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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/08/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1067/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1067/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANNA FRANCO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OGGIANO Controparte_1 C.F._1
NICOLA ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione,
1. accertare e dichiarare che l'appartamento sito a Valledoria, località “La Ciaccia”, nella via
Tempio s.n.c., distinto in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub 7, il posto auto distinto in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub 14 e la cantina distinta in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub 27, sono di esclusiva e piena proprietà della società attrice giusta atto pubblico a rogito del Parte_1
Notaio in data 27 ottobre 2022, repertorio n° 92336/65605, registrato a Persona_1
Bergamo il 31 ottobre 2022 al n° 50243, serie 1 T, euro 27.487,00 e, comunque, essendo maturati i termini per l'usucapione degli stessi;
pagina 1 di 12
2. per l'effetto, ordinare alla convenuta l'immediato rilascio degli immobili sopra Controparte_1 descritti, per cui è causa, nella piena disponibilità della società liberi da persone cose ed Parte_1 eventuali terzi occupanti;
3. condannare la convenuta al risarcimento dei danni, ex artt. 1223 e 2056 del Codice Controparte_1 civile, conseguenti all'illegittima occupazione senza titolo dei beni per cui è causa, liquidandoli con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
4. considerare tempestiva la produzione documentale dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 27 ottobre 2022, n° 92336/65605 di repertorio Notaio di Bergamo, Persona_1 registrato a Bergamo il 31 ottobre 2022 al n° 50243, serie T, euro 27.487,00, a mezzo del quale la società attrice ha acquistato, tra gli altri beni immobili, anche l'appartamento, il posto auto e la cantina per cui è controversia;
5. respingere integralmente per le ragioni di cui all'espositiva le domande riconvenzionali proposte dalla signora;
Controparte_1
6. respingere la richiesta di ordinare l'intervento, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. del dott. CP_2 quale curatore fallimentare della società fallita AR Costruzioni s.n.c. di e RO;
CP_3
7. in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi Controparte_1 professionali del procedimento di mediazione e del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario, spese generali, Iva e C.p.a., come per legge”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) In via preliminare, preso atto della dichiarazione che il convenuto intende chiamare in causa la società (C.F: e P.Iva ) corrente in Valledoria (SS), Controparte_4 P.IVA_2
07039, Via Italia n. 48, PEC: in persona del legale rappresentante pro Email_1 tempore e liquidatore, e che a tale scopo il convenuto stesso chiede lo spostamento della prima udienza, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis
c.p.c., disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissando la data della nuova udienza;
b) In via ulteriormente preliminare: stante la mancata produzione del titolo di proprietà, affinché
l'Ill.mo Giudice adito voglia rigettare le domande tutte formulate dall'attore la mancanza di legittimazione attiva dell'attore Parte_1
c) Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, voglia respingere integralmente le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e accertare che la legittimità pagina 2 di 12 dell'occupazione dell'immobile oggetto di causa e respingere la domanda di restituzione dell'immobile;
d) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare, in ragione di quanto precisato e specificato in atti,
l'inadempimento delle società e AR in relazione al Parte_1 Controparte_4 preliminare di compravendita del 14.09.2009 e conseguentemente condannare entrambe le società in via solidale al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata dalla convenuta e pari alla somma di € 130.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del
18.12.2019 al saldo, e/o nella diversa maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia.
e) In ogni caso sempre in riconvenzione e in subordine si insiste affinché l'Ill.mo Giudice condanni entrambe le società all'esecuzione del contratto preliminare del 14.09.2009 ai sensi e per gli effetti dell' art. 2932 c.c.
f) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2901c.c.
e conseguentemente revocare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., il presunto atto di compravendita dei seguenti beni immobili: appartamento sito a Valledoria, località “La Ciaccia”, nella via Tempio s.n.c., distinto in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub 7, posto auto distinto in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub 14 e cantina distinta in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub
27, e per la conseguenza dichiarare l'inefficacia nei confronti della sig.ra del Controparte_1 presunto atto di compravendita a rogito del Notaio del 27 ottobre 2022, rep. n° Per_1
92336/65605.
g) In via pregiudiziale: voglia l'Ill.mo Giudice adito valutare l'opportunità di ordinare l'intervento ai sensi dell'art. 107 c.p.c. del Dott. , con studio in Sassari, quale curatore fallimentare della CP_2 società fallita AR Costruzioni S.n.c. (C.F. ) corrente in Parte_2 P.IVA_3
DA (SS) via Funtaneddi n. 22 e dei soci illimitatamente responsabili (C:F. CP_3
) (legale rappresentante e liquidatore) e (C.F. C.F._2 Parte_2
), entrambi res.ti in DA (SS) alla via Funtaneddi n. 22. C.F._3
h) Con vittoria spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del presente legale che si dichiara sin da ora antistatario nonché
a) Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, nella comparsa di costituzione e risposta del
24.05.2023, voglia respingere integralmente le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e accertare la legittimità dell'occupazione dell'immobile oggetto di causa
e respingere la domanda di restituzione dell'immobile; pagina 3 di 12 b) Nel merito e in riconvenzione: in ragione di quanto precisato e specificato in atti, ossia del pacifico riconoscimento da parte della società della sua qualità di società avente causa della Parte_1 società , anche in relazione al preliminare di compravendita del Controparte_4
14.09.2009, così come pacificamente riconosciuto dalla con raccomandata AR n. Parte_1
20047225306-6 del 7.12.2022 prodotta sub. doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta, accertato
e dichiarato l'inadempimento al preliminare di vendita del 14.09.2009, da parte dell'attrice Voglia conseguentemente condannare al pagamento del doppio della caparra confirmatoria Parte_1 versata dalla convenuta e pari alla somma di € 130.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del 18.12.2019 al saldo, e/o nella diversa maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia.
c) Con vittoria spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del presente legale che si dichiara sin da ora antistatario.
d) In via istruttoria, la convenuta chiede che il Giudice voglia ammettere la prova per testi su tutte le circostanze in fatto descritte in narrativa e private di ogni elemento valutativo e/o suggestivo e in particolare sui seguenti capitoli di prova (…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per chiedere la rivendica della proprietà e ottenere il conseguente rilascio immediato
[...] dell'immobile sito in Valledoria, loc. La Ciaccia, nella via Tempio s.n.c., distinto in Catasto fabbricati al F. 22, mapp. 2237, sub 7, con rispettivo posto auto e cantina distinti in Catasto fabbricati al foglio
22, mapp. 2237 rispettivamente al sub 14 e sub 27, da parte della convenuta occupante. Chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Più nel dettaglio, la società attrice esponeva:
- di essere proprietaria di tali immobili in forza di una serie di atti di proprietà dettagliatamente allegati e prodotti in atti;
- che l'immobile è attualmente occupato sine titulo da Controparte_1
- di aver più volte intimato il rilascio del bene da parte della convenuta, tutte diffide rimaste prive di riscontro e di adempimento da parte dell'occupante;
- di aver instaurato la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo.
