Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 06/10/2023, n. 14803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14803 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 14803/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01285/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1285 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Csm Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 23 novembre 2022, con la quale la dott.ssa -OMISSIS- è stata nominata Presidente di Sezione del Tribunale di Catanzaro, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- del conseguente D.M. del 2 dicembre 2022 di nomina della dott.ssa -OMISSIS- a Presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro, settore penale, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15.1.2023 e del successivo verbale di immissione in possesso;
- della proposta della Quinta Commissione del CSM;
- di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del CSM e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato, unitamente al conseguente decreto ministeriale, la delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata il 23 novembre 2022, con la quale la controinteressata dott.ssa -OMISSIS- è stata nominata Presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.
L’istante ha lamentato l'illegittimità della delibera in ragione dei seguenti motivi di diritto:
- Violazione e falsa applicazione artt. 11 e 12 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, violazione e falsa applicazione del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per sviamento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, contraddittorieta’, carenza di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti, disparita' di trattamento.
Si sono costituiti il CSM ed il Ministero della Giustizia, contestando il ricorso e, quanto al secondo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si è altresì costituita la controinteressata, anch’ essa instando per il rigetto del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 24 maggio 2023.
DIRITTO
Tanto sinteticamente premesso in fatto, si rileva che il coinvolgimento in giudizio del Ministero della Giustizia è giustificato dall’impugnazione del decreto ministeriale in uno alla delibera di nomina della prescelta; tanto consente di rigettare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Avvocatura.
Ciò precisato, il ricorso non può essere accolto.
Il posto messo a concorso è quello di Presidente di sezione del Tribunale di Catanzaro (settore penale), per il conferimento del quale rilevano gli articoli 15 e 27 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria.
Orbene, giova rilevare subito che la delibera ha esaustivamente elencato i curricula professionali del ricorrente e della prescelta, anche sotto il profilo dell’articolo 15, lett. a) e b), del Testo Unico.
Il CSM ha infatti evidenziato, per un verso, il brillante percorso professionale maturato dalla prescelta, che attestava un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, ma anche spiccate attitudini organizzative e direttive (“che la rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti a ricoprire lo specifico posto a concorso”).
Nella comparazione con l’odierno ricorrente, ha dato esaustivamente conto anche del percorso professionale di quest’ultimo, menzionando tutte le esperienze svolte presso la Pretura di Paola, il Tribunale di Cosenza, nonché quale Presidente di sezione del medesimo Tribunale di Paola, seppur con nomina successivamente annullata dal giudice amministrativo (all’esito dei giudizi menzionati in atti).
Il CSM, non trascurando nulla del curriculum dell’istante, ha puntualmente rilevato come l’odierno esponente vantasse una lunga e articolata esperienza professionale, maturata essenzialmente nel settore penale, ove ha svolto funzioni giudicanti, funzioni di GIP/GUP e funzioni dibattimentali; come il medesimo abbia, in particolare, operato presso il Tribunale di Cosenza, quale giudice dibattimentale, nonché poi quale componente del collegio per il riesame e le misure di prevenzione; come dal 21 aprile 2016 sia stato destinato all’ufficio GIP/GUP.
Il CSM ha pure ricordato che dal 26 ottobre 2016 l’istante ha presieduto la sezione penale del Tribunale di Paola con funzioni collegiali e monocratiche.
Ha inoltre dettagliatamente esposto, senza obliare alcuna esperienza o alcun titolo, le attitudini del ricorrente (sotto entrambi i profili di cui al ridetto articolo 15) e ha valutato l’attività direttiva da lui svolta al Tribunale di Paola prima dell’annullamento giudiziale del conferimento (in esito, da ultimo, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2619 dell’8 aprile 2022), dando altresì conto degli ottimi risultati raggiunti.
Ugualmente, la delibera ha menzionato la rilevanza degli indicatori generali, evidenziando l’esercizio, da parte dell’istante, di funzioni promiscue (anche civili) presso la Pretura di Paola.
Tuttavia, nel confronto comparativo con la nominata, con ragionamento logico che resiste sindacato estrinseco del giudice amministrativo, il CSM ha valorizzato, in senso negativo per il ricorrente e premiante per la prescelta, due ordini di profili.
In primis, il Consiglio ha ritenuto di dover considerare le problematiche emerse dai due procedimenti disciplinari a carico del candidato (per ritardata scarcerazione di taluni imputati e per rilevanti ritardi nel deposito di provvedimenti), procedimenti definiti con pronunzie assolutorie del 22 luglio 2005 e del 19 ottobre 2012.
Il CSM ha ritratto dai fatti oggettivi risultanti dai procedimenti disciplinari un’inidoneità dell’esponente per il posto de quo, sotto il profilo della insufficiente capacità organizzativa. L’Organo ha dovuto, giocoforza, considerare i menzionati esiti processuali legati al parallelo interpello inerente alla nomina a Presidente della sezione penale del Tribunale di Paola, avendo il giudice amministrativo annullato per due volte l’originaria delibera di nomina del ricorrente, proprio in ragione della mancata considerazione, ad opera del CSM, della rilevanza dei ritardi e delle criticità emergenti dai due procedimenti disciplinari.
