di RO e ND, i quali avrebbero optato per l'erogazione della detta somma per motivi di opportunità e di loro convenienza. Una seconda fase, invece, sarebbe stata caratterizzata dalla pretesa del CA di ottenere i residui 25.000 euro sull'intero importo di euro 30.000, già richiesto come prezzo dell'asserita mediazione, e sarebbe stata accompagnata da una condotta intimidatoria posta in essere, in più momenti, da CA BI e compagni: dapprima, insieme al fratello DI e a IS IO, nei locali della "Imprefin" (impresa dei CA), dove il RO, pressato dalle richieste di pagamento e avendo rinunciato all'affare, si era portato per spiegare che non era in grado di versare la somma pretesa, subendo dai fratelli BI e DI CA e da O" (riconosciuto e identificato nel IS) l'intimazione, con fare minaccioso e toni perentori, di consegnare la predetta somma di euro 25.000, da pagare a tutti i costi;
in una successiva occasione, CA BI e IZ IO avevano convocato il RO e lo avevano portato in una zona boschiva, nei pressi del cimitero di Busto Arsizio, dove l'imprenditore aveva subito ulteriori minacce, anche di morte, da parte di entrambi i suoi interlocutori, nel caso in cui non avesse sborsato l'intera somma pretesa dagli stessi. Ad avviso del ricorrente, tale ricostruzione presenterebbe i vizi di legittimità denunciati, poiché la ritenuta originaria liceità della richiesta del CA di ricevere la complessiva somma di euro 30.000 per l'opera svolta a favore del RO e del ND, con il volontario pagamento di una prima tranche di euro 5.000, non giustificherebbe la qualificata natura estorsiva della successiva condotta diretta ad ottenere il residuo importo da parte di chi riteneva di avervi diritto;
in ogni caso, la sola presenza del IS, assolto dal delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1, negli uffici della "Imprefin", dove prestava la sua attività lavorativa, nel momento in cui il RO, ivi recatosi spontaneamente, sarebbe stato minacciato nel caso di mancato pagamento dell'ulteriore somma di euro 25.000, non configurerebbe un contributo consapevole e volontario del IS alla presunta azione estorsiva di CA BI.
7.2. Con il secondo motivo il IS lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3, e 597 dello stesso codice e all'art. 133 cod. pen., violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'entità della pena inflittagli. Nonostante la sua assoluzione, in appello, dai reati di cui ai capi 1 (art. 416 bis cod. pen.), 7 (artt. 81 cpv., 110, 629, comma 2, cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991) e 7ter (artt. 110 cod. pen., 12-quinquies legge n. 356 del 1992 e 7 legge n. 203 del 1991), e l'operata riqualificazione del 10 да delitto di cui al capo 8bis come concorso in tentativo di estorsione, con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, la pena base di anni sette e mesi sei di reclusione (ridotta per il tentativo ad anni quattro e mesi sei), applicatagli per il solo reato sub capo 8bis dalla Corte territoriale, sarebbe di poco inferiore a quella determinata dal Giudice dell'udienza preliminare, nella prima sentenza, per il ritenuto più grave reato di cui al capo 7 nella misura di anni otto di reclusione, con aumento di anni cinque per la continuazione comprendente altri tre reati (capi 1, 7ter e 8bis), tra cui l'unico residuato come oggetto di condanna in appello (il capo 8bis appunto), per il quale era stata applicata, quindi, una pena certamente inferiore a quella come sopra rideterminata dalla Corte territoriale, donde la denunciata riforma in peius del trattamento sanzionatorio;
in ogni caso, sussisterebbe un'evidente sperequazione nella dosimetria della pena, in rapporto al rilevante ridimensionamento della condanna del IS operato in appello, senza che l'entità della pena risultasse giustificata da un'adeguata motivazione.
8. CA RI, tramite gli avvocati Francesco Guarino e AL Vianello Accorretti, ha proposto due distinti ricorsi.
8.1.1. Nel ricorso a firma dell'avvocato F. Guarino, sono dedotti, senza articolare distinti motivi, vizi di violazione di legge e di motivazione carente, contraddittoria o manifestamente illogica, con riguardo sia alla condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1); sia alla condanna per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata in danno di RO DI e ND AU RT (capo bis); sia al trattamento sanzionatorio. I giudici di merito avrebbero illegittimamente attribuito rilevanza alle dichiarazioni confessorie del fratello dell'imputato, CA BI, nell'udienza del 21 novembre 2012, da ritenersi del tutto generiche;
alle dichiarazioni di EN LO, inattendibili e vaghe, per non aver attribuito alcuna specifica condotta criminosa a CA RI;
non avrebbero dato il giusto rilievo all'affermazione di IZ IO, pur ritenuto il principale collaboratore nel processo de quo, in merito al fatto che CA RI, a differenza del fratello BI, non era un "uomo d'onore"; avrebbero trascurato l'inattendibilità di BE NG, già riconosciuto come fonte non affidabile dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta, il quale peraltro aveva parlato di CA RI solo come persona impegnata insieme al fratello, BI, nella società edile "Imprefin", di cui lo stesso RI era stato legale rappresentante;
nessuna accusa a suo carico sarebbe stata formulata da VA MA CI, da OR 11 CI e da LL AL Bruno, tutti concordi nell'indicare solo IZ IO e CA BI come soggetti collegati alla famiglia ZI e, quindi, a Cosa Nostra, senza alcun coinvolgimento di CA RI;
le persone offese, nella quasi totalità, non avrebbero fatto il nome del ricorrente. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe trascurato di considerare i periodi di detenzione di CA RI incompatibili con le attività criminose a lui attribuite, così come le precarie condizioni economiche, personali e familiari dell'imputato. Quanto al delitto di cui al capo 8 bis, i motivi di censura sono analoghi a quelli già esaminati con riguardo alla posizione del IS, poiché sottolineano la legittimità, come tale percepita non solo da CA BI ma anche dalle stesse persone offese, RO DI e ND AU RT, della richiesta di una somma a titolo di mediazione da versare a favore di CA BI. Il ruolo di CA RI nella vicenda sarebbe stato, comunque, inesistente. Erronea, infine, risulterebbe la pena applicata per il delitto associativo, posto che il ricorrente, arrestato nel marzo 2008 per espiare un cumulo di pene per violazioni prevalentemente in materia di droga, avrebbe dovuto subire la pena prevista per il fatto associativo di tipo mafioso prima della modifica normativa, in peius, introdotta a partire dal maggio 2008. Le intercettazioni ambientali cui lo stesso fu sottoposto in carcere non avrebbero, infatti, rivelato alcun collegamento criminale successivo al marzo 2008, al punto che, se non fosse sopravvenuta l'ordinanza di custodia cautelare emessa nel presente procedimento, CA RI avrebbe fruito, per la parte terminale della pena in espiazione, del beneficio dell'esecuzione domiciliare a norma della legge n. 199 del 2010. In ogni caso, non sussisterebbe a carico del ricorrente la circostanza aggravante dell'essere stata l'associazione armata, poiché CA RI non avrebbe mai avuto la disponibilità di armi o materie esplodenti.