Con comparsa del 25.5.2023 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, Controparte_1 eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore per mancata produzione degli atti pubblici di provenienza, eccepito di aver stipulato in data 14.9.2009 un contratto preliminare di compravendita con pagina 4 di 12 la società dante causa dell'odierna attrice, eccepito di aver detenuto l'immobile
Controparte_4 sin da tale data in forza di tale preliminare di compravendita, eccepito che la società attrice era subentrata nelle posizione attive e passive del dante causa compresa la posizione
Controparte_4 relativa al predetto contratto preliminare, dedotto di aver versato l'importo di € 65.000,00 a titolo di caparra confirmatoria in sede di preliminare, rappresentato che sia che
Controparte_4 Pt_1 avevano chiesto il rilascio dell'immobile a fronte di un asserito inadempimento della convenuta, eccepita, tuttavia, l'inefficacia di tale recesso in quanto il rifiuto della promissaria acquirente a stipulare il contratto definitivo era stato determinato dalla presenza di iscrizioni pregiudizievoli sul cespite, eccepito altresì che in data 19.11.2019 la stessa promissaria acquirente aveva diffidato
Controparte_4 all'adempimento del preliminare fissando un appuntamento per la stipula del rogito, eccepito che
[...] nella data della diffida il rogito non era stato stipulato, tutto ciò dedotto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, di rigettare le domande Parte_1 avversarie.
Inoltre, la convenuta, premesso che il contratto preliminare non era stato adempiuto per causa imputabile ai promissari venditori ( e , affermato il proprio diritto ad Controparte_4 Parte_1 ottenere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria per la somma di € 130.000,00 e, in via subordinata, affermato il proprio diritto a ottenere l'esecuzione del contratto ex art. 2932 c.c., chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di al fine di chiedere, in via Controparte_5 riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento del contratto preliminare di e di Parte_1 [...] con condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria e, in via Controparte_4 subordinata, l'esecuzione del contratto preliminare ex art. 2932 c.c.
Sempre nella medesima comparsa di costituzione, la convenuta, premesso che i soci di
[...]
e sono stati dichiarati falliti in riferimento alla diversa Controparte_4 CP_3 Parte_2 società AR Costruzioni s.n.c. di e RO con sentenza n. 4/2023 emessa dal CP_3
Tribunale di Tempio Pausania, rappresentato che la vendita del cespite a favore di Parte_1 potrebbe aver pregiudicato il valore delle quote societarie dei soci falliti in Controparte_4 rappresentato pertanto l'interesse della Curatela del Fallimento a intervenire nel presente giudizio, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Curatela del Parte_3 al fine di chiedere, in via riconvenzionale, la revocatoria ex art. 2901 c.c., nei confronti di CP_1
del contratto di compravendita del 27.10.2022.
[...]
Con decreto per le verifiche preliminari del 6.6.2023 non veniva autorizzata la chiamata dei terzi chiesta da parte convenuta, per le ragioni ivi indicate, che qui si richiamano, e venivano assegnati i pagina 5 di 12 termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prova testimoniale.
Con ordinanza del 3.4.2024, veniva formulata la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non veniva accettata da parte convenuta.
All'udienza del 16.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 16.4.2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione.
*
In via preliminare, deve essere confermata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex art. 2901 c.c., formulata da parte convenuta, avente ad oggetto il contratto di compravendita del bene immobile de quo da a in quanto non sussiste un collegamento Controparte_5 Parte_1 di causa petendi meritevole di simultaneus processus (C. Cass. n. 1752/2018).
E parimenti deve essere confermata la non opportunità della chiamata del terzo Controparte_5
in qualità di promissaria venditrice del contratto preliminare sottoscritto da in
[...] Controparte_1 quanto a) l'odierna causa petendi è circoscritta alla materia della proprietà e del rilascio del bene;
b) il rapporto con il terzo per cui si chiede la chiamata attiene alla diversa natura contrattuale;
c) secondo le prospettazioni rese nella comparsa di costituzione dalla stessa chiamante, tale rapporto contrattuale si sarebbe quantomeno risolto nel 2019 (dunque, precedente all'acquisto della società attrice dell'ottobre
2022); d) sussistono ragioni di economia processuale atteso l'interesse a non aggravare il presente giudizio con vertenze non dipendenti dalla domanda attorea e che avrebbero potuto essere coltivate autonomamente dalla convenuta (cfr. C. Cass. Sez. Un. n. 4309/2010).
*
L'azione di rivendicazione
La domanda di rivendica formulata dalla società attrice è fondata per i seguenti motivi.
La rivendica della proprietà presuppone che il bene rivendicato si trovi nel possesso o detenzione di un altro soggetto, essendo tale azione funzionale al recupero del bene a favore del legittimo proprietario.
Chi agisce in rivendicazione è tenuto a dimostrare con prova rigorosa la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene, anche attraverso i propri dante causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a proprio favore (art. 948 c.c.).
Nello stesso tempo, tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere la possibilità di modulare tale rigore probatorio in relazione alla peculiarità della singola controversia, “cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa pagina 6 di 12 fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (C. Cass. n. 28865/21). E, più nel dettaglio, si ammette concordemente che il rigore probatorio possa essere attenuato nelle ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto o in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino a un dato momento e a un determinato acquisto.
Nel caso di specie, la rivendica riguarda l'appartamento sito in Valledoria, località “La Ciaccia”, in via
Tempio s.n.c., distinto al Catasto Fabbricati al F. 22, mapp. 2237, sub 7, nonché il relativo posto auto distinto al F. 22, mapp. 2237, sub 14 e la relativa cantina distinta al F. 22, mapp. 2237, sub 27.