Come in quel caso, anche nell’ambito del giudizio valutativo di cui al presente concorso, l’Organo di autogoverno è stato legittimamente indotto a ritenere che da quei fatti scaturisse una connotazione negativa del profilo dell’istante, con riguardo alle prognostiche capacità organizzative e di gestione dell’ufficio.
In secondo luogo, la delibera ha ravvisato un’ulteriore criticità inerente al profilo del ricorrente, derivante da una situazione di incompatibilità per vicinanza con i legali indicati in atti (coniuge, avvocato presso il Foro di Cosenza, e fratello, legale che esercita presso il distretto di Paola), sicché il CSM, con ragionamento condivisibile, non ha escluso che da esso potessero scaturire situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, per l’immagine del corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale.
Alla luce di quanto sopra, nell’ambito della valutazione comparativa, il profilo professionale del ricorrente, pur pregevole, è stato ritenuto, con giudizio logico ed immune da travisamenti, sensibilmente recessivo rispetto alla prescelta, sotto il profilo dei prerequisiti e degli indicatori attitudinali specifici rilevanti. Segnatamente, la delibera non ha potuto non considerare l’apprezzabile incidenza dei ritardi costantemente registrati dal ricorrente con riveniente ricaduta negativa sul parametro della diligenza.
Sul punto deve convenirsi con la difesa erariale, la quale, in linea con la giurisprudenza consolidata, osserva come l’intervenuta esclusione del rilievo prettamente disciplinare non può comportare un giudizio di automatica irrilevanza dei ritardi sotto il diverso profilo del giudizio prognostico di idoneità all’assunzione di incarichi semidirettivi.
Le obiettive criticità riscontrate nel profilo del ricorrente sono assenti nel profilo della controinteressata, di cui il CSM ha attestato l’estrema diligenza e laboriosità anche in contesti lavorativi difficili.
Di conseguenza, la sostanziale equivalenza negli indicatori specifici è stata inevitabilmente incisa dalle ridette problematiche ravvisabili nel curriculum dell’esponente.
Sulla base di tali assunti, tutte le specifiche doglianze articolate dall’istante non possono essere condivise.
In primis, come detto, non vi è stata alcuna sottovalutazione del profilo del ricorrente, di cui sono state menzionate e valutate tutte le esperienze professionali.
In secondo luogo, deve ribadirsi come le criticità emergenti dai procedimenti disciplinari possono ben essere valutate nel diverso contesto del giudizio valutativo sui candidati per un posto semidirettivo (tanto più che, come detto, le dette circostanze sono state ritenute doverosamente apprezzabili nella parallela vicenda relativa all’interpello per il posto di Presidente di sezione del Tribunale di Paola, come statuito dalle indicate sentenze del giudice amministrativo).
In terzo luogo, a fronte di una equivalenza sostanziale sotto gli altri profili residui, il CSM ha ragionevolmente ritenuto che il curriculum della prescelta fosse immune da analoghe problematiche e connotato, per converso, da estrema diligenza e laboriosità.
Tanto precisato in ordine all’infondatezza dei singoli motivi di ricorso, si osserva come il ricorrente tenda, per il resto, ad ottenere dal TAR un giudizio diverso che sostituisca la valutazione del CSM, esito questo inammissibile a fronte della apparente congruità della determinazione gravata.
Vale ribadire come il CSM non abbia affatto sminuito il valore professionale del ricorrente, ma abbia accordato la preferenza alla prescelta “…in ragione del criterio selettivo della qualità del risultato conseguito e del giudizio prognostico attitudinale con riguardo al posto da conferire, anche in considerazione dei ritardi e delle criticità che hanno connotato negativamente la carriera dell’esponente, quali indizi significativi di limiti nelle attitudini organizzative...”.
Neppure possono essere accolte le contestazioni svolte avverso l’apprezzamento del CSM sulla situazione di potenziale incompatibilità dell’istante.
Si rileva come del tutto correttamente il CSM abbia preso in considerazione la dichiarazione in punto di incompatibilità resa dallo stesso ricorrente nel 2017 e poi integrata su richiesta della I commissione nel settembre 2019.
Il ricorrente contesta che l’organo abbia utilizzato tale dichiarazione risalente, ma era l’esponente medesimo che avrebbe dovuto eventualmente aggiornarla o integrarla, in quanto dall’articolo 48 del Testo Unico emerge la sussistenza di un onere in capo a colui che intende concorrere al conferimento di un ufficio direttivo o semidirettivo di rendere la dichiarazione sull’assenza di incompatibilità (non potendo imputarsi al CSM di utilizzare una dichiarazione asseritamente non attualizzata).
Inoltre, gli elementi addotti dal ricorrente per negare la situazione di potenziale incompatibilità sono risultati privi di riscontro, avendo il Consiglio operato sulla base degli atti presenti nel fascicolo.
In conclusione, l’Organo di autogoverno si è determinato a conferire l’incarico alla prescelta, sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi, che appare immune dai vizi denunciati in ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi del CSM e della controinteressata, come da liquidazione in dispositivo.
Possono, per converso, essere compensate con il Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del CSM e della controinteressata, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, in favore di ciascuna delle suddette parti.
Compensa le spese con il Ministero della Giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Antonino Savo Amodio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.