Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
Il fatto di chi, in occasione di un incontro calcistico, sventoli un drappo tricolore recante, nella parte bianca, l'emblema del fascio littorio non dà luogo, mancando la condizione costituita da un pericolo per le istituzioni democratiche, alla configurabilità di alcuno dei reati previsti dalla legge 20 giugno 1952 n. 645, recante attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, ma rientra nelle previsioni dell'art. 2, comma primo, D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modd. in L. 25 giugno 1993 n. 205, che sanziona penalmente chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654, caratterizzati, tra l'altro, dalla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio nazionale ed etnico.
Commentari • 11
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La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel cosiddetto 'saluto romano' integra il delitto di manifestazione fascista previsto dall'art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia …
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di Piergiorgio Ponticelli Sommario: 1. Il caso e alcune necessarie premesse - 2. La sintesi della discussione delle parti nel processo innanzi al Tribunale di Milano - 3. La sentenza del Tribunale di Milano, in sintesi - 4. La sentenza delle Sezioni Unite, in sintesi 1. Il caso e alcune necessarie premesse Con la sentenza n. 12111 del 13 Luglio 2023, depositata il 27 Ottobre 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato colpevoli del delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 5 della legge n. 645/1952, in esso assorbito quello previsto dall'art. 2 del d.l. 122/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 205/1993, tredici soggetti imputati ex artt. 110, 112 n. 1 c.p., 2 d.l. …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 17 dicembre 2015 il Tribunale di Milano giudicava l'imputato Gabriele Leccisi colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, condannandolo alla pena di un mese, dieci giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 17 aprile 2018 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da Gabriele Leccisi, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze di merito, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2007, n. 37390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37390 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANCINI Franco - Presidente - del 10/07/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02024
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 021959/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IA, N. IL 06/01/1974;
avverso SENTENZA del 01/12/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 4 febbraio 2004, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Roma ha ritenuto PO IA responsabile del reato previsto dalla L. n. 205 del 1993, art. 2, comma 1, (e lo ha condannato alla pena di giorni quindici di reclusione) per avere, in occasione di una partita calcistica, sventolato un tricolore riportante nella parte bianca un fascio littorio. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza 1 dicembre 2005, per l'annullamento della quale l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. In particolare rileva:
- che il fascio littorio è un simbolo adottato dagli Etruschi, dalla Repubblica Cisalpina, da NI e da altri sicché il suo uso non può essere manifestazione della volontà di ricostruire il regime fascista;
- che la Corte non ha preso in considerazione i motivi di appello concernenti la quantificazione della pena e la conversione della detentiva nelle pecuniaria corrispondente.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Deve, innanzi tutto, precisarsi come non sia puntuale il richiamo del ricorrente ai reati previsti dalla L. n. 645 del 1952 (Norme di attuazione della 12^ disposizione transitoria e finale della Costituzione) che vietano la riorganizzazione del disciolto partito fascista, l'apologià del fascismo e manifestazioni fasciste;
correttamente l'organo della accusa non ha contestato i reati previsti dalla ricordata legge in quanto la condotta addebitata allo PO - posta in essere con il concorso di altra persona (per la quale si procede separatamente) e priva di altre manifestazioni di contorno - non ha costituito pericolo per le istituzioni democratiche.
Il reato del quale l'imputato deve rispondere è quello previsto dal D.L. n. 122 del 1993, art. 2, comma 1 conv L. n. 205 del 1993 che punisce chi, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi di cui alla L. n. 654 del 1975, art. 3 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale); tali associazioni o movimenti diffondono, tra gli altri comportamenti confliggenti con i principi costituzionali, idee fondate sulla superiorità o sullo odio razione ed etnico. Tanto premesso, si deve rilevare come sussistano nel caso in esame tutti gli elementi costitutivi della contestata fattispecie di reato;
la riunione, ove l'emblema è stato mostrato, era pubblica ed il simbolo era tipico del fascismo che ha indubbiamente emanato leggi di discriminazione per motivi razziali. La circostanza che il fascio littorio sia stato usato in altri tempi ed in altri luoghi per diverse finalità è irrilevante dal momento che attualmente in Italia è collegato da tutti i consociati al regime fascista che è stato l'ultimo utilizzatore del simbolo. Per quanto concerne la quantificazione della pena, si rileva come la reclusione sia stata inflitta nel minimo editale per cui la sanzione non era mitigabile.
Relativamente alla richiesta di conversione della pena detentiva nella pecuniaria corrispondente, si osserva come il relativo motivo di appello fosse generico e privo delle ragioni che giustificavano il beneficio;
in questo contesto, la Corte territoriale era esonerata dallo obbligo di prenderlo in esame e di fornire una risposta all'appellante.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007