L'attrice ha provato documentalmente il proprio titolo di acquisto della proprietà (doc. 8 di parte attrice, atto di compravendita del 27.10.2022) nonché tutti gli atti di provenienza del bene ed esso antecedenti (doc. nn. 3, 4, 6 di parte attrice).
Più nel dettaglio, la proprietà del bene veniva acquisita da secondo la seguente sequenza Pt_1 Pt_1 di atti:
a) atto di compravendita del 23.7.2001 con cui acquistava l'area edificabile sita in CP_6
Valledoria, loc. “La Ciaccia”, via Tempio (doc. 3 di parte attrice);
b) atto di compravendita del 23.7.2007 con cui cedeva l'area a titolo di permuta ad CP_6 [...]
(docc. 4 e 5 di parte attrice); Controparte_4
c) atto di compravendita del 9.8.2010 con cui AR Costruzioni vendeva ad un Controparte_4 fabbricato in corso di costruzione, che era stato costruito nelle more sulla predetta area (doc. 6 di parte attrice);
d) atto di compravendita del 27.10.2022 con cui vendeva a la Controparte_4 Parte_1 proprietà di alcuni cespiti, tra cui l'appartamento, la cantina e il posto auto de quibus siti a Valledoria, loc. “La Ciaccia”, via Tempio s.n.c., costruiti sull'area di terreno di cui agli atti precedenti (doc. 8 di parte attrice).
Peraltro, la parte convenuta nulla specificatamente eccepiva sul diritto di proprietà rivendicato dalla società attrice, limitandosi a contraddire sugli effetti del contratto preliminare d'acquisto del 14.9.2009
e sugli effetti pregiudizievoli del contratto di compravendita del 2022.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere accertato e dichiarato che l'appartamento, la cantina e il posto auto siti in Valledoria, loc. “La Ciaccia”, via Tempio s.n.c., distinti al Catasto Fabbricati al F. 22, mapp. 2237, sub 7, 27 e 14 sono di esclusiva proprietà di Parte_1
Deve essere, per l'effetto, ordinato l'immediato rilascio degli immobili a favore del proprietario Pt_1
liberi da persone e da cose.
[...]
pagina 7 di 12 L'azione risarcitoria per l'occupazione sine titulo
La parte attrice chiedeva altresì il risarcimento del danno derivante dall'occupazione indebita degli immobili con conseguente violazione del diritto di godimento da parte del legittimo proprietario.
La presente azione deve essere ricondotta quale risarcimento del danno da fatto illecito del terzo ex art. 2043 c.c. e, più nel dettaglio, deve essere inquadrata nella tutela risarcitoria del diritto di proprietà.
Nel caso dell'occupazione sine titulo del bene da parte di un terzo, l'oggetto del risarcimento è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, sicché, quanto all'onere probatorio, il proprietario è tenuto a provare l'illegittimità dell'occupazione nonché specificatamente allegare (e provare in caso di specifica contestazione del convenuto) la concreta possibilità di godimento andata perduta (cfr. C. Cass. Sez. U. n. 33645/2022 – n. 33659/2022).
In altre parole, ormai esclusa la risarcibilità in re ipsa del mancato godimento per occupazione abusiva altrui, anche tenuto conto che il mero “non uso” non è suscettibile di risarcimento di per sé, essendo che, come noto, anche l'inerzia è valida manifestazione del diritto di proprietà, si ritiene che la perdita del godimento del bene è risarcibile solo se precisamente allegata la perdita della concreta possibilità di esercitare il godimento sul bene, il tutto in conformità con la natura esclusivamente ripristinatoria (e non punitiva) della tutela ex art. 2043 c.c.
E, quanto alla quantificazione del danno da mancata occupazione (si noti, non corrispondente alla diversa fattispecie del danno da mancato guadagno, rispetto alla quale è richiesta una prova rigorosa del quantum), deve essere condiviso il recente approdo giurisprudenziale secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. C. Cass Sez. U. n. 33645/22).
Nel caso di specie, l'occupazione degli immobili da parte di non è specificatamente Controparte_1 contestata ed è circostanza pacifica tra le parti.
L'illegittimità dell'occupazione emerge chiaramente dal fatto che a) gli immobili sono di proprietà della società attrice a partire dal 27.10.2022, la quale attualmente non è nella disponibilità del bene;
b) la società proprietaria aveva intimato il rilascio del bene con lettera raccomandata del 7.12.2022 sub doc. 4 di parte attrice, con cui sostanzialmente aveva informato la convenuta del cambio di Parte_1 proprietà e aveva fatto valere il suo diritto al godimento del bene;
c) come si dirà meglio nel prosieguo, non è subentrato nella posizione contrattuale di sicché il contratto Parte_1 Controparte_4
pagina 8 di 12 preliminare non è efficace tra le parti odierne e, appunto, l'occupazione di rimane Controparte_1 priva di titolo (reale o negoziale) rispetto alla società attrice;
d) e, in ogni caso, guardando al preliminare, il contratto del 2009 non è un preliminare ad effetti anticipati, sicché le parti non hanno anticipato il diritto al godimento del bene e, dunque, il promittente acquirente non era, al momento della stipula del preliminare, titolare della detenzione qualificata dell'immobile; e) non è stato sottoscritto il relativo contratto definitivo.
Ed è altresì stato provato dagli attori la perdita concreta del godimento sul bene, con decorrenza dal giorno di intimazione del rilascio (cfr. intimazione al rilascio del 6.12.2022, trasmessa con raccomandata alla convenuta, di cui al doc. 4 di parte convenuta, ove si assegna all'occupante il termine di 15 giorni per il rilascio effettivo dell'immobile).
Considerato il tempo per la ricezione della lettera e il tempo necessario per il rilascio, l'illegittimità dell'occupazione nei confronti di può essere fissata al giorno 15.1.2023. Controparte_1
Il danno da perdita del godimento è pertanto provato.
In punto di liquidazione del danno, deve essere effettuata una valutazione equitativa del danno attesa l'impossibilità di quantificarlo nel suo preciso ammontare.