8.2.1. Nel ricorso, a firma dell'avvocato AL Accorretti Vianello, sono sviluppati tre distinti motivi, ciascuno proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione per avere i giudici di merito ritenuto il concorso di CA RI nel tentativo di estorsione in danno di RO e ND, nonostante nell'intera vicenda, sviluppatasi in più fasi, la presenza del ricorrente sia stata registrata una sola volta, quando lo stesso RO si recò spontaneamente presso gli uffici della "Imprefin", ivi trovando anche RI CA perché occupato, insieme al fratello, nella medesima impresa. 12 ср Nessun elemento proverebbe la consapevolezza, da parte di CA RI, della pretesa illegittimità della richiesta del fratello, BI, rivolta nell'occasione al RO per ottenere il pagamento della somma controversa, sicché anche la dichiarazione della persona offesa, secondo la quale tutti e tre i presenti all'incontro gli avrebbero intimato di pagare, con fare minaccioso e tono intimidatorio, al punto che egli, impaurito, si congedò dicendo che avrebbe fatto tutto il possibile per adempiere, non escluderebbe che l'imputato si sia unito al fratello, anche nei modi perentori usati in quel frangente, nella convinzione di sostenerlo in una legittima richiesta. La responsabilità concorsuale non potrebbe farsi discendere dalla mera presenza dell'imputato nei luoghi in cui il reato sarebbe stato commesso, poiché tale presenza, per poter esprimere una chiara adesione all'azione delittuosa, avrebbe dovuto essere non meramente casuale, di cruciale rilevanza e, nei fatti ad andamento progressivo come quello qui contestato, non episodica ma ripetuta, secondo i canoni ermeneutici posti dalla Corte di legittimità in una sentenza citata dal ricorrente (n. 40420 del 2008). Lo sviluppo della condotta illecita, di cui al capo 8 bis, in più momenti che non registrano la presenza del ricorrente, tranne nell'occasione suindicata, farebbe risaltare l'irrilevanza causale del preteso contributo da lui apportato nel tentativo di estorsione, posto che la condotta illecita ebbe inizio e continuò, in base alla determinazione manifestata da CA BI e IZ IO, indipendentemente da qualsivoglia contributo di CA RI.
8.2.2. Con il secondo motivo analoghi vizi di violazione di legge e patologia della motivazione sono dedotti in merito alla riconosciuta partecipazione del ricorrente all'associazione di tipo mafioso, che sarebbe stata illogicamente ritenuta sulla base di elementi inconsistenti, come le generiche propalazioni di EN LO e delle dichiarazioni di BE NG, AZ AL e ZE KA, già riconosciuti inattendibili, tralasciando quanto riferito dal IZ e dall'VA circa la non affiliazione di CA RI al sodalizio mafioso. E quest'ultima notazione, provenendo dal IZ, ritenuto capo dell'associazione criminale, assumerebbe particolare rilievo a favore del ricorrente. Si aggiunge che nessun delitto fine era stato attribuito a CA RI, tranne quello di cui al capo 8 bis, come sopra censurato, e ciò confermerebbe la sua estraneità al sodalizio. Il mero legame familiare col fratello BI, riconosciuto "uomo d'onore", non potrebbe giustificare la condanna dell'imputato per il reato associativo. La motivazione della sentenza impugnata tradirebbe illogicità e contraddittorietà per avere, sulla base degli stessi elementi, assolto il IS 13 да dal delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e condannato, invece, RI CA per medesimo reato.
8.3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione nella determinazione della pena base di anni nove per il reato, ritenuto più grave, di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso armata. La partecipazione di CA RI al sodalizio criminale dovrebbe essere delimitata al tempo dell'ultimo arresto dallo stesso subito nel marzo 2008, come provato dalle intercettazioni ambientali cui l'attuale ricorrente fu sottoposto in carcere, senza che da esse fossero emersi collegamenti di tipo associativo, con la conseguente applicabilità della più mite pena, "da sette a quindici anni" di reclusione, prevista per il partecipe ad associazione di tipo mafioso armata alla data del marzo 2008, e non quella da "nove a quindici anni" riformulata dall'art. 1, comma 1, lett. b-bis), n. 1, d.l. 23/05/2008, n. 92, convertito dalla legge 24/07/2008, n. 125, non ancora in vigore al tempo della dedotta cessazione del vincolo associativo per intervenuta carcerazione.
