Sentenza 12 dicembre 2012
Massime • 1
L'attenuante della dissociazione (art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con l. 12 luglio 1991, n. 203) opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicchè deve escludersene l'applicazione quando la condotta dissociativa riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante viene invocata ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2012, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 12/12/2012
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3127
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 23726/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO ON N. IL 17/12/1955;
2) BE NT N. IL 31/03/1972;
avverso la sentenza n. 6622/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Guarini M. Carmela di (Mussomeli) Caltanissetta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22 settembre 2011 la Corte d'appello di Milano, pronunciandosi sull'appello di OM NT e OM NI avverso sentenza del Tribunale di Milano del 27 aprile 2010 - che li aveva ritenuti responsabili dei reati a loro ascritti (capo A per OM: delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis perché, in concorso con un altro imputato e con più azioni esecutive del medesimo disegno, deteneva illecitamente e cedeva quantitativi di cocaina non sempre precisati, con recidiva reiterata specifica;
capo B per OM: delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis perché, in concorso con un altro imputato e con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva illecitamente a fini di cessione un imprecisato quantitativo di cocaina, cedendone poi a un soggetto g.47 lordi, con recidiva reiterata infraquinquennale) e condannati il primo alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 35.000 di multa, il secondo alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 30.000 di multa - riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta a OM, concesse le attenuanti generiche e ritenute equivalenti alla recidiva contestata, in anni sei di reclusione ed Euro 26.000 di multa.
La corte ha motivato analiticamente, esaminando le contestazioni su elementi fattuali presentate nel gravame di OM;
del secondo imputato ha confermato la responsabilità quanto alla detenzione a fine di spaccio di g.47 di cocaina, non avendo egli mai contestato l'attribuibilità di intercettazioni di cui ha fornito una spiegazione peraltro diversa, ridimensionando il proprio ruolo. Contro tale interpretazione la corte ha ritenuto contraddittorie le dichiarazioni dello stesso imputato rilasciate in sede di interrogatorio al pubblico ministero il 2 febbraio 2011 nel suo piano di collaborazione con la giustizia e ha valorizzato comunque il fatto che l'imputato abbia ammesso di avere in qualche occasione ritirato la droga per conto del concorrente;
nel caso in esame, dal tenore delle telefonate intercettate risulta che l'imputato era stato intermediario per procurare la droga poi ceduta come da capo d'imputazione: al riguardo la corte effettua una analisi specifica del contenuto delle telefonate intercettate. Quanto poi alla negazione dell'attenuante della collaborazione, la corte ritiene che questa attenuante potrà operare solo nel processo principale in cui l'imputato ha collaborato.
2. Contro la sentenza presentavano ricorso i difensori di ciascuno degli imputati suddetti.
2.1 Il ricorso del difensore di OM deduce violazione della legge penale in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, e vizio motivazionale.
Osserva che il centro della sentenza è il valore dell'art. 192 c.p.p., comma 2 occorrendo stabilire quando l'esistenza di un fatto possa essere desunta da indizi;
le conclusioni dal fatto noto all'ignorato sono valutabili dal giudice a condizione della gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. e all'art. 192 c.p.p., comma 2. Richiamata la giurisprudenza di legittimità su tali caratteristiche degli indizi, il ricorrente afferma che la corte non ha correttamente interpretato l'art. 192, comma 2 trattandosi di indizi ognuno compatibile con l'ipotesi contraria. Invece il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo su indizi che giustificano un'unica spiegazione. Il ricorso richiama quindi i motivi d'appello, laddove aveva censurato l'analisi degli elementi indiziari compiuta in primo grado (elencandone una serie a pagina 4 del ricorso), e la risposta della corte a tali obiezioni (anche qui esponendo un elenco a pagina 5 del ricorso) riesaminandoli per dimostrare che sono indizi non resistenti a possibili diverse letture della vicenda.
