Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2007, n. 37390
CASS
Sentenza 10 luglio 2007

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Il fatto di chi, in occasione di un incontro calcistico, sventoli un drappo tricolore recante, nella parte bianca, l'emblema del fascio littorio non dà luogo, mancando la condizione costituita da un pericolo per le istituzioni democratiche, alla configurabilità di alcuno dei reati previsti dalla legge 20 giugno 1952 n. 645, recante attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, ma rientra nelle previsioni dell'art. 2, comma primo, D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modd. in L. 25 giugno 1993 n. 205, che sanziona penalmente chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori ovvero ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 L. 13 ottobre 1975 n. 654, caratterizzati, tra l'altro, dalla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio nazionale ed etnico.

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  • 1Giustizia Insieme
    Piergiorgio Ponticelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 2Il saluto “romano” e la “chiamata del presente”. La sentenza del Tribunale di Milano n. 12111/23 e la sentenza di Cass. Sez. Un. n. 16153/2024
    Piergiorgio Ponticelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 3Saluto romano, chiamata del presente, quale reato? (Cass. 16153/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2025

    La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel cosiddetto 'saluto romano' integra il delitto di manifestazione fascista previsto dall'art. 5 della L. 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost; tale condotta può integrare anche il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, D.L. n. 122 del 26 aprile 1993, convertito dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del significativo contesto fattuale complessivo, la stessa sia …

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  • 4Il saluto “romano” e la “chiamata del presente”. La sentenza del Tribunale di Milano n. 12111/23 e la sentenza di Cass. Sez. Un. n. 16153/2024
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    di Piergiorgio Ponticelli Sommario: 1. Il caso e alcune necessarie premesse - 2. La sintesi della discussione delle parti nel processo innanzi al Tribunale di Milano - 3. La sentenza del Tribunale di Milano, in sintesi - 4. La sentenza delle Sezioni Unite, in sintesi 1. Il caso e alcune necessarie premesse Con la sentenza n. 12111 del 13 Luglio 2023, depositata il 27 Ottobre 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato colpevoli del delitto previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 5 della legge n. 645/1952, in esso assorbito quello previsto dall'art. 2 del d.l. 122/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 205/1993, tredici soggetti imputati ex artt. 110, 112 n. 1 c.p., 2 d.l. …

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  • 5Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 17 dicembre 2015 il Tribunale di Milano giudicava l'imputato Gabriele Leccisi colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, condannandolo alla pena di un mese, dieci giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 17 aprile 2018 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da Gabriele Leccisi, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Da entrambe le sentenze di merito, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2007, n. 37390
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37390
Data del deposito : 10 luglio 2007

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