9. NO NU, tramite l'avvocato Giacomo Ventura, ha proposto tre motivi di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
9.1. In via generale, il ricorrente lamenta l'errata qualificazione del suo ricorso in appello come generico e la mancata risposta della Corte territoriale agli specifici motivi da lui proposti. La Corte di merito si sarebbe limitata ad un'acritica ricognizione delle fonti di prova, assunte tautologicamente e senza alcuna verifica critica a prove dei fatti ascritti all'imputato. La prima censura denuncia, in particolare, violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità del NO per il delitto di partecipazione alla contestata associazione di tipo mafioso diretta dal IZ e da CA BI (capo 1). Le chiamate in reità e correità sarebbero generiche, contraddittorie e, comunque, non lo accrediterebbero come affiliato ad alcuna cosca, secondo quanto dichiarato dallo stesso IZ, ritenuto in sentenza pienamente attendibile. I rapporti tra CA BI e il ricorrente, NO NU, sarebbero stati strettamente bilaterali ed avulsi da alcun contesto associativo, come dimostrerebbe l'assenza di relazioni del NO con gli altri presunti sodali;
del resto, essendo egli rimasto detenuto fino al 24/04/2010, non avrebbe avuto la possibilità di partecipare alle pretese attività criminali del sodalizio mafioso, 14 ерс tant'è vero che, nel presente processo, il NO risponde solo della presunta estorsione di cui al capo 11, in danno dei coniugi SI-SC, peraltro anomala e meno grave rispetto alle altre qui contestate, non essendo connotata da attentati incendiari e danneggiamenti, e della cessione di un modesto quantitativo di cocaina a ES MA e AL NT, di cui al capo 12 ter. Gli elementi a carico del NO non sarebbero diversi e più gravi rispetto a quelli valutati con riguardo al coimputato IS, il quale è stato assolto dal delitto associativo per non aver commesso il fatto, donde l'evidente contraddittorietà della motivazione. In posizione analoga a quella del NO si troverebbe anche tale OR NU, che ricevette i buoni pasto consegnati dal SI dopo gli arresti, in ordine cronologico, del IZ, di CA BI e dello stesso NO, per consegnarli a questi ultimi;
nei confronti del OR, tuttavia, non è stata neppure ipotizzata la partecipazione all'associazione mafiosa e non risulta che i buoni pasto da lui ritirati siano mai pervenuti al NO.
9.2. Il secondo motivo lamenta l'illegittimità e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta responsabilità del NO per l'ipotizzata estorsione in danno dei coniugi SI e SC, i quali sarebbero stati costretti, con violenza e minaccia, a cedere l'uso di autovetture di pregio nella loro disponibilità ai sodali o alle loro mogli e allo stesso NO (una Mercedes 220); a consegnare buoni pasto per il valore complessivo di euro 800 alle famiglie degli associati, di cui una parte (del valore di euro 200) inviati proprio al NO;
a subire la mancata corresponsione del prezzo di una villa in ristrutturazione, oggetto di un contratto preliminare tra l'acquirente promissaria, IS ID, convivente del IZ, e la venditrice promittente, SC RI, e l'omesso pagamento dei pranzi consumati dagli associati e loro ospiti nel ristorante gestito dalle stesse persone offese;
nonché ad elargire somme di denaro (anche euro 1.000 alla volta) e, in particolare, euro 500 proprio al NO, mai restituite, in cambio della protezione assicurata dal CA e dal suo gruppo alle attività commerciali dei predetti coniugi, tra cui la gestione del ristorante "La Dolce Y" (capo 11). La Corte di merito, nel confermare la penale responsabilità del NO per il predetto reato, avrebbe completamente trascurato l'esame dei motivi di appello proposti dal ricorrente e, in particolare, la verifica degli autonomi rapporti sinallagmatici e non di soggezione vessatoria esistenti tra il IZ e il SI, tra quest'ultimo e il CA, e tra lo stesso NO e le pretese persone offese, tenuto conto dell'aiuto prestato anche dal ricorrente al 15 SI nel fargli recuperare un credito;
in ogni caso il NO non avrebbe agito in sinergia con il CA, né sarebbe stato a questi subordinato nei rapporti con il SI;
gli episodi contestati si collocherebbero fuori da ogni logica associativa ed estorsiva.
9.3. Il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al reato di cessione di due dosi di cocaina da parte del NO alla coppia ES-AL (capo 12 ter), atteso che le emergenze istruttorie avvalorerebbero un acquisto comune (e non la cessione) della sostanza stupefacente;
illegittimo e immotivato sarebbe anche il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di CA RI deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione, giusta dichiarazione effettuata dall'imputato detenuto nella casa circondariale di Monza, in data 8 marzo 2014, trasmessa nello stesso giorno alla Corte di appello di Milano e pervenuta nella cancelleria della Corte di cassazione il 25 marzo 2014. Segue la condanna di CA BI, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro cinquecento.