Giova infatti evidenziare che, come bene espresso nella sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, il danno qui oggetto di risarcimento non riguarda il mancato guadagno derivante, ad esempio, dalla mancata messa sul mercato dell'immobile e dalla conseguente perdita di canoni locatizi (quest'ultima voce di danno richiederebbe la prova rigorosa in punto di quantum), bensì la perdita del godimento è un danno emergente – derivante dall'occupazione sine titulo – la cui liquidazione si fonda sulle caratteristiche proprie del bene, del suo utilizzo e, in via equitativa e in assenza di altri parametri,
“mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ebbene, nel caso di specie, la teste , conoscitrice dei luoghi e del mercato immobiliare della Tes_1 località turistica in esame, riferiva che l'immobile de quo potrebbe essere dato in locazione per un canone annuale di circa € 8.000,00-10.000,00 e per canoni settimanali che variano stagionalmente (da circa € 900 mensili per luglio-agosto a circa 350,00 per i mesi non estivi).
Tale dichiarazione, se da un lato non sarebbe idonea a provare il mancato guadagno per perdita dell'occasione di mettere a frutto l'immobile (peraltro, domanda non formulata da parte attrice), dall'altro lato costituisce un indizio grave e preciso tale da confermare la prospettazione di parte attrice, di cui al capitolo di prova n. 4 della memoria n. 2 di parte attrice, secondo cui il valore locativo annuale
è pari a circa € 6.000,00.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, considerata la destinazione turistico-ricreativa della località ove si pagina 9 di 12 trova l'immobile, tenuto conto delle caratteristiche del bene e delle dichiarazioni testimoniali, si ritiene che la perdita del godimento subita da sia quantificabile equitativamente in € 6.000,00 Parte_1 annuali.
E, dunque, tenuto conto del periodo di occupazione illegittima (dall'intimazione al rilascio di metà gennaio 2023 alla data della presente sentenza di agosto 2025), il danno da perdita di godimento deve essere complessivamente quantificato in € 15.000,00.
in qualità di terzo occupante sine titulo degli immobili, è tenuta al pagamento di € Controparte_1
15.000,00 a favore di a titolo di risarcimento del danno per perdita del godimento. Parte_1
Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo decorrono gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co.
1, c.c.
La domanda riconvenzionale di Controparte_1 chiede, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare per Controparte_1 inadempimento di e di Parte_1 Controparte_4
La domanda nei confronti di è inammissibile poiché, per le ragioni esposte Controparte_5 in via preliminare, tale società non è parte del presente giudizio.
La domanda nei confronti di è infondata poiché tra le parti non vi è alcun rapporto Parte_1 contrattuale.
Come ben emerso documentalmente in causa, non è parte – né originaria né cessionaria – Parte_1 del contratto preliminare di compravendita del 14.9.2009 (doc. 2 di parte convenuta):
a) con tale contratto, AR promissaria venditrice, aveva promesso di vendere il bene Controparte_4
a promissaria acquirente;
Controparte_1
b) il contratto preliminare del 14.9.2009 non è trascritto nei Registri Pubblici, sicché non è opponibile nei confronti di terzi;
c) non è cessionaria del contratto in quanto non è intervenuta alcuna cessione del contratto Parte_1 nelle forme di cui agli artt. 1406 c.c.: la lettera di intimazione al rilascio dell'immobile (doc. 4 di parte convenuta), trasmessa da alla convenuta, non realizza alcun effetto di successione Parte_1 particolare nel rapporto contrattuale. Anzi, dal dato letterale, emerge chiaramente la volontà della società attrice di i) richiamare il recesso già esercitato dal promittente venditore (dante causa del diritto di proprietà), ii) evidenziare l'assenza di titolo per l'occupazione da parte della convenuta, iii) far valere il proprio diritto di proprietà e chiedere il rilascio dell'immobile;
d) guardando al rapporto tra i due contrenti ( e AR , il contratto Controparte_1 Controparte_4 appare essersi risolto per volontà di entrambe le parti, le quali, con atti reciproci e ormai risalenti nel pagina 10 di 12 tempo, avevano diffidato l'adempimento del preliminare: invero, in data 30.8.2014 il promissario venditore aveva diffidato la sottoscrizione del definitivo fissando un appuntamento ad hoc avanti al
Notaio (doc. 10 di parte attrice); parimenti, in data 22.2.2016 il promissario venditore aveva diffidato la sottoscrizione del definitivo fissando un appuntamento ad hoc avanti al Notaio (doc. 11 di parte attrice); in data 19.11.2019, la promissaria acquirente aveva diffidato la sottoscrizione del definitivo fissando un appuntamento ad hoc avanti al Notaio. Le ragioni di risoluzione del contratto preliminare risalgono quantomeno al 2019, se non prima, sicché, incidenter tantum e ai soli fini del presente petitum, si deve affermare che – acquirente della proprietà nell'anno 2022 – non potrebbe Parte_1 comunque essere subentrato nel predetto rapporto contrattuale, già interessato da vicende patologiche con effetti risolutivi.
La domanda volta alla condanna per inadempimento del contratto preliminare del 14.9.2009 è pertanto infondata nei confronti di Parte_1
E parimenti infondata è la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.p.c. formulata da parte convenuta nei confronti di Parte_1
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, valore di causa indeterminabile con complessità bassa, si liquidano in € 518,00 per rimborso CU, in €
7.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che è proprietaria per l'intero dell'appartamento, del posto auto e Parte_1 della cantina siti in Valledoria, loc. “La Ciaccia”, via Tempio s.n.c., distinti al Catasto Fabbricati al F.