2.2 Il ricorso del difensore di OM si articola su due motivi. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'omessa concessione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e correlato vizio motivazionale, osservando che l'imputato nelle more del procedimento di appello ha avviato un percorso di collaborazione, e che non si può affermare, come recita la sentenza, che l'attenuante speciale sia applicabile al processo principale in cui il ricorrente ha collaborato. Le dichiarazioni dell'imputato sono state utilizzate dai giudici d'appello per consolidare il quadro probatorio anche a carico del coimputato OM. La corte doveva verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio, non ignorando che l'imputato con la scelta collaborativa si era dissociato dal sodalizio criminoso di cui faceva parte, ne' ignorando la sua confessione di aver fatto parte di un'associazione criminale di stampo mafioso e il connesso recesso dal patto sociale che lo legava ai correi.
Il secondo motivo denuncia vizio motivazionale nel senso di contraddittorietà: la corte da un lato ha dato credito alle dichiarazioni dell'imputato relative ai rapporti con i coimputati anche di natura criminale, dall'altro ritenuto inverosimile quanto affermato da lui davanti ai pubblici ministeri di Milano che dell'episodio specifico relativo alla detenzione ai fini di spaccio di 47 g di cocaina egli non era responsabile, fondando invece la condanna per tale episodio sul contenuto di intercettazioni di cui l'imputato ha fornito una giustificazione di altra natura, senza spiegare perché un collaboratore di giustizia si sarebbe sottratto alla responsabilità relativa a un episodio marginale. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso di OM non è accoglibile.
Il motivo proposto attiene all'applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2 e al correlato vizio motivazionale, in sostanza riproponendo quanto era stato addotto nei motivi d'appello, per contrastare dettagliatamente (ponendosi così su un piano puramente di fatto) le specifiche risposte a essi date dalla corte territoriale, e sostenendo che la costruzione fattuale adottata dal giudice di merito non è l'unica possibile, gli indizi utilizzati essendo suscettibili di diverse letture. La violazione dell'art. 192, a ben guardare, è assunta come veicolo di introduzione di una cognizione di fatto in questa sede inammissibile, non emergendo, d'altronde, violazione di detta norma dall'ampia e adeguata motivazione della sentenza impugnata, che ha analizzato, in modo congruo ed esente da soluzioni di continuità logica, gli elementi emersi dall'istruttoria alla luce delle doglianze dell'appellante OM (motivazione, pagine 5-7) e quindi non è incorsa neppure in alcun vizio motivazionale. Il ricorso di OM è fondato su due motivi, ed a sua volta non è accoglibile.
Il primo motivo denuncia violazione di legge per l'omessa concessione dell'attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 e correlato vizio motivazionale, avendo la corte ritenuto che l'attenuante sia applicabile solo nel processo in cui il ricorrente ha collaborato. Il motivo è palesemente infondato, in quanto l'interpretazione consolidata della norma è conforme a quanto dichiarato dalla corte (v. p.es. Cass. sez. 5, 25 giugno 2008 n. 33373: "L'attenuante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 convertito con L. 12 luglio 1991, n. 203, opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicché deve escludersene l'applicazione quando la dissociazione riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante s'invoca, ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato"; cfr. altresì Cass. sez. 2, 22 marzo 2004 n. 26891 e Cass. sez. 1, 21 maggio 2003 n. 26003). Il secondo motivo adduce quale vizio di motivazione una pretesa contraddittorietà rappresentata dal fatto che la corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dell'imputato sui rapporti con i coimputati anche per attività criminose mentre ha ritenuto non attendibile quanto da lui dichiarato sul fatto di cui è causa, tra l'altro marginale nella sua posizione di collaboratore di giustizia. Il motivo è evidentemente infondato, giacché secernere tra le dichiarazioni attendibili e quelle non attendibili provenienti da uno stesso soggetto non costituisce in questo caso vizio logico, bensì è il frutto di una contestualizzata valutazione fattuale. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte i ricorsi sono inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ogni ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013