2. E' fondato il ricorso proposto, con unico motivo, da IZ IO. La Corte non ignora l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale per i delitti di cui all'art. 416bis cod. pen. e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, l'art. 8 del d.l. 13/07/1991 n. 152, convertito nella legge 12/07/1991 n. 203, configura una circostanza attenuante speciale la cui ragione ha come presupposto un comportamento attivo dell'imputato nel prestare un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi;
con la conseguenza che l'applicazione della diminuente resta esclusa quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato (Sez. 1, n. 9245 del 07/10/1996, dep. 24/10/1996, Giugliano, Rv. 205915; conformi: Sez. 5, n. 33373 del 25/06/2008, 16 ск dep. 12/08/2008, Russo, Rv. 240994; Sez. 3, n. 3078 del 12/12/2012, dep. 21/01/2013, Romeo, Rv. 254142). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di appello non ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni del IZ, riconosciuto capo dell'associazione criminale operante in Busto Arsizio e nell'intera provincia di Varese, in collegamento con le famiglie mafiose siciliane dei ZI e degli UE, non avrebbero apportato un significativo contributo alle indagini, non essendo sufficiente a tal fine il mero richiamo al fatto che la collaborazione del IZ è iniziata il 13 giugno 2011 dopo l'esecuzione, il precedente 29 marzo dello stesso anno, delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse, in questo procedimento, nei confronti del medesimo IZ, dei fratelli CA (BI e RI), di NO NU e di IS IO;
così come assiomatica e, quindi, generica è l'affermazione che le indagini svolte prima della collaborazione del IZ avessero già consentito di ricostruire l'intera trama dei fatti delittuosi contestati nel presente processo. Il primo assunto, oltre ad essere intrinsecamente inidoneo a giustificare l'apprezzamento in termini negativi della rilevanza della collaborazione prestata dal IZ, poiché le eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere, confermate dal Tribunale del riesame, postulano l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza che possono essere arricchiti ed estesi dalla sopravvenuta collaborazione di alcuno degli indagati sottoposti a misura cautelare, è altresì contraddetto dall'arresto di NO NU, per il delitto associativo contestatogli in questo processo, eseguito il 5 luglio 2011 e, quindi, successivamente alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del IZ a partire dal 13 giugno precedente;
il secondo assunto circa la già completata raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti per cui si procede e l'individuazione dei loro autori è, come si è detto, meramente assertivo e appare in contrasto con l'ampio spazio che la stessa sentenza impugnata, proprio nella ricostruzione del delitto associativo di tipo mafioso contestato al capo 1), dedica alle dichiarazioni del riconosciutosi capo di essa, IZ IO (v. pp. 15-18 della sentenza de qua). Ne discende la mancanza di adeguata motivazione in tema di negata rilevanza dell'apporto collaborativo del ricorrente nel presente processo e, quindi, di escluso riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale, di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, cit., ciò che impone l'annullamento della sentenza impugnata, in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 17 дра 3. Il ricorso di NO NU non merita accoglimento.
3.1. Il primo articolato motivo è inammissibile per la manifesta infondatezza del vizio di motivazione denunciato: esso, in realtà, non censura come mancante contraddittorio o manifestamente illogico il giudizio di merito in tema di partecipazione dell'imputato all'associazione di tipo mafioso, bensì il merito del giudizio medesimo, come non è consentito in sede di legittimità. La Corte territoriale, invero, al pari del primo Giudice in udienza preliminare, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni del diritto e della logica, utilizzando tutte le fonti probatorie acquisite, attesa la scelta del giudizio abbreviato, ha ritenuto l'NO partecipe dell'associazione per delinquere di tipo mafioso sulla base delle convergenti dichiarazioni accusatorie di IZ IO, VA MA CI, BE NG (c.f.r. pag. 29-35 e 114-115 della sentenza impugnata). In particolare, va richiamata la genericità dei motivi di appello dell'NO, già rilevata dalla Corte di merito, e la mera reiterazione di essi in questo giudizio di legittimità, con riguardo all'omessa verifica di attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità e reità, in realtà positivamente apprezzata dai giudici di merito;
all'omessa considerazione dei memoriali difensivi presentati dall'NO, in realtà menzionati nella sentenza di appello che li ha ritenuti meramente assertivi dell'innocenza del redattore;
all'omessa audizione delle persone (SB AN, TA UN, DI CO, ZI IN e OR AL), indicate dai collaboratori (VA, BE, IZ) come presenti ad incontri cui aveva partecipato anche l'NO e, comunque, coinvolte nelle attività illecite attribuite al ricorrente, audizione incompatibile col prescelto giudizio abbreviato allo stato degli atti;
all'irrilevanza degli esiti di altro processo per associazione di tipo mafioso, da cui l'NO sarebbe stato assolto, e dei tempi delle carcerazioni da lui subite fino al 2004 e, ancora, nel 2009, posto che il vincolo associativo non è eliso dalla mera detenzione in carcere del partecipe al sodalizio mafioso. Quanto alla pretesa contraddittorietà del giudizio per avere la Corte di merito ritenuto l'NO membro dell'associazione di tipo mafioso diretta dal IZ e, nel contempo, coinvolto in un'estorsione ai danni dell'imprenditore, D'NG AL, marito di IS UI, sorella di ID, convivente del IZ, la sentenza spiega esaustivamente, con le parole dello stesso collaboratore, criticamente vagliate, che tale contraddizione non sussiste, perché, dopo l'arresto del IZ, il racket delle estorsioni in Busto Arsizio e provincia di Varese fu assunto da due famiglie siciliane tra loro alleate: quella dei ZI, di cui era membro il IZ e lo stesso NO, e quella degli UE. 18 Quest'ultimi assunsero rilievo prevalente a causa della carcerazione del IZ e dello scarso impegno dei ZI sul territorio, con la conseguenza che la scelta degli imprenditori da sottoporre ad estorsione, includente anche il cognato del IZ, non poté essere contrastata da quest'ultimo e dai componenti del suo gruppo ormai alleato degli UE (v. sentenza pagg. 16- 18).