22, mapp. 2237, sub 7, 14 e 27;
2) ordina a l'immediato rilascio dei predetti immobili a favore di libero Controparte_1 Parte_1 da persone e da cose;
3) condanna al pagamento della somma di € 15.000,00 a favore di a titolo Controparte_1 Parte_1 di risarcimento del danno da perdita del godimento, oltre interessi come in parte motiva;
4) rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta per le ragioni di cui in espositiva;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di per la somma di € Controparte_1 Parte_1
518,00 per rimborso CU e di € 7.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%. pagina 11 di 12 Sassari, 25.8.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1067/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANNA FRANCO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OGGIANO Controparte_1 C.F._1
NICOLA ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione,
1. accertare e dichiarare che l'appartamento sito a Valledoria, località “La Ciaccia”, nella via
Tempio s.n.c., distinto in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub 7, il posto auto distinto in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub 14 e la cantina distinta in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub 27, sono di esclusiva e piena proprietà della società attrice giusta atto pubblico a rogito del Parte_1
Notaio in data 27 ottobre 2022, repertorio n° 92336/65605, registrato a Persona_1
Bergamo il 31 ottobre 2022 al n° 50243, serie 1 T, euro 27.487,00 e, comunque, essendo maturati i termini per l'usucapione degli stessi;
pagina 1 di 12
2. per l'effetto, ordinare alla convenuta l'immediato rilascio degli immobili sopra Controparte_1 descritti, per cui è causa, nella piena disponibilità della società liberi da persone cose ed Parte_1 eventuali terzi occupanti;
3. condannare la convenuta al risarcimento dei danni, ex artt. 1223 e 2056 del Codice Controparte_1 civile, conseguenti all'illegittima occupazione senza titolo dei beni per cui è causa, liquidandoli con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
4. considerare tempestiva la produzione documentale dell'atto pubblico di compravendita stipulato in data 27 ottobre 2022, n° 92336/65605 di repertorio Notaio di Bergamo, Persona_1 registrato a Bergamo il 31 ottobre 2022 al n° 50243, serie T, euro 27.487,00, a mezzo del quale la società attrice ha acquistato, tra gli altri beni immobili, anche l'appartamento, il posto auto e la cantina per cui è controversia;
5. respingere integralmente per le ragioni di cui all'espositiva le domande riconvenzionali proposte dalla signora;
Controparte_1
6. respingere la richiesta di ordinare l'intervento, ai sensi dell'art. 107 c.p.c. del dott. CP_2 quale curatore fallimentare della società fallita AR Costruzioni s.n.c. di e RO;
CP_3
7. in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi Controparte_1 professionali del procedimento di mediazione e del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario, spese generali, Iva e C.p.a., come per legge”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
a) In via preliminare, preso atto della dichiarazione che il convenuto intende chiamare in causa la società (C.F: e P.Iva ) corrente in Valledoria (SS), Controparte_4 P.IVA_2
07039, Via Italia n. 48, PEC: in persona del legale rappresentante pro Email_1 tempore e liquidatore, e che a tale scopo il convenuto stesso chiede lo spostamento della prima udienza, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis
c.p.c., disporre lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c., fissando la data della nuova udienza;
b) In via ulteriormente preliminare: stante la mancata produzione del titolo di proprietà, affinché
l'Ill.mo Giudice adito voglia rigettare le domande tutte formulate dall'attore la mancanza di legittimazione attiva dell'attore Parte_1
c) Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, voglia respingere integralmente le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e accertare che la legittimità pagina 2 di 12 dell'occupazione dell'immobile oggetto di causa e respingere la domanda di restituzione dell'immobile;
d) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare, in ragione di quanto precisato e specificato in atti,
l'inadempimento delle società e AR in relazione al Parte_1 Controparte_4 preliminare di compravendita del 14.09.2009 e conseguentemente condannare entrambe le società in via solidale al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata dalla convenuta e pari alla somma di € 130.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del
18.12.2019 al saldo, e/o nella diversa maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia.
e) In ogni caso sempre in riconvenzione e in subordine si insiste affinché l'Ill.mo Giudice condanni entrambe le società all'esecuzione del contratto preliminare del 14.09.2009 ai sensi e per gli effetti dell' art. 2932 c.c.
f) In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2901c.c.
e conseguentemente revocare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c., il presunto atto di compravendita dei seguenti beni immobili: appartamento sito a Valledoria, località “La Ciaccia”, nella via Tempio s.n.c., distinto in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub 7, posto auto distinto in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub 14 e cantina distinta in catasto al foglio 22, mappale 2237, sub
27, e per la conseguenza dichiarare l'inefficacia nei confronti della sig.ra del Controparte_1 presunto atto di compravendita a rogito del Notaio del 27 ottobre 2022, rep. n° Per_1
92336/65605.
g) In via pregiudiziale: voglia l'Ill.mo Giudice adito valutare l'opportunità di ordinare l'intervento ai sensi dell'art. 107 c.p.c. del Dott. , con studio in Sassari, quale curatore fallimentare della CP_2 società fallita AR Costruzioni S.n.c. (C.F. ) corrente in Parte_2 P.IVA_3
DA (SS) via Funtaneddi n. 22 e dei soci illimitatamente responsabili (C:F. CP_3
) (legale rappresentante e liquidatore) e (C.F. C.F._2 Parte_2
), entrambi res.ti in DA (SS) alla via Funtaneddi n. 22. C.F._3
h) Con vittoria spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del presente legale che si dichiara sin da ora antistatario nonché
a) Nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, nella comparsa di costituzione e risposta del
24.05.2023, voglia respingere integralmente le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, e accertare la legittimità dell'occupazione dell'immobile oggetto di causa
e respingere la domanda di restituzione dell'immobile; pagina 3 di 12 b) Nel merito e in riconvenzione: in ragione di quanto precisato e specificato in atti, ossia del pacifico riconoscimento da parte della società della sua qualità di società avente causa della Parte_1 società , anche in relazione al preliminare di compravendita del Controparte_4
14.09.2009, così come pacificamente riconosciuto dalla con raccomandata AR n. Parte_1
20047225306-6 del 7.12.2022 prodotta sub. doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta, accertato
e dichiarato l'inadempimento al preliminare di vendita del 14.09.2009, da parte dell'attrice Voglia conseguentemente condannare al pagamento del doppio della caparra confirmatoria Parte_1 versata dalla convenuta e pari alla somma di € 130.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data del 18.12.2019 al saldo, e/o nella diversa maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia.
c) Con vittoria spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del presente legale che si dichiara sin da ora antistatario.
d) In via istruttoria, la convenuta chiede che il Giudice voglia ammettere la prova per testi su tutte le circostanze in fatto descritte in narrativa e private di ogni elemento valutativo e/o suggestivo e in particolare sui seguenti capitoli di prova (…)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 per chiedere la rivendica della proprietà e ottenere il conseguente rilascio immediato
[...] dell'immobile sito in Valledoria, loc. La Ciaccia, nella via Tempio s.n.c., distinto in Catasto fabbricati al F. 22, mapp. 2237, sub 7, con rispettivo posto auto e cantina distinti in Catasto fabbricati al foglio
22, mapp. 2237 rispettivamente al sub 14 e sub 27, da parte della convenuta occupante. Chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Più nel dettaglio, la società attrice esponeva:
- di essere proprietaria di tali immobili in forza di una serie di atti di proprietà dettagliatamente allegati e prodotti in atti;
- che l'immobile è attualmente occupato sine titulo da Controparte_1
- di aver più volte intimato il rilascio del bene da parte della convenuta, tutte diffide rimaste prive di riscontro e di adempimento da parte dell'occupante;
- di aver instaurato la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo.
