Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2012, n. 3078
CASS
Sentenza 12 dicembre 2012

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L'attenuante della dissociazione (art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con l. 12 luglio 1991, n. 203) opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicchè deve escludersene l'applicazione quando la condotta dissociativa riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante viene invocata ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2012, n. 3078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3078
    Data del deposito : 12 dicembre 2012

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