3.2. Il secondo motivo circa il difetto di correlazione tra il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di cui l'NO è stato ritenuto responsabile, e i reati fine di estorsione, sulla base dei quali sarebbe stato fondato il giudizio di sua partecipazione all'associazione, senza che i medesimi reati gli siano stati contestati in questo processo, è infondato. Ai fini del riconoscimento di un soggetto come partecipe ad un'associazione di tipo mafioso non è necessario che allo stesso siano stati contestati reati fine rientranti nel programma della medesima associazione, né occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sua aggregazione e messa a disposizione di un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, dep. 11/12/1998, Bruno, Rv. 211897). In particolare, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione associativa contestata e la sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., nel caso in cui, essendo la partecipazione dell'imputato al sodalizio di tipo mafioso desunta dal concreto contributo dallo stesso apportato alla vita e al rafforzamento della compagine criminosa, e configurando quel contributo un'autonoma fattispecie criminosa, questa non abbia formato oggetto di specifica imputazione, poiché il soggetto resta giudicabile e condannabile solo per il reato mezzo ritualmente contestato.
3.3. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso. La disponibilità di armi da parte dell'associazione di tipo mafioso, diretta dal IZ in Busto Arsizio e nella provincia di Varese, è stata riconosciuta dallo stesso IZ e dagli altri chiamanti in reità, ai quali in appello si è unito il reo confesso, CA BI, e, come affermato dalla giurisprudenza richiamata dai giudici di merito, essa integra un'aggravante di carattere oggettivo che contraddistingue l'associazione come tale, indipendentemente dalla diretta disponibilità e utilizzo delle armi in sua dotazione da parte dei singoli associati. In particolare, con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone a censura la sentenza del giudice di merito che ritenga sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi di cui all'art. 416bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo sia contestato agli 19 др appartenenti di una "famiglia” mafiosa aderente all'organizzazione denominata "Cosa nostra", anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di un solo appartenente (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Lupo, Rv. 252177; conforme: Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, dep. 08/05/2000, D'Ambrogio, Rv. 216149). Va aggiunto che l'estraneità al presente processo dell'omicidio di un componente del contestato sodalizio mafioso, tale D'EO AL, ucciso a colpi di arma da fuoco dal reo confesso IZ, non esclude che la disponibilità di armi possa essere circostanza aggravante rilevante nell'ambito di questo giudizio, in cui essa è stata ritualmente contestata e legittimamente ritenuta sussistente sulla base delle dichiarazioni dello stesso IZ e degli altri chiamanti in correità e reità. In conclusione, alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso dell'NO deve essere respinto.
4. Anche il ricorso del IS non merita accoglimento.
4.1. Il primo motivo, pertinente all'unico delitto di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile ossia il tentativo di estorsione di cui al capo 8bis, così derubricato in appello, è infondato perché attribuisce erroneamente alla sentenza impugnata una lettura solo parziale delle dichiarazioni rese dalle persone offese, ND AU RT e RO DI (vedile integralmente riportate alle pagine 53-58 e 116-120 della sentenza d'appello). Come si evince, infatti, dalla ricostruzione della complessa vicenda operata dai giudici di merito, la ritenuta volontaria dazione di euro cinquemila a CA BI, accompagnato dal IS e da un'altra persona presentata come il fratello o il cugino, in occasione dell'incontro con il RO e il ND presso un bar di Busto Arsizio, dopo la stipulazione, il 12 novembre 2007, del contratto preliminare di cessione delle quote societarie dell'Immobiliare Edvige" tra le sorelle AL e il ND, fu frutto di un calcolo delle persone offese, determinate ad escludere da un investimento ritenuto proficuo il CA, da loro conosciuto come "il boss di Busto Arsizio, un mafioso" (pag. 58, ib.). D'altronde CA BI, come riferito dalle persone offese, si era limitato alla mera segnalazione dell'affare al ND e non aveva svolto alcuna attività di intermediazione, al punto che il primo giudice, non immotivatamente, aveva ritenuto l'estorsione già consumata col primo pagamento di euro cinquemila in contanti, in funzione preventiva dell'invadenza predatrice del CA e compagni, e la stessa Corte di appello ha sottolineato l'ingiustizia dell'intera pretesa degli imputati, non sussistendo neppure un'apparenza di contratto di 20 que mediazione e non spettando in ogni caso al mediatore, a norma dell'art. 1755 cod. civ., alcuna provvigione se l'affare non è concluso per effetto del suo intervento. La successiva richiesta dell'ulteriore importo di euro venticinquemila, nonostante la mancata stipulazione del contratto definitivo, con comportamento minatorio tenuto nei confronti del RO non solo da parte di CA BI, ma anche degli astanti, IS IO e CA DI, negli uffici della "Imprefin", dove il RO si era recato per rappresentare la sua impossibilità di versare la somma suddetta, è stata dunque correttamente qualificata dalla Corte di merito come tentativo di estorsione e riferita, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, a tutti i predetti imputati, i quali, insieme, tennero nei confronti del RO il riferito comportamento minatorio per indurlo a pagare a tutti i costi, spaventandolo e ottenendo dallo stesso l'impegno a fare tutto il possibile per procurarsi il denaro;
e tanto nella consapevolezza di ciascuno, e segnatamente del IS, dell'ingiustizia del profitto perseguito per la partecipazione ai precedenti incontri con il RO e il ND, per l'inesistenza di alcun documento a suffragio dell'esosa richiesta, per la stretta solidarietà operativa del IS e di CA DI con il loro capo, CA BI. Giova, in proposito, richiamare la giurisprudenza della Corte che distingue il delitto di estorsione da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza e minaccia alle persone, in relazione all'elemento psicologico: nel primo la violenza o la minaccia mira all'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria nella consapevolezza, dunque, della sua ingiustizia;
mentre nel secondo la violenza o la minaccia è accompagnata dalla convinzione di esercitare un diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria (Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013, dep. 10/01/2014, Traettino, Rv. 258071). Ebbene, la convinzione della legittimità della pretesa è stata esclusa dai giudici di merito nel IS, come negli altri concorrenti nella condotta intimidatoria di cui fu vittima il RO, con le argomentazioni adeguate e coerenti sopra riportate, come tali non censurabili in questa sede.