Con comparsa del 25.5.2023 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, Controparte_1 eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore per mancata produzione degli atti pubblici di provenienza, eccepito di aver stipulato in data 14.9.2009 un contratto preliminare di compravendita con pagina 4 di 12 la società dante causa dell'odierna attrice, eccepito di aver detenuto l'immobile
Controparte_4 sin da tale data in forza di tale preliminare di compravendita, eccepito che la società attrice era subentrata nelle posizione attive e passive del dante causa compresa la posizione
Controparte_4 relativa al predetto contratto preliminare, dedotto di aver versato l'importo di € 65.000,00 a titolo di caparra confirmatoria in sede di preliminare, rappresentato che sia che
Controparte_4 Pt_1 avevano chiesto il rilascio dell'immobile a fronte di un asserito inadempimento della convenuta, eccepita, tuttavia, l'inefficacia di tale recesso in quanto il rifiuto della promissaria acquirente a stipulare il contratto definitivo era stato determinato dalla presenza di iscrizioni pregiudizievoli sul cespite, eccepito altresì che in data 19.11.2019 la stessa promissaria acquirente aveva diffidato
Controparte_4 all'adempimento del preliminare fissando un appuntamento per la stipula del rogito, eccepito che
[...] nella data della diffida il rogito non era stato stipulato, tutto ciò dedotto, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e, nel merito, di rigettare le domande Parte_1 avversarie.
Inoltre, la convenuta, premesso che il contratto preliminare non era stato adempiuto per causa imputabile ai promissari venditori ( e , affermato il proprio diritto ad Controparte_4 Parte_1 ottenere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria per la somma di € 130.000,00 e, in via subordinata, affermato il proprio diritto a ottenere l'esecuzione del contratto ex art. 2932 c.c., chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di al fine di chiedere, in via Controparte_5 riconvenzionale, l'accertamento dell'inadempimento del contratto preliminare di e di Parte_1 [...] con condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria e, in via Controparte_4 subordinata, l'esecuzione del contratto preliminare ex art. 2932 c.c.
Sempre nella medesima comparsa di costituzione, la convenuta, premesso che i soci di
[...]
e sono stati dichiarati falliti in riferimento alla diversa Controparte_4 CP_3 Parte_2 società AR Costruzioni s.n.c. di e RO con sentenza n. 4/2023 emessa dal CP_3
Tribunale di Tempio Pausania, rappresentato che la vendita del cespite a favore di Parte_1 potrebbe aver pregiudicato il valore delle quote societarie dei soci falliti in Controparte_4 rappresentato pertanto l'interesse della Curatela del Fallimento a intervenire nel presente giudizio, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Curatela del Parte_3 al fine di chiedere, in via riconvenzionale, la revocatoria ex art. 2901 c.c., nei confronti di CP_1
del contratto di compravendita del 27.10.2022.
[...]
Con decreto per le verifiche preliminari del 6.6.2023 non veniva autorizzata la chiamata dei terzi chiesta da parte convenuta, per le ragioni ivi indicate, che qui si richiamano, e venivano assegnati i pagina 5 di 12 termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prova testimoniale.
Con ordinanza del 3.4.2024, veniva formulata la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non veniva accettata da parte convenuta.
All'udienza del 16.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 16.4.2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione.
*
In via preliminare, deve essere confermata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex art. 2901 c.c., formulata da parte convenuta, avente ad oggetto il contratto di compravendita del bene immobile de quo da a in quanto non sussiste un collegamento Controparte_5 Parte_1 di causa petendi meritevole di simultaneus processus (C. Cass. n. 1752/2018).
E parimenti deve essere confermata la non opportunità della chiamata del terzo Controparte_5
in qualità di promissaria venditrice del contratto preliminare sottoscritto da in
[...] Controparte_1 quanto a) l'odierna causa petendi è circoscritta alla materia della proprietà e del rilascio del bene;
b) il rapporto con il terzo per cui si chiede la chiamata attiene alla diversa natura contrattuale;
c) secondo le prospettazioni rese nella comparsa di costituzione dalla stessa chiamante, tale rapporto contrattuale si sarebbe quantomeno risolto nel 2019 (dunque, precedente all'acquisto della società attrice dell'ottobre
2022); d) sussistono ragioni di economia processuale atteso l'interesse a non aggravare il presente giudizio con vertenze non dipendenti dalla domanda attorea e che avrebbero potuto essere coltivate autonomamente dalla convenuta (cfr. C. Cass. Sez. Un. n. 4309/2010).
*
L'azione di rivendicazione
La domanda di rivendica formulata dalla società attrice è fondata per i seguenti motivi.
La rivendica della proprietà presuppone che il bene rivendicato si trovi nel possesso o detenzione di un altro soggetto, essendo tale azione funzionale al recupero del bene a favore del legittimo proprietario.
Chi agisce in rivendicazione è tenuto a dimostrare con prova rigorosa la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene, anche attraverso i propri dante causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a proprio favore (art. 948 c.c.).
Nello stesso tempo, tuttavia, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere la possibilità di modulare tale rigore probatorio in relazione alla peculiarità della singola controversia, “cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa pagina 6 di 12 fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” (C. Cass. n. 28865/21). E, più nel dettaglio, si ammette concordemente che il rigore probatorio possa essere attenuato nelle ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto o in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino a un dato momento e a un determinato acquisto.
Nel caso di specie, la rivendica riguarda l'appartamento sito in Valledoria, località “La Ciaccia”, in via
Tempio s.n.c., distinto al Catasto Fabbricati al F. 22, mapp. 2237, sub 7, nonché il relativo posto auto distinto al F. 22, mapp. 2237, sub 14 e la relativa cantina distinta al F. 22, mapp. 2237, sub 27.
L'attrice ha provato documentalmente il proprio titolo di acquisto della proprietà (doc. 8 di parte attrice, atto di compravendita del 27.10.2022) nonché tutti gli atti di provenienza del bene ed esso antecedenti (doc. nn. 3, 4, 6 di parte attrice).
Più nel dettaglio, la proprietà del bene veniva acquisita da secondo la seguente sequenza Pt_1 Pt_1 di atti:
a) atto di compravendita del 23.7.2001 con cui acquistava l'area edificabile sita in CP_6
Valledoria, loc. “La Ciaccia”, via Tempio (doc. 3 di parte attrice);
b) atto di compravendita del 23.7.2007 con cui cedeva l'area a titolo di permuta ad CP_6 [...]
(docc. 4 e 5 di parte attrice); Controparte_4
c) atto di compravendita del 9.8.2010 con cui AR Costruzioni vendeva ad un Controparte_4 fabbricato in corso di costruzione, che era stato costruito nelle more sulla predetta area (doc. 6 di parte attrice);
d) atto di compravendita del 27.10.2022 con cui vendeva a la Controparte_4 Parte_1 proprietà di alcuni cespiti, tra cui l'appartamento, la cantina e il posto auto de quibus siti a Valledoria, loc. “La Ciaccia”, via Tempio s.n.c., costruiti sull'area di terreno di cui agli atti precedenti (doc. 8 di parte attrice).
Peraltro, la parte convenuta nulla specificatamente eccepiva sul diritto di proprietà rivendicato dalla società attrice, limitandosi a contraddire sugli effetti del contratto preliminare d'acquisto del 14.9.2009
e sugli effetti pregiudizievoli del contratto di compravendita del 2022.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve essere accertato e dichiarato che l'appartamento, la cantina e il posto auto siti in Valledoria, loc. “La Ciaccia”, via Tempio s.n.c., distinti al Catasto Fabbricati al F. 22, mapp. 2237, sub 7, 27 e 14 sono di esclusiva proprietà di Parte_1
Deve essere, per l'effetto, ordinato l'immediato rilascio degli immobili a favore del proprietario Pt_1
liberi da persone e da cose.
[...]
pagina 7 di 12 L'azione risarcitoria per l'occupazione sine titulo
La parte attrice chiedeva altresì il risarcimento del danno derivante dall'occupazione indebita degli immobili con conseguente violazione del diritto di godimento da parte del legittimo proprietario.
La presente azione deve essere ricondotta quale risarcimento del danno da fatto illecito del terzo ex art. 2043 c.c. e, più nel dettaglio, deve essere inquadrata nella tutela risarcitoria del diritto di proprietà.
Nel caso dell'occupazione sine titulo del bene da parte di un terzo, l'oggetto del risarcimento è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, sicché, quanto all'onere probatorio, il proprietario è tenuto a provare l'illegittimità dell'occupazione nonché specificatamente allegare (e provare in caso di specifica contestazione del convenuto) la concreta possibilità di godimento andata perduta (cfr. C. Cass. Sez. U. n. 33645/2022 – n. 33659/2022).
In altre parole, ormai esclusa la risarcibilità in re ipsa del mancato godimento per occupazione abusiva altrui, anche tenuto conto che il mero “non uso” non è suscettibile di risarcimento di per sé, essendo che, come noto, anche l'inerzia è valida manifestazione del diritto di proprietà, si ritiene che la perdita del godimento del bene è risarcibile solo se precisamente allegata la perdita della concreta possibilità di esercitare il godimento sul bene, il tutto in conformità con la natura esclusivamente ripristinatoria (e non punitiva) della tutela ex art. 2043 c.c.
E, quanto alla quantificazione del danno da mancata occupazione (si noti, non corrispondente alla diversa fattispecie del danno da mancato guadagno, rispetto alla quale è richiesta una prova rigorosa del quantum), deve essere condiviso il recente approdo giurisprudenziale secondo cui “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. C. Cass Sez. U. n. 33645/22).
Nel caso di specie, l'occupazione degli immobili da parte di non è specificatamente Controparte_1 contestata ed è circostanza pacifica tra le parti.
L'illegittimità dell'occupazione emerge chiaramente dal fatto che a) gli immobili sono di proprietà della società attrice a partire dal 27.10.2022, la quale attualmente non è nella disponibilità del bene;
b) la società proprietaria aveva intimato il rilascio del bene con lettera raccomandata del 7.12.2022 sub doc. 4 di parte attrice, con cui sostanzialmente aveva informato la convenuta del cambio di Parte_1 proprietà e aveva fatto valere il suo diritto al godimento del bene;
c) come si dirà meglio nel prosieguo, non è subentrato nella posizione contrattuale di sicché il contratto Parte_1 Controparte_4
pagina 8 di 12 preliminare non è efficace tra le parti odierne e, appunto, l'occupazione di rimane Controparte_1 priva di titolo (reale o negoziale) rispetto alla società attrice;
d) e, in ogni caso, guardando al preliminare, il contratto del 2009 non è un preliminare ad effetti anticipati, sicché le parti non hanno anticipato il diritto al godimento del bene e, dunque, il promittente acquirente non era, al momento della stipula del preliminare, titolare della detenzione qualificata dell'immobile; e) non è stato sottoscritto il relativo contratto definitivo.
Ed è altresì stato provato dagli attori la perdita concreta del godimento sul bene, con decorrenza dal giorno di intimazione del rilascio (cfr. intimazione al rilascio del 6.12.2022, trasmessa con raccomandata alla convenuta, di cui al doc. 4 di parte convenuta, ove si assegna all'occupante il termine di 15 giorni per il rilascio effettivo dell'immobile).
Considerato il tempo per la ricezione della lettera e il tempo necessario per il rilascio, l'illegittimità dell'occupazione nei confronti di può essere fissata al giorno 15.1.2023. Controparte_1
Il danno da perdita del godimento è pertanto provato.
In punto di liquidazione del danno, deve essere effettuata una valutazione equitativa del danno attesa l'impossibilità di quantificarlo nel suo preciso ammontare.