4.2. Il secondo motivo del ricorso proposto dal IS, in tema di entità del trattamento sanzionatorio, denuncia la modifica peggiorativa della misura della pena stabilita dalla Corte di appello per il delitto di cui al capo 8bis rispetto a quella irrogata dal primo Giudice per il medesimo delitto, nella più grave forma consumata. La prima sentenza, sulla base della dichiarata responsabilità dell'imputato per il delitto associativo (capo 1), per i delitti di estorsioni aggravate dall'art. 7 21 да d.l. n. 152 del 1991, cit., di cui ai capi 7) e 8bis), e per il delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dallo stesso art. 7, di cui al capo 7ter), aveva determinato la pena base per il ritenuto più grave delitto sub capo 7 in anni otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, aumentata per la contestata aggravante ad effetto speciale ad anni dieci e mesi otto ed euro 3.000, e ulteriormente aumentata per la continuazione con gli altri delitti sub capi 1), 7ter) e 8bis) ad anni quindici di reclusione ed euro 9.000 di multa, ridotti per il rito ad anni dieci ed euro 6.000 di multa;
conseguentemente la pena determinata per il delitto di cui al capo 8bis (l'unico del quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello, peraltro nella meno grave forma tentata, essendo stato assolto da tutte le altre imputazioni) era compresa nel complessivo aumento di cinque anni per la continuazione. La Corte di appello, ritenendo il IS responsabile del solo tentativo di estorsione, neppure aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, di cui al capo 8bis), ha rideterminato la pena per esso in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa, ridotta alla pena finale di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per il rito prescelto, e, quindi, in misura certamente superiore a quella stabilita dal primo giudice per lo stesso reato (peraltro ritenuto consumato e aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991) in sede di aumento (complessivo) per la continuazione di tre delitti. La censura è infondata. Le sezioni unite della Corte hanno recentemente statuito che non viola il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione, il quale, mutata la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, senza irrogare una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, dep. 14/04/2014, C., Rv. 258653). A fortiori deve ritenersi che non sussista violazione del divieto di "reformatio in peius", posto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, escluda la continuazione criminosa e confermi la responsabilità dell'imputato per un solo reato, già violazione satellite nella precedente decisione, allorché la pena finale irrogata sia comunque inferiore a quella determinata dal primo giudice, sebbene superiore all'aumento per la medesima violazione ritenuta in continuazione nel primo giudizio e rimasta, invece, unico reato sanzionato nel giudizio di appello. 22 ри In tema di violazione del divieto di irrogazione di una pena più grave da parte del giudice di appello, il criterio da applicare non può essere frazionato per capi di imputazione e riferito ai singoli passaggi intermedi nel calcolo della pena, ma deve tener conto del risultato sanzionatorio finale, che, ove complessivamente inferiore a quello del grado precedente, esclude la violazione del divieto. E, nel caso di specie, risalta ictu oculi la vistosa riduzione di pena ottenuta dall'imputato in appello rispetto a quella inflittagli in primo grado, passata da anni dieci ed euro 6.000 di multa ad anni tre ed euro 600 di multa. Segue il rigetto del ricorso proposto dal IS per infondatezza di tutti i motivi proposti, con condanna dello stesso, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
5. I due atti in cui si articola il ricorso proposto da CA RI, tramite gli avvocati Francesco Guarino e AL Vianello Accorretti, vanno esaminati congiuntamente perché formulano motivi in gran parte comuni.
5.1. Un primo tema, oggetto del primo motivo (senza peraltro esaurirlo) del ricorso a firma dell'avvocato F. Guarino e del primo motivo del ricorso dell'avvocato V. Vianello Accorretti, attiene alla violazione di legge e al vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel confermare la penale responsabilità di CA RI per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata in danno di ND AU RT e RO DI, di cui al capo 8bis. I rilievi difensivi (legittimità, come tale ritenuta dagli imputati, della pretesa creditoria di CA BI nei confronti del RO;
arbitraria deduzione di responsabilità per il fatto estorsivo dalla mera presenza di CA RI, nella sua sede di lavoro presso la sede della "Imprefin", in occasione dell'incontro del fratello con il RO, nel corso del quale sarebbe stata attuata la condotta intimidatoria per costringere l'imprenditore a pagare il prezzo della pretesa mediazione) sono, in gran parte, analoghi a quelli formulati con riguardo all'analoga posizione del IS, ritenuto concorrente nel medesimo delitto;
essi, pertanto, devono ritenersi infondati per le stesse ragioni già esposte nel precedente paragrafo 4.1., cui si rinvia. L'ulteriore censura pertinente all'unica accertata presenza di CA RI, in occasione della visita del RO negli uffici della Imprefin, come tale inidonea a ritenerlo concorrente nel presunto tentativo di estorsione, è contraddetta da quanto riportato nelle sentenze dei giudici di merito, che, sulla base delle dichiarazioni del RO e di quelle più puntuali del ND (c.f.r. pagg. 116- 23 ср 118 della sentenza d'appello), hanno ritenuto che CA RI non fosse estraneo all'intera vicenda e che avesse apportato un consapevole contributo alla riuscita dell'estorsione, unendosi al fratello, BI, e al IS nell'intimare al RO, con modalità minatorie, la consegna della somma di venticinquemila euro (c.f.r., in particolare, le trascritte dichiarazioni di ND nella citata pag. 117 della sentenza impugnata, non contraddette da quelle più sintetiche del RO nella precedente pag. 116 e la valutazione critica delle risultanze probatorie a pagg. 60-61 e 121).
5.2. Un secondo tema, sviluppato nel primo motivo del ricorso dell'avvocato F. Guarino e nel secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocato V. Vianello Accorretti, attiene al vizio di violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla riconosciuta partecipazione di CA RI all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1. Il motivo è infondato e al limite dell'inammissibilità, perché il giudizio di partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di interesse risulta ancorato, nelle conformi sentenze dei giudici di merito, con motivazione adeguata e coerente, alle convergenti chiamate in reità o correità di IZ IO, EN LO, BE AO e VA MA CI, che trovano riscontro nelle dichiarazioni delle persone offese, KA ZE e AL AZ, e nella stretta comunanza di interessi e azioni dei due fratelli CA, messa in risalto anche dalla comune partecipazione al tentativo di estorsione in danno del RO e del ND, di cui si è detto (c.f.r. pagg. 133-134 della sentenza d'appello e pagg. 127 e ss. della sentenza di primo grado). Né è significativo in senso contrario, come sostenuto dal ricorrente, la mancata condanna di CA RI per reati fine, tranne il suddetto fatto sub capo 8bis. Secondo la costante giurisprudenza, invero, per l'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, dep. 14/06/2012, D'Ambrogio, Rv. 253222; conformi: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670; n. 2040 del 1996 Rv. 206319, n. 5343 del 2000 Rv. 215907, n. 26119 del 2003 Rv. 228303). Va aggiunto, a confutazione dell'ulteriore assunto difensivo che rimarca la mancata affiliazione rituale di CA RI, che la partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, 24 you prescinde dal ricorso a forme rituali di affiliazioni, essendo sufficiente che il soggetto abbia prestato la propria adesione al sodalizio, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, giacché anche in tal modo egli viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, dep. 16/06/1992, Altadonna, Rv. 190643). Del tutto generica è, poi, la censura in tema di riconosciuta aggravante dell'essere stata l'associazione armata, con riguardo alla quale si rinvia a quanto già esposto nel precedente paragrafo 3.3. dedicato all'esame del terzo motivo di ricorso proposto da NO NU;
e manifestamente infondata è la denunciata contraddittorietà tra l'assoluzione del IS dal delitto associativo e la condanna di CA RI per il medesimo delitto, sulla base della pretesa identità degli elementi acquisiti sull'una e sull'altra posizione, mentre essi risultano palesemente diversi per i due imputati secondo quanto esposto dai giudici di merito in stretta aderenza ai contenuti dichiarativi dei chiamanti e delle persone offese, testualmente riportati in sentenza.
5.3. E', infine, infondato anche il motivo pertinente al trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente (ultima censura contenuta nell'unico motivo, non articolato in numeri progressivi, proposto dall'avvocato F. Guarino, e terzo motivo del ricorso dell'avvocato V. Vianello Accorretti). Si assume che, essendo stato CA RI arrestato nel marzo 2008 per fatti diversi da quelli oggetto del presente processo e non avendo da allora, pur sottoposto ad intercettazioni ambientali in carcere, manifestato il mantenimento di contatti criminali con la presunta associazione mafiosa contestata in questo processo, allo stesso dovrebbe essere applicata la pena edittale meno severa, da sette a quindici anni, prevista per il semplice partecipe ad associazione di tipo mafioso, prima dell'aumento di essa, da nove a quindici anni, introdotto dal d.l. 23/05/2008, n. 92, convertito dalla legge 24/07/2008, n. 125. L'assunto è infondato perché suppone un dato errato, ovvero che la carcerazione di un associato mafioso elida i suoi legami con la consorteria di appartenenza, ove non sia positivamente accertato, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, il mantenimento di essi. Al contrario, in tema di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, va escluso che la sola carcerazione dell'associato comporti il suo recesso dal sodalizio criminale, in assenza di positiva dissociazione, non essendo sufficiente il mero disimpegno operativo imposto dallo stato di restrizione in carcere. Ne discende che, correttamente, anche nei confronti di CA RI il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è stato contestato come 25 дри permanente fino a tutto il 2010, con la conseguente applicabilità della pena prevista dall'art. 416bis, comma 1, cod. pen., nel testo modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, cit. Alla luce delle osservazioni che precedono, il ricorso di CA RI va, quindi, rigettato con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