Giova infatti evidenziare che, come bene espresso nella sentenza delle Sezioni Unite sopra citata, il danno qui oggetto di risarcimento non riguarda il mancato guadagno derivante, ad esempio, dalla mancata messa sul mercato dell'immobile e dalla conseguente perdita di canoni locatizi (quest'ultima voce di danno richiederebbe la prova rigorosa in punto di quantum), bensì la perdita del godimento è un danno emergente – derivante dall'occupazione sine titulo – la cui liquidazione si fonda sulle caratteristiche proprie del bene, del suo utilizzo e, in via equitativa e in assenza di altri parametri,
“mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Ebbene, nel caso di specie, la teste , conoscitrice dei luoghi e del mercato immobiliare della Tes_1 località turistica in esame, riferiva che l'immobile de quo potrebbe essere dato in locazione per un canone annuale di circa € 8.000,00-10.000,00 e per canoni settimanali che variano stagionalmente (da circa € 900 mensili per luglio-agosto a circa 350,00 per i mesi non estivi).
Tale dichiarazione, se da un lato non sarebbe idonea a provare il mancato guadagno per perdita dell'occasione di mettere a frutto l'immobile (peraltro, domanda non formulata da parte attrice), dall'altro lato costituisce un indizio grave e preciso tale da confermare la prospettazione di parte attrice, di cui al capitolo di prova n. 4 della memoria n. 2 di parte attrice, secondo cui il valore locativo annuale
è pari a circa € 6.000,00.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, considerata la destinazione turistico-ricreativa della località ove si pagina 9 di 12 trova l'immobile, tenuto conto delle caratteristiche del bene e delle dichiarazioni testimoniali, si ritiene che la perdita del godimento subita da sia quantificabile equitativamente in € 6.000,00 Parte_1 annuali.
E, dunque, tenuto conto del periodo di occupazione illegittima (dall'intimazione al rilascio di metà gennaio 2023 alla data della presente sentenza di agosto 2025), il danno da perdita di godimento deve essere complessivamente quantificato in € 15.000,00.
in qualità di terzo occupante sine titulo degli immobili, è tenuta al pagamento di € Controparte_1
15.000,00 a favore di a titolo di risarcimento del danno per perdita del godimento. Parte_1
Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo decorrono gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co.
1, c.c.
La domanda riconvenzionale di Controparte_1 chiede, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto preliminare per Controparte_1 inadempimento di e di Parte_1 Controparte_4
La domanda nei confronti di è inammissibile poiché, per le ragioni esposte Controparte_5 in via preliminare, tale società non è parte del presente giudizio.
La domanda nei confronti di è infondata poiché tra le parti non vi è alcun rapporto Parte_1 contrattuale.
Come ben emerso documentalmente in causa, non è parte – né originaria né cessionaria – Parte_1 del contratto preliminare di compravendita del 14.9.2009 (doc. 2 di parte convenuta):
a) con tale contratto, AR promissaria venditrice, aveva promesso di vendere il bene Controparte_4
a promissaria acquirente;
Controparte_1
b) il contratto preliminare del 14.9.2009 non è trascritto nei Registri Pubblici, sicché non è opponibile nei confronti di terzi;
c) non è cessionaria del contratto in quanto non è intervenuta alcuna cessione del contratto Parte_1 nelle forme di cui agli artt. 1406 c.c.: la lettera di intimazione al rilascio dell'immobile (doc. 4 di parte convenuta), trasmessa da alla convenuta, non realizza alcun effetto di successione Parte_1 particolare nel rapporto contrattuale. Anzi, dal dato letterale, emerge chiaramente la volontà della società attrice di i) richiamare il recesso già esercitato dal promittente venditore (dante causa del diritto di proprietà), ii) evidenziare l'assenza di titolo per l'occupazione da parte della convenuta, iii) far valere il proprio diritto di proprietà e chiedere il rilascio dell'immobile;
d) guardando al rapporto tra i due contrenti ( e AR , il contratto Controparte_1 Controparte_4 appare essersi risolto per volontà di entrambe le parti, le quali, con atti reciproci e ormai risalenti nel pagina 10 di 12 tempo, avevano diffidato l'adempimento del preliminare: invero, in data 30.8.2014 il promissario venditore aveva diffidato la sottoscrizione del definitivo fissando un appuntamento ad hoc avanti al
Notaio (doc. 10 di parte attrice); parimenti, in data 22.2.2016 il promissario venditore aveva diffidato la sottoscrizione del definitivo fissando un appuntamento ad hoc avanti al Notaio (doc. 11 di parte attrice); in data 19.11.2019, la promissaria acquirente aveva diffidato la sottoscrizione del definitivo fissando un appuntamento ad hoc avanti al Notaio. Le ragioni di risoluzione del contratto preliminare risalgono quantomeno al 2019, se non prima, sicché, incidenter tantum e ai soli fini del presente petitum, si deve affermare che – acquirente della proprietà nell'anno 2022 – non potrebbe Parte_1 comunque essere subentrato nel predetto rapporto contrattuale, già interessato da vicende patologiche con effetti risolutivi.
La domanda volta alla condanna per inadempimento del contratto preliminare del 14.9.2009 è pertanto infondata nei confronti di Parte_1
E parimenti infondata è la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.p.c. formulata da parte convenuta nei confronti di Parte_1
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, valore di causa indeterminabile con complessità bassa, si liquidano in € 518,00 per rimborso CU, in €
7.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico di CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che è proprietaria per l'intero dell'appartamento, del posto auto e Parte_1 della cantina siti in Valledoria, loc. “La Ciaccia”, via Tempio s.n.c., distinti al Catasto Fabbricati al F.
22, mapp. 2237, sub 7, 14 e 27;
2) ordina a l'immediato rilascio dei predetti immobili a favore di libero Controparte_1 Parte_1 da persone e da cose;
3) condanna al pagamento della somma di € 15.000,00 a favore di a titolo Controparte_1 Parte_1 di risarcimento del danno da perdita del godimento, oltre interessi come in parte motiva;
4) rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta per le ragioni di cui in espositiva;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di per la somma di € Controparte_1 Parte_1
518,00 per rimborso CU e di € 7.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%. pagina 11 di 12 Sassari, 25.8.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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