6. Resta da esaminare il ricorso di NO NU, proposto tramite l'avvocato Giacomo Ventura.
6.1.2. I motivi attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione per avere la Corte di merito confermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui ai capi 1 (associazione per delinquere di tipo mafioso) ed 11 (estorsione continuata e aggravata in danno dei coniugi SI-SC e di PA PP) possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati perché la sentenza impugnata, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole del diritto e della logica, ha analiticamente esposto e positivamente apprezzato le fonti di prova dimostrative della partecipazione del NO, benché non formalmente affiliato, al gruppo criminale diretto dall^uomo d'onore", CA BI, inserito a pieno titolo nella cellula di "Cosa Nostra" facente capo alla famiglia ZI di Gela, la quale aveva esteso la sua attività criminale, costituita prevalentemente da estorsioni, nel territorio di Busto Arsizio e dintorni, sotto la direzione di IZ IO e dello stesso CA. In particolare, con dovizia di riferimenti testuali, la Corte di merito ha richiamato i seguenti elementi a conforto della riconosciuta responsabilità del NO sia per il reato fine (estorsione in danno di SI-SC- PA), sia per il reato mezzo (partecipazione ad associazione di tipo mafioso): a) gli esiti di intercettazioni di conversazioni telefoniche tra il NO e il SI in data 7 agosto 2010, e tra il CA e il NO in data 20 agosto 2010, prima dell'arresto del CA avvenuto il successivo 25 agosto per fatti diversi da quelli oggetto del presente processo;
b) gli esiti di intercettazioni di conversazioni, in carcere, tra CA BI e la moglie, RD OL, nei mesi di settembre-dicembre 2010; c) gli esiti di intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso a SC RI in date 27 e 28 ottobre 2010; d) le informazioni testimoniali rese dalla SC alla Squadra mobile di Varese il 18/11/2010; e) le dichiarazioni di IZ IO in data 24 giugno 2011; elementi, tutti, convergenti nell'indicare lo stretto raccordo operativo tra il CA e il NO, quest'ultimo partecipante col primo alle attività estorsive 26 др cui erano sottoposti i predetti coniugi SI-SC e la loro congiunta, PA, costretti a cedere gratuitamente agli associati (NO incluso) e alle loro mogli, nel corso della detenzione dei primi, le proprie automobili di pregio per consentirne gli spostamenti e un numero rilevante di buoni pasto da utilizzare per la spesa;
a tollerare consumazioni gratuite presso il ristorante "La Dolce Y", gestito dai predetti SI, SC e PA;
a consegnare al IZ, al CA e anche al NO somme di denaro variabili, nella consapevolezza, apertamente esternata dalla SC nelle confidenze rivolte ad un'amica nel colloquio captato il 28 ottobre 2010, della mafiosità degli esattori, tale da indurre il marito della donna, SI MA, a tollerare ed esaudire ogni pretesa per timore di ritorsioni devastanti e anche per ottenere, come chiaramente emerso da altri dialoghi captati, la protezione del CA e compagni, pur dopo la detenzione del primo, da altri estorsori emergenti, di origine calabrese, tendenti a prendere il posto degli imputati siciliani in vincoli. E, al riguardo, la sentenza sottolinea che il CA, nel colloquio in carcere registrato il 18 settembre 2010, ordinò alla moglie di affidare proprio al NO il compito di rassicurare il SI della permanente protezione assicuratagli dal suo gruppo, invitando l'imprenditore a rappresentare, per iscritto, qualsiasi necessità allo stesso CA sebbene detenuto (c.f.r. la sentenza impugnata, con riguardo alla posizione del NO, a pagg. 65-79 e 134). A fronte di tale messe di elementi probatori le critiche di vizi motivazionali in tema di riconosciuta responsabilità, mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, rivelano la loro infondatezza, risultando altresì priva di ogni pregio, che rilevi in questa sede, la comparazione della posizione del NO a quella del IS, assolto dal reato associativo, e a quella di OR NU, subentrato al ricorrente, dopo il suo arresto, come ponte tra il SI e i congiunti degli imputati in vincoli, considerata altresì l'espressa riserva degli inquirenti di ulteriore verifica del ruolo del predetto OR, richiamata a pag. 76 della sentenza in esame. In sintesi, i giudici di merito hanno adeguatamente apprezzato le fonti di prova raccolte e coerentemente ritenuto il pieno inserimento del NO, sebbene non formalmente affiliato, nel gruppo criminale diretto in Busto Arsizio da CA BI, mutuante dall'associazione madre dei ZI-UE, metodo e fama criminali idonei a determinare, negli imprenditori locali, assoggettamento ed omertà, consentendo così ai membri del sodalizio di esercitare una sorta di egemonia economica territoriale, attraverso la diretta gestione di attività imprenditoriali e, comunque, il controllo di esse. 27 ср 6.3. Del tutto generico, e perciò inammissibile, è il terzo motivo che lamenta i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo al delitto di cessione di due dosi di cocaina, nel luglio 2010, dal NO alla coppia ES-Sangallo (capo 12 ter), posto che la dichiarata responsabilità penale dell'imputato è stata ancorata dai giudici di merito agli esiti delle intercettazioni telefoniche e alle dichiarazioni di entrambi i cessionari, i quali hanno anche specificato il prezzo pagato per ogni dose (euro 100); mentre il riconoscimento dell'ipotesi lieve non risulta neppure dedotta come motivo di appello (v. pag. 112 della sentenza impugnata) e il ricorrente non può pertanto dolersi di omessa motivazione sul punto, tenuto conto peraltro che, per tale reato ritenuto in continuazione col più grave delitto di estorsione continuata e aggravata di cui al capo 11, è stato applicato un aumento di pena nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa. Segue il rigetto del ricorso del NO con condanna dello stesso, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
7. In conclusione va accolto il solo ricorso di IZ IO nei limiti di cui sopra;
va dichiarato inammissibile quello proposto dal rinunciante, CA BI;
e vanno rigettati tutti gli altri ricorsi, con i provvedimenti consequenziali precisati nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego della circostanza prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, nei confronti di IZ IO e rinvia per nuovo giudizio, sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta i ricorsi di IS IO, NO NU, NO NU e CA RI. Dichiara inammissibile il ricorso di CA BI che condanna al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Condanna tutti gli imputati sopra indicati, escluso il IZ, al pagamento delle spese processuali. 28 др Così deciso, in Roma, il 4 luglio 2014. Il consigliere estensore Il presidente MariaDifna Siotto Antonella Patrizia Mazzei Jutonalisp. mazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 DIC 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 29